Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 18 Disposizioni generali per il patrimonio edilizio esistente e per le trasformazioni

1. Anche in adeguamento alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. 3/2017 il P.O., secondo le specifiche caratteristiche e lo stato di conservazione, classifica gli edifici ed i complessi edilizi esistenti e le relative pertinenze e attraverso la classificazione di cui al presente Titolo regolamenta le opere ammissibili sugli edifici e sugli spazi aperti.

Le classi, come definite nei successivi articoli, stabiliscono i limiti agli interventi edilizi ammessi sul patrimonio edilizio esistente.

2. Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti le Tavole di progetto del P.O. riportano la classificazione per la gestione degli insediamenti esistenti attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla della classe è posizionata in basso a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) alla scala 1:2.000 e - limitatamente al patrimonio edilizio esistente di particolare pregio o di valore storico-documentale - alla scala 1:5.000, mentre per gli altri edifici, complessi e manufatti presenti nelle aree extraurbane, non identificati da perimetrazione e sigla, si intendono ammessi tutti gli interventi alle condizioni definite al Capo IV del Titolo VII, secondo la destinazione d'uso esistente.

Nel caso di pertinenze di edifici e manufatti destinati ad attività e attrezzature di servizio pubbliche, sempreché essi siano privi di particolare pregio o di valore storico-testimoniale, qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente alle classi definite dal presente P.O., si intendono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività da svolgere. Nel caso di attrezzature di servizio pubbliche di proprietà comunali appartenenti all'ambito U3.3 e con destinazione a servizi per l'istruzione di base (Sb), servizi culturali (Sd), servizi sociali e ricreativi (Ss) o servizi sportivi coperti (Sf), si intende ammessa la realizzazione di spazi per la foresteria a supporto delle attrezzature stesse.

Nel caso di pertinenze di edifici e manufatti destinati a stabilimenti balneari qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente alle classi definite dal presente P.O., si rinvia alla disciplina del Piano Attuativo della Spiaggia (Piano di Utilizzazione degli Arenili) in quanto ricadenti in aree demaniali marittime.

Gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente soggetti a specifica disciplina sono individuati da apposita perimetrazione e sigla (di colore viola) che rinvia alla specifica scheda normativa contenuta per le aree urbane al Capo II del Titolo V e per le aree extraurbane al Capo VI del Titolo VII delle presenti Norme.

3. Gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio sono individuati da apposita perimetrazione e sigla (di colore rosso) che rinvia alla specifica disciplina contenuta nella Parte III delle presenti Norme.

4. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge, in particolare per i territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri a partire dalla linea di battigia.

Ultima modifica 1 Settembre 2022