Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 53 Interventi, sistemazioni ed attrezzature degli spazi pertinenziali degli edifici nelle aree urbane

1. Gli interventi di sistemazione ed attrezzatura degli spazi esterni pertinenziali devono essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.

2. Gli interventi sugli spazi aperti di edifici e complessi di matrice storica, in particolare negli ambiti U1.1 e U1.2 e di edifici e complessi in classe c1 o c2, devono garantire la conservazione e l'eventuale ripristino di detti spazi e dei singoli elementi costitutivi originari, con particolare riguardo ad elementi quali pavimentazioni, pozzi, cancellate, recinzioni, filari, edicole, fontane, panchine in muratura, roste, lapidi, stemmi, filari, opere murarie, siepi ed altre singolarità vegetali. Il rifacimento e la manutenzione degli stessi devono prevedere l'impiego di materiali e tecnologie per quanto possibile simili a quelli originari.

3. Eventuali annessi minori pertinenziali originari del complesso edilizio, se di valore storico-testimoniale, quali locali di deposito o ricovero addossati o separati dagli edifici principali, forni, pozzi, ecc., devono essere mantenuti o ripristinati nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive originarie.

Se di nessun valore e nel caso in cui siano realizzati con materiali precari o incongrui - sempreché legittimi - possono essere demoliti a e ricostruiti come Superficie accessoria (SA) a parità di volume nel resede di pertinenza, anche in diversa collocazione, purché finalizzata alla complessiva razionalizzazione ed al riordino degli spazi e delle funzioni pertinenziali, evitando in ogni caso di impegnare vedute panoramiche. Non è comunque ammessa la ricostruzione in adiacenza a edifici in classe c1 o c2.

4. È ammessa, ad esclusione di resede di pertinenza di edifici e complessi in classe c1 e c2, la realizzazione di nuove autorimesse nel lotto di pertinenza di edifici residenziali con concessione precedente all'entrata in vigore della L. 122/1989 nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - caratteristiche e dimensioni tali da risultare superfici non residenziali o accessorie escluse dal computo della Superficie edificabile (o edificata) (SE);
  • - assenza di collegamento diretto tra l'autorimessa e l'unità abitativa;
  • - mantenimento o realizzazione di una superficie permeabile non inferiore al 35% della superficie fondiaria;
  • - costituzione di vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento.

5. La realizzazione di piscine ad uso privato e dei volumi tecnici necessari per il loro corretto funzionamento, che dovranno comunque essere completamente interrati o collocati all'interno di edifici esistenti, è ammessa con esclusione di resede di pertinenza di edifici e complessi in classe c1 e c2.

Valgono inoltre le seguenti disposizioni:

  • - è consentita la realizzazione di piscine pertinenziali se completamente interrate ed ove per l'approvvigionamento sia dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015;
    sono ammesse piscine seminterrate nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra ed evitando in ogni caso la realizzazione di muri a retta di altezza superiore a 1,50 ml.;
  • - la vasca potrà avere dimensioni d'ingombro massime pari a 120 mq., fermo restando il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% del lotto di pertinenza sistemato a prato e/o con piantumazioni.

6. È ammessa la realizzazione di campi da tennis e attrezzature sportive simili a carattere pertinenziale, con esclusione del resede di pertinenza di edifici e complessi in classe c1 e c2, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - dovranno essere limitati i movimenti di terra, evitando in ogni caso la necessità di realizzare muri a retta di altezza superiore a 1 ml.;
  • - nel caso di realizzazione in materiale sintetico dovrà comunque essere verificato il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% del lotto di pertinenza;
  • - per l'approvvigionamento per innaffiature e altre necessità deve essere dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico.

7. La realizzazione di tettoie - totalmente prive di tamponamenti esterni - è consentita, ad esclusione di resede di pertinenza di edifici e complessi in classe c1, c2 e c4, con i seguenti limiti e fatto salvo il rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo:

  • - nel caso di residenze fino ad una Superficie Coperta massima di 15 mq. per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza o per ciascun edificio condominiale, con altezza al colmo non superiore a 2,70 ml.;
  • - nel caso di attività turistico-ricettive, attività commerciali al dettaglio ed attività direzionali e di servizio per una Superficie Coperta massima pari al 15% della Superficie Coperta dell'edificio principale del quale la tettoia costituisce accessorio e comunque fino ad un massimo di 30 mq., con altezza al colmo non superiore a 2,70 ml.;
  • - nel caso di attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi per una Superficie Coperta massima pari al 20% della Superficie Coperta dell'edificio principale del quale costituisce accessorio.

Non è ammessa la realizzazione di tettoie in aderenza a edifici in classe c3.

8. Nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo sono consentite le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, con esclusione dei resede di pertinenza di edifici e complessi in classe c1 e c2 e dell'ambito U5.1.

9. È consentita la realizzazione di recinzioni con forme e disegno semplice in ferro o legno verniciato e muretto di sostegno in muratura in pietra (compreso il tufo) e/o mattoni a faccia vista o intonacata, oppure con siepi vive; esclusivamente per le parti non visibili da spazi pubblici sono ammesse anche recinzioni in rete metallica zincata o plastificata sostenuta da profilati metallici leggeri e siepe viva all'interno del resede. La recinzione potrà avere altezza massima di 2 ml., che nel caso di dislivello alla base dovrà essere misurata alla quota inferiore; un'altezza massima di 2,50 ml. potrà essere ammessa nel caso di terreno in forte pendio.

Ultima modifica 1 Settembre 2022