Piano Regolatore Generale
Art. 34 S/1 Servizi di quartiere
1. IF: mc/mq 2
2. S lotto: 5.000 (a)
3. IC: mq/mq 40/100 (b)-mq/mq 60/100 (c)
4. Altezza dell'edificio (H): max mt 15,00 (d)
5. Distanza dai confini minima: H x 0,5 con minimo assoluto mt 7,50
6. Distanze minime fra gli edifici:
- - fra facciate: mt 10
- - fra facciate e testate: mt 10
- - fra testate: mt 10
7. Costruzioni accessorie: nessuna
8. Distanza min. degli edifici dal filo stradale:
- - per strade con L < 7 mt: mt 10,00 (*)
- - per strade con 7 mt < L < 15 mt: mt 10,00 (**)
- - per strade con L > 15mt: mt 10,00
(*) (**) (valori modificati con delibera di Giunta Regionale n. 282 del 15 aprile 1999).
9. Dist. min. degli edifici dal ciglio stradale: secondo il Nuovo codice della strada
10. Area per parcheggio: 30 % dell'area (e) - 20 % dell'area (f)
11. Ip: 30 % dell'area (g) - 20 % dell'area (h)
Ed inoltre:
- distanza minima degli edifici dal tracciato ferroviario: secondo quanto previsto dall'art. 49 del DPR 753/80.
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(a) Gli interventi nelle aree destinate ad asili nido ed a scuole materne e dell'obbligo, sono regolati dalle disposizioni legislative in materia scolastica.
(b) Per le chiese ed opere parrocchiali.
(c) Per i centri civici e sociali.
(d) Nessuna limitazione per l'altezza delle chiese e campanili.
(e) (g) Per le chiese ed opere parrocchiali.
(f) (h) Per i centri civici e sociali.
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Le aree per i servizi di quartiere - in parte indicate nella Tavola n° 3-6 e in parte acquisite dal Comune a seguito di cessione - sono pubbliche e utilizzabili per le seguenti attrezzature pubbliche: asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, edifici di interesse comune, religiosi, culturali, sociali, annonari, assistenziali e per pubblici servizi, quali uffici di poste e telegrafi, nonché per i parcheggi pubblici.
Le aree destinate a parcheggi pubblici di zona devono essere ubicate in ogni settore di aree per servizi di quartiere, nella proporzione minima di mq 2,5 per ogni abitante insediato.
In aree di parcheggio con superficie non inferiore a mq 5.000 è ammessa la concessione temporanea per la collocazione di colonnine per la distribuzione di carburante.
In particolari casi sono ammesse deroghe agli indici precedenti, ferme restando le destinazioni consentite.
Nelle aree per chiese ed opere parrocchiali, non è ammessa la costruzione di collegi, convitti e monasteri.
Tali attrezzature e servizi possono essere realizzate dalla Pubblica Amministrazione, ovvero è in facoltà del Comune concedere in diritto di superficie, temporaneamente e previo convenzionamento, i suoli da esso acquisiti ad Enti pubblici e privati, Cooperative o privati,ovvero posso essere realizzate dai privati proprietari, o da chiunque abbia titolo al fine di consentire a tali soggetti la realizzazione delle attrezzature previste e, quindi, la gestione delle stesse, purché le realizzazioni siano eseguite a spese dei concessionari su progetto conforme alle esigenze comunali e le modalità di gestione siano tali da assicurare il carattere di Pubblico Servizio ed una effettiva fruizione delle strutture, nella loro globalità, a vantaggio della collettività, stanti i fini sociali connessi alla loro costruzione ed attivazione. Nel caso in cui il concessionario sia già proprietario dell'area da dare in concessione per la realizzazione dell'attrezzatura, fermo restando i termini di durata della concessione stessa, nella relativa convenzione saranno esplicitamente indicate le modalità di acquisizione del suolo da parte del Comune.
In generale i contenuti della convenzione dovranno prevedere e specificare i seguenti punti:
- - l'oggetto della convenzione;
- - l'esatta individuazione delle aree oggetto dell'intervento convenuto;
- - la quota delle aree eventualmente da cedersi al Comune per la realizzazione delle infrastrutturazioni primarie;
- - le esatte caratteristiche costruttive, tipologiche e metriche degli edifici e delle attrezzature da realizzarsi;
- - la valutazione economica di tutte le opere previste;
- - le modalità di acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione degli immobili e delle attrezzature alla scadenza della concessione;
- - la durata della concessione e i termini del suo eventuale rinnovo;
- - i termini di inizio, nonché di ultimazione dei lavori di realizzazione delle attrezzature e degli edifici;
- - il regolamento dell'uso pubblico delle opere oggetto della convenzione;
- - la precisazione delle modalità amministrative, tecniche ed economico-finanziarie di gestione del servizio, con particolare riferimento agli oneri di manutenzione delle strutture;
- - la fissazione di criteri per l'aggiornamento periodico dei termini economico-finanziari della concessione;
- - la prescrizione del mantenimento delle funzioni e delle destinazioni programmate e convenute;
- - le modalità di eventuale trasferimento della proprietà degli immobili e delle attrezzature di cui all'oggetto della convenzione, con obbligo della trascrizione degli impegni assunti verso il Comune;
- - la indicazione delle congrue garanzie prestate dal concessionario in ordine alla realizzazione delle opere e al mantenimento degli impegni assunti;
- - la esplicitazione delle cause di risoluzione dell'atto di concessione e delle sanzioni convenzionali a carico dei soggetti esecutori e/o gestori nel caso di inadempienza agli obblighi convenzionali, con la previsione delle modalità di completamento forzato da parte del Comune delle opere non realizzate nel caso di persistere dell'inadempienza.