Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 27 Classe c6

1. Il P.O. individua con la classe c6 gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti non caratterizzati da valore architettonico o storico-documentale appartenenti a tessuti prevalentemente omogenei nella città consolidata e nelle aree periurbane di margine alla città, per i quali sono previsti interventi di adeguamento.

2. In aggiunta a quanto previsto dalla classe c5, la classe c6 può comportare:

  • - la realizzazione di interventi pertinenziali - con carattere accessorio, di servizio all'uso dell'edificio principale -, che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento, di un volume aggiuntivo fino al 20% del volume dell'edificio principale, compresa la demolizione di eventuali volumi secondari di valore nullo dal punto di vista storico-documentale facenti parte dello stesso organismo edilizio e la loro ricostruzione anche in diversa collocazione all'interno del resede di riferimento; tali interventi saranno ad un solo piano e non potranno comportare l'aumento delle altezze dei fronti (HF) dell'edificio principale; essi saranno localizzati al piano terra e pertanto non comprendono la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale;
  • - la realizzazione di scale esterne all'involucro edilizio ad uso di singole unità immobiliari, prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali e purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello e di scale di sicurezza esterne all'involucro edilizio, comunque configurate.

3. Non è consentita la realizzazione di logge o porticati.

4. Nel caso di residenze unifamiliari o bifamiliari costituite da edifici isolati su lotto, in alternativa a quanto previsto al comma 2, è consentita una tantum l'addizione volumetrica purché senza frazionamenti e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
  • - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 20% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente e comunque non superiore a 70 mq. per l'intero edificio;
  • - Indice di Copertura non eccedente il 40%; l'ampliamento non potrà incrementare l'Indice di Copertura esistente se pari o superiore al 40%;
  • - numero di piani massimo pari a 2;
  • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

In tale caso è ammessa la realizzazione di logge o porticati, purché in assenza di logge o porticati preesistenti, ancorché precedentemente o contestualmente chiusi con infissi o tamponati.

5. Nel caso di alberghi o residenze turistico-alberghiere esistenti, in alternativa a quanto previsto al comma 2, è consentita una tantum l'addizione volumetrica esclusivamente per ampliare ed integrare i servizi di supporto alla ricettività (escludendo quindi l'incremento del numero o della dimensione delle camere) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
  • - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 25% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente destinata a servizi per la ricettività (bar, ristorante, palestra, spa, ...);
  • - Indice di Copertura non eccedente il 50% (calcolato per l'intero complesso);
  • - Altezza (HMax) massima di 5,50 ml.;
  • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

L'ampliamento potrà essere realizzato anche attraverso la modifica dell'altezza di locali esistenti - anche seminterrati o interrati - in modo da renderli adeguati alla nuova funzione, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

Nel caso di alberghi o residenze turistico-alberghiere posti in area urbana a valle dell'asse urbano di corso Italia-corso Vittorio Emanuele e viale Serristori-via della Principessa, al fine di non pregiudicare lo skyline urbano attuale e la percezione visiva del contesto dal mare l'eventuale sopraelevazione è ammessa purché la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome.

6. Nelle aree urbane nel caso di mutamento della destinazione d'uso ad attività turistico ricettive - alberghi o residenze turistico-alberghiere - è inoltre ammessa la sostituzione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
  • - numero di piani massimo pari a 3, fatto salvo il rispetto del limite del numero di piani maggiore dell'edificio esistente;
  • - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 50% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente;
  • - Indice di Copertura non eccedente il 40%;
  • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

L'intervento comporta l'apposizione del vincolo di destinazione d'uso per almeno 15 anni.

Ultima modifica 1 Settembre 2022