Piano Regolatore Generale
Art. 2 DEFINIZIONI
1. Il P.R.G. perimetra ambiti territoriali, con riferimento al livello dei valori paesaggistico- ambientali, di:
1.1 - valore eccezionale ("A"), laddove sussistano condizioni di rappresentatività' di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
1.2 - valore rilevante ("B"), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
1.3 - valore distinguibile ("C"), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
1.4 - valore relativo ("D"), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività;
1.5 - valore normale ("E"), laddove è comunque dichiarabile un significativo valore paesaggistico- ambientale.
2. I terreni e gli immobili compresi negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale, rilevante, distinguibile e relativo, sono sottoposti a tutela diretta del Piano e:
2.1 - non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi delle legislazioni nazionale e regionale vigenti, da parte degli Enti preposti;
2.2 - non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione territoriale, sia puntuali che lineari (relativi a : mobilità terrestre, aerea; trasporto di fluidi, energia ed informazioni; impianti finali o di trasformazione dei rifiuti solidi e liquidi; regimazione delle acque interne), senza che per gli stessi sia stata rilasciata la attestazione di compatibilità paesaggistica, conseguente alle risultanze dello studio di impatto ambientale, ed avente gli effetti della autorizzazione ai sensi delle legislazioni nazionale e regionale vigenti.