Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 14 Attività turistico-ricettive

1. La destinazione d'uso per attività turistico-ricettive (T) comprende:

  • - Tb ⋅ stabilimenti balneari; si intende sempre consentito l'adeguamento delle strutture a quanto strettamente necessario al rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla normativa regionale;
  • - Tr ⋅ alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli;
    nel caso di aree prospettanti l'arenile si intende consentita la realizzazione di stabilimenti balneari limitatamente alle strutture strettamente necessarie al rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla normativa regionale nei casi dove il Piano di Utilizzazione degli Arenili preveda la concessione demaniale ai fini della balneazione;
  • Tc ⋅ campeggi (Tc1) e aree di sosta (Tc2).
Ultima modifica 1 Settembre 2022