Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
Art. 11 Attività industriali ed artigianali
1. La destinazione d'uso per attività industriali ed artigianali (I) comprende:
- - Ii ⋅ attività industriali ed attività artigianali (fabbriche, officine e autofficine, compresi laboratori di sperimentazione, manutenzione e riparazione e spazi espositivi connessi, spazi per l'attività amministrativa correlata all'attività esercitata); laboratori artigianali in genere; magazzini, depositi coperti e scoperti (anche in assenza di opere di trasformazione permanente del suolo);
- - Ia ⋅ impianti produttivi per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata;
- - Ir ⋅ impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali;
- - Is ⋅ artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici; sono di servizio se connessi alla cura delle persone e le abitazioni o ad altri servizi; sono di produzione di beni artistici se connesse a realizzazioni di opere di valore estetico oppure alle attività di conservazione e restauro di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, bibliografico o archivistico; le attività possono anche riguardare lavorazioni tipiche e tradizionali;
- - Ie ⋅ attività estrattive.
2. La localizzazione di industrie a rischio d'incidente rilevante non è ammessa su tutto il territorio comunale.
3. La localizzazione di industrie insalubri di 1^ classe all'interno dei centri abitati è ammessa solo a condizione che siano adottate efficaci misure di protezione dall'inquinamento atmosferico.