Piano Regolatore Generale
Art. 5 DIRETTIVE DI TUTELA
1. In riferimento agli ambiti territoriali estesi gli elementi strutturanti il territorio si articolano nei sottosistemi (ambiti territoriali distinti) di seguito riportati per i quali hanno valore prescrittivo le sottoelencate direttive di tutela:
1.01 - assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico;
1.02 - copertura botanico-vegetazionale, colturale e presenza faunistica;
1.03 - stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.
2. Per il sistema "assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico", va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo degli assetti paesistico-ambientali del territorio comunale prescrivendo:
2.1 - negli ambiti territoriali di valore eccezionale ("A"), in attuazione degli indirizzi di tutela va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; non vanno consentite attività estrattive, va mantenuto l'insieme dei fattori naturalistici connotanti il sito;
2.2 - negli ambiti territoriali di valore rilevante ("B"), in attuazione degli indirizzi di tutela, va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale;
2.3 - negli ambiti territoriali di valore distinguibile ("C") e di valore relativo ("D"), in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.
3. Per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale" va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio comunale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto che:
3.1 - negli ambiti territoriali di valore eccezionale ("A"), in attuazione degli indirizzi di tutela, va evitato: il danneggiamento delle specie vegetali autoctone, l'introduzione di specie vegetali estranee e la eliminazione di componenti dell'ecosistema; l'apertura di nuove strade o piste e l'ampliamento di quelle esistenti; l'attività estrattiva; l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo o produttivo; la modificazione dell'assetto idrogeologico;
3.2 - negli ambiti territoriali di valore rilevante ("B"), in attuazione degli indirizzi di tutela, va evitata l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto sul sistema botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione;
3.3 - negli ambiti territoriali di valore distinguibile ("C") e di valore relativo ("D"), in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.
4. Per il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio comunale, individuando per:
- a. itinerari di significato storico;
- b. luoghi della memoria storica e della leggenda;
- c. percorsi della transumanza e fratturi;
- d. ambiti circoscritti di addensate presenze archeologiche;
- e. elementi ed insiemi archeologici isolati di elevata, media e bassa consistenza;
- f. aree archeologiche di eccezionale, rilevante, relativo valore testimoniale e/o consistenza;
- g. centri e nuclei di antico impianto con ruolo paesaggistico rilevante;
- h. complessi di edifici e manufatti di interesse storico-ambientale quali: castelli, torri, fortificazioni, complessi civili e religiosi, edifici religiosi ed edicole, masserie ed edifici rurali, muri a secco, ville extraurbane, ipogei della civiltà rupestre;
- i. ambiti circoscritti di addensamento di complessi ed edifici rurali caratterizzati da forme culturali tradizionali consolidate;
- j. edifici e manufatti di archeologia industriale;
- k. tracciati corrispondenti alle strade consolari;
- l. tracciati stradali di permanenza del sistema viario storicamente consolidato;
- m. strade e luoghi panoramici
- i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti.
Va, inoltre, prescritto:
4.1 - negli ambiti territoriali di valore eccezionale ("A") e di valore rilevante ("B"), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui alle precedenti lettere a), b), e), d), e), f), g), h), i), 1), m), n), o), va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto;
4.2 - negli ambiti territoriali di valore distinguibile ("C) e di valore relativo ("D"), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui alle precedenti lettere a), b), e), d), e), f), g), h), i), 1), m), n), o), va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.