Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 29 Classe c8

1. Il P.O. individua con la classe c8 gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti, in area urbana, non caratterizzati da valore architettonico o storico-documentale e non appartenenti a tessuti omogenei, per i quali sono previsti interventi di adeguamento e di parziale trasformazione.

2. In aggiunta a quanto previsto dalla classe c7, per gli edifici esistenti nel caso di demolizione e ricostruzione, comunque configurata, o sostituzione edilizia è consentito l'incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 35% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente, purché sia garantito l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

Il numero di piani massimo del nuovo edificio è di 2 piani, fatto salvo il rispetto del limite del numero di piani maggiore dell'edificio esistente. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi è ammessa un'Altezza (HMax) massima di 10,50 ml., fatto salvo il rispetto del limite delle altezze maggiori preesistenti del fabbricato.

Gli incrementi in oggetto sono ammessi fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo.

3. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso ad attività turistico ricettive - alberghi o residenze turistico-alberghiere - è inoltre ammessa la sostituzione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
  • - numero di piani massimo pari a 3, fatto salvo il rispetto del limite del numero di piani maggiore dell'edificio esistente;
  • - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 50% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente;
  • - Indice di Copertura non eccedente il 40%;
  • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

L'intervento comporta l'apposizione del vincolo di destinazione d'uso per almeno 15 anni.

Ultima modifica 1 Settembre 2022