Piano Regolatore Generale
Art. 28 E/1 Rurale
1. IF: mc/mq 0,03 (a) - mc/mq 0,03 (b)
2. S lotto: mq 7.500 (c) - mq 7.500
3. SCo: max mq 150
4. IC: mq/mq 1/100 - mq/mq 3/100
5. N° max di piani: n° 2 - n° 1
6. Altezza dell'edificio (H): max mt 7,50 - mt 5 (esclusi i silos)
7. Distanza dai confini minima: mt 10 - mt 10
8. Costruzioni accessorie: 1/8 (d) - nessuna
9. Distanza minima degli edifici dal ciglio stradale: secondo il Nuovo codice della strada
10. Area per parcheggio: mq/mc 1/10
11. IPF: la superficie interrata massima deve corrispondere alla superficie coperta Sco realizzabile
Ed inoltre:
- distanza minima degli edifici dal tracciato ferroviario: secondo quanto previsto dall'alt. 49 del DPR 753/80.
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(a) Tale indice riguarda solo le case rurali che costituiscono l'unico tipo di insediamento residenziale ammesso nella zona.
(b) Tale indice riguarda i manufatti per usi agricolo, zootecnico e per attività di conservazione e trasformazione dei prodotti del suolo (silos, stalle, depositi, etc.) i cui volumi devono sottostare all'apposita normativa indicata, essere staccati dalla casa rurale e distanti da essa almeno mt. 10 e rispettare le stesse distanze minime dal filo stradale prescritte per la casa rurale. I due indici sono prescrittivi per le rispettive destinazioni ed è vietata l'utilizzazione contemporanea degli stessi per il medesimo lotto di intervento.
(c) Per appezzamenti inferiori a 7.500 mq, ma superiori a mq 2.000, è consentita solamente l'edificazione di un locale ricovero attrezzi avente superficie coperta massima di mq 20 (con il lato minore di almeno mt. 4) ed altezza massima di mt. 4. Questi manufatti dovranno distare almeno mt. 8 da tutti i confini ed almeno mt. 20 dalle strade, salvo distanze maggiori a norma del Nuovo Codice della Strada.
(d) La costruzione accessoria può anche essere contigua a quella principale
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Destinazioni d'uso ammesse
Residenziale
- - Esclusivamente casa rurale, autorimessa privata, deposito, cantina
- - Bed and breakfast
Rurale
- - Depositi di materiali e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine ed attrezzi agricoli dell'azienda, fienili, stalle
- - Manufatti per uso agricolo e zootecnico
- - Manufatti per lavorazione e trasformazione dei prodotti dell'azienda agricola
- - Spazi adibiti alla vendita diretta dei prodotti dell'azienda agricola
- - Agriturismo
Gli accorpamenti di volumetria sono consentiti, ad esclusione delle case rurali, solo per le aziende agricole condotte da imprenditore agricolo a titolo principale singolo o associato di cui alla lettera a) dell'art. 9 legge n. 1O/1977, o da coltivatore diretto o bracciante agricolo, attestato a mezzo di certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, ovvero a mezzo di atto di notorietà redatto in conformità delle vigenti disposizioni di legge.
Nella presente zona territoriale, ed ovunque si presentino situazioni con caratteristiche analoghe, dovranno essere considerati i seguenti punti prescrittivi:
1) i beni (muri a secco, edicole votive, iazzi e quant'altro riconducibile alla stessa tradizione dei luoghi, non ricompresi nella mappatura dei beni classificati A2, ancorché non tutelati da specifiche leggi, potranno essere sottoposti solo ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo conservativo e/o a risanamenti o restauri sempre di tipo conservativo;
2) le nuove costruzioni dovranno essere realizzate con criteri costruttivi tradizionali, dovranno avere copertura ad unica o doppia falda con struttura portante preferibilmente in legno rivestito con manto di tegole di argilla (coppo-canale). Nel caso di abitazioni rurali sarà consentito realizzare terrazzi a livello limitati, però, a non più del 50% dell'area di sedime della costruzione. Relativamente alle pareti esterne le stesse saranno rivestite o in pietra calcarea con esclusione di ogni forma di segato lapideo o con intonaco tradizionale a base di calce colorato in bianco;
3) gli infissi esterni dovranno essere preferibilmente in legno, ovvero solo in ferro verniciato nei colori legno naturale, marrone scuro o verde scuro. Le persiane, quando presenti, dovranno avere caratteristiche identiche a quelle degli infissi sia per quanto concerne i materiali che per le colorazioni;
4) i pluviali dovranno essere realizzati in rame, in ferro, in cotto;
5) le nuove edificazioni dovranno avere volumi semplici e in caso di ampliamento di costruzioni preesistenti saranno vietati aggetti e sporgenze di ogni genere;
6) le superfici pavimentate circostanti dovranno essere in terra battuta o a lastricato rustico in pietra calcarea secondo la tradizione locale;
7) le strade interne ai lotti fondiari dovranno essere realizzate secondo la tradizione storica in massicciata e manto alla Macadam; per le strade esterne ai lotti è consigliata la stessa soluzione ("strada bianca");
8) dovranno essere evitate, per quanto possibile, le reti infrastrutturali (es. elettriche, telefoniche etc) a vista, sostituendole con tracciati interrati;
9) le nuove recinzioni, ad esclusione di quelle strettamente pertinenziali il centro aziendale - preferibilmente di muratura in tufo - dovranno essere realizzate con muri in pietra a secco o con murature legate in pietra a faccia vista con divieto di cancellate sovrastanti, ma con la eventuale possibilità di posa in opera di reti metalliche non plastificate. I varchi di accesso dovranno essere dotati di cancelli in ferro pieno di altezza pari a quella delle adiacenti recinzioni, a disegno semplice e verniciati in nero, verde scuro o marrone scuro. Potrà essere, altresì, prevista ed eventualmente incentivata la delimitazione e/o recinzione dei fondi rustici a mezzo di siepi ed alberature nel rispetto delle condizioni stabilite dal Codice Civile.
10) Ai fini della salvaguardia del paesaggio tutti i manufatti e/o capannoni ad uso agricolo, zootecnico e per attività di conservazione e trasformazione dei prodotti del suolo, dovranno essere contornati da idonee alberature.