Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 24 Classe c3

1. Il P.O. individua con la classe c3 gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti connotati dall'appartenenza a tessuti omogenei di matrice storica o comunque della città consolidata e i villaggi turistici da conservare in tale caratterizzazione, anche per l'unitarietà inalterata dell'insediamento, e gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti di valore storico-documentale che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle originarie caratteristiche.

La classe c3 comprende inoltre edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di recente ultimazione o in fase di completamento, che quindi, non necessitando di adeguamento o trasformazione, rientrano nella categoria della conservazione.

2. Per gli edifici per i quali il P.O. indica la classe c3 si possono prevedere:

  • - la modifica alle strutture di fondazione ed i consolidamenti statici;
  • - le trasformazioni da realizzarsi all'interno dell'involucro edilizio esistente, fino alla complessiva riorganizzazione funzionale dell'edificio, con limitate modifiche del sistema strutturale e con l'impiego di appropriate tecniche costruttive;
  • - la sostituzione dei solai e il loro rifacimento a quote anche diverse da quelle originarie, a condizione che sia strettamente correlata ad esigenze di adeguamento strutturale e che l'eventuale spostamento non generi alcuna necessità di modificare l'aspetto esteriore dell'edificio e che non si creino ulteriori piani, ad eccezione di quello eventualmente ricavabile nel sottotetto;
  • - modifiche ai collegamenti verticali interni, nel rispetto del tipo edilizio e del sistema strutturale;
    non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza;
  • - limitate modifiche all'aspetto esteriore degli edifici, con l'introduzione di nuove aperture e/o modifiche a quelle esistenti solo se rese indispensabili da evidenti motivazioni funzionali ed esclusivamente a condizione che vengano tutelati i fronti di carattere unitario e compiuto, per i quali si escludono, e che negli altri siano salvaguardate l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche dell'edificio; le nuove aperture dovranno rispettare per forma, dimensione e partizione quelle esistenti e le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio originario; non sono consentite nuove aperture per illuminare e/o areare i locali igienici sanitari e gli altri locali di servizio e/o accessori della residenza;
  • - la chiusura con infissi vetrati di logge o porticati, fermo restando il rispetto delle distanze minime;
  • - la realizzazione o la modifica di eventuali lucernari in funzione dei rapporti minimi di illuminazione per i locali sottostanti non devono interferire con le strutture principali di copertura; tali elementi devono inoltre essere posizionati ad una distanza minima di 1,50 ml. dalla linea di gronda;
  • - la demolizione di volumi accessori di valore nullo dal punto di vista storico-documentale e di eventuali porzioni incongrue (per materiali, tipo e tecniche utilizzate) addossate all'edificio principale e la loro ricostruzione in un solo piano, che non potrà superare la superficie accessoria - che deve rimanere tale - legittima demolita, all'interno del lotto o del resede di pertinenza anche in aderenza all'edificio principale;
  • - la realizzazione di locali totalmente interrati con caratteristiche tali da non essere computati come Superficie edificabile (o edificata) (SE), purché compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato.

3. Sono altresì interventi ammessi dalla classe c3:

  • - gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) e s.m.i.;
  • - la realizzazione di locali tecnici in aggiunta al volume esistente, se riferiti ad un insieme di opere riconducibili alla ristrutturazione edilizia, con le dimensioni minime previste dalla normativa vigente e comunque con una Superficie Coperta non eccedente il 5% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) dell'edificio principale di riferimento, con un'Altezza utile (HU) massima di 2,40 ml.;
  • - il ripristino di edifici o di parte di essi alle condizioni di cui all'art. 21;
  • - la demolizione con fedele ricostruzione dell'intero edificio, nella stessa collocazione, sagoma e ingombro planivolumetrico, qualora resa indispensabile per motivi statici oppure se finalizzata al risparmio energetico e all'applicazione dei criteri di edilizia sostenibile.

4. Non è consentita la realizzazione di logge o porticati.

Ultima modifica 1 Settembre 2022