Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 50 Zona Speciale di Conservazione

1. Per le aree appartenenti alla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Monte Calvi di Campiglia (IT5160008 ex SIC) si confermano gli obiettivi e le norme di tutela e conservazione previsti dalle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli) e s.m.i, dalla D.G.R. n. 644/2004 (Sezione obiettivi e criticità), dalla D.G.R. n. 1223/2015 Direttiva 92/43/CEE (Habitat) per le misure di conservazione dei SIC ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e dalla D.G.R. n. 119/2018.

2. Qualsiasi piano, progetto o intervento ricadente nella Zona Speciale di Conservazione deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dalla L.R. 30/2015, con esclusione di quelli ricadenti nelle fattispecie previste dall'Allegato A alla D.G.R. n. 119/2018, cioè le opere che per natura ed entità si ritiene non abbiano effetti negativi ai fini della tutela. La valutazione di incidenza può comunque essere richiesta dall'Amministrazione Comunale anche per interventi che, sviluppandosi in aree contermini ma esterne al sito, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat protetti.

3. Al fine di assicurare la massima compatibilità degli interventi anche in fase di cantiere, dovranno in ogni caso essere rispettati indirizzi e criteri, regolamenti e prescrizioni definiti dalle Misure di Conservazione generali e specifiche dettate per i diversi ambiti dalle norme sovraordinate e dall'eventuale Piano di Gestione della Zona Speciale di Conservazione.

4. Dovranno essere inoltre adottate adeguate misure per ridurre al minimo le possibili interferenze causate dalla fruizione escursionistica e legate al disturbo della fauna in termini di rumore, al danneggiamento della flora e degli ecosistemi e all'abbandono dei rifiuti.

Ultima modifica 1 Settembre 2022