Piano Regolatore Generale
Art. 24 D/1 Industriale
1. IT: mc/mq 2,00
2. IF: mc/mq 4,00 (a) (non si applica in sede di strumenti urbanistici esecutivi di II° e III° livello)
3. S lotto: mq 2.000
4. IC: mq/mq 40/100
5. Altezza dell'edificio (H): max mt 12,00 salvo costruzioni speciali (b)
6. Distanza dai confini: > altezza dei fabbricati verso il confine; minimo assoluto mt 6,00
7. Distanze minime fra gli edifici:
- - fra facciate: mt 12,00
- - fra facciate e testate: mt 8.00
- - fra testate: mt 6,00
8. Costruzioni accessorie: nessuna
9. Distanza minima degli edifici dal filo stradale:
- - per strade con L < 7 mt: mt 5,00 (c)
- - per strade con 7 mt < L < 15 mt: mt 7,50 (c)
- - per strade con L > 15mt: mt 10,00 (c)
10. Distanza minima degli edifici dal ciglio stradale: secondo il Nuovo codice della strada
11. Area per parcheggio: mq/mc 1/10 (d)
12. Ip: mq 100
13. IPF: 20%
Ed inoltre:
- distanza minima degli edifici dal tracciato ferroviario: secondo quanto previsto dall'art. 49 del DPR 753/80.
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(a) Tre quarti dell'indice sono utilizzabili per i manufatti industriali veri e propri, ivi compresi gli uffici direttivi; l'ultimo quarto, e comunque fino ad un massimo di 0,5 mc/mq, può essere destinato a servizi collettivi dell'industria (mense, attrezzature ricreative, sportive, assistenziali e sanitarie, sedi sindacali e di associazioni di categoria, ecc.) ed agli eventuali alloggi per il personale di custodia.
(b) Ad esempio tralicci, strutture aperte, silos, serbatoi d'acqua, ecc. Nel caso di coperture a volta, l'altezza massima va riferita a quella dell'imposta della volta.
(c) Questa distanza dal filo stradale è obbligatoria (cioè vale anche per le strade di lottizzazione).
(d) Con l'esclusione dei volumi per depositi e silos.
L'area è assoggettata ad intervento edilizio diretto.
Destinazioni d'uso ammesse
Produttiva e direzionale
- - Artigianale di produzione e trasformazione
- - Industriale di produzione e trasformazione
- - Attività di tipo industriale/artigianale di conservazione, lavorazione e trasformazione e commercializzazione all'ingrosso di prodotti agricoli
- - Magazzini, depositi, spedizioni e logistica, commercio all'ingrosso
- - Rimessaggio
- - Artigianato di servizio: edilizia e finiture edili, falegnameria, impiantistica elettrica e termoidraulica, lavanderia
- - Artigianato dei servizi agli automezzi, comprendendo attività di vendita, assistenza e riparazione degli automezzi e attività di soccorso stradale
Commerciale
- - Attività di vendita di prodotti fitosanitari
E' ammessa la realizzazione dello spaccio aziendale per una superficie max pari 65 mq finalizzato esclusivamente alla vendita degli articoli prodotti dall'opificio di cui è pertinenza.
Sono ammesse solo costruzioni ad uso industriale o simili (grandi laboratori, depositi, ecc.) con assoluta esclusione di edifici residenziali di qualsiasi tipo eccezion fatta per gli alloggi destinati al personale di custodia.
Per le porzioni di detta zona già assoggettate a pianificazione attuativa vigente valgono le relative norme e previsioni, ivi comprese le aree per standard.
E' consentito il frazionamento di capannoni industriali realizzati su lotto minimo di 2.000 mq nei termini e con le modalità stabilite con Delibera di C.C. n° 48 del 5/05/1994, n° 73 del 21/07/1994 e n° 103 del 15/11/1994.
L'edificazione dell'area individuata nella Tavola 3-6 di PRG come V è preventivamente subordinata a Piano di Lottizzazione o Piano Particolareggiatoda sottoporre al regime del comparto obbligatorio (art. 23 L. 1150/42 e LL.RR. 6/79 e 66/79) per la ripartizione degli utili e degli oneri ed al fine di concentrare tutte le aree per gli standard - limitate agli spazi per verde pubblico ed attrezzature tecnologiche pubbliche, reperiti nella misura del 10% della superficie territoriale, da cedere in misura proporzionale alle superfici ed alle conseguenti possibilità edificatorie delle singole proprietà - dove e come indicato nella Tavola n°3.
E' consentita la realizzazione di sporti, pensiline e tettoie, funzionali all'attività industriale, la cui superficie complessiva non deve superare il 20% della superficie coperta consentita nel lotto, a condizione che la proiezione orizzontale della massima sporgenza del manufatto rispetti la distanza di m 1,50 dai confini. Tali manufatti non saranno computati ai fini della Superficie Coperta.
Zona ex pip
Le aree individuate nella Tavola 3-6, destinazione urbanistica D1, con i numeri III e IV sono state attuate tramite Piano per gli Insediamenti Produttivi, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 28.02.2002 e successive Varianti.
Confermando la destinazione PIP artigianale, la realizzazione degli immobili ricadenti nei lotti individuati dallo strumento attuativo, decaduto, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni.
E' ammesso l'intervento diretto previa stipula di convenzione per la cessione in proprietà e assegnazione del lotto ad imprese industriali, artigiane, di produzione/lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli. Il Bando, i Criteri e lo Schema di convenzione dovranno essere approvati con Delibera di Consiglio Comunale.
Dovranno essere rispettati gli allineamenti e i seguenti parametri edilizio-urbanistici disposti dal Piano per gli insediamenti produttivi approvato con delibera di Consiglio Comunale n.11/2002 e sue varianti: allineamenti, distanze, volumetrie (comprese quella della fascia funzionale), superficie coperta.
Il Lotto minimo di intervento è di mq 1.000.
L'Indice di Permeabilità Fondiaria è 20%.
L'Altezza max dell'edificio dovrà essere m. 12,00; nel caso di altezze inferiori la volumetria realizzabile sarà pertanto inferiore a quella assegnata in sede di strumentazione attuativa, dovendo in ogni caso mantenere inalterati il sedime e la superficie coperta massima assegnata a ciascun lotto. Sono ammesse altezze superiori nel caso di impianti speciali (tralicci, strutture aperte, silos, serbatoi d'acqua, ecc.).
Nella fascia funzionale sono consentite le destinazioni alloggio custode, uffici e servizi aziendali (mensa, attrezzature sanitarie e assistenziali, depositi).
La superficie netta destinata ad alloggio del custode e/o uffici non potrà superare 85,00 mq.
È consentita la realizzazione di volumi interrati da destinare esclusivamente a parcheggi, deposito, centrali tecnologiche.
È consentita la realizzazione di torrini scala per l'accesso ai lastrici solari per gli interventi di manutenzione.
È consentito realizzare nel capannone soppalchi praticabili fino ad una superficie massima del 50% della sua superficie, in modo da localizzare al piano superiore esclusivamente depositi o ripostigli a servizio dell'attività produttiva.
È consentita la realizzazione di sporti, pensiline e tettoie, funzionali all'attività industriale, la cui superficie complessiva non deve superare il 20% della superficie coperta consentita nel lotto, a condizione che la proiezione orizzontale della massima sporgenza del manufatto rispetti la distanza di m 1,50 dai confini. Tali manufatti non saranno computati ai fini della Superficie Coperta.
È ammessa la realizzazione dello spaccio interno aziendale per una superficie max pari 65 mq finalizzato esclusivamente alla vendita degli articoli prodotti dall'opificio di cui è pertinenza.
Le recinzioni tra i lotti dovranno essere realizzate con base in muratura di altezza massima m. 0,75 e recinzione metallica leggera di m. 2,00 con doppia barriera arbustiva.
Le recinzioni dei lotti verso le strade dovranno essere realizzate da elementi infissi al suolo su cordolo di sostegno o parapetto in muratura di altezza massima di m. 1,10.
Tale disciplina sostituisce quella del Piano Urbanistico Esecutivo PIP e sue successive varianti.