Piano Regolatore Generale
Art. 10 A Nucleo Antico
1. IF: mc/mq5 (a)
2. IC: mq/mq 75/100
3. N° max di piani: ≤ di quello dell'edificio preesistente (b)
4. Distanze min. fra facciate: ≥ a quelle preesistenti (c)
5. Costruzioni accessorie: nessuna.
6. Distanze min. degli edifici dal filo stradale:
- - Strade con L ≤ 7 mt: nessuna (salvo diversa prescrizione del P.R.G. o del P.P.E.);
- - Strade con 7 mt ≤ L ≤ 15 mt: nessuna (salvo diversa prescrizione del P.R.G. o del P.P.E.);
7. Strade con L ≥ 15 mt: nessuna (salvo diversa prescrizione del P.R.G. o del P.P.E.).
8. Area per parcheggio: mq/mc 1/10
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(a) Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, la densità fondiaria non deve superare quella preesistente computata senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico. Per le eventuali nuove costruzioni, possibili solo a seguito di Piano Particolareggiato di Esecuzione (P.P.E.), la densità fondiaria non dovrà superare il 50 % della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq.
(b) Senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico.
(c) Per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze fra gli edifici prospicienti su strade e spazi pubblici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto delle costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico-artistico-ambientale.
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II nucleo antico dovrà essere oggetto di due distinti P.P.E.: uno per il Borgo medievale e l'altro per l'anello viario ottocentesco ad esso esterno con gli isolati che vi prospettano (ai sensi del 6° comma dell'articolo 17 della Legge 765/1967).
In questa zona il rilascio dei titoli abilitativi dovrà essere preceduto dall'esecuzione di saggi di scavo, da parte della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, finalizzati all'individuazione di eventuali depositi archeologici ed alla definizione della loro estensione e consistenza.
Il rilascio di autorizzazione per l'esecuzione di opere di restauro, ristrutturazione, risanamento, demolizione o costruzione, implicanti lavori di scavo o manomissioni del suolo, dovrà essere vincolato al preventivo parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari. Tale parere dovrà essere espresso anche nel caso in cui si debba procedere alla posa in opera di impianti di pubblica utilità (impianti elettrici, telefonici, rete idrica, metanodotti, ecc.).
In tali evenienze i lavori preliminari di scavo dovranno essere effettuati sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, avvertito con almeno 10 giorni di anticipo della data d'inizio dei lavori tramite l'Ufficio decentrato di Bari.
In mancanza dei P.P.E. sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo (ex art. 3 lettera c) DPR n.380/2001) nonché di quelli di ristrutturazione, che riguardino solo parti dell'organismo edilizio che non alterino le caratteristiche architettoniche generali, in particolare i prospetti, i volumi esistenti ed il numero delle superfici praticabili, nel rispetto, ove tecnicamente possibile, delle caratteristiche costruttive e strutturali originarie.
Destinazioni d'uso ammesse
Residenziale
- - Residenza
- - Bed and breakfast, affittacamere
- - Residenza collettiva non turistica: collegi, convitti, conventi, seminari, studentati
- - Autorimessa privata, deposito, cantina
Turistico-ricettiva: Attività ricettive extra-alberghiere: case per ferie, ostelli per la gioventù, alberghi residenziali
Produttiva e direzionale
- - Artigianato di servizio alla persona: parrucchiere, barbiere, estetista, tatuatore, pedicure
- - Artigianato di servizio: ottico, odontotecnico, servizi di pulizia, di grafica e fotografia, edilizia e finiture edili, falegnameria, impiantistica elettrica e termoidraulica, calzolaio, lavanderia
- - Artigianato di servizio di beni di natura artistica: orafo, lavorazione dei metalli preziosi, creazione di ceramica d'arte, attività di conservazione e restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, bibliografico o archivistico del patrimonio artistico, attività di lavorazioni artistiche e tradizionali nonché dell'abbigliamento
- - Funzioni di servizio e terziarie complementari alla residenza: studi professionali, ambulatori medici, laboratorio analisi cliniche, uffici assicurativi, sportelli bancari, pubblici esercizi, sedi istituzionali e rappresentative, agenzie
- - Attività culturali e ricreative prive di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano: musei, biblioteche, sale per incontri, dibattiti, mostre d'arte
- - Sale gioco e agenzia scommesse
Commerciale
- - Esercizi di vicinato (superficie di vendita fino a 250 mq)
Dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
- I. nella manutenzione ordinaria e in quella straordinaria si deve tendere al mantenimento e al ripristino dei valori storici, al recupero delle tipologie costruttive e alla conservazione dei caratteri architettonici e materici (quali ad esempio le strutture murarie, le volte, i solai in legno, le coperture a tetto, i collegamenti verticali, la composizione dei prospetti e quant'altro di specifico), comunque con l'obiettivo di dotare le singole unità abitative di tutti i servizi igienico sanitari e degli impianti, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, mediante l'uso di tecniche e di materiali appropriati;
- II. negli interventi di restauro e di risanamento conservativo in linea generale si deve conservare la destinazione d'uso attuale, sempre che sia compatibile con la destinazione prevalentemente residenziale della zona. Si deve tendere comunque al mantenimento e al ripristino dei valori storici, al recupero delle tipologie costruttive e alla conservazione dei caratteri architettonici e materici quali ad esempio le strutture murarie, le volte, i solai in legno, le coperture a tetto, i collegamenti verticali, la composizione dei prospetti e quant'altro di specifico; in tutti i casi le facciate dovranno essere in toto lasciate inalterate; non sono ammesse aperture di nuova finestratura; sono ammesse, invece, stompagnature di vani porta, finestra e/o finestrini che siano già preesistenti e delimitati da piedritti e traversi in pietra; sono consentite, altresì, nuove aperture lucifere a livello di soffitte esistenti a condizione che le stesse siano poste in asse alle finestre presenti ai piani sottostanti è sempre vietato l'ampliamento dei vani porta esterni a piano terra;
- III. nel caso di edifici in struttura muraria, vanno conservati "a faccia vista" gli elementi lapidei di facciata quali zoccolature di piano terra, paraste e cornici marcapiano, cornicioni, mensole e balaustre di balconi e relativi sostegni, cornici di porte e finestre, eventuali decorazioni, con esclusione di qualsiasi trattamento superficiale con prodotti non trasparenti e colorati; sono comunque vietate decorticazioni parziali di pareti intonacate;
- IV. nel caso di rifacimento di trattamenti superficiali esterni prospicienti le strade ed in genere gli spazi aperti al pubblico, vanno esclusi intonaci plastici, cemento a vista, pietra di Trani, travertino e simili;
- V. i rifacimenti di tinteggiature sulle facciate devono essere armonizzate con le restanti parti dell'isolato per tutta la lunghezza del fronte; gli infissi esterni devono essere in legno; gli infissi a livello di piano terra possono essere in ferro ma dogati ed appositamente tinteggiati di colore marrone scuro; le chiusure di oscuramento devono essere realizzate esclusivamente con persiane in legno con colori armonizzati con la tinteggiatura di facciata e prevalentemente in verde locale o marrone scuro;
- VI. è vietato l'uso della plastica per pluviali;
- VII. è vietato l'uso di ringhiere in anticorodal e simili; le stesse dovranno essere ripristinate secondo i tipi in uso nella tradizione locale (in ferro o in ghisa) con colore prevalentemente nero antracite opaco; non sono consentite colorazioni o finiture dorate, argentate o simili;
- VIII. negli interventi di restauro e risanamento conservativo è ammesso l'inserimento di ascensori e montacarichi e degli altri impianti tecnologici, con la esecuzione dei soli volumi tecnici strettamente necessari in corrispondenza delle coperture, per i quali è necessario operare, laddove possibile, l'arretramento di almeno tre metri dal filo del fabbricato con creazione di elementi di mascheramento in muratura, il tutto in coerenza con l'assetto architettonico dell'edificio;
- IX. in tutti gli interventi è consentita la modifica e/o la realizzazione di nuove chiostrine, di pozzi di luce e di aerazione.
- X. vietata la realizzazione di verande a chiusura di logge e balconi, affacciatesi su strade ed in genere sugli spazi aperti;
- XI. è vietata la realizzazione sui lastrici solari di attrezzature fisse di copertura quali serre. E' ammessa la realizzazione sui lastrici solari di tettoie pertinenziali collegate ad unità immobiliari abitabili, di altezza massima pari a quella della struttura principale, con la stessa inclinazione di falda (quale naturale prosecuzione), di superficie coperta massima del 50% della superficie libera/scoperta del lastrico e in ogni caso arretrata di 2 metri dai prospetti prospicienti la viabilità pubblica. Non sono ammessi ulteriori aggetti collegati alla tettoia oltre i 30 cm.
- XII. nel caso di rifacimenti di facciata è vietata l'apposizione di impianti a rete, pubblici o privati, ad eccezione di quelli che per ragioni tecnologiche o di sicurezza debbano svilupparsi all'esterno; nel caso di creazione o di rifacimento di canne fumarie le stesse, laddove tecnicamente possibile, non devono essere esterne alla muratura e la parte terminale deve essere armonizzata con l'edificio esistente;
- XIII. è vietata l'apposizione di apparecchiature ed impianti di condizionamento sulle facciate dei fabbricati tranne che gli stessi non vengano allocati all'interno degli imbotti di vani porta o di vani finestra o sui lastrici solari;
- XIV. non è ammessa in nessun caso la realizzazione di impianti tecnologici sui lastrici solari, ad eccezione di quanto previsto al punto XIII e XX;
- XV. sulle facciate prospicienti spazi pubblici non sono ammessi elementi o insegne pubblicitarie, luminose o non, che sporgano dal filo dell'edificio oltre 1/50 della larghezza stradale; non sono ammesse insegne o tabelloni pubblicitari sui lastrici solari;
- XVI. è vietato modificare con manufatti, sia permanenti che precari, tutti gli spazi (interni al lotto) dotati di qualsiasi tipo di vegetazione e piantumazione, alterandone le caratteristiche;
- XVII. è vietato alterare particolari elementi di pregio interno all'edificio, ancorché non segnalati o vincolati; la eventuale presenza o assenza di tali elementi, sotto la responsabilità del tecnico preposto, va dichiarata nella istanza edilizia;
- XVIII. per gli edifici vincolati ai sensi del D. L.vo n.42/2004 va richiesta la preventiva autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari;
- XIX. alle unità immobiliari di piano terra, chiuse con vetrine espositive ed attualmente utilizzate per Io svolgimento di attività commerciali e/o artigianali, potranno essere installate apposite cancellate in ferro, opportunamente sagomate ed a disegno semplice con richiamo, contestualmente autorizzato, a quello delle ringhiere poste a delimitazione dei sovrastanti balconi dei piani superiori. Dette cancellate dovranno essere installate all'interno dell'imbotto dei vani porta sicché, una volta chiuse, non dovranno in alcun modo risultare sporgenti rispetto al filo di facciata del fabbricato. L'installazione delle precitate cancellate non dovrà in alcun modo deteriorare i piedritti lapidei delimitanti lateralmente i vani porta.
- XX. è consentita l'installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici codice impianto F1A e F1B a servizio dei singoli edifici adiacenti o integrati nei tetti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi ovvero nel caso di copertura piana, l'inclinazione non deve superare l'altezza dei parapetti in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni ed è consentita la realizzazione di tettoie e pergole fotovoltaiche con le caratteristiche costruttive di cui al precedente punto XI, nel rispetto delle direttive per le componenti culturali e insediative di cui all'art. 78 delle NTA del PPTR. Detti impianti devono assicurare la non compromissione dei caratteri morfologici della città consolidata, della relativa percettibilità e accessibilità monumentale, con particolare riguardo ai bersagli visivi (fondali, skylines, belvedere, quinte/emergenze architettoniche, coni visivi, campanili, ecc).
Tutti gli interventi da eseguirsi su reti di pubblico servizio esistenti, devono tendere a perseguire la sistemazione "non in vista" delle stesse. In tali casi dovrà essere curato il perfetto ripristino della pavimentazione lapidea originaria prescrivendo l'eliminazione di manto di asfalto eventualmente ad essa sovrapposto nel tempo. In ogni caso va salvaguardata la pavimentazione stradale lapidea nelle forme e nei materiali originale e ciò anche nell'ipotesi di intervento eseguito dai privati su fabbricati e su annesse aree esterne di pertinenza.
Ai fini generali di tutela dell'ambiente nel Centro Storico, tutti gli elementi di arredo urbano (segnaletica orizzontale e verticale, pubblicità, attrezzature per la raccolta dei rifiuti, panche e sedili, elementi e sistemi di illuminazione sia pubblici che privati, fioriere, ecc.) devono essere unificati nell'intero Centro Storico, posizionati e realizzati in modo da non turbare la fruizione degli spazi ambientali ed architettonici, essere approvati dalla C.E. per quanto non in contrasto con le vigenti leggi.
In particolare per la pubblica illuminazione sono consentite soltanto le installazioni a braccio dai muri ed espressamente vietate quelle a palo ed a sospensione.
Sono inoltre vietate le insegne pubblicitarie a bandiera.