Norme Tecniche del Piano Operativo

Art. 20 Verde urbano pubblico e privato

1. Le aree individuate nelle tavole del PO con la sigla V4 corrispondono prevalentemente agli spazi di verde urbano privato, possono tuttavia ricadere in questa fattispecie anche aree di proprietà comunale. Esse contribuiscono alla qualità ambientale dell'insediamento urbano. E' fatto obbligo della loro manutenzione in stato di decoro e pulizia. Sulle aree di proprietà comunale qualsiasi intervento dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Nelle aree V4 rappresentate negli elaborati dei Centri Storici del PO sono consentiti gli interventi disciplinati dall'art.84bis delle presenti norme.

Nelle aree V4 rappresentate negli elaborati dei Centri abitati del PO sono consentiti gli interventi disciplinati dal presente articolo.

2. Nelle aree di verde privato adiacenti o pertinenti a edifici ed a complessi edilizi esistenti sono ammesse:

  • a. piantumazioni con essenze tipiche, alberature da frutto, sistemazioni a giardino e ortive, nonché l'utilizzo per la sosta di veicoli a servizio delle attività principali, purché senza impermeabilizzazione del suolo e con limitati movimenti di terra, sempre che vi siano condizioni di accessibilità e di collegamento con la rete viaria esistente che non provochino danni alla sicurezza delle persone e che non necessitino di opere stradali;
  • b. la manutenzione, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione conservativa dei manufatti eventualmente esistenti nelle pertinenze dei fabbricati principali di riferimento;
  • c. l'installazione di manufatti per la cura della vegetazione, per il godimento dello spazio pertinenziale, e anche piccole serre purché si utilizzino materiali e forme consone al contesto, quali il legno o similare per effetti percettivi, di facile rimozione, che non comportino alterazione dei suoli e del sottosuolo. Detti manufatti non possono avere un'altezza media superiore di 2,20 mt, non possono avere superficie maggiore di 8 mq e non costituiscono diritti edificatori riutilizzabili. Per ogni pertinenza si possono realizzare da uno a due manufatti, in ragione della grandezza della pertinenza, della gradevolezza della sistemazione e delle relazioni fra la pertinenza e gli spazi pubblici sui quali eventualmente essa prospetta. La valutazione spetta all'Ufficio comunale, secondo le ulteriori disposizioni fissate dal Regolamento Edilizio, consultata la Commissione per il Paesaggio.

3. Ove già esistano oliveti consolidati o sistemazioni a verde unitarie e dotate di riconoscibilità per impianti arborei e trama morfologica, esse dovranno essere mantenute tali. Analogamente, non è ammessa la trasformazione in impianti a verde urbano tipo giardino nei casi in cui l'area libera si configuri come connessione fra l'abitato e il territorio aperto, dotata di riconoscibilità come componete di un paesaggio rurale e non urbano.

4. Le aree di cui al presente articolo non concorrono alla determinazione della capacità edificatoria dei lotti edificabili adiacenti.

5. Le aree di verde privato adiacenti o pertinenti a edifici e a complessi edilizi esistenti, sistemate a parchi, giardini, orti devono essere conservate nelle loro caratteristiche ambientali. Alberature e componenti vegetazionali di alto fusto o comunque di rango ornamentale devono essere mantenuti in buono stato e reintegrate in caso di morte o deperimento.

6. In fase attuativa del presente PO, per progetti unitari e per piani attuativi, il Comune può prescrivere la sistemazione delle aree verdi private e delle aree verdi pubbliche, per le quali è prevista la cessione, affinché siano realizzati spazi dotati delle qualità e delle caratteristiche di cui al presente articolo.

7. Gli interventi, la cui realizzazione, in caso di cessione al patrimonio pubblico, è regolata da apposita convenzione, devono garantire la funzionalità e la caratterizzazione di immagine delle aree in ordine alla loro classificazione - di verde attrezzato, di parco pubblico, o di elemento naturale di valore ecologico- coerentemente al ruolo che possono assumere nel contesto, sì da arricchire il patrimonio ecologico urbano tramite la sistemazione di tali aree, alle quali sono assegnate, di conseguenza, una volta realizzate, le classificazioni di cui al presente articolo.

8. L'inserimento dei manufatti sopra detti non deve interferire negativamente con le visuali panoramiche, contribuendo al miglioramento della qualità delle aree sulla base del contesto di riferimento.

9. I sistemi di illuminazione delle aree devono evitare esaltazioni scenografiche favorendo luci diffuse e soffuse secondo le caratteristiche date dal Regolamento Edilizio.

10. Nel caso di aree private sulle quali sono previsti interventi pubblici, nelle more della loro realizzazione, i privati possono disporre delle stesse per uso privato per una corretta manutenzione e pulizia. Altre forme di utilizzo devono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Aprile, 2023 - 16:07