Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 102 Superfici fondiarie minime

1. In considerazione delle caratteristiche del territorio di San Vicenzo, sottoposto alla pressione antropica costiera, le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per consentire la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli di cui all'art. 73 della L.R. 65/2014 o nel caso di mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali di cui all'art. 82 sono così stabilite:

  • - 1 ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibile a 0,8 ha quando almeno il 50% delle colture sia protetto in serra;
  • - 5 ha per vigneti specializzati e frutteti in coltura specializzata;
  • - 8 ha per oliveti in coltura specializzata e seminativo irriguo;
  • - 10 ha per colture seminative e seminativo arborato;
  • - 15 ha per castagneto da frutto effettivo;
  • - 30 ha per arboricoltura da legno;
  • - 50 ha per bosco ad alto fusto;
  • - 80 ha per bosco misto, bosco ceduo, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.

Tali superfici fondiarie dovranno essere moltiplicate per un coefficiente pari a 1,5 per individuare i minimi da rispettare ai fini della realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo nel subsistema R2 (collina agraria).

2. Restano confermate le riduzioni previste dall'art. 5 del D.P.G.R. 63/R del 25/08/2016 per le aziende biologiche.

Ultima modifica 1 Settembre 2022