Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 44 Abaco di fattibilità geologica

1. Fermo restando la validità dei criteri generali del D.P.G.R. n. 53/R/2011, il seguente abaco definisce l'attribuzione della classe di fattibilità geologica in funzione del tipo di intervento edilizio/urbanistico e del grado di pericolosità geologica dell'area interessata.

Tipo di intervento edilizio - urbanistico Pericolosità Geologica
G.1 G.2 G.3 G.4
Fattibilità Geologica
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di conservazione e/o ripristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto, ristrutturazione edilizia conservativa; tutti interventi che non determinino ulteriori carichi sulle fondazioni 1 1 1 1
ristrutturazione edilizia senza ampliamenti e senza aumento del carico urbanistico, ma con potenziali modeste rototraslazioni all'interno dell'area di pertinenza 2 2 3 4
ristrutturazione edilizia senza ampliamenti di superficie coperta e volumetria, con aumento del carico urbanistico 2 2 3 4
sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e/o addizione volumetrica 2 2 3 4
demolizione senza ricostruzione 1 1 1 1
demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica senza aumento della volumetria e superficie coperta 2 2 3 4
nuovi edifici, parcheggi, viabilità e infrastrutture viarie, ampliamenti di superficie coperta e volumetria anche con intervento di ristrutturazione urbanistica 2 2 3 4
impianti sportivi e verde pubblico attrezzato senza nuove volumetrie 1 2 2 4
scavi e sbancamenti con profondità inferiore a 2 ml. 1 1 2 4
scavi e sbancamenti con profondità superiore a 2 ml. 1 2 3 4
realizzazione di tratti viari di collegamento 2 2 3 4
riporti con altezza inferiore a 2 ml. 1 1 2 4
riporti con altezza superiore a 2 ml. 1 2 3 4
piscine e vasche di accumulo 2 2 3 4
acquedotti e fognature 1 2 3 4
parchi fotovoltaici e/o eolici 2 2 3 4
depositi all'aperto (esclusi locali di servizio) per materiali vari, compresi GPL 1 2 3 4
realizzazione di serre con copertura permanente ed altri manufatti precari utili alla conduzione del fondo 1 2 3 4
ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici < 50 mq. per edificio 1 2 3 4

2. L'attribuzione alle singole previsioni di intervento delle classi di fattibilità geologica è accompagnata da specifiche prescrizioni per il superamento o la mitigazione delle criticità come prescritto dal D.P.G.R. 53/R/2011 al punto 3.2.1.

3. La fattibilità geologica FG1 (senza particolari limitazioni) è attribuita alle previsioni di intervento di modesta consistenza e caratterizzate da pericolosità geologica bassa (G.1). In tali situazioni possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico e/o geotecnico, salvo comunque gli adempimenti relativi a quanto previsto dalla normativa vigente nell'edilizia.

4. La fattibilità geologica FG2 (con normali vincoli) è attribuita a tutte le previsioni ricadenti nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica media (G.2); le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. La fattibilità geologica FG3 (condizionata) è attribuita alle previsioni di intervento ricadenti in aree con pericolosità geologica elevata (G.3) per cui è necessario rispettare i seguenti criteri generali:

  1. a) la realizzazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
  2. b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono comunque essere tali da:
    • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
    • - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni;
    • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
  3. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza sono predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
  4. d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono certificati;
  5. e) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

6. La fattibilità geomorfologica FG4 (limitata) è attribuita alle previsioni di intervento ricadenti in aree con presenza di fenomeni geomorfologici attivi e relative aree di evoluzione, per cui sia stata attribuita una classe di pericolosità geologica molto elevata G.4. In questi ambiti è necessario rispettare i seguenti criteri generali:

  1. a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione;
  2. b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da:
    • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
    • - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
    • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
  3. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza devono essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
  4. d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono da certificare;
  5. e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri:
    • - previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento;
    • - installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.
Ultima modifica 1 Settembre 2022