Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 119 Piscine pertinenziali, campi da tennis e simili

1. Nelle aree extraurbane la progettazione delle piscine, dei campi da tennis e attrezzature sportive simili a carattere pertinenziale, ferme restando le esclusioni di cui alle presenti Norme, dovrà garantire l'inserimento adeguato nel paesaggio, con le minori alterazioni possibili dei caratteri dell'insediamento e del contesto rurale, rispettando l'orografia e la morfologia del terreno, il reticolo idrografico superficiale, i tracciati viari ed i sentieri storici ed i segni della tessitura agraria nonché le alberature d'alto fusto di pregio.

La valutazione della loro compatibilità dovrà essere resa possibile attraverso la presentazione di una documentazione grafica e fotografica adeguata, tesa ad illustrare l'inserimento dei manufatti nel contesto paesaggistico-territoriale; dovranno essere puntualmente descritte le trasformazioni previste e le azioni per favorire l'attenuazione della loro presenza nel paesaggio, oltre ad una precisa e dettagliata descrizione di tutti i materiali costruttivi e degli assetti vegetazionali esistenti e che si intendono realizzare (muri di contenimento, ciglionamenti, allineamenti, filari, alberature, siepi, ecc.).

2. Per le piscine valgono le seguenti disposizioni:

  • - è consentita la realizzazione di piscine pertinenziali se completamente interrate ed ove per l'approvvigionamento sia dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015;
    sono ammesse piscine seminterrate nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra ed evitando in ogni caso la realizzazione di muri a retta di altezza superiore a 1,50 ml.;
  • - non è ammessa la realizzazione di più di una piscina per ogni edificio o complesso edilizio a carattere unitario, indipendentemente dalla pluralità degli usi ospitati nell'edificio o complesso edilizio o delle unità immobiliari in essi esistenti o derivanti da eventuale frazionamento;
  • - la piscina dovrà essere localizzata in chiaro rapporto con l'immobile di cui costituisce pertinenza e comunque a distanza non superiore a 50 ml.; potrà essere ammessa una distanza maggiore nel caso di strutture turistico ricettive (alberghi o residenza turistico-alberghiere) o agrituristiche qualora analisi e valutazioni di carattere paesaggistico ed ambientale - supportate da adeguata prefigurazione del progetto realizzato - giustifichino la scelta localizzativa e dimostrino il migliore inserimento nel contesto;
  • - la vasca della piscina potrà avere dimensioni d'ingombro massime pari a 120 mq.;
    se a servizio di strutture turistico ricettive (alberghi o residenza turistico-alberghiere) o agrituristiche con oltre 40 posti letto è ammessa una superficie massima della vasca di 180 mq.; le strutture con destinazione d'uso turistico ricettiva alberghiera potranno altresì prevedere anche una piscina in aggiunta, realizzabile con profondità massima della vasca di 0,60 ml. e superficie massima di 20 mq.;
  • - la forma della piscina dovrà essere in armonia con il contesto; la forma dell'invaso dovrà essere preferibilmente rettangolare, mentre altre forme sono consentite allo scopo esclusivo di meglio adeguarsi alle caratteristiche del sito per minimizzare i movimenti di terra;
  • - il rivestimento della vasca dovrà integrarsi con il contesto e scelto nelle tonalità neutre congrue all'ambiente, nei colori della sabbia o nelle tonalità del verde, dal grigio verde al verde bottiglia, escludendo comunque il colore azzurro;
  • - per le piscine a servizio delle residenze eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1,50 ml. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno, mentre uno solo dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità massima di 2 ml.; nel caso di piscine a servizio di strutture agrituristiche o turistico-ricettive valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi;
  • - il vano tecnico, se di nuova realizzazione, dovrà essere prevalentemente interrato; è comunque esclusa la possibilità di realizzazione di accessi mediante percorsi in trincea;
  • - nel caso di piscine a servizio di strutture agrituristiche o turistico-ricettive è consentita l'installazione di coperture stagionali costituite da strutture removibili e/o retrattili di Superficie Coperta non eccedente la superficie occupata dalla vasca e dalla pavimentazione perimetrale e di altezza al colmo massima di 3 ml.; gli elementi portanti e gli infissi devono essere realizzati in legno o metallo e di sezione modesta, con tamponature in vetro o plexiglass o policarbonato;
    negli altri casi è consentita l'installazione di coperture stagionali costituite da strutture removibili e/o retrattili di Superficie Coperta non eccedente la superficie occupata dalla vasca e dalla pavimentazione perimetrale e di altezza al colmo massima di 1,50 ml.

3. Campi da tennis e simili per dimensione sono ammessi esclusivamente nel subsistema R2 - ad eccezione degli ambiti R2.3 e R2.4 - e nel subsistema R3 - ad eccezione dell'ambito R3.2 - e se a servizio di strutture turistico ricettive o agrituristiche esistenti; per essi valgono le seguenti disposizioni:

  • - devono essere evitate opere di rimodellamento del suolo (scavi e rinterri) che comportino una alterazione significativa della situazione preesistente;
  • - deve essere dimostrato un approvvigionamento sufficiente e continuo dell'acqua per le innaffiature ed altre necessità, senza carico per l'acquedotto pubblico;
  • - i campi da gioco devono essere realizzati preferibilmente in terra rossa o prato; nel caso di realizzazione in materiale sintetico saranno privilegiati sottofondi non permanenti e finiture di colore verde;
  • - non è consentita la copertura dei campi da gioco, salvo il caso di installazione di coperture stagionali.

Non è ammessa la realizzazione di più di un campo da gioco per ciascuna struttura turistico ricettiva o agrituristica, salvo il caso di strutture con oltre 40 posti letto per le quali sono consentiti più campi da gioco, anche di dimensione diversa da quella di campi da tennis e simili, purché entro il limite di un ingombro complessivo pari a tre campi da tennis e simili.

Ultima modifica 1 Settembre 2022