Piano Regolatore Generale

Art. 36 INFRASTRUTTURE STRADALI, FERROVIARIE, FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

Le aree di rispetto stabilite dalle leggi vigenti per le infrastrutture stradali e ferroviarie, anche se non indicate nelle tavole di piano e comprese in una particolare zona omogenea sono inedificabili in superficie e nel sottosuolo (fatte salve le riduzioni ai sensi del D.P.R. 753/80). Non è consentita la realizzazione di depositi all'aperto ed in particolare di sfasciacarrozze e similari. Nelle fasce di rispetto stradali esterne al centro abitato potrà essere consentita la costruzione di impianti per la distribuzione di carburanti. Per gli edifici esistenti alla data del 21.11.2001 potranno essere consentite solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, risanamento igienico sanitario, restauro e consolidamento statico.
Gli innesti e svincoli delle strade di nuova costruzione previsti dalla presente Variante Generale al P.R.G. sono da intendersi di massima e comunque soggetti ad uno studio particolareggiato successivo in fase attuativa.
Nelle zone di rispetto cimiteriale stabilite dalle leggi vigenti non è consentita alcuna nuova edificazione nè fuori nè sottoterra; per gli edifici esistenti alla data del 21.11.2001 potranno essere consentite solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, risanamento igienico sanitario, restauro e consolidamento statico, (nuovo articolo aggiunto con delibera di Giunta Regionale n. 282 del 15/4/1999).

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