Piano Regolatore Generale
Art. 4 LIMITI DI EFFICACIA DELLE NORME DI PIANO
1. In riferimento all'appartenenza dei territori agli ambiti di cui all'art. 2.01, l'efficacia delle norme tecniche del Piano varia, rispettivamente, da assoluta a nulla.
2. Efficacia "nulla" significa che la tutela e la valorizzazione dei caratteri paesaggistico- ambientali, sempre presenti, sono affidati alla capacità degli operatori pubblici e privati di perseguire obiettivi di qualità, accrescendo e non sminuendo il "valore" del sito attraverso, appunto, una qualificata previsione e realizzazione della trasformazione (qualità della strumentazione urbanistica, qualità della progettazione, qualità della costruzione, qualità della gestione).