Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 19 Disposizioni per opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia

1. Le opere, gli interventi e i manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia di cui alla L.R. 65/2014 e s.m.i. sono consentiti nel rispetto delle eventuali condizioni e limitazioni stabilite dalle presenti Norme in riferimento alle classi oppure a specifici contesti e/o edifici e complessi.

2. Valgono in ogni caso le seguenti limitazioni e prescrizioni:

  1. a) elementi di arredo da giardino - manufatti di piccole dimensioni che costituiscono arredo e corredo dei giardini privati: panchine, giochi fissi, statue, fontanelle, vasche e vasi per fiori, ombrelloni, pannelli grigliati, pavimentazioni di limitate dimensioni a segnare percorsi pedonali realizzate in materiali semplicemente appoggiati al suolo con sottofondo in sabbia;
  2. b) barbecue o caminetti - strutture di piccole dimensioni, anche dotate di cappa per convogliare i fumi e camino, destinate esclusivamente alla cottura di cibi - con ingombro massimo di 2 mq. e altezza massima al colmo di 2 ml. per resede di pertinenza;
  3. c) gazebo - manufatti di arredo di spazi esterni costituiti da montanti verticali e da elementi di connessione fra i montanti atti a sostenere elementi per ombreggiamento; sia gli elementi portanti sia gli elementi di connessione orizzontale devono essere realizzati con materiali leggeri, quali legno o metallo e di sezione necessariamente modesta, dovendo portare esclusivamente il peso proprio e gli elementi di ombreggiamento che saranno in tela, canniccio o legno; tali strutture non possono essere dotate di delimitazioni e/o pareti verticali e non devono avere ingombro planimetrico a terra superiore a 16 mq. ed altezza al colmo superiore a 3 ml.; non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza o per ciascun edificio condominiale;
  4. d) pergolati - manufatti di arredo di spazi esterni costituiti da montanti verticali e da elementi di connessione fra i montanti, atti a sostenere piante rampicanti o elementi per ombreggiamento anche mobili, tali da garantire comunque la permeabilità della superficie di copertura; sia gli elementi portanti sia gli elementi di connessione orizzontale devono essere realizzati con materiali leggeri, quali legno o metallo e di sezione necessariamente modesta, dovendo portare esclusivamente il peso proprio; tali strutture non possono essere dotate di delimitazioni e/o pareti verticali e non devono avere altezza al colmo superiore a 2,70 ml.;
    l'installazione di pergole ombreggianti per le auto in sosta è ammessa con le seguenti limitazioni:
    • - nel caso di residenze per ciascuna unità immobiliare un pergolato con ingombro planimetrico a terra di 12,50 mq. fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
    • - nel caso di attività turistico-ricettive o agrituristiche nella misura di 12,50 mq. per ogni camera o appartamento, fino ad un massimo di complessivi 100 mq.;
    • - nel caso di esercizi di somministrazione di alimenti fino ad un massimo di complessivi 100 mq.;
    • - nel caso di altre attività commerciali al dettaglio, attività direzionali e di servizio, attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi nella misura corrispondente alla dotazione minima richiesta per la sosta stanziale e di relazione;
    i pergolati possono essere installati anche su terrazzi ed attici a condizione che non ingombrino oltre il 30% della superficie del balcone o dell'attico;
  5. e) tende solari retraibili - strutture sporgenti a sbalzo al prospetto degli edifici con funzione di riparo per l'irraggiamento solare, dotate di dispositivo di chiusura manuale o automatico e struttura retrattile -; tali strutture devono essere realizzate con materiali leggeri (metallo, plastica) e asportabili; le dimensioni di tali installazioni devono essere contenute, non è pertanto ammessa la realizzazione di tendaggi a circoscrivere il perimetro del fabbricato o anche di una sola facciata per esteso;
  6. f) piccoli depositi per attrezzi in legno - strutture costituite da un assemblaggio di elementi in legno a costituire un manufatto a pianta quadrilatera, appoggiate ed eventualmente ancorate al suolo - con ingombro massimo di 3,50 mq. per unità immobiliare e altezza massima (HMax) di 2,20 ml.; nel caso di pertinenze condominiali è consentito coprire una superficie di ingombro massima complessiva di 30 mq.;
  7. g) ricoveri per animali domestici, limitatamente a manufatti con ingombro massimo di 2 mq. per ogni unità immobiliare ed altezza al colmo non superiore a 1,50 ml., realizzati con strutture leggere e semplicemente appoggiati al suolo.
Ultima modifica 1 Settembre 2022