Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
Art. 28 Classe c7
1. Il P.O. individua con la classe c7 gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti, in area urbana, non caratterizzati da valore architettonico o storico-documentale e appartenenti a tessuti prevalentemente omogenei e a densità media, per i quali sono previsti interventi di adeguamento e di parziale trasformazione.
2. In aggiunta a quanto previsto dalla classe c6, la classe c7 può comportare anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.
3. Sono inoltre consentite - in alternativa agli interventi previsti ai commi 4 e 5 dell'art. 27 - la demolizione e ricostruzione, comunque configurata, con incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE), la sostituzione edilizia e l'addizione volumetrica tramite sopraelevazione o ampliamento in orizzontale nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
- - incremento una tantum di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 25% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente;
- - Indice di Copertura non eccedente il 50%;
- - numero di piani massimo pari a 2, fatto salvo il rispetto del limite del numero di piani maggiore dell'edificio esistente;
- - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.
4. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso ad attività turistico ricettive - alberghi o residenze turistico-alberghiere - è inoltre ammessa la sostituzione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
- - numero di piani massimo pari a 3, fatto salvo il rispetto del limite del numero di piani maggiore dell'edificio esistente;
- - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 50% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente;
- - Indice di Copertura non eccedente il 40%;
- - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.
L'intervento comporta l'apposizione del vincolo di destinazione d'uso per almeno 15 anni.