Piano Regolatore Generale

Art. 6.3 REGIMI DI TUTELA

6.3.1 Ai fini della tutela delle aree gravate da usi civici, il Piano individua due regimi:

- il primo, per le "terre private gravate", attraverso la applicazione degli indirizzi di tutela consistenti nella valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche (negli ambiti territoriali di valore relativo "D");

- il secondo, per le "terre di demanio civico", attraverso la applicazione:

  • a. degli indirizzi di tutela consistenti nella salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistico-ambientale (negli ambiti territoriali di valore distinguibile "C");
  • b. delle direttive di tutela secondo le quali, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 1), m), n), o) del punto 4.2 (paragrafo 3 punto 05) va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione (negli ambiti territoriale di valore distinguibile "C" e di valore relativo "D")

6.3.2 Ai fini della tutela dei paesaggi agrari viene individuato un unico regime di salvaguardia, identico a quello relativo alle "terre di demanio civico" di cui al soprariportato punto 6.3.1.