Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 97 Disposizioni generali di tutela e valorizzazione

1. Le utilizzazioni e gli interventi nelle aree extraurbane devono garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione della struttura e della qualità del paesaggio rurale e dunque delle aree di rilevante valore ambientale e paesaggistico (beni paesaggistici, aree naturalistiche), delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, dell'assetto della viabilità minore e della vegetazione non colturale caratterizzata da individui vegetali singoli, in filari o in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o tradizionali.

2. Dovranno essere privilegiate soluzioni che prevedano adeguate dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati), anche con riqualificazione e ricostituzione della vegetazione ripariale, e l'adozione di misure atte a limitare l'impermeabilizzazione.

Deve essere comunque assicurata la conservazione della biodiversità in ogni sua forma come previsto dalla L.R. 30 del 19/03/2015.

3. In tutti gli interventi si dovrà garantire la conservazione di manufatti minori di matrice storica quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole, muri di sostegno, cancellate e pavimentazioni, nonché la manutenzione ed il ripristino di siepi ed altri elementi vegetali e di arredo.

4. Nelle aree extraurbane, salvo il deposito temporaneo di prodotti e materiali di lavorazione (compresi quelli riconducibili ad attività di cantiere), sono vietati depositi di materiale d'ogni tipo a cielo aperto.

5. Nelle aree extraurbane sono considerati ammissibili la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo e di protezione dei terreni, nell'osservanza di ogni relativa specifica disposizione vigente. Le altre opere di stabilizzazione delle sponde, di canalizzazione e simili dovranno essere prioritariamente realizzate con le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, secondo i principi di riqualificazione dell'ambiente fluviale.

6. Ad integrazione della disciplina di P.O., attraverso l'elaborazione di studi ed approfondimenti specifici l'Amministrazione Comunale potrà individuare zone di protezione al fine di tutelare le aree archeologiche, i siti di rilevante interesse storico-documentale e le emergenze geomorfologiche e cavità carsiche epigee ed epogee, così come riconosciuti dal Piano Strutturale.

Ultima modifica 1 Settembre 2022