Piano Regolatore Generale

Art. 12 A/2 Beni di valore storico, architettonico e ambientale sparsi nell'abitato e nell'agro

Sono beni ed immobili sparsi sul territorio urbano ed extraurbano, quali masserie, torri, casini, chiese rurali, edifici e/o ville fine ottocento e primi novecento da sottoporre a regime di tutela e conservazione con apposita normativa, ivi comprese idonee fasce di rispetto.
Quelli ricompresi in ambito urbano e zone limitrofe saranno vincolati con le rispettive aree pertinenziali come riportate nella tavola n° 4 A 7 di P.R.G. redatta, in massima parte, sulla base delle planimetrie catastali alle quali, comunque, per maggior precisione, si rimanda.
Per quelli vincolati nel territorio extra-urbano dovrà essere considerata un'area di rispetto, con vincolo di inedificabilità, intorno ad essi di 100 mt.

**********************************

Per gli edifici ricadenti in zone di interesse archeologico, il rilascio dei titoli edilizi dovrà essere preceduto dall'esecuzione di saggi di scavo, da parte della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, finalizzati all'individuazione di eventuali depositi archeologici ed alla definizione della loro estensione e consistenza.
Il rilascio dei titoli edilizi per l'esecuzione di opere di restauro, ristrutturazione, risanamento, demolizione o costruzione, implicanti lavori di scavo o manomissioni del suolo, dovrà essere vincolato al preventivo parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari. Tale parere dovrà essere espresso anche nel caso in cui si debba procedere alla posa in opera di impianti di pubblica utilità (impianti elettrici, telefonici, rete idrica, metanodotti, ecc.).
In tali evenienze i lavori preliminari di scavo dovranno essere effettuati sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, avvertito con almeno 10 giorni di anticipo della data d'inizio dei lavori tramite l'Ufficio decentrato di Bari.

Destinazioni d'uso ammesse beni territorio urbano

Residenziale

  • - Residenza
  • - Bed and breakfast, affittacamere
  • - Residenza collettiva non turistica: collegi e studentati
  • - Autorimessa privata, deposito, cantina

Turistico-ricettiva

  • - Attività ricettive alberghiere
  • - Attività ricettive extra-alberghiere: case per ferie, ostelli per la gioventù, alberghi residenziali

Produttiva e direzionale

  • - Artigianato di servizio alla persona: parrucchiere, barbiere, estetista, tatuatore, pedicure
  • - Artigianato di servizio: ottico, odontotecnico, di grafica e fotografia
  • - Artigianato di servizio di beni di natura artistica: orafo, lavorazione dei metalli preziosi, reazione di ceramica d'arte, attività di conservazione e restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, bibliografico o archivistico del patrimonio artistico, attività di lavorazioni artistiche e tradizionali nonché dell'abbigliamento
  • - Funzioni di servizio e terziarie complementari alla residenza: studi professionali, ambulatori medici, laboratorio analisi cliniche, uffici assicurativi, sportelli bancari, pubblici esercizi, sedi istituzionali e rappresentative, agenzie
  • - Attività culturali e ricreative prive di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano: musei, biblioteche, sale per incontri, dibattiti, mostre d'arte
  • - Funzioni di servizio e terziarie: uffici pubblici e privati di grandi dimensioni, attività amministrative, finanziarie, assicurative, di intermediazione, di rappresentanza
  • - Funzioni di servizio di interesse collettivo: palestre, centri fitness e benessere, ludoteche, baby parking, attività di tipo religioso.

Commerciale

  • - Esercizi di vicinato (superficie di vendita fino a 250 mq)

Destinazioni d'uso ammesse beni territorio extra urbano

Residenziale

  • - Residenza
  • - Bed and breakfast, affittacamere
  • - Residenza collettiva non turistica: collegi e studentati
  • - Autorimessa privata, deposito, cantina

Turistico-ricettiva

  • - Attività ricettive alberghiere
  • - Attività ricettive extra-alberghiere: case per ferie, ostelli per la gioventù, alberghi residenziali

Produttiva e direzionale

  • - Artigianale di produzione e/o trasformazione di soli prodotti agricoli
  • - Artigianato di servizio di beni di natura artistica: orafo, lavorazione dei metalli preziosi, creazione di ceramica d'arte, attività di conservazione e restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, bibliografico o archivistico del patrimonio artistico, attività di lavorazioni artistiche e tradizionali
  • - Funzioni di servizio e terziarie complementari alla residenza: studi professionali, ambulatori medici, laboratorio analisi cliniche, uffici assicurativi, sportelli bancari, pubblici esercizi, sedi istituzionali e rappresentative, agenzie
  • - Attività culturali e ricreative prive di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano: musei, biblioteche, sale per incontri, dibattiti, mostre d'arte
  • - Servizi per l'istruzione privata: asilo nido, scuola dell'infanzia, centri di formazione
  • - Servizi per lo spettacolo: cinema, teatri, locali da ballo, sale di ritrovo, centri congressi.
  • - Funzioni di servizio di interesse collettivo: palestre, centri fitness e benessere, ludoteche, baby parking, attività di tipo religioso.

Per tali edifici sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo (ex art.31 Legge.457/78), con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • I. nella manutenzione ordinaria e in quella straordinaria si deve tendere al mantenimento e al ripristino dei valori storici, al recupero delle tipologie costruttive e alla conservazione dei caratteri architettonici e materici (qual i ad esempio le strutture murarie, le volte, i solai in legno, le coperture a tetto, i collegamenti verticali, la composizione dei prospetti e quant'altro di specifico), comunque con l'obiettivo di dotare le singole unità abitative di tutti i servizi igienico sanitari e degli impianti, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, mediante l'uso di tecniche e di materiali appropriati;
  • II. negli interventi di restauro e di risanamento conservativo in linea generale si deve conservare la destinazione d'uso attuale, E' consentito il cambio di destinazione d'uso purché compatibile con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio. Si deve tendere comunque al mantenimento e al ripristino dei valori storici, al recupero delle tipologie costruttive e alla conservazione dei caratteri architettonici e materici quali ad esempio le strutture murarie, le volte, i solai in legno, le coperture a tetto, i collegamenti verticali, la composizione dei prospetti e quant'altro di specifico; in tutti i casi le facciate dovranno essere in loto lasciate inalterate; non sono ammesse aperture di nuova finestratura; sono ammesse, invece, stompagnature di vani porta, finestra e/o finestrini che siano già preesistenti e delimitati da piedritti e traversi in pietra; sono consentite, altresì, nuove aperture lucifere a livello di soffitte esistenti a condizione che le stesse siano in asse con le finestre presenti ai piani sottostanti; è sempre vietato l'ampliamento dei vani porta esterni a piano terra;
  • III. nel caso di edifici in struttura muraria, vanno conservati a "faccia vista" gli elementi lapidei di facciata quali zoccolature di piano terra, paraste e comici marcapiano, cornicioni, mensole e balaustre di balconi e relativi sostegni, comici di porte e finestre, eventuali decorazioni, con esclusione di qualsiasi trattamento superficiale con prodotti non trasparenti e colorati; sono comunque vietate decorticazioni parziali di pareti intonacate;
  • IV. nel caso di rifacimento di trattamenti superficiali esterni prospicienti le strade ed in genere gli spazi aperti al pubblico, vanno esclusi intonaci plastici, cemento a vista, pietra di Trani, travertino e simili;
  • V. i rifacimenti di tinteggiature sulle facciale devono essere armonizzate con le restanti parti dell'isolato per tutta la lunghezza del fronte; gli infissi esterni devono essere in legno; gli infissi a livello di piano terra possono essere in ferro ma dogati ed appositamente tinteggiati di colore marrone scuro; le chiusure di oscuramento devono essere realizzate esclusivamente con persiane in legno con colori armonizzati con la tinteggiatura di facciata e prevalentemente in verde locale o marrone scuro;
  • VI. è vietato l'uso della plastica per pluviali;
  • VII. è vietato l'uso di ringhiere in anticorodal e simili; le stesse dovranno essere ripristinate secondo i tipi in uso nella tradizione locale (in ferro o in ghisa) con colore prevalentemente nero antracite opaco; non sono consentite colorazioni o finiture dorate, argentate o simili;
  • VIII. negli interventi di restauro e risanamento conservativo è ammesso l'inserimento di ascensori e montacarichi e degli altri impianti tecnologici, con la esecuzione dei soli volumi tecnici strettamente necessari in corrispondenza delle coperture, per i quali è necessario operare, laddove possibile, l'arretramento di almeno tre metri dal filo del fabbricato con creazione di elementi di mascheramento in muratura, il tutto in coerenza con l'assetto architettonico;
  • IX. in tutti gli interventi è consentita la modifica e/o la realizzazione di nuove chiostrine, di pozzi di luce e di aerazione.
  • X. è vietata la realizzazione di verande a chiusura di logge e balconi, affacciatesi su strade ed in genere sugli spazi aperti;
  • XI. è vietata la realizzazione sui lastrici solari di attrezzature fisse di copertura quali pensiline o serre;
  • XII. nel caso di rifacimenti di facciata è vietata l'apposizione di impianti a rete. pubblici o privati, ad eccezione di quelli che per ragioni tecnologiche o di sicurezza debbano svilupparsi all'esterno; nel caso di creazione o di rifacimento di canne fumarie le stesse, laddove tecnicamente possibile, non devono essere esterne alla muratura e la parte terminale deve essere armonizzata con l'edificio esistente;
  • XIII. è vietata l'apposizione di apparecchiature di impianti di condizionamento sulle facciate dei fabbricati, tranne che gli stessi non vengano allocati all'interno degli imbotti dei vani porta o dei vani finestra;
  • XIV. non è ammessa in nessun caso la realizzazione di impianti tecnologici sui lastrici solari, ad eccezione di quanto previsto al punto XIII e XX;
  • XV. sulle facciate prospicienti spazi pubblici non sono ammessi elementi o insegne pubblicitarie, luminose o non, che sporgano dal filo dell'edificio oltre 1/50 della larghezza stradale; non sono ammesse insegne o tabelloni pubblicitari sui lastrici solari;
  • XVI. è vietato modificare con manufatti, sia permanenti che precari, tutti gli spazi (interni al lotto) dotati di qualsiasi tipo di vegetazione e piantumazione, alterandone le caratteristiche;
  • XVII. è vietato alterare particolari elementi di pregio interno all'edificio, ancorché non segnalati o vincolati; la eventuale presenza o assenza di tali elementi, sotto la responsabilità del tecnico preposto, va dichiarata nella istanza edilizia;
  • XVIII. per gli edifici vincolati ai sensi del D. L.vo n.42/2004 va richiesta la preventiva autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari.
  • XIX. è vietata l'installazione di pannelli fotovoltaici.

Si prescrive, inoltre, che all'edificio vengano accorpate le pertinenze, così come individuate nella tav. 4A 7 di P.R.G. per i "beni" del centro urbano, nonché costituite da una fascia di 100 mt attorno ai "beni" sparsi nell'agro come individuati nella successiva tav. 4 B 8.
In generale, per pertinenze si intendono quei precisi riferimenti fisici allo stato attuale quali il giardino ed in genere la piantumazione ad alto fusto presente, le corti, le aie, i viali etc. ed in generale tutti quegli spazi necessari alla chiara identificazione del "bene" nella sua originale configurazione.
In sede di esame del progetto edilizio e/o urbanistico dovranno essere valutate le peculiarità dell'immobile e sue pertinenze che possono determinare l'estensione della zona di rispetto (inedificabilità) oltre le distanze minime di cui sopra (estensione di mt. 50 della zona di rispetto all'intorno dei beni n. 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16). (comma aggiunto con delibera di Giunta Regionale n. 282 del 15 aprile 1999).