Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 109 Attrezzature per l'agricampeggio e l'agrisosta camper

1. L'agricampeggio e l'agrisosta camper, quali attività integrative all'agricoltura, sono ammessi esclusivamente per le aziende agricole nel subsistema R2.

2. Ogni azienda potrà disporre di una capacità ricettiva massima di 30 piazzole. Eventuali strutture di servizio, ove sia dimostrata la non disponibilità o l'impossibilità di utilizzo di locali e/o manufatti esistenti adeguati, potranno essere realizzate nella misura strettamente necessaria alla funzione ed ai requisiti richiesti dalla normativa vigente attraverso l'installazione di manufatti reversibili e nel rispetto dei criteri insediativi di cui all'art. 103 delle presenti norme. Le strutture di supporto non potranno essere costituite da case mobili.

Le piazzole potranno essere attrezzate per una percentuale massima del 40% con strutture mobili e facilmente rimuovibili, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.

Negli atti del procedimento abilitativo inviati al Comune oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato che giustifichi le dimensioni dei manufatti, una analisi paesaggistica che giustifichi la scelta localizzativa e l'introduzione di interventi di miglioramento e mitigazione ambientale.

Ultima modifica 1 Settembre 2022