Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 24 Percorsi ciclabili e pedonali

1. Percorsi pedonali e ciclabili pubblici o di uso pubblico, possono essere individuati in qualunque momento dal Comune, con i seguenti criteri:

  • - collegamento tra strutture scolastiche, sportive, civiche, attrezzature di interesse comune, parcheggi, piazze e spazi pubblici di qualunque genere, verdi e aree libere nei centri abitati pubbliche e private, in modo da costituire un sistema di relazione tra gli spazi pubblici;
  • - presenza lungo i percorsi di edifici e manufatti di interesse storico, architettonico, ambientale, corsi d'acqua, elementi vegetazionali.

2. Nel caso di percorsi pedonali in aree non edificate valgono i seguenti criteri:

  • - utilizzo di tracciati storici esistenti o abbandonati;
  • - attraversamento marginale di campi, di proprietà, su segni del terreno già individuabili.

3. Fatte salve le limitazioni di cui a Titolo V delle presenti norme, la realizzazione dei percorsi pedonali dovrà cercare di adattarsi il più possibile all'andamento morfologico del terreno cercando di ridurre al minimo gli sbancamenti di terreno, di essere progettata usando materiali e caratteristiche che ben si adattino al contorno paesaggistico di riferimento facendo ricorso, salvo per motivi di sicurezza, ad un'illuminazione di tipo soffuso e diffuso. Per quanto riguarda gli interventi su sentieri e mulattiere si rimanda all'art. 47 del Regolamento forestale vigente.

4. Nel caso i tracciati interessino proprietà private l'Amministrazione potrà provvedere all'esproprio o a convenzioni per definire eventuali servitù.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Aprile, 2023 - 16:07