Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 42 Tutela dell'aria

1. La nuova edificazione di manufatti destinati ad attività produttive che comportano emissioni inquinanti è ammessa previa valutazione degli effetti che le emissioni generano sulla qualità dell'aria nonché dietro dimostrazione della fattibilità e del relativo impegno all'adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con riferimento alle migliori tecnologie disponibili.

2. La valutazione di cui al comma 1 contiene la descrizione delle modalità e delle misure previste per evitare, ridurre, compensare effetti negativi del progetto sulla qualità dell'aria, attraverso l'attivazione di azioni dirette e indirette che permettano la riduzione, nell'ambito oggetto di intervento e negli ambiti comunque interessati dagli impatti, di emissioni inquinanti paragonabili alle maggiori emissioni derivanti dal nuovo impianto.

3. Per azioni dirette o indirette si intendono:

  • a. realizzazione di impianti di abbattimento degli inquinanti;
  • b. realizzazione di impianti di teleriscaldamento che permettano la dismissione di quote analoghe di impianti termici;
  • c. realizzazione di aree verdi compensative e assorbenti gli inquinamenti;
  • d. rinaturalizzazione di aree degradate per creare aree di compensazione;
  • e. contributi economici o realizzazione diretta di opere e misure di contenimento e compensazione dell'inquinamento atmosferico anche esternamente alle aree oggetto di intervento, in particolare in ordine agli effetti cumulativi;

4. Gli obblighi relativi alle azioni di cui al comma 3 sono contenuti nella convenzione che accompagna il piano attuativo o in specifico atto d'obbligo di corredo al progetto, in assenza di piano attuativo.

Art. 43 Tutela del clima acustico

1. Le trasformazioni fisiche o funzionali degli edifici esistenti e gli interventi di nuova edificazione o di trasformazione mediante sostituzione o demolizione con ricostruzione devono dimostrare di garantire il rispetto dei valori limite delle sorgenti sonore definiti nella vigente normativa di settore e devono conformarsi alla classe acustica della zona in cui ricadono ovvero presentare apposito piano di risanamento acustico ai sensi del vigente piano comunale di classificazione acustica.

2. Nelle aree attribuite alle classi acustiche I e II dal vigente piano di classificazione acustica del territorio comunale non sono ammessi usi per attività produttive che comportino emissioni acustiche superiori ai limiti delle relative classi di destinazioni d'uso del territorio sia mediante nuova edificazione, sia mediante trasformazione fisica o funzionale di edifici esistenti.

3. Nelle aree attribuite alla classe acustica V e VI dal vigente piano di classificazione acustica del territorio comunale non sono ammessi usi residenziali, ad esclusione delle residenze necessarie al personale di custodia ove ammesse dal presente PO, sia mediante nuova edificazione, sia mediante trasformazione fisica o funzionale di edifici esistenti.

4. Nei casi di interventi su manufatti esistenti adibiti ad usi non conformi alla classe acustica stabilita nel vigente piano comunale di classificazione acustica, è obbligatorio adottare misure adeguate a contenere e ridurre i livelli di inquinamento acustico, quali l'insonorizzazione delle sorgenti di rumore o la messa in opera di barriere acustiche.

5. L'entrata in vigore di nuovi strumenti di pianificazione comporta la necessità di verifica ed aggiornamento del Piano di Classificazione acustica.

Art. 44 Tutela dell'acqua

1. Ai fini della tutela della qualità delle risorse idriche, sulla base del tipo di intervento edilizio e sulle ricadute sul sistema idrico e fognario, il soggetto attuatore:

  • a. valuta il volume e le caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e il suo impatto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee;
  • b. dà atto, in caso di nuove costruzioni, fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 30, previa certificazione della competente Autorità, dell'adeguatezza della rete fognaria e del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le necessità di collettamento e depurazione dei reflui e prevede il collegamento alla rete fognaria esistente;
  • c. qualora accerti l'inadeguatezza della rete fognaria e del sistema depurativo, prevede la possibilità del collegamento ai collettori fognari se adeguati, provvedendo nel frattempo a realizzare sistemi provvisori individuali di smaltimento, nel rispetto della normativa vigente, da dismettere, senza oneri per il gestore del servizio, al momento della realizzazione dei sistemi centralizzati;
  • d. qualora accerti l'assenza di disponibilità depurativa e l'impossibilità di collegamento alla rete fognaria, prevede la realizzazione di specifici sistemi di collettamento e depurazione, prioritariamente tramite la messa in opera di reti separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di acque meteoriche;
  • e. prevede l'adozione di misure e di tecniche per il recupero ed il riutilizzo delle acque piovane e depurate e per il contenimento dei consumi di risorsa idrica.

Art. 45 Tutela del suolo e del sottosuolo

1. Per le aree individuate nell'anagrafe regionale dei siti contaminati nel Piano Provinciale Gestione Rifiuti Terzo Stralcio "Bonifica dei siti inquinati" - Piano Operativo di Censimento, approvato con delibera C.P. n. 137 del 19.08.2008, è prescritto quanto segue:

  • a. in caso di cambio di destinazione d'uso o di interventi diretti sulle matrici ambientali e comunque in tutte le casistiche indicate dal suddetto Piano Provinciale e dal D.lgs 152/06, occorre presentare un piano di caratterizzazione ambientale ed attivare le procedure di bonifica nel rispetto del suddetto Piano provinciale e più in generale del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
  • b. eventuali interventi edilizi sono attuabili solo dopo la certificazione di avvenuta bonifica o di esclusione dei siti da bonificare da parte della Provincia di Firenze o ente delegato alla materia;
  • c. sono vietate utilizzazioni dell'area diverse da quella specifica in essere, fino all'avvenuta messa in sicurezza e/o bonifica;
  • d. è fatto obbligo di eseguire l'intervento di messa in sicurezza e/o di bonifica sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto cui compete l'intervento;
  • e. l'utilizzazione dell'area è ammessa esclusivamente in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta messa in sicurezza e/o bonifica rilasciato dall'Ente delegato alla materia. Tale certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 242 c.13 del D.lgs 152/06 e s.m.i. costituisce valido titolo sotto il profilo ambientale propedeutico ad eventuali successivi titoli edilizi abilitativi.

2. Per le aree non inserite nell'anagrafe regionale dei siti contaminati nel Piano Provinciale Gestione Rifiuti Terzo Stralcio "Bonifica dei siti inquinati" - Piano Operativo di Censimento, approvato con delibera C.P. n. 137 del 19.08.2008, ma in presenza di una dismissione di attività commerciali e industriali, caratterizzate da attività potenzialmente inquinanti ai sensi del Decreto Ministeriale del 16 maggio 1989, secondo l'articolo 9 comma 4 e comma 6 della L.R. 25/1998 e s.m.i. salvo quanto disposto in merito dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. è prescritto quanto segue:

  • a) in caso di dismissione attività con cambio di destinazione d'uso o di interventi diretti sulle matrici ambientali e comunque in tutte le casistiche indicate dalla suddetta L.R. 25/1998 e s.m.i., è fatto obbligo, al soggetto a cui compete l'intervento, presentare un piano di indagine ambientale e la conseguente esecuzione di indagini ambientali effettuate sotto controllo ARPAT che dovranno attestare il non superamento delle CSC previste per la destinazione d'uso così come definite dal D.Lgs. 152/2006; se, a seguito delle indagini ambientali verrà riscontrato il superamento delle CSC, occorre presentare un piano di caratterizzazione ambientale ed attivare le procedure di bonifica nel rispetto del D.lgs 152/06 e s.m.i., della L.R. 25/98 e s.m.i. e del D.G.R. 301/2010;
  • b) in caso di dismissione attività senza cambio di destinazione d'uso o di interventi diretti sulle matrici ambientali e comunque in tutte le casistiche indicate dalla suddetta L.R. 25/1998 e s.m.i., è fatto obbligo, al soggetto a cui compete l'intervento, presentare un piano di indagine ambientale e la conseguente esecuzione di indagini ambientali effettuate sotto controllo ARPAT che dovranno attestare il non superamento delle CSC previste per la destinazione d'uso così come definite dal D.Lgs. 152/2006; se, a seguito delle indagini ambientali verrà riscontrato il superamento delle CSC, occorre presentare un piano di caratterizzazione ambientale ed attivare le procedure di bonifica nel rispetto del D.lgs 152/06 e s.m.i., della L.R. 25/98 e s.m.i. e del D.G.R. 301/2010;
  • c) sono vietate utilizzazioni dell'area diverse da quella specifica in essere, fino al termine delle indagini ambientali preliminari che dovranno certificare, in contradditorio con ARPAT, la conformità delle CSC con la destinazione d'uso prevista".

Art. 46 Tutela dall'inquinamento elettromagnetico e da Radon

1. Al fine di considerare adeguatamente il sistema delle linee elettriche e dei relativi impianti esistenti, nonché delle eventuali nuove linee autorizzate, non è ammessa l'edificazione di manufatti con funzioni abitative, ovvero con funzioni comportanti la permanenza di persone per periodi giornalieri superiori a quattro ore ovvero l'attivazione, mediante mutamento dell'uso, delle suindicate funzioni in manufatti esistenti nelle fasce di rispetto delle linee elettriche.

2. Al fine di tutela della radioattività ambientale dovuta alla possibile presenza di Radon (Dlgs n. 230/1995) si deve provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio areato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso areato.

Art. 47 Gestione dei rifiuti

1. Al fine di favorire la corretta gestione dei rifiuti, trovano applicazione le prescrizioni e gli indirizzi del presente articolo, ferma restando la prevalenza delle previsioni e delle misure adottate dai soggetti competenti nella gestione dei rifiuti nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione.

2. Negli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica comportanti la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione, nonché nei progetti relativi alla sistemazione degli spazi scoperti autonomi, con riferimento a quelli destinati a servizi pubblici e/o per uso collettivo, e nelle trasformazioni disciplinate da piani attuativi, è fatto obbligo di prevedere aree da destinare alla realizzazione di isole ecologiche, intese come insiemi di contenitori per la raccolta in forma differenziata dei rifiuti, o comunque di garantire la possibilità dell'ubicazione di campane e cassonetti per la medesima raccolta.

3. Nella scelta delle aree di cui al comma precedente devono essere considerate e garantite le esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta in relazione al sistema utilizzato nella zona, ed il contenimento della distanza tra isola ecologica e utenti.

4. Per tutte le trasformazioni previste dalle presenti norme, in sede di pianificazione attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione, è obbligato a:

  • - stimare quantità e caratteristiche dei rifiuti prodotti dalle funzioni insediate e loro incidenza sul sistema di raccolta dei rifiuti esistente;
  • - prevedere le attrezzature e gli spazi necessari a soddisfare le esigenze di raccolta anche in forma differenziata dei rifiuti prodotti.

5. Nei progetti di nuova viabilità o di adeguamento della viabilità esistente si deve tener conto dell'ubicazione di campane e cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 48 Tutela dall'inquinamento luminoso

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase di progettazione, appalto o installazione, dovranno essere eseguiti secondo criteri "antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico" di cui alla normativa di settore.

2. Tutti gli impianti di nuova realizzazione, nonché quelli interessati da interventi di manutenzione a seguito di opere che interessino il resede di pertinenza di edifici, debbono essere adeguati alle prescrizioni del Regolamento Edilizio.

3. Nelle zone di protezione dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio di 10 km dalle stazioni astronomiche che svolgono attività di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale e provinciale (osservatori di classe b) è vietato, per le nuove installazioni, ai soggetti pubblici e privati l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo. Per gli impianti già in esercizio, il divieto si applica con modalità e tempi definiti dal PAER.

Art. 49 Risparmio energetico e produzione energetica da fonti rinnovabili

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazione edilizia ricostruttiva degli edifici esistenti dovranno prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, oltre all'adozione di accorgimenti costruttivi per la riduzione dei consumi ed il risparmio energetico che corrispondano ai valori minimi previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

2. Le nuove costruzioni e gli interventi sugli edifici esistenti dovranno rispettare le normative di settore vigenti relativamente alle prescrizioni minime di efficienza energetica e di fonti rinnovabili.

3. Il raggiungimento dei livelli minimi previsti dalla normativa di settore è condizione indispensabile:

  • - per il rilascio o l'efficacia dei titoli abilitativi;
  • - per l'applicazione dei meccanismi perequativi di cui al precedente art.9.

4. La progettazione di nuovi assetti morfologici insediativi, derivanti da nuova edificazione e da ristrutturazioni urbanistiche, e la progettazione degli edifici, di iniziativa pubblica o privata, deve comunque tener conto dei seguenti elementi:

  • a. standard di illuminazione naturale e condizione solare, in relazione alle diverse destinazioni degli edifici;
  • b. accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condizioni climatiche locali e legate alla morfologia del tessuto urbano;
  • c. esposizione al sole per tutto il giorno degli impianti solari realizzati o progettati;
  • d. schermature opportune (prodotte anche da volumi edificati circostanti) per la riduzione del carico solare termico nel periodo estivo, pur consentendo una buona illuminazione interna;
  • e. utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani;
  • f. riduzione dell'effetto "sacca termica", mitigazione dei picchi di temperatura durante l'estate e controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso la progettazione del verde e degli spazi aperti nei tessuti urbani edificati, così come attraverso il controllo dell'albedo delle superfici di pavimentazione pubblica;
  • g. adozione di tecniche passive che migliorino l'efficienza energetica degli edifici;
  • h. utilizzo di tecniche di bioarchitettura e di bioedilizia;
  • i. uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;
  • j. realizzazione della connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
  • k. promozione del "ciclo chiuso" della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza, energy cascading);
  • l. adozione, ove possibile, di sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti;
  • m. del "diritto al sole" al fine di garantire l'illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che riducano la produttività degli impianti solari.
Ultima modifica Mercoledì, 26 Aprile, 2023 - 16:07