Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 25 DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE ED AREE

1. Ai sensi della Legge 6 Agosto 1967 n. 765 e del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444, il territorio comunale è diviso nelle zone omogenee A, B, C, D, E, F, e nelle sottozone di seguito elencate.

2. Per esse e per le rispettive sottozone valgono le norme contenute negli articoli seguenti.

3. ELENCO DELLE ZONE E SOTTOZONE:

  1. Zone A: Centri e nuclei storici.
  2. Zone B: di saturazione o completamento edilizio ad uso prevalentemente residenziale, divise nelle sottozone:
    1. B0 - Nelle quali si prevedono interventi diretti su edifici ed aree esistenti secondo i seguenti parametri urbanistici:
      If 0,5 - Rc 25% - Hmax 7,00
    2. B1 - Nelle quali si prevedono interventi diretti su edifici ed aree esistenti secondo i seguenti parametri urbanistici:
      If 1,0 - Rc 40% - Hmax 7,00
    3. B2 - Nelle quali si prevedono interventi diretti su edifici ed aree esistenti secondo i seguenti parametri urbanistici:
      If 1,5 - Rc 40% - Hmax 9,00
    4. B2b - Nelle quali si prevedono interventi diretti su edifici ed aree esistenti secondo i seguenti parametri urbanistici:
      If 1,5 - Rc 40% - Hmax 7,00
    5. B3 - Nelle quali si prevedono interventi diretti su edifici ed aree esistenti secondo i seguenti parametri urbanistici:
      If 2,0 - Rc 45% - Hmax 10,50
    6. B3b - Nelle quali si prevedono interventi diretti su edifici ed aree esistenti secondo i seguenti parametri urbanistici:
      If 2,0 - Rc 45% - Hmax 9,00
    7. B4 - Nelle quali si prevedono interventi diretti su edifici ed aree esistenti secondo i seguenti parametri urbanistici:
      If 2,5 - Rc 50% - Hmax 10,50
    8. B4b - Nelle quali si prevedono interventi diretti su edifici ed aree esistenti secondo i seguenti parametri urbanistici:
      If 2,5 - Rc 50% - Hmax 9,00
    9. B5 - Aree di saturazione residenziale costituite da ex P.E.E.P. o ex lottizzazioni, con possibilità di completamento fino alla concorrenza degli indici urbanistici ammessi dal piano particolareggiato. Vi è consentito anche la ristrutturazione urbanistica dell'insediamento.
  3. Zone C: di completamento urbano ad uso prevalentemente residenziale, i parametri vengono prescritti per ciascuna zona nelle presenti norme e negli elaborati del R.U..
  4. Zone PRU: di recupero urbano. Vi si prevede la ristrutturazione urbanistica secondo i parametri prescritti per ciascuna zona nelle presenti norme e negli elaborati del R.U..
  5. Zone D: Industriali ed artigianali, divise nelle sottozone:
    1. D1 - Aree di saturazione o completamento edilizio, vi sono consentiti ampliamenti funzionali; delle aree D1 fanno parte le D1S - sottozone speciali disciplinate da apposita scheda normativa;
    2. D2 - Aree destinate alla nuova edificazione;
    3. D3 - Costituite da ex P.I.P. o ex lottizzazioni, con possibilità di completamento fino alla concorrenza degli indici urbanistici ammessi dal piano particolareggiato. Vi è consentita anche la ristrutturazione urbanistica dell'insediamento.
    4. D4 - costituitE da aree oggetto di Piani Particolareggiati di Attuazione del vecchio Strumento Urbanistico a carattere prevalentemente terziario e commerciale in cui sono ammessi insediamenti commerciali relativi alla grande distribuzione commerciale non alimentare.
  6. Zone E: Territorio aperto, divise nelle sottozone:
    1. E1 - Sottozona: Area montana;
    2. E2 - Sottozona: Riserva biogenetica di Vallombrosa;
    3. E3 - Sottozona: Foresta di Sant'Antonio;
    4. E4 - Sottozona agricola produttiva pedemontana;
    5. E5 - Sottozona agricola produttiva collinare;
    6. E6 - Sottozona: Parco delle "balze o dei calanchi";
    7. E7 - Sottozona agricola di pianura;
    8. E8 - Sottozona: Aree di escavazione;
    9. E9 - Sottozona: Aree per la prima lavorazione del materiale di escavazione.
    Si individuano altresì:
    • A.N.P.I.L. - Foresta di Sant'Antonio;
    • A.N.P.I.L. - Parco delle Balze;
    • Aree di recupero e restauro ambientale;
    • Aree di protezione paesistica, storico, ambientale e archeologica;
    • Aree boscate.
  7. Zone F: Attrezzature di interesse generale, divise nelle sottozone:
    1. F1 - Sottozona: parchi pubblici e attrezzature sportive. All'interno di essa è' possibile ristrutturare e/o ampliare edifici esistenti o costruire ex novo edifici attinenti la specifica destinazione secondo indici funzionali.
    2. F2 - Sottozona: attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale.
    3. F3 - Sottozona: complessi turistico-ricettivi esistenti.
    4. F4 - Sottozona: complessi turistico-ricettivi e campeggi di progetto.
  8. Zone G: Servizi e attrezzature di interesse pubblico per le aree di insediamento, divise nelle sottozone:
    1. G1 - Sottozona: verde attrezzato e sportivo per le Aree di Insediamento.
    2. G2 - Sottozona: attrezzature e servizi di interesse pubblico per le Aree di Insediamento. All'interno di essa è possibile costruire attrezzature e servizi attinenti la specifica destinazione.
  9. Zone a verde privato: Vi si prevede la conservazione e valorizzazione del verde adiacente agli edifici esistenti o di progetto.
  10. Zone da assoggettare a piano di recupero: Sono aree caratterizzate da fenomeni di degrado, abbandono, sottoutilizzazione, nelle quali è possibile intervenire attraverso preventivi Piani di Recupero unitari.
  11. Aree speciali: Di pertinenza di edifici di particolare valore architettonico storico e culturale.
  12. Aree di rispetto cimiteriale.

4. Le aree da destinare alla localizzazione delle medie e/o grandi strutture di vendita sono individuate nel R.U. nelle seguenti tavole:

TAV. 13.2 - AREA DI INSEDIAMENTO LECCIO: "AREA INDUSTRIALE";

TAV. 17.1 - AREA DI INSEDIAMENTO MATASSINO: EX "AREA INDUSTRIALE LEONE".

Inoltre gli insediamenti commerciali costituiti dagli esercizi di vicinato e dalla media distribuzione, in linea di massima, sono ammessi e compatibili con tutte le zonizzazioni del R.U., sempreché non siano espressamente vietati dalle specifiche norme e sempreché si disponga di volumetrie idonee esistenti o si disponga di volumetrie da costruire.

In particolare, si precisa che, per gli esercizi di vicinato:

  • - i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche ad esclusione delle carreggiate stradali;
  • - i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 1,00 per ogni mq. di superficie di vendita nelle zone C-D-E-F, mentre vengono ridotti fino a zero nelle zone A e B, in quanto in dette zone ricorrono gli elementi previsti per tale riduzione essendo caratterizzate da traffico limitato o escluso e l'utenza provenendo quasi esclusivamente dal vicinato ha prevalente carattere pedonale.

Per quanto riguarda le medie e/o grandi strutture di vendita per gli standards dei parcheggi si intendono integralmente recepite le direttive di cui alla D. del C.R. n. 137 del 25 Maggio 1999 così come modificata dalla deliberazione D. del C.R. n. 243 del 26 Luglio 1999.

Art. 26 ZONE OMOGENEE "A": CENTRI E NUCLEI STORICI

1. Ai sensi ed ai fini dell'art. 2 del D.M. n. 1444 del 2 Aprile 1968 e dell'art. 1 della L.R. n. 59 del 21 Maggio 1980 e dell'art. 21 delle N.T. del P.S. nel territorio del comune sono state confermate, ridefinite o individuate le zone omogenee "A". La generalità delle zone "A" è individuata come zona di recupero ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78.

2. Tali zone comprendono:

  • - edifici, complessi edilizi o insediamenti che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale;
  • - aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per le loro caratteristiche peculiari, degli insediamenti di cui sopra.

3. Nelle zone omogenee "A" tutti gli interventi ammissibili sono in funzione della manutenzione, del recupero e della valorizzazione degli immobili anche attraverso un adeguamento funzionale compatibile con tipologie e caratteri architettonici, degli edifici, delle aree e degli spazi esistenti. Per quanto riguarda l'istanza di cambio di destinazione d'uso di garage, qualora questa comporti un aumento del carico urbanistico, per essere accolta deve essere verificata e dimostrata l'esistenza degli standard urbanistici di cui al Decreto Ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, con particolare riferimento alla presenza di aree a parcheggi nelle quantità indicate alla lettera d) dell'art. 3 dello stesso Decreto, all'interno dell'U.T.O.E. di appartenenza.

4. Gli interventi consentiti sono quelli previsti dall'art. 11 delle presenti norme, con le prescrizioni sulle tecniche ed i materiali da impiegare previste nell'Allegato n. 1/A del R.E..

5. Nel caso di frazionamento o di cambiamento delle destinazioni d'uso degli edifici esistenti, la dimensione minima delle nuove unità abitative per gli edifici classificati negli elenchi A, B, C di cui all'art. 10 delle presenti norme, non potrà essere inferiore a 65 mq. di superficie utile lorda.

5bis. Le destinazioni d'uso ammesse nelle zone omogenee "A" sono:

  1. a) Residenza e locali accessori (garages, cantine, ecc.);
  2. b) Artigianato di servizio;
  3. c) Artigianato produttivo specializzato non nocivo;
  4. d) Esercizi commerciali al dettaglio;
  5. e) Esercizi pubblici (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.)
  6. f) Sedi di associazioni culturali, ricreative, politiche, sindacali, sportive, centri sociali, ecc.
  7. g) Edifici per il culto (chiese, cappelle, oratori, ecc.);
  8. h) Servizi pubblici (uffici comunale, ambulatori, poste, ecc.);
  9. i) Uffici pubblici o privati e studi privati; j) Edifici per lo spettacolo (teatri, cinematografi, ecc.);
  10. k) Strutture ricettive per (alberghi, pensioni).

6. Non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso degli immobili:

  • - supermercati e commercio all'ingrosso, attività artigianali inquinanti (anche sotto il profilo acustico), ivi compresa la riparazione di veicoli, magazzini e/o depositi, attività comunque industriali.

L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, può negare cambi, ampliamenti o modifiche delle destinazioni d'uso, qualora si verifichi uno dei seguenti motivi:

  1. 1) Incompatibilità con la tipologia della struttura edilizia e del contesto ambientale.
  2. 2) Aumento non sostenibile del carico urbanistico.

I mutamenti di destinazione d'uso sono regolati dalla L.R. n. 1/2005.

7. Costituisce eccezione alle prescrizioni previste nel presente articolo, pur ricadendo nella medesima perimetrazione, la seguente area: TAV. 3 - AREA DI INSEDIAMENTO TOSI - PIAN DI MELOSA -.

Nella particella n. 43 del foglio di mappa n. 7 ricadente in zona omogenea "A - CENTRI E NUCLEI STORICI" è ammessa la possibilità di sopraelevare fino a raggiungere il numero dei piani e le altezze dei fabbricati adiacenti, rispettandone rigorosamente gli allineamenti e le caratteristiche tipologiche e formali.

8. La classe di fattibilità geologico-tecnica di eventuali interventi da realizzare in queste aree, laddove le carte geologico-tecniche appositamente redatte non riportano direttamente il numero indicante la classe di fattibilità stessa, in corrispondenza del punto di previsione, si ricava da una corrispondenza diretta dal grado di pericolosità del sito: per un intervento che ricade in area a pericolosità P2 si avrà una fattibilità di Classe II, per uno in area P3 si avrà una Classe III e per uno in P4 una Classe IV, o, laddove è presente lo studio idraulico allegato al regolamento urbanistico, la Classe III.

Si ricorda che:

  • - per le aree ricadenti in classe di Fattibilità III sono richieste indagini di dettaglio a livello di area nel suo complesso sia come supporto alla redazione degli strumenti urbanistici attuativi che nel caso di intervento diretto. L'esecuzione di quanto previsto da tali indagini in termini di bonifica, miglioramento dei terreni e particolari tecniche di fondazione costituiscono un vincolo specifico per il rilascio della concessione edilizia.
  • - Per gli interventi ricadenti negli ambiti previsti dalla Del. C. R. 12/2000 si ricorda il rispetto di quanto contenuto nell'Art.9 comma f del presente Regolamento

La classe di fattibilità geologico-tecnica degli interventi previsti nel P.R.G., relativi alle Zone Omogenee "A" L.R. 59/80 art. 5 e confermati nell'attuale P.R.G. Generale, sono direttamente deducibili dalle tabelle denominate "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità' idraulica (Del. C.R. n. 12/2000) dell'area interessata" e "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità geologica dell'area interessata"

Si ricorda infine che tutti gli interventi risultano comunque soggetti alla applicazione delle salvaguardie sovracomunali (Autorità di Bacino del Fiume Arno etc.) nel caso rientrino in dette perimetrazioni (vedi relazione geologica allegata al R.U.)

Art. 27 ZONE OMOGENEE "B": DI SATURAZIONE O COMPLETAMENTO EDILIZIO AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

1. Sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A. Esse sono suddivise nelle sottozone seguenti in relazione alle caratteristiche oggettive ed ai tipi di interventi ammessi: B0, B1, B2, B3, B4 e B5. Le sottozone B0, B1, B2, B3 e B4 sono individuate come zona di recupero ai sensi dell'art. 27 della Legge 457/78.

1bis. All'interno di queste zone, oltre alla destinazione residenziale, sono ammesse destinazioni strettamente connesse con la residenza come: negozi, uffici, studi professionali, autorimesse, locali per esercizi pubblici e attività ricreative e culturali, ambulatori e simili, botteghe e laboratori artigianali. Non sono ammesse attività artigianali o industriali inquinanti (sotto il profilo dell'inquinamento atmosferico, acustico, da traffico, ecc.).

2. Nella generalità delle zone B non sono ammesse attività artigianali inquinanti (anche sotto il profilo acustico), né comunque industriali. I mutamenti di destinazione d'uso sono regolati dalla L.R. n. 1/2005. Per quanto riguarda l'istanza di cambio di destinazione d'uso di garages, questa per essere accolta deve contenere la dimostrazione del mantenimento dei requisiti di cui alla L. 122/89. Non è comunque consentito il cambio di destinazione dei garages edificati ai sensi della predetta L. 122/89, in deroga ai parametri urbanistici.

3. Ove non diversamente prescritto dall'art. 11 delle presenti norme, per gli edifici esistenti al 28/01/1998 (data di adozione del primo R.U.), compresi quelli produttivi con lavorazioni non inquinanti, sono ammesse, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia ed urbanistica, l'ampliamento nei limiti dei parametri fissati dalla sottozona, qualora ciò non comporti alcun peggioramento alle condizioni igieniche ed ambientali delle residenze circostanti, a parere della Commissione Edilizia. Per le lavorazioni inquinanti, il Comune applicherà i provvedimenti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia. Non sono ammessi gli interventi previsti al comma precedente se non dopo l'allontanamento delle suddette lavorazioni.

4. Sono in ogni caso consentite le demolizioni e ricostruzioni a parità di volume di edifici o parti di edificio non aventi valore architettonico od ambientale.

5. È ammesso in deroga ai parametri urbanistici della zona il rialzamento degli edifici di abitazione e di quelli che abbiano destinazione strettamente connessa con la residenza, quali negozi, studi professionali, attività artigianali di servizio, autorimesse, ecc., al fine di allinearsi ai fabbricati contermini. Tale intervento deve essere realizzato in aderenza ad entrambi i fabbricati. L'altezza massima dell'intervento deve uniformarsi alla quota dell'edificio più basso.

6. Fermo restando il rispetto delle distanze di cui al precedente art. 7, i nuovi edifici proposti su singoli lotti dovranno rispettare l'allineamento prevalente dei fabbricati adiacenti. Nel caso di esistenza di alberature lungo il fronte stradale, esse dovranno essere rispettate e, se necessario, l'Amministrazione Comunale potrà imporre l'arretramento delle nuove costruzioni rispetto agli allineamenti suddetti.

7. In tutte le sottozone di Saturazione si potrà costruire a distanza di m. 5 dal confine ed anche sul confine, sempre salvo il rispetto di m. 10 tra pareti finestrate. Qualora nei lotti contigui esistano fabbricati con pareti cieche, sul confine il fabbricato potrà essere costruito in aderenza.

8. Descrizione e norme per le sottozone:

Sottozona B0:

Tale sottozona è costituita da insediamenti collocati in ambiente di alto valore paesistico, dotati di sufficienti urbanizzazioni e/o già completati dal punto di vista edilizio. Si ammettono pertanto ulteriori edificazioni, purché i nuovi edifici si coordinino e uniformino alle caratteristiche degli edifici preesistenti senza ridurre le visuali panoramiche e nel rispetto dell'ambiente circostante; si applicano i seguenti parametri:
Indici urbanistici If 0,5 Rc 25% Hmax 7,00

Sottozona B1:

Tale sottozona è caratterizzata da edifici con tipologie omogenee, di recente edificazione, senza caratteri architettonici di particolare valore, ma inseriti in un ambiente meritevole di tutela.

In questa sottozona è ammessa pertanto l'edificazione di lotti liberi purché i nuovi edifici si coordinino e uniformino alle caratteristiche degli edifici preesistenti senza ridurre le visuali panoramiche e nel rispetto dell'ambiente circostante; si applicano i seguenti parametri:
Indici urbanistici If 1,0 Rc 40% Hmax 7,00

Sottozona B2 e B2b:

Tale sottozona è caratterizzata da edifici con tipologie omogenee, di recente edificazione, senza caratteri architettonici di particolare valore, ma per i quali gli spazi esterni contribuiscono alla formazione di un ambiente meritevole di conservazione.

In questa sottozona è ammessa pertanto l'edificazione di lotti liberi purché i nuovi edifici si coordino e uniformino alle caratteristiche degli edifici preesistenti; si applicano i seguenti parametri:
Sottozona B2:
Indici urbanistici If 1,5 Rc 40% Hmax 9,00
Sottozona B2b:
Indici urbanistici If 1,5 Rc 40% Hmax 7,00

Sottozona B3, B3b, B4 e B4b:

Tali sottozone sono costituite dalle parti edificate del territorio senza particolari caratteri urbanistici ed ambientali con medie densità edilizie; esse comprendono al loro interno edilizia senza particolari caratteri architettonici ed ambientali, di epoca recente.

In tale sottozona sono ammesse tutte le categorie di intervento edilizio comprese l'edificazione dei lotti liberi, l'ampliamento, la sopraelevazione degli edifici esistenti o di parte di essi, nell'ambito dei parametri seguenti:
Sottozona B3:
Indici urbanistici If 2,0 Rc 45% Hmax 10,50
Sottozona B3b:
Indici urbanistici If 2,0 Rc 45% Hmax 9,00
Sottozona B4:
Indici urbanistici If 2,5 Rc 50% Hmax 10,50
Sottozona B4b:
Indici urbanistici If 2,5 Rc 50% Hmax 9,00

Nelle sottozone B2, B2b, B3, B3b, B4 e B4b è ammessa altresì la ristrutturazione urbanistica dei volumi esistenti, purché senza incremento dei medesimi, anche se eccedenti rispetto ai parametri suddetti. Nelle sottozone B0 e B1 la ristrutturazione urbanistica nei limiti dei volumi esistenti è ammessa se finalizzata alla riduzione dell'impatto visuale e ambientale degli edifici esistenti.

Sottozona B5:

Tale sottozona è caratterizzata da edilizia recente, oggetto di piani particolareggiati di attuazione del vecchio strumento urbanistico, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economica e popolare; all'interno dei medesimi sono confermati gli indici urbanistici preesistenti allo scopo di permettere il completamento delle eventuali porzioni edilizie non realizzate. È ammessa altresì la ristrutturazione urbanistica dei volumi esistenti, senza incremento dei medesimi, purché legittimamente concessi.

10. Si precisa che nell'Area di Insediamento di Saltino, in considerazione delle particolari caratteristiche paesaggistiche e ambientali e in considerazione degli ampi resedi presenti in ogni lotto si prevedono soltanto due sottozone adeguandosi a quanto accolto nelle controdeduzioni alle Osservazioni al presente R.U.:

  • "B0": I.F. = 0,5; Rc. = 25%; H. max = 7,00 ml.
  • "B1": I.F. = 1,0; Rc. = 40%; H. max = 7,00 ml.

12. Nei casi sottoelencati e comunque in tutti gli altri interventi che implichino un incremento urbanistico tale da comportare adeguamento degli standards della zona, quantificato con la realizzazione di 4 o più unità abitative o comunque con la realizzazione di una volumetria eccedente 1.200 mc., il rilascio della Concessione Edilizia dovrà essere subordinato alla stipula di apposita Convenzione.

TAV. 2.1 - AREA DI INSEDIAMENTO SALTINO

SOTTOZONA B0: parametri urbanistici
I.F. = 0,5; Rc. = 25%; H.max = 7,00 ml.

1 - Intervento localizzato a valle del Saltino in località S. Gualberto (oss. 358).
Convenzionato alla realizzazione di un parcheggio pubblico.

TAV. 3 - AREA DI INSEDIAMENTO TOSI-PIAN DI MELOSA

SOTTOZONA B2: parametri urbanistici
I.F. = 1,5; Rc. = 40%; H.max = 9,00 ml.

2 - Intervento localizzato a Tosi, a valle della Via A. Diaz (oss. 041).
Convenzionato alla realizzazione di un parcheggio pubblico e di una racchetta per l'inversione di marcia a valle dell'intervento.

TAV. 3 - AREA DI INSEDIAMENTO TOSI-PIAN DI MELOSA

SOTTOZONA B1: parametri urbanistici
I.F. = 1,0; Rc. = 40%; H.max = 7,00 ml.

3 - Intervento localizzato a Tosi a valle di Via della Resistenza (oss. 291).
Convenzionato alla realizzazione di un parcheggio a valle dell'area e dei relativi accessi carrabili e alla loro cessione gratuita all'Amministrazione Comunale.

TAV. 4 - AREA DI INSEDIAMENTO DONNINI

SOTTOZONA B3: parametri urbanistici
I.F. = 2,0; Rc. = 45%; H.max = 10,50 ml.

4 - Intervento localizzato a Donnini a valle di Via Diaz (oss. 357).
Convenzionato alla preventiva bonifica geologica dell'area di proprietà e a condizione che l'ampliamento sia collegato all'attività esistente.

TAV. 5.2 - AREA DI INSEDIAMENTO SAN DONATO

SOTTOZONA B4: parametri urbanistici
I.F. = 2,5; Rc. = 50%; H.max = 10,50 ml.

6 - Intervento localizzato a S. Donato in Fronzano (oss. 259).
Convenzionato alla cessione gratuita all'Amministrazione Comunale dell'area a verde pubblico.

TAV. 6 - AREA DI INSEDIAMENTO PIETRAPIANA

SOTTOZONA B3: parametri urbanistici
I.F. = 2,0; Rc. = 45%; H.max = 10,50 ml.

7 - Intervento localizzato a Pietrapiana in località Poggiolino (oss. 253)
Convenzionato alla cessione gratuita dell'area per la nuova strada.

TAV. 7.1 - AREA DI INSEDIAMENTO CANCELLI-REGGELLO

SOTTOZONA B1: parametri urbanistici
I.F. = 1,0; Rc. = 40%; H.max = 7,00 ml.

8 - Intervento localizzato a Cancelli a conclusione di Via L. da Vinci, di fronte all'area sportiva (oss. 003).
Convenzionato alla realizzazione di un parcheggio e di una racchetta per invertire la marcia.

TAV. 7.1 - AREA DI INSEDIAMENTO CANCELLI-REGGELLO

SOTTOZONA B3: parametri urbanistici
I.F. = 2,0; Rc. = 45%; H.max = 10,50 ml.

9 - Intervento localizzato a Reggello Capoluogo lungo Via Silone (oss. 075).
Convenzionato alla realizzazione di un parcheggio pubblico su via Silone e alla realizzazione di un passaggio pedonale alberato, largo come minimo ml. 2,00, tra il parcheggio e la zona per attrezzature scolastiche e alla cessione delle aree pubbliche all'Amministrazione Comunale.

TAV. 7.1 - AREA DI INSEDIAMENTO CANCELLI-REGGELLO

SOTTOZONA B5: parametri urbanistici del piano preesistente

10 - Intervento localizzato a Poggio ai Giubbiani a monte della strada provinciale dell'Alto Valdarno (oss. 091).
Convenzionato alla sistemazione fognaria dell'intera zona.

TAV. 7.1 - AREA DI INSEDIAMENTO CANCELLI-REGGELLO

SOTTOZONA B2: parametri urbanistici
I.F. = 1,5; Rc. = 40%; H.max = 9,00 ml.

SOTTOZONA B3: parametri urbanistici
I.F. = 2,0; Rc. = 45%; H.max = 10,50 ml.

11 - Intervento localizzato a Reggello Capoluogo a cavallo dell'Erta di Caselli (oss. 092).
Convenzionato alla realizzazione in quota parte della viabilità di accesso all'area, dei parcheggi e della racchetta per l'inversione di marcia.

TAV. 7.1 - AREA DI INSEDIAMENTO CANCELLI-REGGELLO

SOTTOZONA B2: parametri urbanistici
I.F. = 1,5; Rc. = 40%; H.max = 9,00 ml.

12 - Intervento localizzato a Reggello Capoluogo in località Caselli (oss. 192).
Convenzionato alla realizzazione in quota parte della viabilità di accesso all'area, dei parcheggi e della racchetta per l'inversione di marcia.

TAV. 7.1 - AREA DI INSEDIAMENTO CANCELLI-REGGELLO

SOTTOZONA B2: parametri urbanistici
I.F. = 1,5; Rc. = 40%; H.max = 9,00 ml.

13 - Intervento localizzato a Caselli a cavallo dell'Erta di Caselli (oss. 213).
Convenzionato alla realizzazione in quota parte della viabilità di accesso all'area dei parcheggi e della racchetta per l'inversione di marcia

TAV. 7.1 - AREA DI INSEDIAMENTO CANCELLI-REGGELLO

SOTTOZONA B2: parametri urbanistici
I.F. = 1,5; Rc. = 40%; H.max = 9,00 ml.

14 - Intervento localizzato a Cancelli località "Il Casato" (oss. 300 e 270).
Convenzionato alla realizzazione di un parcheggio e al miglioramento della viabilità di accesso al lotto.

TAV. 8.1 - AREA DI INSEDIAMENTO CASCIA

SOTTOZONA B2: parametri urbanistici
I.F. = 1,5; Rc. = 40%; H.max = 9,00 ml.

16 - Intervento localizzato a Cascia lungo la strada comunale, in località Bigazzi (oss. 082 e 078).
Convenzionato alla realizzazione di un parcheggio e al miglioramento della strada interna di accesso all'area e alla cessione delle aree pubbliche all'Amministrazione Comunale.

TAV. 8.1 - AREA DI INSEDIAMENTO CASCIA

SOTTOZONA B1: parametri urbanistici
I.F. = 1,0; Rc. = 40%; H.max = 7,00 ml.

17 - Intervento localizzato a Cascia in località Borgo a Cascia (oss. 233)
Convenzionato alla realizzazione del parcheggio e del verde pubblico e alla cessione delle aree.

TAV. 8.1/ 8.2- AREA DI INSEDIAMENTO CASCIA

SOTTOZONA B0: parametri urbanistici
I.F. = 0,5; Rc. = 25%; H.max = 7,00 ml.

17bis - Intervento localizzato in zona ex lottizzazione della Società "Prato della Signora" a Cascia.
La realizzazione della volumetria è subordinata alla definizione degli obblighi derivanti dalla Convenzione della lottizzazione suddetta e che il Comune abbia preso in carico le relative aree pubbliche previste.

TAV. 10 - AREA DI INSEDIAMENTO VAGGIO

SOTTOZONA B2: parametri urbanistici
I.F. = 1,5; Rc. = 40%; H.max = 9,00 ml.

19 - Intervento localizzato a Vaggio lungo Via A. Manzoni, in località Rovai (oss. 183).
Convenzionato alla realizzazione del parcheggio lungo la strada e alla cessione gratuita dell'area.

TAV. 13.2 - AREA DI INSEDIAMENTO LECCIO

SOTTOZONA B3: parametri urbanistici
I.F. = 2,0; Rc. = 45%; H.max = 10,50 ml.

20 - Intervento localizzato a Leccio lungo Via A. Soffici (oss. 057).
Convenzionato alla realizzazione del verde pubblico e del parcheggio e alla cessione delle aree all'Amministrazione Comunale.

TAV. 17.1 - AREA DI INSEDIAMENTO MATASSINO

SOTTOZONA B2: parametri urbanistici
I.F. = 1,5; Rc. = 40%; H.max = 9,00 ml.

21 - Intervento localizzato in località Vecchieto (oss. 103).
Convenzionato alla realizzazione di parcheggi e migliorie alla viabilità interna.

TAV. 17.1 - AREA DI INSEDIAMENTO MATASSINO

SOTTOZONA B1: parametri urbanistici
I.F. = 1,0; Rc. = 40%; H.max = 7,00 ml.

22 - Intervento localizzato a Matassino a monte di Via Viesca (oss. 104).
Convenzionato alla realizzazione di un parcheggio e al mantenimento delle viabilità poderali esistenti.

13. La classe di fattibilità geologico-tecnica di eventuali interventi da realizzare in queste aree, laddove le carte geologico-tecniche appositamente redatte non riportano direttamente il numero indicante la classe di fattibilità stessa, in corrispondenza del punto di previsione, si ricava da una corrispondenza diretta dal grado di pericolosità del sito: per un intervento che ricade in area a pericolosità P2 si avrà una fattibilità di Classe II, per uno in area P3 si avrà una Classe III e per uno in P4 una Classe IV, o, laddove è presente lo studio idraulico allegato al regolamento urbanistico, la Classe III.

Si ricorda che:

  • - per le aree ricadenti in classe di Fattibilità III sono richieste indagini di dettaglio a livello di area nel suo complesso sia come supporto alla redazione degli strumenti urbanistici attuativi che nel caso di intervento diretto. L'esecuzione di quanto previsto da tali indagini in termini di bonifica, miglioramento dei terreni e particolari tecniche di fondazione costituiscono un vincolo specifico per il rilascio della concessione edilizia.
  • - Per gli interventi ricadenti negli ambiti previsti dalla Del. C. R. 12/2000 si ricorda il rispetto di quanto contenuto nell'Art.9 comma 1 lettera f) del presente Regolamento

Circa la Fattibilità geologico-tecnica degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Restauro, Ampliamento, Sopraelevazione, Nuovi edifici, Demolizioni e Ricostruzioni, Verde Pubblico attrezzato, Parchi, etc., ricadenti in zone B0, B1, B2, B3, B4 e B5, si fa espresso riferimento a quanto contenuto nelle schede di fattibilita' presenti nel relativo supporto geologico. qualora l'intervento fosse privo di detta schedatura si deve fare riferimeno alle tabelle denominate "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità' idraulica (Del. C.R. n. 12/2000) dell'area interessata" e "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità geologica dell'area interessata"

Si riporta inoltre la seguente scheda normativa contenente prescrizioni di riferimento per l'attuazione dell'intervento:

TAV. 17.2 - AREA DI INSEDIAMENTO MATASSINO - SOTTOZONA B2-1

Parametri urbanistici   I.F. = 1,5;   S.C. max = 150 mq;   H.max = 9,00 ml.

PRESCRIZIONE:

  • - I piani abitabili dei nuovi interventi dovranno essere realizzati in sicurezza idraulica, ossia al di sopra della quota di 128,1 metri s.l.m. (così come definita nella relazione idraulica allegata alla presente Variante generale), compensando i volumi sottratti all'esondazione pari a 180 mc. Il rispetto di tale prescrizione dovrà essere dimostrato all'interno della documentazione relativa alla richiesta di permesso di costruire.

Si ricorda infine che tutti gli interventi risultano comunque soggetti alla applicazione delle salvaguardie sovracomunali (Autorità di Bacino del Fiume Arno etc.) nel caso rientrino in dette perimetrazioni (vedi relazione geologica allegata al R.U.)

Art. 28 ZONE OMOGENEE "C": DI COMPLETAMENTO URBANO AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

1. Sono le nuove aree di espansione residenziale. L'attuazione avverrà mediante P.P, P.E.E.P. o P. di L. di iniziativa privata estesi alla sottozona, fatta salva la possibilità ove specificato di intervenire con Piano Complesso di Intervento. Riguardo alla individuazione di quote P.E.E.P. all'interno dei comparti, si precisa che essa è da ritenere indicativa in quanto l'efficacia delle previsioni delle zone di espansione residenziali ad Edilizia Economica e Popolare scatta con l'adozione dello specifico strumento attuativo, che potrà variare le localizzazioni e il dimensionamento previsti dal R.U.

2. Le destinazioni d'uso ammesse sono, oltre alla residenza, negozi, studi professionali, botteghe artigiane per attività non rumorose né nocive e in genere tutte le attività compatibili con la residenza e che costituiscono un completamento dei quartieri residenziali fino ad un massimo del 20% del volume edificabile, nonché servizi pubblici e/o di uso pubblico.

3. In ogni edificio dovranno essere previste tanti posti macchina quante sono le unità immobiliari ad uso di abitazione, riservando complessivamente aree di parcheggio coperte o scoperte, in misura non inferiore a mq. 1 di superficie per ogni mc. 10 di costruzione. Per quanto riguarda l'istanza di cambio di destinazione d'uso di garage, questa per essere accolta deve contenere la dimostrazione del mantenimento dei requisiti di cui alla L. 122/89. Non è comunque consentito il cambio di destinazione dei garage edificati ai sensi della predetta L. 122/89, in deroga ai parametri urbanistici.

4. La distanza minima dei fabbricati dai confini laterali dei lotti dovrà essere di m. 5 - la distanza fra le pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non potrà comunque essere inferiore a m. 10. Le distanze minime fra i fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione delle viabilità a fondo cieco o al servizio di singoli edifici o insediamenti) devono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di almeno 5 m. per lato.

5. Le costruzioni accessorie dovranno essere annesse all'edificio principale, potranno essere separate solo quando siano comunque ad esso collegate architettonicamente o quando si venga a determinare un complesso di edifici accessori centralizzato, a servizio di più edifici principali, che abbiano caratteristiche architettoniche omogenee e funzionali.

6. Nelle successive descrizioni delle singole aree di intervento sono indicati i parametri urbanistici, tipologici, morfologici e gli strumenti attuativi relativi a ciascuna di esse; le superfici e i volumi riportati sono da considerarsi assegnati, indipendentemente dal rilievo dell'area da effettuarsi al momento della redazione del Piano di attuazione. Il rapporto max della superficie coperta, pari al 20%, da realizzarsi nei Comparti Edificatori si calcola sull'intera superficie degli stessi. Per tutte le aree di intervento si riportano di seguito le schede normative di progetto contenenti prescrizioni e/o indicazioni di riferimento per il Piano Attuativo. Le prescrizioni vincolano l'attuazione al loro rispetto. Le indicazioni esprimono criteri e modalità da approfondire in fase di progettazione. L'eventuale discostamento da una indicazione dovrà essere motivato dai richiedenti e valutato dal Consiglio Comunale, in piena autonomia, in sede di approvazione del Piano Attuativo, senza comunque che ciò costituisca variante al R.U..

Nelle schede sono individuati i seguenti elementi:

  • - l'assetto urbanistico dell'area;
  • - i parametri urbanistici;
  • - la superficie, descrizione e/o localizzazione di servizi e infrastrutture;
  • - gli eventuali allineamenti degli edifici;
  • - eventuali ulteriori prescrizioni e/o indicazioni specifiche dell'area.

Inoltre, per le aree di intervento più significative ai fini del disegno urbano complessivo, le tavole di azzonamento in scala 1:2.000 individuano, all'interno del perimetro del comparto e con carattere prescrittivo per il Piano Attuativo, la localizzazione relativa a: - servizi e infrastrutture; - allineamenti degli edifici; - le alberature in filare, ferme restando le distanze tra pianta e pianta previste dalle presenti norme e dal R.E..

7. Le aree di intervento sono individuate nelle tavole del R.U. con apposita simbologia e perimetrazione e costituiscono comparto unitario di intervento ai sensi dell'art. 2 delle presenti norme, subordinato all'approvazione di un Piano Attuativo.

8. Si individuano le seguenti schede normative relative alle aree di intervento da attuare:

TAV. 3 - AREA DI INSEDIAMENTO TOSI-PIAN DI MELOSA: COMPARTO N. "C-2"

P.E.E.P.:
Intervento localizzato ad est dell'abitato di Tosi a chiusura dell'incremento residenziale proposto in questo settore.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: S.C. Max = 20%; H. Max = ml. 7,00; V. = mc. 2.400
  • - dovrà realizzarsi la viabilità di penetrazione e di ricongiungimento così come individuata nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà realizzarsi un parcheggio pubblico di mq 800, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - nella progettazione delle aree libere dovrà essere rispettato il piano di campagna, evitando eccessive modificazioni della morfologia esistente. Lungo la strada di penetrazione e intorno al parcheggio, dovranno essere disposte a filare alberature ad alto fusto.

INDICAZIONI:

  • - l'edificato dovrebbe adeguarsi all'andamento delle curve di livello del terreno, disponendosi ortogonalmente alla strada di penetrazione Nord-Sud e mantenere un perfetto allineamento con essa. Potrà essere utilizzata sia la tipologia a schiera che in linea, ma ogni edificio dovrebbe essere impostato a quote diversificate adeguandosi al declivio del terreno;

TAV. 4 - AREA DI INSEDIAMENTO DONNINI: COMPARTO N. "C-3"

LOTTIZZAZIONE PRIVATA: parametri urbanistici
S.C. Max = 25%; Hml. 7,00; V. = mc. 8.672,26

Fermo restando, qualora ci si discosti dallo schema planimetrico di riferimento della cartografia di Piano, la necessità di subordinare l'intero Comparto alla approvazione di un Piano Attuativo preventivo esteso a tutta l'area secondo le successive indicazioni, si ammette la suddivisione del Comparto nei due Sub-Comparti seguenti, per favorirne la realizzabilità:

"C-3A": S.C. Max = 25%; H. Max = ml. 7,00; V. = mc. 4.740,49

"C-3B": S.C. Max = 25%; H. Max = ml. 7,00; V. = mc. 3.932,26

I riferimenti urbanistici che seguono sono descritti per l'intero comparto, verranno attuati in ciascun sub-comparto per quanto compreso nel rispettivo perimetro.

Intervento localizzato a nord-ovest dell'abitato di Donnini sul versante della collina che degrada verso ovest.

Con questo intervento si intende definire e dare compiutezza formale a questo ambito urbano caratterizzato da una edilizia di recentissima costruzione disposta a raggera lungo le pendici del versante collinare.Intervento localizzato a nord-ovest dell'abitato di DonniniIn particolare nella progettazione ci si dovrà attenere alle seguenti indicazioni e prescrizioni:

  • - l'edificato dovrà disporsi parallelamente all'andamento delle curve di livello del terreno, orientandosi e allineandosi nel senso sud-ovest/nord-est. Nella zona che divide i due Sub-comparti dovrà essere realizzata una strada di penetrazione con ampio parcheggio che sarà collegata, lungo il confine con la zona edificata, ad una piazza pubblica. Da detta piazza si accederà al verde pubblico previsto nel R.U. con un percorso pedonale inserito all'interno della fascia di verde pubblico;
  • - nella progettazione dell'intervento dovrà essere prevista la realizzazione della viabilità di penetrazione che staccandosi dalla strada Sant'Ellero-Donnini disimpegna l'intero comparto riallacciandosi al prolungamento di Via Cadorna;
  • - dovranno inoltre essere ridotte al minimo le movimentazioni di terra rispettando le quote di campagna attuali;
  • - le tipologie edilizie potranno essere sia a schiera che in linea. Nel Comparto "C-3A" dovranno essere realizzati tre blocchi sotto la nuova viabilità e due sopra la stessa. Nel Comparto "C-3B" dovranno essere realizzati tre blocchi posti a monte della nuova viabilità di cui uno con accesso da strada pubblica inserita nel comparto e altri due con accesso da strada privata (penetrazione della viabilità pubblica);
  • - l'attuatore del Sub-Comparto "C-3B" dovrà realizzare e attrezzare a sue spese il verde pubblico ed il prolungamento della strada di PRG;
  • - rimane a carico del Sub-comparto "C-3B" la realizzazione del verde pubblico di proprietà comunale (ex area P.E.E.P.) limitrofo all'area del Sub-comparto "C-3B"

TAV. 4 - AREA DI INSEDIAMENTO DONNINI: COMPARTO N. "C-4A"

P.E.E.P.:

Intervento localizzato a sud-ovest dell'abitato di Donnini con l'intento di dare continuità e compiutezza a questo settore urbano, incrementando e dando consistenza alle volumetrie di valle.

L'intervento si appoggia alla nuova viabilità pubblica che aggira a valle l'abitato di Donnini.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: S.C. Max = 20%; H. Max = ml. 7,00; V. = mc. 3.200
  • - dovrà essere realizzato il tratto interno al comparto della viabilità pubblica che aggira a valle l'abitato di Donnini, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà essere realizzata la strada interna al comparto, di collegamento Nord-Sud fra via Sottili e la nuova viabilità pubblica a sud, così come individuata nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà essere realizzato un parcheggio pubblico di mq 1.300 in angolo fra la viabilità a sud del comparto e la viabilità Nord-Sud, con accesso da quest'ultima;
  • - dovrà essere realizzato il percorso pedonale, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - in aderenza alla nuova viabilità dovrà essere previsto e predisposto lo spazio necessario al "trenino" Sant'Ellero-Saltino, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;

INDICAZIONI:

  • - l'edificato dovrebbe allinearsi lungo la viabilità pubblica. Gli edifici potranno essere slittati a valle tenendo conto al loro impostare dell'andamento morfologico del terreno.
  • - particolare attenzione andrà posta nella sistemazione degli spazi liberi del comparto, anche attraverso la piantumazione di essenze autoctone, al fine di attenuare l'impatto visivo soprattutto dai punti di vista lontani.

TAV. 4 - AREA DI INSEDIAMENTO DONNINI: COMPARTO N. "C-4B"

LOTTIZZAZIONE PRIVATA

Intervento localizzato ad est dell'abitato di Donnini lungo la strada provinciale. L'area interessata si estende su un pianoro uniforme ed in leggerissima pendenza. L'intervento si pone a completamento della frangia urbana ed è attraversato dalla nuova viabilità pubblica che aggira a valle l'abitato di Donnini e che divide il comparto in due aree (area est e area ovest).

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: S.C. Max = 20%; H. Max = ml. 7,00; V. = mc. 2.100
  • - dovrà essere realizzato, il tratto interno al comparto della viabilità pubblica che aggira a valle l'abitato di Donnini, oltre all'intera rotatoria finale. Il tutto così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000. La rotatoria finale, che ricade per una piccola porzione all'interno del comparto C-3A, potrà essere ultimata solo dopo che quest'ultimo avrà ceduto l'area interessata dalla rotatoria all'Amministrazione comunale, nel rispetto della convenzione stipulata fra il Comune ed il Comparto C-3A;
  • - dovranno essere realizzati due parcheggi di 250 mq ciascuno, uno nella zona C di est, uno nella zona ovest. Entrambi adiacenti alla viabilità pubblica;
  • - dovrà essere realizzato il percorso pedonale, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;

INDICAZIONI:

  • - gli spazi liberi sia pubblici che privati dovrebbero mantenere il carattere di spazi aperti, in sintonia con l'ambiente agrario circostante.

AV. 4 - AREA DI INSEDIAMENTO DONNINI: COMPARTO N. "C-5"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 4 - AREA DI INSEDIAMENTO DONNINI: COMPARTO N. "C-6"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 5.2 - AREA DI INSEDIAMENTO SAN DONATO: COMPARTO N. "C-7"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 5.2 - AREA DI INSEDIAMENTO SAN DONATO: COMPARTO N. "C-8"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 5.1 - AREA DI INSEDIAMENTO SAN DONATO: COMPARTO N. "C-9"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 6 - AREA DI INSEDIAMENTO PIETRAPIANA: COMPARTO N. "C-10A"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 6 - AREA DI INSEDIAMENTO PIETRAPIANA: COMPARTO N. "C-10B"

P.E.E.P.:

Intervento localizzato a ovest dell'abitato di Pietrapiana, presso la località Gerini, racchiuso fra la zona di saturazione e gli impianti sportivi. L'area di intervento è caratterizzata morfologicamente da un esteso pianoro che si affaccia sulla valle del Chiesimone, ed è quindi particolarmente adatta ad un insediamento residenziale.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: S.C. Max = 20%; H. Max = ml. 7,00; V. = mc. 1.100
  • - nel progetto del comparto dovrà prevedersi la realizzazione del percorso pedonale, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - nel progetto del comparto dovrà prevedersi la realizzazione di un parcheggio pubblico di mq 150 adiacente alla strada di penetrazione esistente ed al percorso pedonale;

INDICAZIONI:

  • - l'edificato dovrebbe allinearsi alla vecchia casa che lo fronteggia e quindi orientarsi nel senso nord-ovest/sud-est.

TAV. 6 - AREA DI INSEDIAMENTO PIETRAPIANA: COMPARTO N. "C-10C"

P.E.E.P.

Intervento localizzato a ovest dell'abitato di Pietrapiana, presso la località Gerini, racchiuso fra la zona di saturazione e gli impianti sportivi. L'area di intervento è caratterizzata morfologicamente da un esteso pianoro che si affaccia sulla valle del Chiesimone, ed è quindi particolarmente adatta ad un insediamento residenziale.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: S.C. Max = 20%; H. Max = ml. 7,00; V. = mc. 1.700
  • - nel progetto del comparto dovrà prevedersi l'allargamento della strada di penetrazione esistente, nonché la realizzazione di un parcheggio pubblico di mq 245,00 nella parte nord del comparto e accessibile dalla strada di penetrazione;

INDICAZIONI:

  • - l'edificato dovrebbe porsi perpendicolarmente alla vecchia casa che lo fronteggia e quindi orientata nel senso nord-est / sud-ovest;

TAV. 6 - AREA DI INSEDIAMENTO PIETRAPIANA: COMPARTO N. "C-11"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 7.1 - AREA DI INSEDIAMENTO CANCELLI-REGGELLO: COMPARTO N. "C-12"

LOTTIZZAZIONE PRIVATA:

Intervento localizzato a sud dell'abitato di Cancelli, lungo la strada provinciale dell'alto Valdarno, fra questa e gli impianti sportivi. L'area si presenta morfologicamente uniforme e quindi particolarmente adatta ad ospitare l'insediamento residenziale, che si pone a completamento della recente crescita edilizia di questo settore.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: S.C. Max = 20%; H. Max = ml. 7,00; V. = mc. 5.000
  • - nel progetto del comparto dovrà prevedersi l'allargamento e il potenziamento di via Fucini, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - oltre a quanto sopra, nel progetto del comparto dovrà prevedersi un parcheggio pubblico di mq 1500 a servizio sia dell'intervento residenziale che dell'intero settore urbano. Il parcheggio dovrà essere ubicato in angolo fra la strada provinciale e via Fucini, con accesso da quest'ultima;
  • - dovrà essere realizzato il percorso pedonale, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - Risulta necessario il rispetto di una fascia di inedificabilità ampia 20 metri dalla scarpata che delimita a sud - est il comparto;

INDICAZIONI:

  • - l'edificato si dovrebbe disporre sul lotto edificabile allineandosi alla strada provinciale e alla strada comunale per Montanino che corre lateralmente al comparto.
  • - dovrebbero essere mantenute le quote di campagna attuali che si distinguono per la diversificazione dell'area in quattro ampi ripiani sfalsati.

TAV. 7.1 - AREA DI INSEDIAMENTO CANCELLI-REGGELLO: COMPARTO N. "C-13A"

P.E.E.P.

Intervento localizzato a nord-est dell'abitato di Cancelli fra la Via Andrea del Sarto e la nuova strada di P.R.G.. L'area si presenta morfologicamente in leggero declivio. L'idea del comparto è quella di completare la recente edificazione in questo settore, dotandola di funzioni aggregative e di un disegno urbano definito.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: S.C. Max = 20%; H. Max = ml. 7,00; V. = mc. 2.900
  • - dovrà essere realizzata la parte interna al comparto della nuova strada pubblica che aggira ad est il centro storico di Cancelli, come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà essere realizzato un parcheggio pubblico di mq 300

INDICAZIONI:

  • - l'edificato dovrebbe essere impostato adeguandosi alle due "stecche" esistenti nella saturazione adiacente a sud;
  • - gli spazi liberi sia pubblici che privati dovrebbero mantenere il carattere di spazi aperti, in sintonia con l'ambiente agrario circostante.

TAV. 7.1 - AREA DI INSEDIAMENTO CANCELLI-REGGELLO: COMPARTO N. "C-13B"

LOTTIZZAZIONE PRIVATA

Intervento localizzato a nord-est dell'abitato di Cancelli fra la Via Andrea del Sarto e la nuova strada di P.R.G.. L'area si presenta morfologicamente pianeggiante. L'idea del comparto è quella di completare la recente edificazione in questo settore, dotandola di funzioni aggregative e di un disegno urbano definito.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: S.C. Max = 20%; H. Max = ml. 7,00; V. = mc. 2.500
  • - nel progetto dovrà prevedersi la realizzazione di parte della nuova strada pubblica che aggira ad Est il centro storico di Cancelli, fino a raggiungere lo sbocco a sud sulla viabilità esistente. Inoltre dovrà essere realizzata la viabilità di ricongiungimento di via Lorenzo il Magnifico con la viabilità ad Est del comparto, nonché la realizzazione di un'area di verde pubblico attrezzato per gioco bambino di mq 1.200 a servizio dell'asilo adiacente. Il tutto come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000. L'area a verde attrezzato dovrà essere progettata, secondo il criterio di risparmio delle risorse, prevedendo il recupero delle acque piovane a fini irrigui.

INDICAZIONI:

  • - l'edificato dovrebbe essere impostato adeguandosi alle due "stecche" esistenti nella saturazione adiacente a nord,
  • - gli spazi liberi sia pubblici che privati dovranno mantenere il carattere di spazi aperti, in sintonia con l'ambiente agrario circostante.

TAV. 7.1-8.1 - AREA DI INSEDIAMENTO REGGELLO: COMPARTO N. "C-14"

LOTTIZZAZIONE PRIVATA

Intervento localizzato lungo il borro di Socini, fra questo e l'area destinata ad impianti sportivi. Il comparto si colloca su un'area allungata e rastremata che chiude e completa l'incremento urbano di questo settore.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: S.C. Max = 20%; H. Max = ml. 9,00; V. = mc. 7.000
  • - dovrà essere realizzata una viabilità pubblica che partendo da sud come prolungamento di Via Del Ghirlandaio si svilupperà verso nord-est lungo l'intero comparto. Essa dovrà ricongiungersi a circa metà del suo percorso con la viabilità proveniente dall'adiacente comparto C-15. Il tutto così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - In fregio alla viabilità di penetrazione e in parte adiacenti al limite est del comparto dovranno essere realizzate aree a parcheggio per un totale di mq. 3450, a servizio e accessibili dal nuovo insediamento, dall'area cimiteriale e dalle attrezzature sportive adiacenti. L'area a parcheggio localizzata adiecante alla viabilità di penetrazione a nord-est del comparto dovrà consentire un'adeguata inversione di marcia.
  • - dovrà essere garantito e realizzato un collegamento pubblico trasversale fra il percorso pedonale individuato nel comparto C.15 e gli impianti sportivi comunali.
  • - dovrà essere ceduta all'Amministrazione l'area interna al comparto interessata dall'ampliamento del cimitero, individuata come zona G2 nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000
  • - dovrà essere ceduta all'Amministrazione la piccola area triangolare interna al comparto interessata dall'ampliamento del campo sportivo sussidiario, individuata come zona G1 nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000. Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 30/2005, qualora la proprietà dell'area G1 si mostrasse disponibile alla cessione volontaria dell'area prima dell'attuazione del comparto, la proprietà stessa potrà realizzare all'interno del comparto ulteriori 50 mc. In tal caso la volumetria totale del comparto sarà di 7050 mc.
  • - Risulta necessario prevedere in assenza di opere di salvaguardia e bonifica della scarpata che delimita a nord - ovest il lotto in oggetto, una fascia di rispetto ampia almeno 15 metri da detta scarpata.

INDICAZIONI:

  • - nella progettazione delle aree libere di pertinenza, dovrebbero essere rispettati i piani di campagna evitando eccessive modificazioni della morfologia esistente.

TAV. 8.1 - AREA DI INSEDIAMENTO REGGELLO: COMPARTO N. "C-15A"

P.E.E.P. - LOTTIZZAZIONE PRIVATA

Intervento localizzato lungo il borro di Socini, a cavallo della nuova viabilità di P.R.G. che collegherà la Via F. Kennedy alla Via Dante Alighieri, soprapassando il borro suddetto.

L'intervento che si colloca nell'ampia area racchiusa fra le emergenze morfologiche e urbanistiche suddette.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: S.C. Max = 20%; H. Max = ml. 9,00; V. = mc. 11.150 di cui PEEP mc. 7.150 PRIV. mc. 4.000
  • - è interamente parte del comparto la nuova viabilità pubblica di collegamento fra Via De Nicola e Via Dante Alighieri, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000. Di detta viabilità dovrà essere realizzato, a carico degli attuatori del presente comparto, il tratto da Via De Nicola all'ex Fosso di Socini; mentre il tratto rimanente, dall'ex Fosso di Socini a Via Dante Alighieri, sarà realizzato dagli attuatori dell'intervento edilizio esterno a nord del comparto, pur facendo parte del comparto stesso i proprietari di detto tratto.
  • - dovrà essere realizzato il tratto di viabilità pubblica di ricongiungimento con il comparto C.14, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000. A nord di quest'ultimo ed adiacente al comparto C.14 dovranno essere realizzate aree a parcheggio per un totale di mq 4.350, a servizio e accessibili dal nuovo insediamento, dall'area cimiteriale e dalle attrezzature sportive adiacenti.
  • - dovrà essere realizzato un percorso pedonale così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000.
  • - Risulta necessario prevedere in assenza di opere di salvaguardia e bonifica della scarpata che delimita a nord - ovest il lotto in oggetto, una fascia di rispetto ampia almeno 15 metri da detta scarpata.

INDICAZIONI:

  • - nella progettazione delle aree libere di pertinenza, dovrebbero essere rispettati i piani di campagna evitando eccessive modificazioni della morfologia esistente.

TAV. 8.1 - AREA DI INSEDIAMENTO REGGELLO: COMPARTO N. "C-15B"

P.E.E.P. - LOTTIZZAZIONE PRIVATA Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento può essere attuato dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il Piano definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI

  • - parametri urbanistici: S.C. Max = 40%; H. Max = ml. 7,00; V. = mc. 1.100
  • - dovrà essere realizzato il tratto della nuova viabilità di P.R.G. interno al Comparto, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà essere realizzato un parcheggio pubblico in linea lungo tutta la viabilità pubblica interna al comparto.

TAV. 7.1-8.1 - AREA DI INSEDIAMENTO REGGELLO: COMPARTO N. "C-16"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 7.1 - AREA DI INSEDIAMENTO REGGELLO: COMPARTO N. "C-17A"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 7.1 - AREA DI INSEDIAMENTO REGGELLO: COMPARTO N. "C-17B"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 7.1-8.1 - AREA DI INSEDIAMENTO REGGELLO: COMPARTO N. "C-18"

LOTTIZZAZIONE PRIVATA

Intervento localizzato fra il polo scolastico e la Via I. Silone, lungo la nuova viabilità di P.R.G.. L'intervento che si sviluppa su un'area in leggero declivio stretta fra l'emergenza del polo scolastico e gli edifici di recente edificazione, si pone nell'ottica di ricucire un tessuto urbano discontinuo.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: S.C. Max = 30%; H. Max = ml. 7,50; V. = mc. 5.200
  • - dovrà essere realizzato il tratto interno al comparto della nuova viabilità di P.R.G.. Il tutto come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà essere realizzato un parcheggio di mq 400 adiacente sul lato ovest alla nuova strada di PRG che attraversa il comparto in direzione nord-sud;
  • - dovrà essere ceduta all'Amministrazione l'area interna al comparto interessata dal plesso scolastico individuata come zona G2 nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000.

INDICAZIONI:

  • - l'edificato dovrebbe disporsi sul lotto in maniera articolata, riferendosi in parte alle adiacenti saturazioni e in parte al perimetro del polo scolastico ed alla nuova viabilità che lo caratterizza, nel tentativo di dare continuità e compiutezza al disegno di questo settore urbano. Gli edifici, dovrebbero avere una articolata volumetrica e una veste architettonica unitaria;

TAV. 7.1-8.1 - AREA DI INSEDIAMENTO REGGELLO: COMPARTO N. "C-19"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 8.1 - AREA DI INSEDIAMENTO REGGELLO: COMPARTO N. "C-20"

P.E.E.P.

Intervento ubicato sul lato nord della nuova viabilità che dalla loc. Macelli conduce alla loc. Fornacina, in un'area morfologicamente degradante verso nord.

L'intervento si pone a ricucitura dell'area di frangia urbana così da attribuire forma compiuta al tessuto esistente.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: S.C. Max = 20%; H. Max = ml. 7,00; V. = mc. 3.400
  • - Nel progetto unitario dovrà essere realizzato il tratto interno al comparto della nuova viabilità pubblica, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà essere realizzato un parcheggio di mq 200 adiacente alla nuova viabilità pubblica; nonche il parcheggio adiacente al Comparto C-18, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000.

INDICAZIONI:

  • - gli spazi liberi dovranno mantenere il carattere di spazio aperto, in sintonia con l'ambiente agrario circostante.

TAV. 7.1-8.1 - AREA DI INSEDIAMENTO REGGELLO: COMPARTO N. "C-21"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 8.1 - AREA DI INSEDIAMENTO CASCIA: COMPARTO N. "C-22"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 8.1 - AREA DI INSEDIAMENTO CASCIA: COMPARTO N. "C-23"

LOTTIZZAZIONE PRIVATA

Intervento localizzato lungo via De Nicola, a nord del Frantoio di Santa Tea, in un'area morfologicamente pianeggiante.

L'intervento si pone a ricucitura dell'area di frangia urbana così da attribuire forma compiuta al tessuto esistente Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: S.C. Max = 20%; H. Max = ml. 7,00; V. = mc. 5.311
  • - Nel progetto unitario dovrà essere realizzato il tratto interno al comparto della nuova viabilità pubblica ad ovest dell'abitato di Cascia, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà essere realizzato l'allargamento di via De Nicola, così come individuato all'interno del comparto nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà inoltre essere realizzato un parcheggio pubblico di mq 600 adiacente a via De Nicola e all'altezza della scuola materna.

TAV. 8.1 - AREA DI INSEDIAMENTO CASCIA: COMPARTO N. "C-24"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

LOTTIZZAZIONE PRIVATA: parametri urbanistici S.C. Max = 20%; H. Max = ml. 9,00; V. = mc 31.097 di cui COMM. mc. 2.208/mq 736

Intervento localizzato a sud dell'abitato di Cascia su un'ampia area compresa fra la frazione Mearino e la saturazione di via Machiavelli. L'intervento si colloca su un'area uniforme da un punto di vista morfologico, caratterizzata da un leggerissimo declivio che sale verso il borgo di Cascia. L'espansione edilizia cresciuta lungo la Via Machiavelli e lungo la strada Cascia-Borgo viene così a saldarsi con un comparto a destinazione residenziale che ridisegna l'ampio territorio intermedio. In particolare nella progettazione del comparto ci si dovrà attenere alle seguenti indicazioni e prescrizioni:

  • - L' edificato verrà disposto in parte lungo la nuova strada interna di P.R.G. che lo disimpegna tagliando trasversalmente nel senso Sud-Ovest/Nord-Est, in parte con lotti interni aventi tipologie a schiera e/o in linea e/o a villette cercando di uniformarsi all'edificazione esistente e seguendo il più possibile l'andamento altimetrico del terreno ed in parte lungo la nuova strada di collegamento fra la provinciale e quella comunale a cui si potrà accedere direttamente dalla stessa, con previsione di destinare i piani terreni ad uso commerciale. La destinazione commerciale potrà essere prevista anche per i piani terreni degli altri edifici.
  • - Nel Comparto viene prevista la nuova viabilità di P.R.G. che permette di collegare la provinciale Matassino-Reggello alla strada Cascia-Borgo a Cascia ; la nuova viabilità di P.R.G. che permette di collegare le stesse strade descritte al punto precedente, ma posta al margine Nord-Est del Comparto; la nuova viabilità trasversale che disimpegna l'intero insediamento nel senso Sud-Ovest/Nord-est sottolineando il disegno concentrico verso la piazza di San Pietro a Cascia, che caratterizza il disegno urbano dell'intero centro abitato. Ai lati di questa strada sono previsti due nastri di verde pubblico bordato da due filari di alberi, che potranno consentire anche l'accesso all'interno dei lotti edificabili, con previsione al centro, nella parte di destra rispetto alla direttrice principale, di un'area a verde e parcheggio a servizio dei residenti.
  • - Nell'area in angolo fra la strada comunale e la proprietà privata verrà realizzato un ampio parcheggio con accesso/uscita sia dall'attuale strada comunale sul lato della Pieve che in corrispondenza della strada interna che provieneda Via Machiavelli; sul fronte antistante verrà prevista un'altra zona di verde in fregio alla viabilità interna ed alla strada comunale del Borgo.

TAV. 8.1 - INNESTO VIABILITÀ COMPARTO N. "C-24" CON STRADA PROVINCIALE N.87

A seguito della realizzazione del Comparto "C-24", è stato concordato con l'Ente Provincia di Firenze l'innesto con rotatoria sulla strada Provinciale n. 87, pertanto la viabilità esistente che passa sotto il Ponte di Camerino deve essere sostituita da quella prevista ed in parte realizzata nella ex lottizzazione di Camerino.

TAV. 8.1 - AREA DI INSEDIAMENTO CASCIA: COMPARTO N. "C-25"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 9 - AREA DI INSEDIAMENTO MONTANINO: COMPARTO N. "C-26"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 9 - AREA DI INSEDIAMENTO MONTANINO: COMPARTO N. "C-27"

LOTTIZZAZIONE PRIVATA

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: S.C. Max = 20%; H. Max = ml. 7,00; V. = mc. 2.300
  • - dovrà essere realizzato il parcheggio pubblico di mq 400 interno al Comparto, che dovrà essere schermato da piantumazione di essenze arboree ad alto fusto disposte a filare. Dovrà inoltre essere ampliata e potenziata la viabilità pubblica di penetrazione che staccandosi dalla strada comunale servirà da accesso, in luogo dell'attuale strada vicinale, ai fabbricati e al parcheggio. Il tutto così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - In fase esecutiva si dovrà procedere ad una più esatta definizione dell'ambito B del T. Chiesimone, mediante verifiche strumentali;

TAV. 10 - AREA DI INSEDIAMENTO VAGGIO: COMPARTO N. "C-28"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 10 - AREA DI INSEDIAMENTO VAGGIO: COMPARTO N. "C-29"

P.E.E.P

Intervento localizzato a ovest dell'abitato di Vaggio, alle spalle di Piazza della Repubblica. L'intervento, insieme al comparto "C-28" che gli è attiguo, completa e definisce l'insediamento urbano di Vaggio fino al nucleo di Catigliano. L'area è in leggero declivio verso il torrente Resco e si presenta ben esposta verso sud-est, quindi adatta ad ospitare l'incremento residenziale previsto.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: S.C. Max = 20%; H. Max = ml. 7,00; V. = mc. 4.800
  • - dovrà essere realizzata parte della rotatoria adiacente al comparto lungo la viabilità di penetrazione dalla strada provinciale. Dovrà inoltre essere realizzata la viabilità pubblica interna al comparto che dalla rotatoria si ricollega alla saturazione adiacente. Il tutto così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000. Adiacente a detta viabilità interna dovrà essere realizzato un parcheggio pubblico di mq 600;
  • - A confine con la sottostante saturazione dovrà essere realizzato un percorso pedonale pubblico che dovrà ricollegarsi a quello previsto nella saturazione adiacente, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000. Gli spazi liberi privati dovranno mantenere le quote di campagna esistenti, sfruttandone l'articolata morfologia per realizzare i giardini e il percorso pedonale.

INDICAZIONI:

  • - l'allineamento dell'edificato dovrebbe compararsi con i recenti edifici realizzati a monte.

TAV. 11 - AREA DI INSEDIAMENTO SANT'ELLERO: COMPARTO N. "C-30"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 12 - AREA DI INSEDIAMENTO SAN CLEMENTE: COMPARTO N. "C-31"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 12 - AREA DI INSEDIAMENTO SAN CLEMENTE: COMPARTO N. "C-32"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 13.1 AREA DI INSEDIAMENTO LECCIO-SOCIANA-CASE NUOVE: COMPARTO N. C-33

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 13.2 - AREA DI INSEDIAMENTO LECCIO: COMPARTO N. "C-34"

P.E.E.P. - LOTTIZZAZIONE PRIVATA

Intervento localizzato a nord dell'abitato di Leccio, su un appezzamento di terreno compreso fra il prolungamento della Via Benedetto Croce e della Via Fratelli Bandiera.

L'intervento che si colloca su un'area in leggero declivio si pone al contempo come elemento di chiusura a cerniera di questo settore urbano. Infatti la nuova viabilità prevista dal comparto permette di collegare la parte centrale di Leccio con le propaggini nord di recente costruzione e con sbocco alternativo sulla strada statale 69.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: S.C. Max = 20%; H. Max = ml. 7,00; V. = mc. 5.400 di cui PEEP mc. 3.600 PRIV. mc. 1.800
  • - dovranno essere realizzati i seguenti interventi di viabilità pubblica per i tratti interni al comparto: l'allargamento della Via Benedetto Croce; il prolungamento di Via Fratelli Bandiera; la nuova strada di P.R.G. che delimita il comparto sul fronte sud e che termina con un'area per l'inversione di marcia, il tutto così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovranno essere realizzati due parcheggi pubblici adiacenti uno alla viabilità esistente e uno alla nuova strada di P.R.G., per un totale di mq 700;
  • - nella progettazione degli spazi liberi dovranno essere evitate eccessive movimentazioni di terra, rispettando le quote di campagna attuali.
  • - al fine di assicurare le aree verdi necessarie per il presente incremento insediativo in una localizzazione più funzionale e fruibile, in accordo con l'Amministrazione comunale, dovrà essere acquistata e realizzata un'area a verde pubblico attrezzato di mq 700. In alternativa potrà essere effettuato il pagamento all'Amministrazione comunale degli oneri di urbanizzazione aggiuntivi relativi ad un'area equivalente a verde pubblico attrezzato.

INDICAZIONI:

  • - l'edificato dovrebbe disporsi allineato alle curve di livello del terreno ad alla edilizia del tessuto esistente adiacente.

TAV. 13.2 - AREA DI INSEDIAMENTO LECCIO: COMPARTO N. "C-35"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 13.3 - AREA DI INSEDIAMENTO LECCIO-MANDO': COMPARTO N. "C-36"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 14.2 - AREA DI INSEDIAMENTO CILIEGI-CETINA: COMPARTO N. "C-37"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 15 - AREA DI INSEDIAMENTO PRULLI: COMPARTO N. "C-38"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 17.1/17.2 - AREA DI INSEDIAMENTO MATASSINO: COMPARTO N. "C-39"

LOTTIZZAZIONE PRIVATA

Intervento localizzato nella parte centrale del nucleo abitato di Matassino su un'area residua fra le vie Bruno Buozzi e Giovanni XXIII.

L'intervento si colloca in adiacenza al Piano di Recupero che dovrà riconvertire l'area produttiva dismessa in centro residenziale e commerciale di Matassino; pertanto anche l'edificio del presente comparto, che chiude un lato della piazza centrale, dovrà avere un carattere architettonico adeguato alla sua localizzazione.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: S.C. Max = 20%; H. Max = ml. 10,50; V. = mc. 6.000
  • - nel comparto dovrà essere inclusa la realizzazione di quella parte della strada di penetrazione così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovranno essere inoltre realizzati: un parcheggio pubblico di mq 650 a nord ovest del comparto, adiacente alla nuova strada di penetrazione di fronte al P.R.U.; un parcheggio pubblico di mq 700 ad est del comparto ed in parte adiacente a Via Giovanni XXIII; un'area a verde pubblico attrezzato di mq 2500 ad est del comparto. L'area a verde attrezzato dovrà essere progettata, secondo il criterio di risparmio delle risorse, prevedendo il recupero delle acque piovane a fini irrigui.
  • - Si richiede un attento studio di supporto alla sistemazione idraulica dell'area, soprattutto per la scelta del ricettore delle acque di ruscellamento superficiale;

INDICAZIONI:

  • - particolare attenzione andrà posta nella progettazione del verde pubblico attrezzato, che dovrebbe assumere le caratteristiche di giardino urbano, con piantumazioni diffuse e attrezzature per il tempo libero e lo svago. Inoltre, compatibilmente con il nuovo parcheggio, l'area dovrebbe dare origine ad un corpo unitario adiacente a Via Giovanni XXIII; ciò al fine di creare continuità con la limitrofa area attrezzata esterna al comparto.

TAV. 17.1 - AREA DI INSEDIAMENTO MATASSINO: COMPARTO N. "C-40"

P.E.E.P. - LOTTIZZAZIONE PRIVATA: parametri urbanistici S.C. Max = 20%; H. Max = ml. 7,50; V. = mc. 7.200 di cui PEEP mc. 3.600 PRIV. mc. 3.600

Intervento localizzato a nord dell'abitato di Matassino, in prossimità del vecchio nucleo di "Chello".

Con questo intervento si intende raggiungere il duplice obiettivo di realizzare una parte della nuova viabilità di P.R.G., nonché una migliore definizione urbanistica di questo settore urbano, distribuendo le nuove funzioni in maniera chiara e ordinata.

In particolare nella progettazione del comparto ci si dovrà attenere alle seguenti indicazioni e prescrizioni:

  • - l'edificato dovrà disporsi sul lotto seguendo l'andamento delle curve di livello e allinearsi alla viabilità di penetrazione rispettando la soluzione planimetrica prevista nell'elaborato grafico di P.R.G.;
  • - gli edifici dovranno avere le caratteristiche di fabbricati monofamiliari, bifamiliari e/o a schiera e dovranno essere intervallati da spazi aperti destinati a verde e parcheggi;
  • - nella progettazione del comparto dovrà essere inclusa la realizzazione del tratto di nuova viabilità che lo fronteggia sia sul versante est che sud, così come la viabilità di penetrazione al lotto edificabile e i tre parcheggi già detti;
  • - gli spazi liberi sia privati che pubblici, dovranno essere progettati con l'obiettivo di mantenere grandi spazi aperti, in sintonia con il carattere della campagna limitrofa. Dovranno essere realizzati i percorsi pedonali riportati nell'elaborato planimetricodi P.R.G. e dovranno essere messe a dimora alberature di alto fusto posizionate a filare sia intorno al verde pubblico che lungo le nuove strade.

TAV. 17.1 - AREA DI INSEDIAMENTO MATASSINO: COMPARTO N. "C-41"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 17.1 - AREA DI INSEDIAMENTO MATASSINO: COMPARTO N. "C-42"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAVV. 17.1-17.2 - AREA DI INSEDIAMENTO MATASSINO: COMPARTO N. "C-43"

Il presente comparto è formato da due aree separate fra loro: una a sud adiacente a Via della Libertà, l'altra ad est della lottizzazione lungo via Giovanni XXIII.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI

  • - parametri urbanistici: S.C. Max = 40%; H. Max = ml. 7,50; V. = mc. 3.200
  • - dovrà essere realizzato il tratto di nuova viabilità pubblica interna al comparto, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà essere ceduta all'Amministrazione l'intera area sud del comparto, adiacente a Via della Libertà e destinata a verde pubblico attrezzato, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà essere ceduto all'Amministrazione il tratto di viabilità adiacente al comparto che mette in comunicazione Via della Libertà con Via Giovanni XXIII;
  • - l'area interna al comparto, individuata come G1 nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000 e ubicata a confine con il comparto C-40, potrà essere utilizzata come accesso agli edifici residenziali del presente intervento, fino all'agibilità della viabilità pubblica prevista all'interno del comparto C-40; successivamente detta area G1 dovrà essere ceduta all'Amministrazione comunale.

INDICAZIONI:

  • - l'edificato dovrebbe disporsi riferendosi all'adiacente tessuto edificato, nel tentativo di dare continuità e compiutezza al disegno di questo settore urbano.

9.La fattibilità geologico-tecnica dei precedenti interventi è direttamente deducibile dalle relative schede e tavole contenute nella "Relazione Geologica" di supporto al "Regolamento Urbanistico" cui si rimanda e che diviene parte integrante delle seguenti previsioni urbanistiche.

Art. 29 ZONE OMOGENEE "P.R.U.": DI RECUPERO URBANO

1. Sono parti del territorio parzialmente o totalmente edificate con ingombri incoerenti e impropri del lotto, con destinazioni miste, prevalentemente residenziali-commerciali-produttive.

2. Nelle successive descrizioni delle singole aree di intervento sono indicati i parametri urbanistici, tipologici, morfologici e gli strumenti attuativi relativi a ciascuna di esse; le superfici e i volumi riportati sono da considerarsi assegnati, indipendentemente dal rilievo dell'area da effettuarsi al momento della redazione del Piano di attuazione. Per tutte le aree di intervento si riportano di seguito le schede normative di progetto contenenti prescrizioni e/o indicazioni di riferimento per il Piano Attuativo.
Le prescrizioni vincolano l'attuazione al loro rispetto.
Le indicazioni esprimono criteri e modalità da approfondire in fase di progettazione. L'eventuale discostamento da una indicazione dovrà essere motivato dai richiedenti e valutato dal Consiglio Comunale, in piena autonomia, in sede di approvazione del Piano Attuativo, senza comunque che ciò costituisca variante al R.U..
Nelle schede sono individuati i seguenti elementi:

  • - l'assetto urbanistico dell'area;
  • - i parametri urbanistici;
  • - la superficie, descrizione e/o localizzazione di servizi e infrastrutture;
  • - gli eventuali allineamenti degli edifici;
  • - eventuali ulteriori prescrizioni e/o indicazioni specifiche dell'area.

Inoltre, per le aree di intervento più significative ai fini del disegno urbano complessivo, le tavole di azzonamento in scala 1:2.000 individuano, all'interno del perimetro del comparto e con carattere prescrittivo per il Piano Attuativo, la localizzazione relativa a:

  • - servizi e infrastrutture;
  • - allineamenti degli edifici;
  • - le alberature in filare, ferme restando le distanze tra pianta e pianta previste dalle presenti norme e dal R.E..

3. Le destinazioni d'uso ammesse sono, oltre alla residenza, negozi, studi professionali, botteghe artigiane per attività non rumorose né nocive e in genere tutte le attività compatibili con la residenza, nonché servizi pubblici e/o di uso pubblico. Per quanto riguarda la destinazione commerciale, la quota ammissibile dovrà essere compresa fra un minimo del 20% ed un massimo del 50% della volumetria d'intervento.

4. Tali zone costituiscono comparto unitario di intervento ai sensi dell'art. 2 delle presenti norme e dovranno essere edificate previo Piano di Recupero o Piano di Recupero Urbano secondo le modalità dell'Art. 9 delle presenti Norme. Tali Piani dovranno osservare le indicazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

  1. a) Riorganizzazione integrale dell'area sia per quanto riguarda l'articolazione planivolumetrica delle superfici coperte, sia per la sistemazione di tutte le aree libere e i parcheggi.
  2. b) Riqualificazione tipologica ed architettonica dei fronti prospicienti le strade principali.
  3. c) Realizzazione delle infrastrutture, attrezzature e servizi prescritti per ciascuna area dal R.U. e delle opere di urbanizzazione primaria.

5. Si individuano le seguenti schede normative relative alle aree di intervento da attuare:

TAV. 13.2 - AREA DI INSEDIAMENTO LECCIO

Il comparto riguardante il P.R.U. di Leccio investe un'area residua localizzata al centro dell'abitato. L'area interessata che allo stato attuale si presenta libera dall'edificato e in massima parte non utilizzata, si localizza fra la via B. Croce, la via F.lli Bandiera e la via Garibaldi. Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono i seguenti:

  • - riqualificare e dotare l'area di un assetto funzionale, coerente e strategico all'intero insediamento, in modo tale che in prospettiva possa divenire centro ideale dell'abitato di Leccio, anche in relazione alle destinazioni già esistenti che hanno i fabbricati che si sviluppano attorno;
  • - dotare il nucleo centrale di Leccio di spazi liberi, di verde attrezzato e parcheggi in modo da renderlo funzionalmente definito.

PRESCRIZIONI

  • - dovrà essere completato il collegamento carrabile fra la via B. Croce e la via F.lli Bandiera, lungo questa penetrazione dovranno essere previsti due parcheggi pubblici di cui uno dovrà completare quello in aderenza alla scuola elementare e uno sull'angolo di via B. Croce. Un altro parcheggio dovrà essere realizzato sul fianco del centro Culturale e Ricreativo e sarà disimpegnato direttamente dalla via Garibaldi;
  • - i rimanenti spazi liberi dovranno essere occupati da una piazza e da un'area a verde pubblico attrezzato, secondo l'articolazione prevista dall'elaborato planimetrico di P.R.G.. Si dovranno prevedere inoltre percorsi pedonali e zone per la sosta. Alberature disposte a filare dovranno perimetrare l'intera area, il verde pubblico attrezzato e le aree a parcheggio;
  • - all'interno del P.R.U. è prevista un'area a verde privato suscettibile in prospettiva di essere edificata. Tale possibilità è subordinata all'approvazione di specifica variante urbanistica.

TAV. 14.2 - AREA DI INSEDIAMENTO CILIEGI-CETINA

Il comparto riguarda la riorganizzazione urbanistica dell'area antistante il casello autostradale, con la creazione di un sistema architettonicamente coerente. Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono i seguenti:

  • - riqualificare e dotare di un assetto architettonico e funzionale coerente l'insediamento esistente, cresciuto in modo disorganico;
  • - incrementare la presenza delle attrezzature ricettive e terziarie prevedendo il potenziamento di quelle esistenti.

PRESCRIZIONI

  • - dovrà essere realizzata la piazza di cerniera con la strada statale, l'allargamento della parte iniziale della strada di penetrazione per la zona industriale, nonché il parcheggio posto sul retro degli edifici. Inoltre si dovrà prevedere la realizzazione del parcheggio a pettine parallelo alla strada statale e l'ampio piazzale a parcheggio posto di testa. A divisione con la statale, per tutta la lunghezza del comparto, dovranno essere piantumate alberature di alto fusto disposte a filare;
  • - è prevista la realizzazione di due nuove volumetrie, di cui una in distacco sul margine destro del comparto, l'altra in mezzo agli edifici esistenti. L'edificio in distacco dovrà essere concepito in linea su tre piani fuori terra con destinazione terziaria o per pubblici esercizi. Dovrà avere una superficie utile lorda non superiore a mq. 600 e dovrà allinearsi con quello esistente sull'angolo opposto. L'edificio previsto a completamento di quelli esistenti dovrà essere concepito in allineamento all'edificio esistente posto all'angolo di via dei Ciliegi, svilupparsi su tre piani fuori terra, avere una destinazione esclusivamente ricettiva. La superficie lorda massima dovrà essere di mq. 1.400. In caso di ristrutturazione urbanistica, gli edifici esistenti contigui dovranno allinearsi con quello di nuova costruzione; - il progetto unitario dell'intero comparto dovrà prevedere anche paramenti e caratteri architettonici delle facciate omogenei, da imporre anche agli edifici esistenti in caso di interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica.

TAV. 17.1 - AREA DI INSEDIAMENTO MATASSINO"

PARAMETRI URBANISTICI: S.C. = mq. 6.000; H. Max = ml. 10,50; V. = mc. 35.000 di cui PEEP mc. 15.000; PRIV. mc. 15.000; COMM. mc. 5.000/1.600 mq.

Si precisa inoltre che un incremento della volumetria suddetta potrà essere ammesso dopo un'attenta valutazione tecnico-economica in sede di redazione del Piano Attuativo che in tal caso sarà a Variante del R.U. Tale eventuale incremento non dovrà eccedere la volumetria esistente per non costituire Variante anche al P.S.

Il comparto riguardante il P.R.U. di Matassino investe un'area che già allo stato attuale si può definire centrale rispetto all'intero aggregato urbano, se poi lo consideriamo in funzione delle previsioni insediative del nuovo strumento urbanistico, questa centralità diviene ancora più marcata. Esso infatti interessa un vasto territorio, in parte libero e in parte occupato da un consistente volume produttivo, che nella previsione del P.R.G. dovrebbe divenire il centro ideale di quella parte di Matassino compresa fra il Torrente Resco e la ferrovia Firenze-Roma. Il P.R.U. più precisamente investe un vasto isolato compreso fra la via B. Buozzi, la via Giovanni XXIII e le due strade di P.R.G. ad esse perpendicolari.

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono i seguenti:

  • - bonificare questa area centrale sostituendo gli attuali volumi produttivi (ex fabbrica Bernini), con i nuovi volumi a destinazione residenziale, terziaria, commerciale e di servizio;
  • - creare un nucleo urbano che per potenzialità funzionali e insediative possa diventare il centro di Matassino;
  • - riqualificare l'intero tessuto urbano con un intervento decisamente strutturato, in grado di dare riferimenti al disordinato insediamento cresciuto senza una struttura organica.

In particolare nella progettazione del P.R.U. si dovranno rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

  • - Oltre alle nuove strade di P.R.G., disposte a nord ed a sud del Comparto, la nuova viabilità interna all'insediamento sarà costituita da un attraversamento carrabile che unirà la Via Buozzi alla Via Giovanni XXIII. La zona del Comparto, posta a nord di tale asse viario, sarà in parte occupata da un fronte di edifici ad uso residenziale, con porticato sul prospetto principale e giardini privati sul retro; la restante parte della zona sarà destinata a Parco pubblico. All'interno della porzione edificata sarà realizzato un collegamento - fisico e visivo - per porre in comunicazione il Parco, con gli altri edifici del Comparto e con la piazza pubblica descritta al punto successivo.
  • - A sud del nuovo asse viario che unirà la Via Buozzi alla Via Giovanni XXIII, la restante zona edificata occuperà la porzione di maggiori dimensioni del Comparto; essa dovrà essere realizzata secondo il disegno planimetrico di P.R.G., al fine di definire un'ampia piazza centrale d'uso pubblico, che risulti ben collegata fisicamente e visivamente alla viabilità della zona , sia esistente che di progetto. Al piano terrenodegli edifici che delimiteranno la Piazza, saranno ubicati gli esercizi commerciali o per il terziario, sino ad occupare una superfice complessiva di mq. 1.600; essi dovranno avere accesso dai poricati pubblici che delimiteranno la piazza su tutti i lati. Le porzioni dei piani terreni non occupate dagli esercizi commerciali o per il terziario, ed i piani superiori degli edifici saranno destinati all'intervento residenziale, con la precisazione che le abitazioni a ridosso della piazza pubblica potranno essere soggette a P.E.E.P. .
  • - La distribuzione della nuova volumetria di piano dovrà essere predisposta in modo che le nuove costruzioni che fronteggeranno la Via Buozzi e la Via Giovanni XXIII siano elevate, in genere di due piani fuori terra, mentre la restante parte degli edifici potrà utilizzare l'altezza massima consentita. Tutti gli edifici dovranno avere un a connotazione architettonica unitaria ed un assetto formale adeguato alle valenze urbanistiche dell'area: l'articolazione volumetrica degli edifici dovrà esaltare il ruolo centrale della piazza all'interno del Comparto. In ogni caso dovrà essere rispettata la previsione degli ingombri a terra così come formulata dal disegno planimetrico riferito alla presente norma.
  • - Gli spazi scoperti, definiti all'interno delle costruzioni, saranno destinati a verde privato.
  • - In corrispondenza della porzione del Comparto delimitata da Via Buozzi, nuova strada di P.R.G. a sud, Via Giovanni XXIII e nuova viabilità interna, è ammessa la realizzazione di piani interrati da destinarsi a prcheggio, pubblico o privato d'autoveicoli, nonché a locali di deposito a servizio degli esercizi commerciali.
  • - Lungo la viabilità del Comparto saranno realizzate le aree scoperte per il parcheggio degli autoveicoli;
  • - Particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione della piazza centrale e degli spazi a verde pubblico, per i quali dovranno essere previsti percorsi qualificati, aree per la sosta e quant'altro necessario per renderli fruibili e adeguati alla funzione di spazi urbani. Nella progettazione del Parco pubblico ci si dovrà attenere agli stessi criteri, privilegiando la messa a dimora d'essenze tipiche della zona.

6. La classe di fattibilità geologico-tecnica di eventuali interventi da realizzare in queste aree, laddove le carte geologico-tecniche appositamente redatte non riportano direttamente il numero indicante la classe di fattibilità stessa, in corrispondenza del punto di previsione, si ricava da una corrispondenza diretta dal grado di pericolosità del sito: per un intervento che ricade in area a pericolosità P2 si avrà una fattibilità di Classe II, per un in area P3 si avrà una Classe III e per uno in P4 una Classe IV.

Si ricorda che:

  • - per le aree ricadenti in classe di Fattibilità III sono richieste indagini di dettaglio a livello di area nel suo complesso sia come supporto alla redazione degli strumenti urbanistici attuativi che nel caso di intervento diretto. L'esecuzione di quanto previsto da tali indagini in termini di bonifica, miglioramento dei terreni e particolari tecniche di fondazione costituiscono un vincolo specifico per il rilascio della concessione edilizia.
  • - per le aree ricadenti in classe di Fattibilità IV non solo si dovrà predisporre, a seguito di indagini condotte a livello di area nel suo complesso, un esauriente progetto degli interventi di bonifica, miglioramento dei terreni e/o particolari tecniche di fondazioni e dei relativi costi per la loro realizzazione, ma si dovrà predisporre un metodo di controllo ed i tempi necessari ad una verifica degli effetti dell'intervento stesso.

La fattibilità geologico-tecnica dei seguenti interventi è direttamente deducibile dalle relative schede e tavole contenute nella "Relazione Geologica" di supporto al "Regolamento Urbanistico" cui si rimanda e che diviene parte integrante delle seguenti previsioni urbanistiche.

Art. 30 ZONE OMOGENEE "D": PRODUTTIVE

1. Sono le parti del territorio destinate ad impianti, attrezzature ed edifici per le attività produttive e commerciali. Esse sono suddivise nelle seguenti sottozone in relazione alle caratteristiche ambientali ed ai tipi di intervento ammessi:

  • Sottozona D1 - costituita da aree di saturazione o completamento edilizio; di cui fanno parte le sottozone D1S - zone speciali disciplinate con propria scheda normativa
  • Sottozona D2 - costituita da aree di nuova edificazione;
  • Sottozona D3 - costituita da aree oggetto di piani particolareggiati di attuazione del vecchio strumento urbanistico, piani di lottizzazioni, piani per gli insediamenti produttivi; all'interno della sottozona sono confermati gli indici urbanistici preesistenti, allo scopo di permettere il completamento delle eventuali edilizie non realizzate.
  • Sottozona D4 - costituita da aree oggetto di Piani Particolareggiati di Attuazione del vecchio Strumento Urbanistico a carattere prevalentemente terziario e commerciale in cui sono ammessi insediamenti commerciali relativi alla grande distribuzione commerciale non alimentare.

2. La generalità delle sottozone D1 è individuata come zona di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457/78.

3. Destinazioni d'uso:

Per le sottozone D2 di nuova edificazione oggetto di Piani Attuativo sono individuate le seguenti destinazioni d'uso, specificate nelle singole schede normative di progetto:

  1. a) a carattere prevalentemente industriali e artigianali. All'interno di esse sono ammesse attività industriali, artigianali anche di servizio, magazzini o depositi anche all'aperto, commercio all'ingrosso, residenze pertinenziali di servizio o custodia, in misura non superiore ad una abitazione di mq. 110 per ogni lotto di superficie coperta di mq. 800.
    È ammessa altresì la presenza di attività terziarie, commerciali al dettaglio e/o per la media distribuzione e pubblici esercizi in misura non superiore al 45% della S.U. dell'intervento.
  2. b) a carattere prevalentemente terziarie e commerciali. All'interno di esse sono ammesse attività di commercio al dettaglio e/o media distribuzione, uffici e studi professionali, pubblici esercizi, servizi pubblici, artigianato di servizio compatibile con la residenza.
    È ammessa altresì la presenza di attività artigianali e industriali, purché non inquinanti in misura non superiore al 30% della S.U. dell'intervento così come di residenze di servizio o custodia nella misura di cui al punto a).

Nelle sottozone D1 sature e nelle sottozone D3, salvo norme specifiche per ciascuna delle aree di intervento, sono consentite indifferentemente le destinazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), così come residenze pertinenziali di servizio o custodia, in misura non superiore ad una abitazione di mq. 110 per ciascuna azienda; è obbligatorio il Convenzionamento ogni qual volta si recuperi o realizzi volumetrie oltre i 1.500 mc.; i mutamenti di destinazione d'uso sono regolati dalla L.R. n. 1/2005."

le sottozone D4 a carattere prevalentemente terziario e commerciale sono ammessi insediamenti commerciali relativi alla grande distribuzione commerciale non alimentare. All'interno di esse sono ammesse attività di artigianato purché connesse alle attività commercialI svolte nell'ambito del comparto, magazzini e depositi delle attività stesse, uffici e studi professionali, pubblici esercizi, servizi pubblici, così come residenze di servizio o custodia in misura non superiore a due abitazioni di mq 110,00 per ciascuna azienda.

4. Disposizioni comuni alle sottozone:

Per la grande distribuzione gli interventi edilizi dovranno rispettare i limiti e le modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente. Anche in deroga ai parametri urbanistici di zona è consentita:

  • - la realizzazione di locali tecnologici (quali centrale termica, autoclave, impianto di depurazione, cabina elettrica), che costituiscano pertinenza dell'edificio principale, e siano architettonicamente armonizzati con esso;
  • - la realizzazione di soppalchi ad uso esclusivo di deposito di pertinenza dell'attività principale, purché l'altezza netta di essi non sia superiore a m. 2,40 e la pertinenzialità sia garantita con convenzione o con atto unilaterale d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari;
  • - la realizzazione, per le strutture commerciali, terziarie e direzionali, di parcheggi pertinenziali interrati anche su più livelli;
  • - la realizzazione di locali interrati o seminterrati, che abbiano funzione esclusivamente di deposito di pertinenza dell'attività principale, purché l'altezza netta di essi non sia superiore a m. 3,50 e la pertinenzialità sia garantita con convenzione o con atto unilaterale d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari;
  • - nell'altezza massima non sarà considerata l'altezza di attrezzature tecniche;
  • - la realizzazione di depositi pertinenziali a strutture commerciali non costituisce superficie utile lorda, a condizione che non ecceda il 50% della superficie di vendita e che la pertinenzialità sia garantita da atto d'obbligo trascritto nei registri immobiliari.
  • - la distanza minima degli edifici dal filo retro-marciapiede non dovrà essere inferiore a m. 8 (sono escluse portinerie e guardiole). La distanza minima dai confini laterali e tergali del lotto di pertinenza non dovrà essere inferiore a m. 10. Per i lotti inferiori a mq. 5.000 la distanza delle costruzioni dai confini del lotto è ridotta da ml. 10,00 a ml. 5,00.

5. Disposizioni specifiche per la Sottozona D1:

Indici urbanistici If 3,0 Rc 50% Hmax 12,00

5.1 Ove ammessi gli interventi di ricostruzione in conseguenza della sostituzione di volumi preesistenti non potranno avere altezza superiore a quella del più alto degli edifici confinanti o comunque non superare i ml. 12,00 e rispettare le prescrizioni morfologiche dell'allegato del R.U.

Gli interventi dovranno reperire superfici a parcheggio non inferiori a mq 1 ogni mc 10; a tal fine si precisa che il volume di riferimento è da intendersi quello ottenuto dal prodotto della superficie utile lorda per un'altezza virtuale di m. 4,50 o per l'altezza reale ove ad essa inferiore. Negli insediamenti a carattere commerciale a 100 mq. di S.U. dovrà comunque corrispondere la quantità minima di mq. 80 di spazi destinati a parcheggi o quella eventualmente maggiore prevista dal Piano di Adeguamento e Sviluppo della Rete Distributiva. I parcheggi potranno essere realizzati anche completamente interrati.

I complessi produttivi esistenti alla data del 28/01/1998, data di adozione del R.U., potranno essere ampliati oltre i parametri urbanistici previsti dalla sottozona, fino ad un massimo del 50% della superficie utile lorda, purché tale ampliamento sia subordinato alla presentazione di un Piano convenzionato di sviluppo aziendale e dell'occupazione, alla dimostrazione della compatibilità ambientale dell'intervento, con particolare riferimento alle emissioni e scarichi inquinanti, ed alla dimostrazione che l'intervento sia compatibile con l'accessibilità dell'area. Il piano di sviluppo aziendale e dell'occupazione ed il progetto di intervento saranno approvati dal Consiglio Comunale.

Nella realizzazione di volumi tecnici e/o di servizio, è ammessa una deroga ai limiti di altezza sopra indicati, esclusivamente per specifiche esigenze funzionali e/o di adeguamento a normative alle quali non sia possibile rispondere altrimenti.

5.2 Costituiscono eccezione alle prescrizioni previste nel presente comma al punto 1, pur ricadendo in Sottozona D1, le aree descritte dalle seguenti schede normative di progetto:

TAV. 8.2 - AREA DI INSEDIAMENTO OSTINA: "SOTTOZONA D1S - 1"

Indici urbanistici area "D1S": If 3,0 Rc 50% Hmax 8,00

Ai fini di un miglior inserimento paesaggistico, l'eventuale nuova volumetria localizzata nell'area lungo la strada provinciale, dovrà essere realizzata sulla stessa quota di campagna dell'edificio esistente e pertanto opportunamente schermata dal mantenimento, in rilevato, della scarpata naturale lungo la viabilità provinciale. In ogni caso tutta la parte dell'area produttiva visibile da sud dovrà essere opportunamente schermata con vegetazione locale. All'edificio residenziale facente parte dell'area produttiva, oltre alla relativa disciplina di zona, si applica in alternativa quanto disciplinato per gli edifici esistenti in zona agricola E5.

TAV. 15 - AREA DI INSEDIAMENTO RICAVO: "AREA INDUSTRIALE S.I.M.S."

L'area di sedime del nuovo impianto di finissaggio, contraddistinta con la dicitura "D1S" ed individuata catastalmente nel Foglio di Mappa n.96 dalla particella 37, potrà derogare dal limite di altezza di 12 m. (previsti per tale Comparto "D1") fino a un massimo di m. 17,00.

Indici urbanistici area "D1S": If 3,0 Rc 50% Hmax 17,00

Indici urbanistici rimanente area "D1": If 3,0 Rc 50% Hmax 12,00

TAV. 15 - AREA DI INSEDIAMENTO PIAN DELLA RUGGINOSA - "SOTTOZONA D1S - 2"

In tali aree la destinazione commerciale è ammessa subordinata all'adeguamento dell'attraversamento autostradale a servizio dell'intera zona industriale, da realizzarsi con le altre aziende operanti nell'area o autonomamente.

TAV. 17.1 - AREA DI INSEDIAMENTO MATASSINO: EX "AREA INDUSTRIALE LEONE"

La zona produttiva D1, "Ex Area Leone", viene individuata, avendone tutti i requisiti e le caratteristiche, come un sito che potrà essere utilizzato anche per attività di media e/o grande distribuzione commerciale, con le modalità, procedure e prescrizioni delle norme regionali vigenti. A tale fine potrà essere predisposto un progetto unitario esteso anche ad uno o più dei comparti contigui.

6. Disposizioni specifiche per le Sottozone D2:

L'attuazione edilizia potrà avvenire previa approvazione in Consiglio Comunale di un Piano Urbanistico attuativo convenzionato, di iniziativa pubblica (P.I.P.) o privata (P. di L.), fatta salva la possibilità ove specificato di intervenire con Piano Complesso di Intervento.

Nelle successive descrizioni delle singole aree di intervento sono indicati i parametri urbanistici, tipologici, morfologici e gli strumenti attuativi relativi a ciascuna di esse; le superfici e i volumi riportati sono da considerarsi assegnati, indipendentemente dal rilievo dell'area da effettuarsi al momento della redazione del Piano di attuazione. Per tutte le aree di intervento si riportano di seguito le schede normative dell'intervento contenenti prescrizioni e/o indicazioni di riferimento per il Piano Attuativo.

Le prescrizioni vincolano l'attuazione al loro rispetto.

Le indicazioni esprimono criteri e modalità da approfondire in fase di progettazione. L'eventuale discostamento da una indicazione dovrà essere motivato dai richiedenti e valutato dal Consiglio Comunale, in piena autonomia, in sede di approvazione del Piano Attuativo, senza comunque che ciò costituisca variante al R.U..

Nelle schede sono individuati i seguenti elementi:

  • - l'assetto urbanistico dell'area;
  • - i parametri urbanistici;
  • - la destinazione degli edifici;
  • - la superficie, descrizione e/o localizzazione di servizi e infrastrutture;
  • - gli eventuali allineamenti degli edifici;
  • - gli eventuali porticati di uso pubblico;
  • - le eventuali alberature in filare.
  • - eventuali ulteriori prescrizioni e/o indicazioni specifiche dell'area.

Inoltre, per le aree di intervento più significative ai fini del disegno urbano complessivo, le tavole di azzonamento in scala 1:2.000 individuano, all'interno del perimetro del comparto e con carattere prescrittivo per il Piano Attuativo, la localizzazione relativa a:

  • - servizi e infrastrutture;
  • - allineamenti degli edifici;
  • - le alberature in filare, ferme restando le distanze tra pianta e pianta previste dalle presenti norme e dal R.E..

Gli interventi dovranno reperire superfici a parcheggio non inferiori a mq.1/mc. 10; a tal fine si precisa che il volume di riferimento è da intendersi quello ottenuto da prodotto della superficie utile lorda per un'altezza virtuale di m. 4,50 o per l'altezza reale ove ad essa inferiore. Negli insediamenti a carattere commerciale a 100 mq. di S.U. dovrà corrispondere la quantità minima di mq. 80 di spazi destinati a parcheggi o quella eventualmente maggiore prevista dal Piano di Adeguamento e Sviluppo della Rete Distributiva. I parcheggi potranno essere realizzati anche completamente interrati.

Non sono consentiti insediamenti di aziende che trasformino, producano e commercino prodotti classificati insalubri (come da D.M. 23 Dicembre 1976 aggiornato con rettifiche D.M. 29 Marzo 1977 e successive modificazioni) di 1a e 2a categoria. Tali insediamenti se esistenti dovranno rispettare le leggi antinquinamento: acqua, aria, suolo, rumore. È consentita l'installazione di processi produttivi i cui scarichi siano assimilabili a quelli civili. Gli interventi edilizi dovranno prevedere la garanzia del regime non inquinante degli scarichi di qualsiasi genere ai sensi della legge 319/76.

Le sorgenti di inquinamento acustico, ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991, dovranno essere separate dalle residenze e dai confini del lotto mediante fasce di rispetto di profondità adeguata all'intensità della sorgente stessa.

Sui confini del lotto dovrà comunque essere prevista una fascia di rispetto con siepi sempreverdi ed alberature di alto fusto, di profondità adeguata e comunque non inferiore a m. 5.

7. Le aree di intervento sono individuate nelle tavole del R.U. con apposita simbologia e perimetrazione e costituiscono Comparto Unitario di intervento ai sensi dell'art. 2 delle presenti norme subordinato all'approvazione di un Piano Attuativo.

8. Si individuano le seguenti schede normative relative alle aree di intervento da attuare

TAV. 3 - AREA DI INSEDIAMENTO TOSI-PIAN DI MELOSA: COMPARTO N. "D2.0A"

LOTTIZZAZIONE PRIVATA a carattere prevalentemente industriale e artigianale di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo

Intervento localizzato a sud-ovest dell'abitato di Tosi, lungo la strada provinciale in località Cavalastro. L'area interessata dall'intervento è posta a monte della strada provinciale e presenta un andamento morfologico molto accentuato.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: Sup. Coperta = mq. 300; H. Max = ml. 8,00
  • - all'interno dei parametri urbanistici suindicati è ammessa una superficie lorda di mq 110 per residenza di servizio e custodia;
  • - nella progettazione del comparto dovrà essere realizzato un parcheggio pubblico di mq 240 adiacente alla strada provinciale e a servizio sia dell'intervento in oggetto che dell'intero settore urbano che dovrà servire anche da disimpegno dei nuovi edifici. Sia il lotto edificabile che il resede dovranno essere terrazzati in modo da evitare eccessive movimentazioni di terra.

INDICAZIONI:

  • - l'edificato dovrebbe disporsi in parallelo alla strada provinciale, seguendo l'andamento delle curve di livello del terreno;
  • - data la tipologia dell'intervento e la realtà economica locale, si auspica una forma di produzione di tipo artigianale e comunque compatibile con la destinazione residenziale.

TAV. 3 - AREA DI INSEDIAMENTO TOSI-PIAN DI MELOSA: COMPARTO N. "D2.0B"

LOTTIZZAZIONE PRIVATA a carattere prevalentemente industriale e artigianale di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo

Intervento localizzato a sud-ovest dell'abitato di Tosi, lungo la strada provinciale in località Cavalastro. L'area interessata dall'intervento è posta a monte della strada provinciale e presenta un andamento morfologico molto accentuato.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: Sup. Coperta = mq. 300; H. Max = ml. 8,00
  • - all'interno dei parametri urbanistici suindicati è ammessa una superficie lorda di mq 110 per residenza di servizio e custodia;
  • - data la tipologia dell'intervento e la realtà economica locale, la volumetria dovrà avere una destinazione produttiva di tipo artigianale, e comunque compatibile con la destinazione residenziale.
  • - nella progettazione del comparto dovrà essere realizzato un parcheggio pubblico di mq 240 adiacente alla strada provinciale e a servizio sia dell'intervento in oggetto che dell'intero settore urbano che dovrà servire anche da disimpegno dei nuovi edifici.

INDICAZIONI:

  • - l'edificato dovrebbe disporsi in parallelo alla strada provinciale, seguendo l'andamento delle curve di livello del terreno. Sia il lotto edificabile che il resede dovrebbero essere terrazzati in modo da evitare eccessive movimentazioni di terra.

TAV. 4 - AREA DI INSEDIAMENTO DONNINI: COMPARTO N. "D2.1"

LOTTIZZAZIONE PRIVATA a carattere prevalentemente industriale e artigianale di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo

Il presente comparto è formato da due aree separate fra loro: un'area localizzato ad est dell'abitato di Donnini lungo la strada provinciale per Sant'Ellero; l'altra area è costituita da una porzione est della nuova strada che aggira a valle l'abitato di Donnini.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: Sup. Coperta = mq. 800; H. Max = ml. 9,00
  • - All'interno dei parametri urbanistici indicati è ammessa, per ogni edificio produttivo, un alloggio di superficie lorda mq 110 per residenza di servizio e custodia. In ogni caso, non sono ammessi più di n. 2 alloggi;
  • - data la tipologia dell'intervento e la realtà economica locale, il Comparto dovrà avere una destinazione produttiva di tipo artigianale, e comunque compatibile con la destinazione residenziale.
  • - nella progettazione dovrà essere posta particolare attenzione nel limitare al massimo l'impatto visivodei prospetti e della copertura del manufatto edilizio, attraverso l'uso di particolari tipologie architettoniche o tramite l'alternarsi di schermature vegetali, che in ogni caso non dotranno delimitare totalmente e con monotonia il perimetro dell'area.
  • - in aderenza alcomparto C-4B dovrà essere previsto e predisposto lo spazio necessario al "trenino" Sant'Ellero-Saltino, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà essere realizzato un parcheggio pubblico, interno al Comparto, di mq. 200;
  • - dovrà essere realizzato il tratto della nuova viabilità pubblica che aggira a valle l'abitato di Donnini così come individuato, nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000, in un'area separata dall'intervento produttivo ma sempre all'interno del comparto. In aderenza alla nuova viabilità dovrà essere previsto e predisposto lo spazio necessario al "trenino" Sant'Ellero-Saltino, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà essere effettuata un'attenta verifica della stabilità del versante congiuntamente ad uno studio idrologico propedeutico ad uno specifico progetto di sistemazione idraulica - ambientale;

TAV. 7.1 - AREA DI INSEDIAMENTO REGGELLO: COMPARTO N."D2.2A"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 7.1 - AREA DI INSEDIAMENTO REGGELLO: COMPARTO N."D2.2B"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 8.2 - AREA DI INSEDIAMENTO CASCIA - S. GIOVENALE - OSTINA: COMPARTO N."D2.3A"

LOTTIZZAZIONE PRIVATA a carattere prevalentemente industriale e artigianale di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo

L'intervento è localizzato fra la località di Ostina ed il raccordo della strada provinciale Reggello-Matassino, con l'obiettivo di incrementare e riqualificare la zona industriale già esistente, cercando di migliorare l'infrastrutturazione e l'immagine urbana.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: Sup. Coperta = mq. 3.600; H. Max = ml. 8,00
  • - dovrà essere realizzata la nuova strada di penetrazione con andamento sostanzialmente parallelo alla provinciale per Vaggio, che costituirà l'asse urbano dell'intero insediamento. Parte del comparto dovrà essere delimitato da una fascia di verde alberato che costituirà un filtro fra gli edifici produttivi e quelli residenziali esistenti. Il tutto così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - Nella parte sud-ovest del comparto dovrà essere realizzato un ampio parcheggio pubblico alberato di mq 4.500, sia per auto che per pullman e auto caravan, anche attrezzabile temporaneamente da parte della della protezione civile, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà essere ceduta all'Amministrazione l'area interna al comparto di mq 2.500 destinata a stazione ecologica individuata nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;

INDICAZIONI:

  • - Gli edifici produttivi dovranno avere veste architettonica omogenea con finiture di qualità adeguate all'alto valore ambientale dell'area.

TAV. 8.2 - AREA DI INSEDIAMENTO CASCIA - S. GIOVENALE - OSTINA: COMPARTO N."D2.3B"

LOTTIZZAZIONE PRIVATA a carattere prevalentemente industriale e artigianale di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo

L'intervento è localizzato fra la località di Ostina ed il raccordo della strada provinciale Reggello-Matassino, con l'obiettivo di incrementare e riqualificare la zona industriale già esistente, cercando di migliorare l'infrastrutturazione.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: Sup. Coperta = mq. 400; H. Max = ml. 8,00
  • - dovrà essere realizzato il tratto interno al Comparto della nuova viabilità pubblica, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà essere realizzato il parcheggio pubblico interno al Comparto, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - parte dell'area dovrà essere delimitata da una fascia di verde alberato che costituirà un filtro fra gli edifici produttivi e quelli residenziali esistenti. Il tutto così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000.

TAV. 8.2 - AREA DI INSEDIAMENTO CASCIA - S. GIOVENALE - OSTINA: COMPARTO N."D2.3C"

LOTTIZZAZIONE PRIVATA a carattere prevalentemente industriale e artigianale di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo

L'intervento è localizzato fra la località di Ostina ed il raccordo della strada provinciale Reggello-Matassino, con l'obiettivo di incrementare e riqualificare la zona industriale già esistente, cercando di migliorare l'infrastrutturazione e l'immagine urbana.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: Sup. Coperta = mq. 1.800; H. Max = ml. 8,00
  • - dovrà essere realizzata la parte interna al comparto della nuova strada di penetrazione con andamento sostanzialmente parallelo alla provinciale per Vaggio, che costituirà l'asse urbano dell'intero insediamento. Parte del comparto dovrà essere delimitato da una fascia di verde alberato che costituirà un filtro fra gli edifici produttivi e quelli residenziali esistenti. Il tutto così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà essere realizzato un parcheggio pubblico di mq 1.500;
  • - l'area individuata nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000 come verde privato, seppur facente parte del comparto, dovrà essere tenuta libera da interventi edilizi.

INDICAZIONI:

  • - Gli edifici produttivi dovranno avere veste architettonica omogenea con finiture di qualità adeguate all'alto valore ambientale dell'area.

TAV. 13.3 - AREA DI INSEDIAMENTO MANDO': COMPARTO N. "D2.4"

LOTTIZZAZIONE PRIVATA a carattere prevalentemente industriale e artigianale di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo

Intervento localizzato lungo la strada statale n. 69 in prossimità del ponte sul fiume Arno, località "La Torricella". L'area che si sviluppa a valle della statale è ricompresa fra lo svincolo del ponte e la zona industriale esistente su un territorio pianeggiante che ben si presta al completamento dell'area produttiva.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: Sup. Coperta = mq. 2.000; H. Max = ml. 10,00
  • - dovrà essere realizzata la rotatoria sulla S.R. n. 69 e parte della viabilità pubblica di penetrazione all'intera zona industriale. Il tutto così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà essere realizzata una superficie a parcheggio pubblico alberato di mq 1000 adiacente alla viabilità pubblica di penetrazione;
  • - parte dell'area dovrà essere delimitata da una fascia di verde alberato così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - Si dovrà produrre uno studio specifico per la sistemazione idraulica dell'area;

INDICAZIONI:

  • - l'edificato dovrebbe disporsi in allineamento ai fabbricati produttivi adiacenti in zona D3, in modo da dare continuità e uniformità all'intero insediamento. Gli edifici quindi, oltre ad avere omogeneità in pianta, dovrebbero uniformarsi anche nella veste architettonica e formale;

TAV. 13.3 - AREA DI INSEDIAMENTO MANDO': COMPARTO N. "D2.5"

LOTTIZZAZIONE PRIVATA a carattere prevalentemente industriale e artigianale di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo

Intervento localizzato in località Mandò, alle spalle della zona industriale esistente. L'area dalla forma stretta e allungata si presenta ampiamente pianeggiante e quindi adatta ad ospitare l'incremento produttivo.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: Sup. Coperta = mq. 2.500; H. Max = ml. 10,00
  • - nella progettazione del comparto si dovrà prevedere la realizzazione di un parcheggio pubblico alberato di mq 1.500. Le aree libere dovranno adattarsi all'andamento del terreno e quelle più lontane dagli edifici andranno sistemate a verde, avendo cura di predisporre, lungo la strada di penetrazione e lungo i perimetri del comparto che si aprono verso la campagna, filari di alberature ad alto fusto così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000.
  • - dovrà essere realizzata parte della viabilità pubblica di penetrazione all'intera zona industriale localizzata adiacente al comparto D2.4. Il tutto così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - a sud del comparto ed al termine dell'adiacente viabilità di penetrazione dovrà essere previsto uno spazio pubblico finalizzato all'inversione di marcia di mezzi pesanti.

INDICAZIONI:

  • - l'edificato dovrebbe disporsi in allineamento ai fabbricati produttivi adiacenti in zona D3, in modo da dare continuità e uniformità all'intero insediamento. Gli edifici quindi, oltre ad avere omogeneità in pianta, dovrebbero uniformarsi anche nella veste architettonica e formale;

TAV. 14.2 - AREA DI INSEDIAMENTO CILIEGI-CETINA: COMPARTO N. "D2.6"

LOTTIZZAZIONE PRIVATA a carattere prevalentemente industriale e artigianale di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo; oppure a carattere prevalentemente prevalentemente terziarie e commerciali di cui al comma 3 lett. b) del presente articolo;

L'intervento è localizzato a nord dell'insediamento produttivo esistente in adiacenza alla ferrovia Firenze-Roma.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: Sup. Coperta = mq. 1.200; H. Max = ml. 7,50
  • - la realizzazione del comparto è subordinata alla sistemazione della parte terminale della viabilità di penetrazione e della piazza alberata di mq 1000 sistemata a parcheggio pubblico compatibilmente con il rispetto degli accessi esistenti. Il tutto così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000.
  • - L'edificio dovrà avere destinazione produttiva o terziaria.

TAV. 14.2 - AREA DI INSEDIAMENTO CILIEGI-CETINA: COMPARTO N. "D2.8"

LOTTIZZAZIONE PRIVATA a carattere prevalentemente terziario e commerciale di cui al comma 3 lett. b) del presente articolo

L'intervento è localizzato all'incrocio fra la via del Pian di Rona e via S. Pertini, in località Cetina.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: Sup. utile lorda = mq. 1.000 al netto di mq. 200 di superficie coperta per servizi pubblici di quartiere; H. Max = ml. 8,00
  • - dovrà essere realizzato il tratto interno al comparto della viabilità pubblica di penetrazione, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000.
  • - nella zona interna al comparto indicata come G2 dovrà essere realizzato un parcheggio pubblico di mq. 1.000 adiacente a via Pertini. La restante area G2 dovrà essere ceduta all'Amministrazione;
  • - Dovranno essere realizzati i percorsi pedonali e parte del comparto dovrà essere delimitata da una fascia di verde alberato che costituirà un filtro fra il comparto e l'area esterna. Il tutto così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - nella progettazione dovranno essere previsti spazi aperti di arredo urbano intorno ai quali si dovrà sviluppare l'attività commerciale, terziaria e di servizio, così da attribuire all'area una funzione di centralità per l'intero quartiere residenziale.

INDICAZIONI:

  • - la volumetria prevista per servizi pubblici di quartiere dovrebbe essere localizzata in un unico edificio indipendente e visibile dalla viabilità pubblica.
  • - la volumetria con destinazione commerciale o terziaria dovrebbe essere caratterizzata da un porticato ad uso pubblico sul fronte principale.

TAV. 15 - AREA DI INSEDIAMENTO PRULLI: COMPARTO N. "D2.9"

LOTTIZZAZIONE PRIVATA a carattere prevalentemente industriale e artigianale di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo

Intervento localizzato fra l'autostrada del Sole e la Direttissima Firenze-Roma, a sud dell'area industriale esistente. Questo intervento si colloca su un'area residua con l'intento di concludere la zona produttiva nella parte sud. L'area si presenta con un andamento morfologico in sensibile declivio ed è stretta fra le due emergenze infrastrutturali già dette.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: Sup. Coperta = mq. 7.000; H. Max = ml. 9,00
  • - l'attuazione del comparto è subordinata all'adeguamento dell'attraversamento autostradale a servizio dell'interra zona industriale, da realizzarsi con le altre aziende operanti nell'area o autonomamente;
  • - nella progettazione del comparto si dovrà prevedere l'allargamento e la sistemazione della viabilità vicinale esistente così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - adiacente alla strada di penetrazione si dovrà realizzare una superficie a parcheggio pubblico alberato di mq. 1.000;
  • - Si prescrive un'attenta valutazione della stabilità del versante qualora si prevedano tagli superiori a 3,5 metri. Dovrà essere inoltre verificato se il fosso presente nell'area risulta compreso nell'elenco dei corsi d'acqua classificati ai sensi del R.D. 523/1904, e dovrà essere curata la regimazione delle acque superficiali;

INDICAZIONI:

  • - l'edificato dovrebbero disporsi sul lotto edificabile seguendo l'andamento delle curve di livello del terreno, i fabbricati dovranno allinearsi ordinatamente alla viabilità di penetrazione, mantenere distanze costanti e usare una veste architettonica unitaria. Essi saranno impostati a quote diversificate e degradanti verso valle in modo da adattarsi all'andamento morfologico del terreno;
  • - le aree libere interne al comparto dovrebbero rimanere invariate nell'assetto morfologico, il perimetro del lotto edificabile dovrebbe essere dotato di alberature di alto fusto poste in filare.

TAV. 16 - AREA DI INSEDIAMENTO PIAN DI RONA: COMPARTO N. "D2.10A"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 16 - AREA DI INSEDIAMENTO PIAN DI RONA: COMPARTO N. "D2.10B"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 16 - AREA DI INSEDIAMENTO PIAN DI RONA: COMPARTO N. "D2.11"

LOTTIZZAZIONE PRIVATA a carattere prevalentemente industriale e artigianale di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo

Intervento localizzato lungo la strada del Pian di Rona, all'interno della zona industriale esistente, su un'area residua degradante verso la strada stessa.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: Sup. Coperta = mq. 1.200; H. Max = ml. 10,00
  • - l'edificio dovrà localizzarsi nella parte arretrata del lotto edificabile allineandosi a quelli esistenti. Il comparto prevede la realizzazione di una area a parcheggio di mq 2.000 antistante il lotto edificabile, nonché la realizzazione di una parte della viabilità di svincolo e l'aiuola intermedia fra la strada del Pian di Rona e la strada interna. Il tutto così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;

TAV. 17.1 - AREA DI INSEDIAMENTO MATASSINO: COMPARTO N. "D2.12"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 17.1 - AREA DI INSEDIAMENTO MATASSINO: COMPARTO N. "D2.13"

LOTTIZZAZIONE PRIVATA a carattere prevalentemente industriale e artigianale di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo

Intervento localizzato lungo la strada del Pian di Rona, a sud della zona industriale esistente. L'intervento si pone a completamento dell'insediamento produttivo, su un'area residua e interposta fra una saturazione e un edificio adibito al culto, quindi un'area in abbandono con caratteristiche di accentuato degrado ambientale.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: Sup. Coperta = mq. 1.500; H. Max = ml. 10,00
  • - nella progettazione del comparto dovrà essere realizzata una strada di penetrazione nonché un'area parcheggio di mq 500 adiacente a Via Rona.
  • - I nuovi volumi produttivi dovranno essere realizzati ad una distanza di almeno 25 ml dal confine sud-est del comparto;
  • - i confini laterali del comparto dovranno essere schermati con siepi di specie autoctone o con filari alberati;

TAV. 13.1/13.2 - AREA DI INSEDIAMENTO LECCIO: COMPARTO N. "D2.14"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

9. Costituisce eccezione alle prescrizioni previste nel presente articolo, pur ricadendo in sottozona "D2", l'area Industriale individuata nella TAV. 8.1 - AREA DI INSEDIAMENTO CASCIA - in località San Lorenzo per la quale è ammessa una previsione di superficie coperta di mq. 150,00 con un'altezza massima di ml. 3,00 a condizione che tali volumi non vengano realizzati fuori terra.

10. Disposizioni specifiche per le sottozone D3:

10.1. Tali sottozone sono caratterizzate da edilizia recente, oggetto di Piani Particolareggiati di Attuazione del precedente strumento urbanistico; all'interno di esse sono confermati gli indici urbanistici preesistenti, allo scopo di permettere il completamento delle eventuali porzioni edilizie non realizzate. È ammessa altresì la ristrutturazione urbanistica dei volumi esistenti, senza incremento dei medesimi, purché legittimamente concessi. Le aree facenti parte del P.A. ed in particolare le aree a verde attrezzato, per la loro specifica utilizzazione nel contesto dell'intera zona industriale e commerciale, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, potranno rimanere nella disponibilità della proprietà, purché la proprietà stessa si impegni alla loro completa manutenzione e all'uso pubblico.

10.2. Si individua la seguente scheda normativa relativa all'area di intervento in corso di attuazione:

TAV. 13.2 - AREA DI INSEDIAMENTO LECCIO: INSEDIAMENTO COMMERCIALE - SETTORE MODA PIANO ATTUATIVO "SAMMEZZANO OUTLET S.r.l." APPROVATO

Il Piano Attuativo presentato dalla Società "Sammezzano Outlet S.r.l." di cui alla Convenzione del 17 giugno 2009, repertorio n° 11.273, potrà essere variato alle seguenti condizioni:

  1. 1 - cessione delle aree in proprietà interessate dalla nuova strada che collegherà ortogonalmente via Europa alla Strada Regionale di Valdarno e progettazione e realizzazione della stessa;
  2. 2 - realizzazione delle aree a verde pubblico attrezzato, tra la nuova strada e gli interventi a monte, secondo quanto previsto nei rispettivi Piani Attuativi convenzionati;
  3. 3 - realizzazione e completamento dei parcheggi privati, a valle di detta nuova strada, a servizio delle attività commerciali, come parcheggio pertinenziale del "Centro Commerciale Sammezzano Outlet";
  4. 4 - impegno a trasferire al Comune le somme per la realizzazione del parcheggio limitrofo alla scuola di Leccio, sollevando da tale realizzazione il Piano Attuativo "D2 14", che si deve a sua volta formalmente impegnare alla realizzazione di analoga opera alla scuola media di Reggello;
  5. 5 - impegno ad accedere ai cantieri per la realizzazione del "Centro Commerciale Sammezzano Outlet" e della nuova strada, dalla viabilità sterrata esistente proveniente dalla Strada Regionale di Valdarno con l'obbligo alla realizzazione dell'asfaltatura al fine di evitare disagi ai residenti;

inoltre, a compenso di quanto sopra prescritto, si ammette:

  • - di realizzare accessi di pertinenza alla media struttura di vendita dalla nuova viabilità, attraverso l'area a verde pubblico attrezzato;
  • - di derogare dalle distanze dai confini nel lotto del Piano Attuativo, al fine di poter realizzare il fabbricato posizionandolo sul confine di valle, in adiacenza all'area a verde di uso pubblico;
  • - di variare la distribuzione del P.A. all'interno del lotto del Piano Attuativo convenzionato, fermo restando il mantenimento della percentuale prevista.

11. Disposizioni specifiche per le sottozone D4

Tali sottozone sono caratterizzate da edilizia recente, oggetto di Piani Particolareggiati di Attuazione del precedente Strumento Urbanistico (in parte in iter); all'interno di esse sono confermati gli indici urbanistici preesistenti o quelli specificatamente assegnati dalle successive specifiche relative alle singole aree di intervento e in cui sono ammessi insediamenti commerciali relativi alla grande distribuazione commerciale non alimentare.

Le aree di intervento sono individuate nelle tavole del R.U. con apposita simbologia e perimetrazione e costituisscono Comparto Unitario di Intervento: l'attuazione edilizia dovrà avvenire previa approvazione in Consiglio Comunale di Piano Urbanistico Attuativo convenzionato.

Si individua la seguente area di intervento:

TAV. 13.2 - AREA DI INSEDIAMENTO LECCIO: INSEDIAMENTO COMMERCIALE - SETTORE MODA

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

12. La classe di fattibilità geologico-tecnica di eventuali interventi da realizzare in queste aree, laddove le carte geologico-tecniche appositamente redatte non riportano direttamente il numero indicante la classe di fattibilità stessa, in corrispondenza del punto di previsione, si ricava da una corrispondenza diretta dal grado di pericolosità del sito: per un intervento che ricade in area a pericolosità P2 si avrà una fattibilità di Classe II, per uno in area P3 si avrà una Classe III e per uno in P4 una Classe IV, o, laddove è presente lo studio idraulico allegato al regolamento urbanistico, la Classe III.

Si ricorda che:

  • - per le aree ricadenti in classe di Fattibilità III sono richieste indagini di dettaglio a livello di area nel suo complesso sia come supporto alla redazione degli strumenti urbanistici attuativi che nel caso di intervento diretto. L'esecuzione di quanto previsto da tali indagini in termini di bonifica, miglioramento dei terreni e particolari tecniche di fondazione costituiscono un vincolo specifico per il rilascio della concessione edilizia.
  • - Per gli interventi ricadenti negli ambiti previsti dalla Del. C. R. 12/2000 si ricorda il rispetto di quanto contenuto nell'Art.9 comma f del presente Regolamento

Circa la Fattibilità geologico-tecnica degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Restauro, Ampliamento, Sopraelevazione, Nuovi edifici, Demolizioni e Ricostruzioni, Verde Pubblico attrezzato, Parchi, etc., ricadenti in zone D1, D2 e D3, si fa espresso riferimento a quanto contenuto nelle Tabelle denominate "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità idraulica dell'area interessata" e "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità geologica dell'area interessata", contenute nella "relazione geologica" di supporto al "Regolamento urbanistico", che diviene parte integrante di quest'articolo.

La fattibilità geologico-tecnica dei suddetti interventi è direttamente deducibile dalle relative schede e tavole contenute nella "Relazione Geologica" di supporto al "Regolamento Urbanistico" cui si rimanda e che diviene parte integrante delle suddette previsioni urbanistiche.

Si ricorda infine che tutti gli interventi risultano comunque soggetti alla applicazione delle salvaguardie sovracomunali (Autorità di Bacino del Fiume Arno etc.) nel caso rientrino in dette perimetrazioni (vedi relazione geologica allegata al R.U.)

Art. 31 ZONE OMOGENEE "E" EXTRAURBANE (disposizioni comuni a tutte le zone e sottozone extraurbane)

1.Nuove costruzioni possono essere realizzate solo per usi agricoli e/o agrituristici, nei limiti e con le modalità di cui al Titolo IV, Capo III della L.R. n. 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni delle presenti norme.

2. Gli edifici esistenti potranno subire modifiche alle loro destinazioni d'uso ed essere oggetto di interventi in relazione alla loro classificazione di valore ambientale ed architettonico, secondo le prescrizioni contenute nel Capo III delle presenti Norme, solo se non più utilizzabili a fini agricoli e solo se i cambiamenti e le modifiche siano tendenti al loro recupero per fini residenziali, o per agriturismo o per attività turistico ricettiva secondo quanto disciplinato ai successivi commi 3 e 4. Comunque, per quanto riguarda il recupero di edifici esistenti con cambio di destinazione d'uso in residenziale, qualora tale cambio di destinazione d'uso comporti un aumento del carico urbanistico, può essere ammesso purché si verifichi e dimostri che tale aumento è all'interno del dimensionamento previsto dal Piano Strutturale nel Sistema Territoriale di appartenenza.

3. Negli edifici esistenti l'attività turistico ricettiva è consentita previa presentazione di un progetto, anche se in assenza di interventi edilizi e comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 comma 2 delle presenti norme, ove sia dimostrata la sostenibilità ambientale in relazione all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei liquami, alla rete degli impianti, all'accessibilità e ai parcheggi, all'impatto sulla vegetazione di alto fusto esistente. Tale dimostrazione, non potrà essere generica ma incentrata a riordinare, riqualificare, risolvere eventuali problemi urbanistici presenti nell'area (miglioramenti viari, parcheggi, verde, piccole attrezzature, etc.), a valutare l'impatto ambientale, come a verificare la compatibilità con il valore dell'edificio e con le urbanizzazioni presenti o necessarie (fognatura, approvvigionamento idrico, rete di impianti, etc.). Il progetto per l'attività turistico-ricettiva sarà approvato dal Consiglio Comunale.

4. Non sono ammesse nuove edificazioni o ampliamenti, ad eccezione di un adeguamento funzionale delle strutture; ove tale adeguamento comporti incrementi volumetrici, questi saranno consentiti una tantum e limitati al 10% della volumetria esistente, purché se ne dimostri la compatibilità paesistica, tipologica e morfologica attraverso una specifica valutazione di impatto. Il dimensionamento degli incrementi volumetrici dovrà risultare da un piano convenzionato di sviluppo aziendale e dell'occupazione, e sarà subordinato alla dimostrazione della compatibilità ambientale. Il piano di sviluppo aziendale ed il progetto di intervento saranno approvati dal Consiglio Comunale.

4bis. Nel computo della superficie coperta (SC) non vengono computati porticati e logge coperte quando queste complessivamente non superano il 30% della restante superficie coperta, calcolata al netto delle logge esistenti.

5. I percorsi, strade vicinali, strade campestri, sentieri, esistenti nel territorio agricolo del Comune e indicati nelle tavole del nuovo P.R.G., devono essere destinati ad uso pubblico, di conseguenza non vi sono ammessi impedimenti al transito né ostacoli di qualunque tipo alla utilizzazione pubblica; possono essere autorizzate dal Sindaco limitazioni al transito dei veicoli.

6. La classe di fattibilità geologico-tecnica di eventuali interventi da realizzare in queste aree, laddove le carte geologico-tecniche appositamente redatte non riportano direttamente il numero indicante la classe di fattibilità stessa, in corrispondenza del punto di previsione, si ricava da una corrispondenza diretta dal grado di pericolosità del sito: per un intervento che ricade in area a pericolosità P2 si avrà una fattibilità di Classe II, per uno in area P3 si avrà una Classe III e per uno in P4 una Classe IV, o, laddove è presente lo studio idraulico allegato al regolamento urbanistico, la Classe III.

Si ricorda che:

  • - per le aree ricadenti in classe di Fattibilità III sono richieste indagini di dettaglio a livello di area nel suo complesso sia come supporto alla redazione degli strumenti urbanistici attuativi che nel caso di intervento diretto. L'esecuzione di quanto previsto da tali indagini in termini di bonifica, miglioramento dei terreni e particolari tecniche di fondazione costituiscono un vincolo specifico per il rilascio della concessione edilizia.

Circa la Fattibilità geologico-tecnica degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Restauro, Ampliamento, Sopraelevazione, Nuovi edifici, Demolizioni e Ricostruzioni, Verde Pubblico attrezzato, Parchi, etc., ricadenti in zone E1, E4, E5 e E7, si fa espresso riferimento a quanto contenuto nelle Tabelle denominate "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità idraulica dell'area interessata" e "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità geologica dell'area interessata", contenute nella "relazione geologica" di supporto al "Regolamento urbanistico", che diviene parte integrante di quest'articolo

7. Rifugi per squadre di caccia.

7.1. L'installazione dei manufatti per lo svolgimento dell'attività venatoria di caccia al cinghiale è consentita previo rilascio di titolo abilitativo. Il titolo abilitativo viene rilasciato in solido al proprietario del terreno su cui deve essere realizzato il rifugio e alla squadra di caccia a cui è assegnata la zona.

Il manufatto non può superare mq. 150 di Sul. Tali strutture devono essere collocate nella zona assegnata ad ogni squadra di caccia riconosciuta per l'esercizio venatorio stagionale di caccia al cinghiale, in radure vicine alle strade esistenti, al fine di non creare nuove infrastrutture e, comunque, è assolutamente vietata la loro localizzazione nelle aree boscate. È inoltre consentita la realizzazione di un porticato con dimensioni non superiori al 50% della Sul realizzabile. Il loro mantenimento ha valore per la durata dell'iscrizione della squadra di caccia nei registri dell'Autorità competente.

È consentita la realizzazione di un solo rifugio per zona di caccia, così come definita dall'"A.T.C. Provinciale".

La realizzazione del manufatto è concessa alla singola squadra di caccia al cinghiale, anche se operante in zone di caccia differenti.

7.2. Il rifugio è da considerare come annesso, che resta in essere finché la squadra richiedente ne garantisce l'uso e la manutenzione; al termine di detto periodo l'edifico deve essere rimosso a cura e spese della squadra che ne ha fatto uso ovvero, dietro richiesta specifica, trasferito nell'uso ad altra squadra subentrante con medesime caratteristiche.

7.3. L'edificio deve essere realizzato in legno, con struttura semplicemente infissa al suolo, senza realizzazione di platea in cemento; può essere allacciato alle reti delle urbanizzazioni permanentemente, al fine di realizzare tutti gli impianti per l'espletamento dell'attività.

7.4. La localizzazione del manufatto deve tenere conto della viabilità esistente

7.5. Il progetto deve contenere:

  • - elaborati grafici di dettaglio con le caratteristiche, le dimensioni e l'ubicazione del manufatto da realizzare;
  • - le forme di garanzia per la rimozione dei manufatti quando non vengano più utilizzati;
  • - la relazione di conformità dell'intervento proposto secondo le presenti disposizioni;
  • - le opere finalizzate al recupero delle acque meteoriche afferenti alla struttura, nonché al recupero delle acque bianche di origine sanitaria.

7.6. La realizzazione è soggetta alla stipula di specifico atto unilaterale d'obbligo con l'Amministrazione Comunale in merito all'uso e alla manutenzione della struttura; l'Amministrazione può richiedere idonee garanzie di carattere economico calcolate sulla spesa necessaria per la rimozione dell'edificio e dello smaltimento del materiale di risulta; può altresì richiedere garanzie circa l'uso e la manutenzione della viabilità di accesso.

7.7. Non è consentito realizzare manufatti precari per lo svolgimento dell'attività venatoria di caccia al cinghiale all'interno delle aree sotto elencate:

  • - siti archeologici e aree di attenzione archeologica;
  • - fasce di rispetto dei sistemi insediativi storici minori;
  • - nelle "Sottozone E2 - Riserva Biogenetica di Vallombrosa" , di cui all'articolo n. 33 delle presenti Norme, né nella "Area Naturale Protetta di interesse locale - A.N.P.I.L. - Parco delle Balze" di cui all'articolo n° 37bis delle presenti Norme;
  • - aree interessate da vegetazione ripariale;
  • - fascia di 50 metri lineari dal piede esterno dell'argine di corsi d'acqua;
  • - linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
  • - fasce di rispetto dagli elettrodotti;
  • - fasce di rispetto cimiteriale;
  • - aree boscate.

Si ricorda infine che tutti gli interventi risultano comunque soggetti alla applicazione delle salvaguardie sovracomunali (Autorità di Bacino del Fiume Arno etc.) nel caso rientrino in dette perimetrazioni (vedi relazione geologica allegata al R.U.)

Art. 32 SOTTOZONA E1 - AREA MONTANA

1. All'interno del subsistema territoriale non sono ammesse nuove edificazioni, se non per comprovate esigenze di carattere pubblico o sociale o per adeguamento di servizi tecnologici. È ammesso, nei limiti di cui alle presenti norme, il recupero ai fini residenziali, o per agriturismo o per attività turistico ricettiva delle volumetrie preesistenti, purché non più utilizzabili a fini agricoli.

2. All'interno del subsistema sono vietate le alterazioni dei suoli e delle vegetazioni di cui al comma 8 dell'art. 16 della deliberazione del C.R. 296 del 19.07.1988 così come modificata dalla deliberazione del C.R. 130 del 06.03.1990. I versanti interessati da utilizzo a gradoni terrazzati devono mantenere la loro caratteristica morfologica, con ripristino delle strutture drenanti che possono avere incidenza per la stabilità complessiva del pendio. È comunque vietata l'asfaltatura delle strade private e l'impiego, per quanto possibile, nella manutenzione stradale di opere in cemento armato.

3. I Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui alla L.R. 64/95 sono redatti con le modalità e le limitazioni di cui all'art. 16, commi 5 e 6 della deliberazione C.R. 296 del 19.07.1988, così come modificato dalla deliberazione C.R. 130 del 06.03.1990. È inoltre consentito l'esercizio dell'attività agrituristica con le modalità della L.R. 36 del 03.06.1987.4. Non sono ammessi le nuove edificazioni e gli ampliamenti di cui agli articoli 3, 4 e 5 della L.R. 64/95, né l'installazione di manufatti ai sensi del comma 12 dell'art. 3 della legge medesima. Ferme restando le disposizioni della L.R. 64/95, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ove ammessi alle presenti norme, sono ammessi alle seguenti condizioni:

  • - sia preliminarmente approvato un Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale ai sensi della legge regionale 64/95, per gli edifici agricoli;
  • - l'ubicazione non richieda la realizzazione di nuova viabilità;
  • - la sagoma della costruzione non modifichi la linea dei crinali, avendo quota massima della copertura superiore a quella del rilievo;
  • - la costruzione sia uniformata alla tipologia prevalente della zona e sia realizzata con materiali tradizionali e/o tipici;
  • - la sistemazione delle aree di pertinenza delle costruzioni sia adeguatamente specificata con appositi elaborati grafici, da allegare al progetto edilizio, contenenti l'indicazione delle nuove opere, compresi gli eventuali movimenti di terra e le sistemazioni a verde, per le quali è prescritto l'utilizzo di essenze arboree autoctone o naturalizzate; non sono ammesse impermeabilizzazioni estese dei suoli: piazzali, strade, percorsi anche pedonali dovranno essere pavimentati assicurando comunque una buona permeabilità dei suoli;
  • - nelle aree in cui lo scorrimento idrico sotterraneo defluisce in zone di emungimento di pozzi per uso idropotabile, siano limitate le escavazioni che producono notevoli movimenti puntuali.

5. Le opere avanti descritte nonché le opere connesse all'eventuale attività agrituristica e/o turistica sono comunque subordinate alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari, con il quale i proprietari identifichino i terreni costituenti il fondo di pertinenza e si obblighino per sé ed aventi causa all'esecuzione delle necessarie opere di coltura e manutenzione ambientale del fondo, con particolare riguardo alla manutenzione dei terrazzamenti, alla pulizia e manutenzione delle aree boscate, alla pulizia dei canali di sgrondo delle acque meteoriche, alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua, al recupero produttivo delle aree agricole abbandonate, al rinverdimento delle superfici di terreno denudato, alle opere necessarie per aumentare l'acquifero sotterraneo e diminuire la velocità di deflusso superficiale delle acque meteoriche al fine di contenere la predisposizione all'erosione, all'impiego di colture tradizionali ed ambientalmente compatibili, ad evitare lavorazioni del terreno pregiudizievoli per la stabilità, alla manutenzione di strade vicinali o percorsi pedonali e/o equestri esistenti, per la parte ricadente nel fondo stesso, e al loro mantenimento all'uso pubblico.

6. Nel caso di frane o di deterioramento delle opere di sistemazione del terreno (muri a retta, terrazze, ecc.) ne è prescritto il restauro con gli stessi materiali e modalità costruttive preesistenti, salvo la possibilità di introdurre elementi di consolidamento statico.

7. Tale zona è suscettibile per caratteristiche e pregi paesaggistici, naturalistici, storici ed artistici di entrare a far parte del sistema regionale dei parchi o aree protette ai sensi della Legge Regionale n. 49 del 11 Aprile 1995, e di far parte di ambiti territoriali di interesse agrituristico.

Art. 33 SOTTOZONA E2 - RISERVA BIOGENETICA DI VALLOMBROSA

1. Nella foresta demaniale prevale il bosco di conifere, accompagnato da fustaie di faggio, e l'alto valore paesaggistico si accompagna ad un elevato grado di compatibilità con funzioni ricreative e di studio. L'Azienda demaniale dello stato sviluppa compiti di protezione naturalistica, ricerca scientifica ed educazione ambientale; gli aspetti produttivi sono limitati alle necessarie operazioni colturali, conseguenti ad un ambiente forestale costruito interamente dall'uomo. Per la Riserva Biogenetica, istituita con D.M. A.F. 13/07/1977, valgono pertanto disposizioni specifiche della stessa.

2. In accordo con gli organi preposti alla gestione della Riserva e con le norme della medesima, è ammessa la realizzazione di piccoli volumi di servizio, finalizzati alla fruizione regolamentata del parco, quali servizi igienici, depositi attrezzi, chioschi ecc., purché costruiti con materiali naturali e rivestiti di legno. È consentita la realizzazione di volumi produttivi e si servizio compatibili e necessari all'attività svolta.

Art. 34 SOTTOZONA E3 - FORESTA DI SANT'ANTONIO

1. In attuazione degli obiettivi del P.S., la sottozona E3 costituisce ambito per il reperimento dell'area naturale protetta di interesse locale della Foresta di S. Antonio.

2. Non sono ammesse nuove edificazioni, se non per comprovate esigenze di enti pubblici o per adeguamento di servizi tecnologici. Sul patrimonio edilizio esistente interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia, ove consentiti dall'art. 11 delle presenti norme, sono ammessi se finalizzati alla riduzione di impatti visuali e ambientali e comunque senza incrementi di volumi e di altezze.

3. In ottemperanza alla deliberazione del C.R. 296/88 art. 7, è prescritta la salvaguardia degli assetti edilizi, urbanistici e vegetazionali, nella loro generale caratterizzazione formale e tipologica, per quanto attiene al carico insediativo, all'impiego di materiali, tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture, arredi vegetazionali, sistemazioni esterne. Sono vietate pertanto a titolo di esemplificazione le trasformazioni morfologiche, ambientali e vegetazionali, ivi comprese le cave di prestito, le attività minerarie, i movimenti di terra, le modificazioni degli assetti colturali e vegetazionali paesaggisticamente e storicamente significativi, l'impianto di discariche, gli ammassi di materiali e rottami. Non sono ammessi movimenti di terra non superficiali senza specifico permesso comunale. Sono vietate opere di copertura, intubazione, interramento degli alvei dei corsi d'acqua, salvo che si tratti di opere finalizzate alla regimazione dei medesimi, le quali dovranno comunque scaturire da studi idraulici e morfologici estesi all'intero bacino fluviale o torrentizio. Le opere idrauliche di difesa, presa e sbarramento devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali. È vietata la rimozione delle vegetazioni riparie, se non per ordinaria manutenzione delle sponde.

4. È da favorire una fruizione regolata, non solo per lo studio dei biotopi, ma anche per un turismo specifico, da regolamentare opportunamente. A tal fine è prescritta la manutenzione con materiali tradizionali dei percorsi esistenti; è vietato l'impedimento dell'uso pubblico dei medesimi, purché esterni a pertinenze esclusive di abitazioni private, se non su ordinanza del Sindaco per ragioni di pubblica incolumità.

5. È vietata la localizzazione di nuove infrastrutture a rete o puntuali, se non nei limiti e con le modalità di cui all'art. 8 della delib. del C.R. 296 del 19.07.1988.

Art. 34bis AREA NATURALE PROTETTA DI INTERESSE LOCALE - FORESTA DI SANT'ANTONIO

1. In attuazione degli obiettivi del P.S., La Foresta di sant'Antonio costituisce area naturale protetta di interesse locale ai sensi della L.R. 11 aprile 1995 n. 49. All'interno dell'area protetta si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 34. Per quanto non in esso disciplinato, si rimanda ad un eventuale Regolamento di gestione ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L.R. 49/95.

Art. 35 SOTTOZONA E4 - AGRICOLA PRODUTTIVA PEDEMONTANA

1. Sul patrimonio edilizio esistente, ove consentiti dall'art. 11 delle presenti Norme, si ammettono interventi fino alla ristrutturazione urbanistica, nel rispetto del disposto della L.R. 64/95. Le nuove costruzioni sono disciplinate dalla L.R. 64/95.

2. È ammesso l'esercizio di attività agrituristiche e turistico ricettive in zona agricola, nell'ambito dei volumi preesistenti.

3. Gli interventi di nuova costruzione, ivi compresa quella di annessi agricoli, di ampliamento e di ristrutturazione urbanistica, dovranno rispettare le seguenti condizioni:

  • - le costruzioni siano uniformate alle tipologie prevalenti della zona e siano realizzate con materiali tradizionali o tipici;
  • - gli annessi dovranno preferibilmente essere accorpati a volumi già esistenti; essi dovranno essere preferibilmente realizzati almeno parzialmente interrati, sfruttando i pendii, i terrazzamenti, i dislivelli, le scarpate, ecc.;
  • - la sagoma della costruzione non modifichi la linea dei crinali, avendo quota massima della copertura superiore a quella del rilievo;
  • - la sistemazione delle aree di pertinenza delle costruzioni sia adeguatamente specificata con appositi elaborati grafici, da allegare al progetto edilizio, contenenti l'indicazione delle nuove opere, compresi gli eventuali movimenti di terra e le sistemazioni a verde, per le quali è prescritto l'utilizzo di essenze arboree autoctone o naturalizzate.

4. Gli interventi precedentemente descritti, sono comunque subordinati alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari, con il quale i proprietari identifichino i terreni costituenti il fondo agricolo di pertinenza e si obblighino per sé ed aventi causa all'esecuzione delle necessarie opere di coltura e manutenzione ambientale del fondo, con particolare riguardo alla manutenzione dei terrazzamenti, alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua, al recupero produttivo delle aree agricole abbandonate, al rinverdimento delle superfici di terreno denudato, alle opere necessarie per aumentare l'acquifero sotterraneo e diminuire la velocità di deflusso superficiale delle acque meteoriche al fine di contenere la predisposizione all'erosione, all'impiego di colture tradizionali ed ambientalmente compatibili, ad evitare lavorazioni del terreno pregiudizievoli per la stabilità, alla manutenzione di strade vicinali o percorsi pedonali e/o equestri esistenti, per la parte ricadente nel fondo stesso, e al loro mantenimento all'uso pubblico.

5. Nuove strade private potranno essere realizzate solo per dimostrate esigenze che non sia possibile soddisfare con strade esistenti. Esse dovranno avere una pendenza adeguata alla morfologia del terreno, senza sbancamenti o rilevati, ed essere disposte ai margini dei fondi agricoli in modo da costituire confini visivi. Il manto di superficie dovrà essere permeabile.

6. I versanti interessati da utilizzo a gradoni terrazzati devono mantenere la loro caratteristica morfologica, con ripristino delle strutture drenanti che possono avere incidenza per la stabilità complessiva del pendio.

Art. 36 SOTTOZONA E5 - AGRICOLA PRODUTTIVA COLLINARE

1. Lo sviluppo agricolo produttivo può integrarsi con quello turistico in zona agricola: interventi che eccedano quelli agrituristici come definiti dalla legge regionale 76/94 sono ammessi previ i piani di M. A.A. ai sensi delle presenti norme.

2. Per le nuove costruzioni si applicano le disposizioni della L.R. 64/95.

3. Sul patrimonio edilizio esistente, con l'eccezione degli edifici individuati come di interesse ambientale o architettonico, di cui all'elenco allegato, si ammettono interventi fino alla ristrutturazione urbanistica, nel rispetto del disposto della L.R. 64/95.

4. Gli interventi di nuova costruzione, ivi compresa quella di annessi agricoli, di ampliamento e di ristrutturazione urbanistica, dovranno rispettare inoltre le seguenti condizioni:

  • - le costruzioni siano uniformate alle tipologie prevalenti della zona e siano realizzate con materiali tradizionali o tipici;
  • - gli annessi dovranno preferibilmente essere accorpati a volumi già esistenti;
  • - la sagoma della costruzione non modifichi la linea dei crinali, avendo quota massima della copertura superiore a quella del rilievo;
  • - la sistemazione delle aree di pertinenza delle costruzioni sia adeguatamente specificata con appositi elaborati grafici, da allegare al progetto edilizio, contenenti l'indicazione delle nuove opere, compresi gli eventuali movimenti di terra e le sistemazioni a verde, per le quali è prescritto l'utilizzo di essenze arboree autoctone o naturalizzate.

5. Gli interventi precedentemente descritti, nonché quelli accessori a supporto di attività turistica, sono comunque subordinati alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari, con il quale i proprietari identifichino i terreni costituenti il fondo agricolo di pertinenza e si obblighino per sé ed aventi causa all'esecuzione delle necessarie opere di coltura e manutenzione ambientale del fondo, con particolare riguardo alla manutenzione dei terrazzamenti, alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua, al recupero produttivo delle aree agricole abbandonate, al rinverdimento delle superfici di terreno denudato, alle opere necessarie per aumentare l'acquifero sotterraneo e diminuire la velocità di deflusso superficiale delle acque meteoriche al fine di contenere la predisposizione all'erosione, all'impiego di colture tradizionali ed ambientalmente compatibili, ad evitare lavorazioni del terreno pregiudizievoli per la stabilità, alla manutenzione di strade vicinali o percorsi pedonali e/o equestri esistenti, per la parte ricadente nel fondo stesso, e al loro mantenimento all'uso pubblico.

6. Nuove strade private potranno essere realizzate solo per dimostrate esigenze a cui non sia possibile soddisfare con strade esistenti. Esse dovranno avere pendenza adeguata alla morfologia del terreno, senza sbancamenti o rilevati, ed essere disposte ai margini dei fondi agricoli in modo da costituire confini visivi. Il manto di superficie dovrà essere permeabile.

7. I versanti interessati da utilizzo a gradoni terrazzati devono mantenere la loro caratteristica morfologica, con ripristino delle strutture drenanti che possono avere incidenza per la stabilità complessiva del pendio.

8. Il Programma di miglioramento agricolo-ambientale di cui all'Articolo 16 delle presenti Norme, dovrà prevedere quali indirizzi colturali quelli costituenti l'agricoltura mista (indirizzo cerealicolo, olivicolo, vinicolo, orticolo parziale). Non è ammesso il rimboschimento se non per eventuali ritagli del terreno non produttivo.

9. Per l'area comprendente l'azienda agricola denominata "Borghetto di Chiena", che costituisce un polo ricettivo del sistema agricolo collinare, si ammettono destinazioni per attrezzature quali pista di atterraggio di elicottero, campi da tennis, locali tecnici di servizio. L'intervento dovrà essere attuato tramite Piano Attuativo e dovrà dimostrare la sua sostenibilità ambientale tenendo in considerazione il valore architettonico degli edifici e del circostante contesto rurale e paesaggistico.

10. Tav. 8.3 Ferraia - In corrispondenza della zona "F3" dei laghi della Tranquillità si è ripristinata la precedente destinazione di zona "E5" per alcune porzioni di particelle di terreno ricomprese lungo l'alveo del torrente Resco e nella riva destra dello stesso.

Art. 37 SOTTOZONA E6 - AREA NATURALE PROTETTA DI INTERESSE LOCALE - "LE BALZE"

TAV. in scala 1:25.000 - PERIMETRAZIONE ANPIL.

1. In attuazione degli obiettivi del P.S., con delibera C.C. n. 72 del 28.07.2005 è stata istituita l'area naturale protetta di interesse locale (A.N.P.I.L.) ai sensi della L.R. 11 aprile 1995 n. 49. All'interno dell'area protetta si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Per quanto non in esso disciplinato, si rimanda ad un eventuale Regolamento di gestione ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L.R. 49/95.

2. La sottozona, per la rilevanza ambientale e paesaggistica, costituisce un'Area Naturale estensiva, nella quale le attività economiche sono finalizzate alla tutela e alla valorizzazione della risorsa ambientale e ad una fruizione regolata e sostenibile della medesima. L'Area Naturale Protetta di Interesse Locale "Le Balze" è stata perimetrata su quei terreni in gran parte derivanti dall'erosione dei depositi sabbioso-limoso-argillosi che costituiscono il riempimento dell'antico lago plio-pleistocenico. Queste zone si configurano in maniera assai caratteristica per la locale presenza di "torri di argilla", pinnacoli, "lame" e superfici sub-pianeggianti più o meno ampie orlate da scarpate sub-verticali, spesso rivestite da una fitta vegetazione naturale, da preservare da ogni trasformazione.

L'Area Naturale Protetta, comprendente le valli dei torrenti trova la sua continuazione naturale anche nei territori dei comuni contermini. All'interno del sottosistema sono pertanto le alterazioni dei suoli e delle vegetazioni di cui al comma 8 dell'art. 16 della deliber. del C.R. 296 del 19.07.1988 così come modificata dalla deliber. C.R. 130 del 06.03.1990. I versanti interessati da utilizzo a gradoni terrazzati devono mantenere la loro caratteristica morfologica, con ripristino delle strutture drenanti che possono avere incidenza per la stabilità complessiva del pendio. È comunque vietata l'asfaltatura delle strade private esistenti e l'impiego, per quanto possibile, nella loro manutenzione di opere in cemento armato. Non è ammessa l'apertura di nuove strade private.

3. I Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui alla L.R. 1/2005 sono redatti con le modalità e le limitazioni di cui all'art. 16, commi 5 e 6 della deliber. C.R. 296 del 19.07.1988, così come modificato dalla deliber. C.R. 130 del 06.03.1990.

4. È consentito l'esercizio dell'attività turistico ricettiva e agrituristica con le modalità della L.R. 30/03 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Non sono ammesse fuori terra nuove edificazioni né gli ampliamenti di cui agli articoli 41, 42 e 43 della L.R. 1/2005, né l'installazione di manufatti ai sensi del comma 8 dell'art. 41 della legge medesima. Ferme restando le disposizioni della L.R. 1/2005, gli interventi di ristrutturazione urbanistica e quelli comportanti aumento delle unità abitative, ove consentiti dall'art. 11 delle presenti norme, sono ammesse alle seguenti condizioni:

  • - sia preliminarmente approvato un Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale ai sensi della legge regionale 1/2005, per gli edifici agricoli;
  • - l'ubicazione non richieda la realizzazione di nuova viabilità;
  • - la sagoma della costruzione non modifichi la linea dei crinali, avendo quota massima della copertura superiore a quella del rilievo;
  • - la costruzione sia uniformata alla tipologia prevalente della zona e sia realizzata con materiali tradizionali e/o tipici;
  • - la sistemazione delle aree di pertinenza delle costruzioni sia adeguatamente specificata con appositi elaborati grafici, da allegare al progetto edilizio, contenenti l'indicazione delle nuove opere, compresi gli eventuali movimenti di terra e le sistemazioni a verde, per le quali è prescritto l'utilizzo di essenze arboree autoctone o naturalizzate;
  • - nelle aree in cui lo scorrimento idrico sotterraneo defluisce in zone di emungimento di pozzi per uso idro-potabile, siano limitate le impermeabilizzazioni estese e le escavazioni che producono notevoli movimenti puntuali.

6. Le opere descritte al comma precedente nonché le opere connesse all'eventuale attività agrituristica sono comunque subordinate alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari, con il quale i proprietari identifichino i terreni costituenti il fondo agricolo di pertinenza e si obblighino per sé ed aventi causa all'esecuzione delle necessarie opere di coltura e manutenzione ambientale del fondo, con particolare riguardo alla manutenzione dei terrazzamenti, alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua, al recupero produttivo delle aree agricole abbandonate, al rinverdimento delle superfici di terreno denudato, alle opere necessarie per aumentare l'acquifero sotterraneo e diminuire la velocità di deflusso superficiale delle acque meteoriche al fine di contenere la predisposizione all'erosione, all'impiego di colture tradizionali ed ambientalmente compatibili, ad evitare lavorazioni del terreno pregiudizievoli per la stabilità, alla manutenzione di strade vicinali o percorsi pedonali e/o equestri esistenti, per la parte ricadente nel fondo stesso, e al loro mantenimento all'uso pubblico.

Art. 37bis SOTTOZONA E6 - AREA DI RISPETTO ALL'ANPIL "LE BALZE"

TAV. in scala 1:25.000 - PERIMETRAZIONE

La sottozona, pur non rientrante nell'ANPIL "Le Balze, si ritiene individuarla come area di rispetto all'Area Protetta, e pertanto si disciplina nel modo seguente:

  1. 1. I versanti interessati da utilizzo a gradoni terrazzati devono mantenere la loro caratteristica morfologica, con ripristino delle strutture drenanti che possono avere incidenza per la stabilità complessiva del pendio;
  2. 2. È vietata l'asfaltatura delle strade private esistenti e l'impiego, per quanto possibile, nella loro manutenzione di opere in cemento armato;
  3. 3. Non è ammessa l'apertura di nuove strade private;
  4. 4. Lo sviluppo agricolo produttivo può integrarsi con quello turistico in zona agricola; interventi che eccedano quelli agrituristici come definiti dalla legge regionale 30/03 e ss. mm. ii. sono ammessi previo Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale ai sensi delle vigenti norme.
  5. 5. Per le nuove costruzioni si applicano le disposizioni della L.R. 1/05;
  6. 6. Sul patrimonio edilizio esistente, con l'eccezione degli edifici individuati come di interesse ambientale o architettonico, di cui all'elenco allegato, si ammettono interventi fino alla ristrutturazione urbanistica, nel rispetto del disposto della L.R. 1/05;
  7. 7. Gli interventi di nuova costruzione, ivi compresa quella di annessi agricoli, di ampliamento e di ristrutturazione urbanistica, dovranno rispettare inoltre le seguenti condizioni:
    1. a. le costruzioni dovranno essere uniformate alle tipologie prevalenti della zona e realizzate con materiali tradizionali o tipici;
    2. b. gli annessi dovranno preferibilmente essere accorpati a volumi già esistenti;
    3. c. la sagoma della costruzione non dovrà modificare la linea dei crinali, avendo quota massima della copertura superiore a quella del rilievo;
    4. d. la sistemazione delle aree di pertinenza delle costruzioni dovrà essere adeguatamente specificata con appositi elaborati grafici (da allegare al progetto edilizio) contenenti l'indicazione delle nuove opere, compresi gli eventuali movimenti di terra e le sistemazioni a verde, per le quali è prescritto l'utilizzo di essenze arboree autoctone o naturalizzate.
  8. 8. I Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui alla L.R. 1/05 dovranno essere redatti con le modalità e le limitazioni di cui all'art. 16, commi 5 e 6 della deliber. C.R. 296 del 19.07.1988, così come modificato dalla deliber. C.R. 130 del 06.03.1990;
  9. 9. È consentito l'esercizio dell'attività turistico ricettiva e agrituristica con le modalità della L.R. 30/03 e ss. mm. ii.;
  10. 10. Le opere descritte ai commi precedenti nonché le opere connesse all'eventuale attività agrituristica sono comunque subordinate alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari, con il quale i proprietari identifichino i terreni costituenti il fondo agricolo di pertinenza e si obblighino per sé ed aventi causa all'esecuzione delle necessarie opere di coltura e manutenzione ambientale del fondo, con particolare riguardo alla manutenzione dei terrazzamenti, alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua, al recupero produttivo delle aree agricole abbandonate, al rinverdimento delle superfici di terreno denudato, alle opere necessarie per aumentare l'acquifero sotterraneo e diminuire la velocità di deflusso superficiale delle acque meteoriche al fine di contenere la predisposizione all'erosione, all'impiego di colture tradizionali ed ambientalmente compatibili, ad evitare lavorazioni del terreno pregiudizievoli per la stabilità, alla manutenzione di strade vicinali o percorsi pedonali e/o equestri esistenti, per la parte ricadente nel fondo stesso, e al loro mantenimento all'uso pubblico;
  11. 11. Per l'area e l'insediamento di Sammezzano, che costituisce il polo di servizio del Parco, si ammettono destinazioni turistico ricettive e ricreativo sportive, quali a titolo esemplificativo: campo da golf, maneggio, piscina e tennis purché senza incremento dei volumi fuori terra, in conformità a quanto previsto dalla "Variante al P.R.G. di Sammezzano per la creazione di Verde Territoriale Sportivo", di cui alla delibera comunale n. 139 del 10 Aprile 1989 e successiva approvazione regionale con delibera n. 6225 del 16 Luglio 1990.

Art. 38 SOTTOZONA E7 - AGRICOLA DI PIANURA

1. Per le nuove costruzioni si applicano le disposizioni della L.R. 64/95.

2. Sul patrimonio edilizio esistente, nei limiti dell'art. 11 delle presenti norme, si ammettono interventi fino alla ristrutturazione urbanistica, nel rispetto del disposto della L.R. 64/95.

3. Fermi restando eventuali vincoli e prescrizioni più restrittive posti dalla delibera del C.R. 230/94 e dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno, interventi di nuova costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione urbanistica, dovranno comunque rispettare le seguenti condizioni:

  • - per gli incrementi volumetrici o ristrutturazioni urbanistiche finalizzati all'attività turistica sia preliminarmente approvato un piano urbanistico preventivo;
  • - sia preventivamente approvato uno studio geologico idraulico di fattibilità ai sensi della D.C.R. 12/2000;
  • - le costruzioni siano uniformate alle tipologie prevalenti della zona e siano realizzate con materiali tradizionali o tipici;
  • - la sistemazione delle aree di pertinenza delle costruzioni sia adeguatamente specificata con appositi elaborati grafici, da allegare al progetto edilizio, contenenti l'indicazione delle nuove opere, compresi gli eventuali movimenti di terra e le sistemazioni a verde, per le quali è prescritto l'utilizzo di essenze arboree autoctone o naturalizzate.

3bis. Sono consentiti, all'interno delle zone E7, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'intervento dovrà dimostrare la sostenibilità in merto ai collegamenti viari e all'inserimento paesaggistico; dovrà essere localizzato lungo la viabilità comunale ed escluso dalle aree di protezione paesistica disciplinata dall'art. 41 delle presenti norme. L'intervento dovrà essere sottoposto a parere preventivo della commissione edilizia.

4. Gli interventi descritti al comma precedente, nonché quelli accessori a supporto di attività turistica, sono comunque subordinati alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari, con il quale i proprietari identifichino i terreni costituenti il fondo agricolo di pertinenza e si obblighino per sé ed aventi causa all'esecuzione delle necessarie opere di coltura e manutenzione ambientale del fondo, con particolare riguardo alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua, al recupero produttivo delle aree agricole abbandonate, al rinverdimento delle superfici di terreno denudato, all'impiego di colture tradizionali ed ambientalmente compatibili, alla manutenzione di strade vicinali o percorsi pedonali e/o equestri esistenti, per la parte ricadente nel fondo stesso, e al loro mantenimento all'uso pubblico.

Art. 39 SOTTOZONA E8 - AREE DI ESCAVAZIONE

1. La sottozona è costituita da aree extraurbane che risultano ricche nel sottosuolo di giacimenti di minerali di prima e seconda categoria ("pietra forte", "alberese", inerti di cava), suscettibili di nuova attività estrattiva, in adiacenza ad aree già oggetto di totale o parziale escavazione.

2. Tali aree sono individuate nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) approvato con D.C.R. n. 200 del 7.03.1995 e successive integrazioni e modificazioni.

3. In tale zona sarà ammessa l'attività di escavazione ai sensi della vigente L.R. 78/98 e successive integrazioni e modificazioni. L'autorizzazione all'escavazione è rilasciata dal Comune sulla base di un progetto di coltivazione redatto secondo le disposizioni di legge ed è subordinata alla presentazione di una garanzia fidejussoria, commisurata all'ammontare di una perizia di stima da allegare agli elaborati della richiesta di autorizzazione, che consideri le opere da realizzare per la risistemazione, per la messa in sicurezza e il reinserimento dell'area. Il progetto di coltivazione dovrà tenere presente, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i seguenti criteri tecnici:

  • - il rimodellamento dovrà riprendere le linee morfologiche del luogo, mantenendone per quanto possibile le zone di alto e basso topografico, gli spartiacque e le linee di deflusso, in modo che l'area di cava possa reinserirsi senza evidenti rotture morfologiche nel paesaggio circostante.
  • - dovrà essere conservata la capacità drenante del reticolo superficiale.
  • - I materiali di copertura e di scarto dovranno essere risistemati con pendenze e carichi compatibili con la loro natura, le loro caratteristiche fisicomeccaniche e la morfologia del terreno.
  • - Dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per evitare che acque fangose provenienti dalle superfici escavate e/o dalle aree rimodellate e in fase di ripristino si immettano nel reticolo idrografico superficiale.
  • - I piani di coltivazione dovranno essere corredati da una relazione dettagliata a firma del progettista sui flussi e sui volumi del traffico veicolare connessi all'attività, con indicazione planimetrica dei percorsi. Per l'immissione sulla viabilità provinciale dovrà essere rilasciato il parere dell'Amministrazione competente
  • - I piani di coltivazione potranno essere autorizzati, in relazione alla dimensione dell'area, alla qualità del giacimento alle condizioni geologiche ed ambientali, per periodi non superiori ai 20 anni, considerato che, ai sensi dell'ar. 16 della L.R. 78/98, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al comune con frequenza biennale la documentazione relativa all'effettivo stato dei lavori di escavazione corredata da un'adeguata documentazione fotografica, da un rilievo planoaltimetrico, sezioni longitudinali e trasversali, con indicazione delle aree già risistemate così da consentire un adeguato controllo dei lavori nel distretto estrattivo.
  • - I progetti di coltivazione in adiacenza o in ampliamento di cave in esercizio dovranno contenere un elaborato grafico di coordinamento con i piani di risistemazione di queste, che preveda il rimodellamento in continuità morfologica delle varie aree. Tale elaborato dovrà essere controfirmato dai D.L. 137 e dai titolari di tutte le aree estrattive interessate e sarà a questi notificato al momento del rilascio dell'autorizzazione della nuova cava. La notifica equivarrà a prescrizione aggiuntiva alle autorizzazioni in corso. Nella dichiarazione di fine lavori il D.L. dovrà altresì attestare l'avvenuta risistemazione del sito nel rispetto del suddetto elaborato di coordinamento e il rispetto delle indicazioni progettuali.

In tali aree è consentita la realizzazione di impianti di prima lavorazione (lavaggio, frantumazione e selezione) dei materiali estratti Gli impianti di prima lavorazione, poiché complementari all'attività estrattiva, potranno essere realizzati solo se inseriti tra gli interventi previsti nel progetto di coltivazione delle zone destinate all'escavazione e saranno autorizzati contestualmente ad essi. È consentita anche la costruzione a carattere provvisorio di strutture e fabbricati ad esclusivo servizio degli impianti e dell'attività produttiva (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, depositi, locali per ricovero del personale).

Al termine dell'escavazione l'impianto a sevizio dell'area estrattiva, dovrà essere smantellato unitamente alle strutture ed ai fabbricati connessi, e l'area risistemata secondo quanto indicato negli elaborati progettuali e restituita all' attività preesistenti.

4. È consentito il recupero dei luoghi di escavazione anche per lo stoccaggio di inerti sterili, previo studio idrogeologico e di compatibilità ambientale e previo parere degli enti preposti alla tutela idrogeologica e dell'igiene.

5. Le utilizzazioni ammesse per tale sottozona sono di tipo temporaneo, pertanto alla fine del loro utilizzo, le aree in essa comprese dovranno a tutti gli effetti ritornare agricole e ricomprese nelle sottozone extraurbane circostanti. Pertanto in tale sottozona sono ammessi Piani di Recupero e Ripristino Ambientale e Paesaggistico con lo scopo specifico di prevedere una totale e complessiva riutilizzazione delle aree alla destinazione di uso originaria e cioè agricola.

Art. 40 SOTTOZONA E9 - AREE PER LA PRIMA LAVORAZIONE DEL MATERIALE DI ESCAVAZIONE E PER LA SECONDA LAVORAZIONE DI TERRE E ROCCE DI SCAVO E DI INERTI

1. Sono zone destinate a impianti di prima lavorazione di "pietra forte" o di inerti di cava. In tale sottozona sono consentiti oltre agli interventi previsti dalla normativa regionale vigente per le zone agricole, interventi per la realizzazione di impianti di prima lavorazione di "pietra forte" o dei materiali inerti escavati in loco (impianti di lavaggio, frantumazione e selezione). È altresì consentita attività di seconda lavorazione e commercializzazione sia di terre e rocce di scavo, che di inerti provenienti da cantieri edili, secondo quanto disciplinato dalle specifiche normative di riferimento.

2. Per svolgere tali attività è necessario avere la disponibilità dell'area e tutti i requisiti indicati nella normativa regionale. All'interno di detta area dovranno essere previsti tutti gli impianti e i servizi (ricovero macchine, servizi mensa, uffici), necessari alla produzione del prodotto finito, gli impianti dovranno essere dotati di sistemi di trattamento delle acque e dei fanghi di lavorazione. Gli impianti, complementari della attività estrattiva, potranno essere realizzati solo se inseriti tra gli interventi previsti nel progetto di coltivazione delle adiacenti zone destinate alla escavazione. Lo smaltimento dei rifiuti di cava e di lavorazione inerti dovrà essere realizzato nel rispetto delle normative vigenti in relazione al ciclo produttivo di provenienza di tali materiali.

3. In tale sottozona inoltre, nelle more del ripristino definitivo è consentito, a tempo determinato, anche il deposito controllato di inerti sterili in relazione al ciclo produttivo da cui provengono nel rispetto della normativa vigente in materia. Qualora per quest'ultima destinazione d'uso siano necessarie costruzioni, queste dovranno essere previste da un progetto unitario esteso all'intera area di intervento.

4. Le sovrastanti utilizzazioni ammesse per tale sottozona sono di tipo temporaneo, pertanto alla fine del loro utilizzo, le aree in essa comprese dovranno a tutti gli effetti ritornare agricole e ricomprese nelle sottozone extraurbane circostanti. Pertanto in tale sottozona sono ammessi Piani di Recupero e Ripristino Ambientale e Paesaggistico con lo scopo specifico di prevedere una totale e complessiva riutilizzazione delle aree alla destinazione di uso originaria e cioè agricola.

5. Sui fabbricati realizzati ai sensi del predetto articolo è sempre vietato il cambio di destinazione d'uso.

Art. 40bis SOTTOZONA E10 - AREE PER DEPOSITI PROVVISORI DI MATERIALI ALL'APERTO

1. Sono zone agricole adiacenti ad infrastrutture di comunicazione o comunque residuali all'interno di infrastrutture, attrezzature o aree già edificate pertanto non suscettibili di una utilizzazione agricola economicamente funzionale.

2. In tali aree è consentita, a tempo determinato, attività di deposito all'aperto di materiali, qualora siano necessarie costruzioni, anche di tipo provvisorio, queste dovranno essere previste da un progetto unitario esteso all'intera area di intervento.

3. Le sovrastanti utilizzazioni ammesse per tale sottozona sono di tipo temporaneo, pertanto alla fine del loro utilizzo, le aree in essa comprese dovranno a tutti gli effetti ritornare agricole e ricomprese nelle sottozone extraurbane circostanti. Pertanto in tale sottozona sono ammessi Piani di Recupero e Ripristino Ambientale e Paesaggistico con lo scopo specifico di prevedere una totale e complessiva riutilizzazione delle aree alla destinazione di uso originaria e cioè agricola."

4. Parametri Urbanistici ed Edilizi:

  • - Le pensiline di ricovero dei materiali ed i locali di supporto dell'attività dovranno essere realizzati con strutture prefabbricate facilmente rimovibili;
  • - La Superficie coperta max. occupata da strutture, tettoie ed impianti tecnici non dovrà superare il 10% della Superficie della zona "E-10";
  • - Le strutture potranno avere un'altezza max. di m. 4 ed un solo piano fuori terra;
  • - La distanza dai confini delle strutture non dovrà essere inferiore a m. 10;
  • - La superficie libera da manufatti non dovrà essere alterata in forma permanente dai depositi e dalle lavorazioni;
  • - Gli interventi sono condizionati da una valutazione preventiva di impatto ambientale delle attività dove si dimostri che esse:
    • - Non alterano in maniera irreversibile lo stato dei luoghi (evitando ove possibile cementificazione e asfaltatura);
    • - Non inquinano e limitano le risorse idriche;
    • - Non producono inquinamento acustico ed atmosferico;
    • - Rispondono a tutti i requisiti previsti dalle relative normative vigenti;
    • - Prevedono un'accurata gestione che permetta di garantire il rispetto del decoro dei luoghi.

5. Destinazioni d'uso - In queste aree è ammesso l'insediamento di attività di:

  • - deposito ed esposizione a cielo aperto;
  • - lavorazione e vendita di materiali;
  • - rimessaggio di automezzi.

6. Aree Individuate:

  1. 1. - TAV. 8.2 - AREA DI INSEDIAMENTO DI CASCIA/PODERINO
  2. 2. - TAV. 9 - AREA DI INSEDIAMENTO MONTANINO/PONTE ALL'ULIVO
  3. 3. - TAV. 10 - AREA DI INSEDIAMENTO DI VAGGIO/PICCIOLO
  4. 4. - TAV. 13.1 - AREA DI INSEDIAMENTO DI LECCIO/CASE NUOVE
  5. 6. - TAV. 17.1 - AREA DI INSEDIAMENTO DI MATASSINO/PIAN DI RONA

Art. 41 AREE DI PROTEZIONE PAESISTICA, STORICO/AMBIENTALE E ARCHEOLOGICA

1. In ottemperanza alla deliberazione del C.R. 296/88 art. 7, è prescritta la salvaguardia degli assetti edilizi, urbanistici e vegetazionali, nella loro generale caratterizzazione formale e tipologica, per quanto attiene al carico insediativo, all'impiego di materiali, tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture, arredi vegetazionali, sistemazioni esterne. Gli interventi di nuova edificazione, eventualmente ammessi dalle norme dell'art. 11 e dalle singole sottozone, dovranno essere dimostrati necessari e non collocabili fuori delle aree suddette. Eventuali costruzioni a carattere precario potranno essere ammesse, solo per comprovati e temporanei motivi di necessità, previa convenzione o atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari, che prevede modalità e tempi per la rimessa in pristino dei luoghi.

2. È ammesso comunque l'adeguamento funzionale delle strutture turistico ricettive una tantum e nei limiti del 10% della volumetria esistente, dei pubblici servizi e delle attrezzature sportive esistenti; ove tale adeguamento comporti incrementi volumetrici, questi dovranno essere preferibilmente realizzati all'esterno delle aree di tutela; se questo non risulterà possibile, gli incrementi volumetrici potranno essere realizzati all'interno delle aree, purché se ne dimostri la compatibilità paesistica, tipologica e morfologica attraverso una specifica valutazione di impatto. Il dimensionamento degli incrementi volumetrici dovrà risultare da un piano convenzionato di sviluppo aziendale e dell'occupazione, e sarà subordinato alla dimostrazione della compatibilità ambientale. Il piano di sviluppo aziendale ed il progetto di intervento saranno approvati dal Consiglio Comunale.

3. Nelle aree di interesse archeologico, nelle quali sono stati trovati reperti o tracce di utilizzazione in epoche antiche, vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, il rilascio di permesso di costruire per interventi, siano essi pubblici e/o privati, che prevedano opere di scavo di qualsiasi natura ed entità o asportazione di materiali sedimentatisi nel tempo o sistemazione o modifiche agrarie che alterino lo stato dei luoghi con movimenti di terra di profondità superiore a m. 0,40, dovrà essere richiesto parere alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. La Soprintendenza per i Beni Archeologici potrà richiedere saggi preliminari di documentazione della valenza archeologica e qualora detti saggi dessero risultati positivi, una volta accertata la natura, la consistenza ed estensione delle stratificazioni antiche e delle strutture rinvenute, potrà valutare l'opportunità, oltre all'imposizione del vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, di procedere a Variante del progetto con le relative opere di tutela o esprimere parere negativo alla Concessione.

4. In considerazione della peculiarità del comprensorio del Valdarno Superiore, che è considerato uno dei bacini fossiliferi a mammiferi più ricchi del mondo, si precisa che "le cose che interessano la paleontologia" sono a tutti gli effetti da considerarsi da tutelare e quindi soggette alle citate leggi.

5. Si precisa che comunque qualora durante lavori di escavazione di qualsiasi genere, in qualsiasi zona, si verifichino scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, degli articoli n. 822, 823, e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. n. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori ed avvisare immediatamente la Soprintendenza o la Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

Art. 42 AREE BOSCATE

1. Le aree boscate, sono quelle che presentano le caratteristiche previste dall'articolo n. 3 della Legge Regionale n. 39 del 2000 - Legge Forestale della Toscana - e dell'articolo n. 2 del relativo Regolamento di Attuazione - Regolamento forestale della Toscana - approvato con D.P.G.R. n. 48/2003, comprese quelle non qualificate catastalmente tali, ancorché percorse dal fuoco e indicate nelle Tav. n. 3.1, 3.2 e 3.3.

Conseguentemente la perimetrazione delle "Aree Boscate" individuata nella cartografia del Piano Strutturale e nella cartografia del Regolamento Urbanistico ha valore ricognitivo.

2. Si applicano le disposizioni della zona E3 - Foresta di Sant'Antonio, nonché le seguenti.

3. Gli edifici esistenti potranno essere oggetto degli interventi consentiti dall'art. 11 delle presenti norme. Il Programma di miglioramento agricolo-ambientale di cui agli Articoli 39 e 40 delle presenti Norme, dovrà considerare quali indirizzi colturali ammessi la selvicoltura o eventualmente l'allevamento per aziende comprendenti prati e pascoli. La ceduazione è ammessa solo nella forma con matricine disetanee: è consentita la conversione a fustaia. Le aree intercluse con destinazione attuale a prato-pascolo, a prato falciabile, a pascolo cespugliato, non possono essere oggetto di rimboschimento. È ammesso il rimboschimento di tutte le aree percorse dal fuoco e di eventuali ritagli o terreni scoscesi, purché eseguito con alberature di essenze vegetali locali.

Potranno essere autorizzati interventi quali: costruzione di infrastrutture di difesa del suolo, apertura di nuove piste sparti-fuoco, a condizione che siano funzionali all'equilibrio idrogeologico e forestale.

Art. 43 AREE DI RECUPERO E RESTAURO AMBIENTALE

1. Nelle carte del P.S. e nelle cartografie delle prescrizioni geologiche, sono individuate aree da sottoporre ad interventi di recupero ambientale, bonifica o consolidamento, perché interessati da fenomeni di inquinamento, dissesto idrogeologico, o da cave e discariche dismesse o da dismettere. All'interno di esse è consentito il mantenimento dell'attività per un periodo non superiore a 10 anni, senza realizzazione di nuove volumetrie, neppure a carattere precario. Il mantenimento è subordinato alla stipula di una convenzione che preveda:

  • - il progetto di rimessa in pristino dell'area, che assumerà destinazione agricola;
  • - il progetto della viabilità di accesso prevista dal R.U.;
  • - impegno a realizzare gli interventi di cui sopra.

2. Gli interventi di consolidamento geologico verranno attuati con progetto di iniziativa pubblica, e potranno essere convenzionati con privati.

3. Gli interventi di recupero ambientale verranno attuati previo Piano di Recupero. Tali piani potranno prevedere destinazioni diverse dalle precedenti, adeguate a rendere possibile il ripristino ambientale; essi dovranno interessare sia le aree che gli eventuali manufatti esistenti e le opere accessorie, quali piazzali, viabilità ecc.

4. In assenza di progetti approvati di consolidamento o di piani approvati di recupero ambientale, sono ammessi per gli eventuali edifici o manufatti esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e per le aree tutti quelli interventi che contribuiscano ad evitare ulteriori dissesto o degrado.

5. Per gli interventi edilizi relativi alle seguenti Zone di Bonifica, individuate nelle cartografie del P.S., è prescritta la predisposizione di un preventivo progetto di bonifica da approvarsi ed attuarsi con le modalità di legge:

  • - S.P. Donnini, discarica (FI108, delibera del C.R. 187/93);
  • - La Canova, discarica (FI109, delibera del C.R. 187/93);
  • - I Ciai, ex discarica comunale (FI114, delib. del C.R. 187/93);
  • - I Ciliegi, Conceria Vieri, area industriale (FI169, delib. del C.R. 187/93);
  • - S.P. Donnini - Tosi, loc. Calavastro, discarica;
  • - S.C. Canova - Vaggio, loc. Monterupini, discarica;
  • - S.P. S.Donato - Donnini, loc. Bonazzete, discarica;
  • - I Ciliegi, colorificio;
  • - I Prulli, Sims.

Inoltre si individua come "Area di Recupero e Restauro Ambientale" e si assoggetta alle suddette norme l'ex cava dismessa di arenaria in località "Montecalvi", lungo la strada provinciale di Vallombrosa (n. 85) e precisamente localizzata nel foglio catastale n. 51 particella 4.

Art. 44 ZONE OMOGENEE "F": DI INTERESSE GENERALE

1. Tali zone comprendono le aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici di interesse generale. Le zone "F" sono individuate nelle planimetrie di P.R.G. con apposita simbologia e/o con perimetrazione e si distinguono nelle seguenti sottozone:

  • - sottozona "F1": verde attrezzato, parchi pubblici, verde sportivo;
  • - sottozona "F2": attrezzature e servizi di interesse urbano/territoriale;
  • - sottozona "F3": complessi turistico-ricettivi, e campeggi esistenti.
  • - sottozona "F4": complessi turistico-ricettivi e campeggi di progetto.

2. Ferme restando le eventuali specifiche limitazioni prescritte dalle presenti norme per le singole zone od attrezzature, nell'ambito della zona omogenea "F" l'edificabilità è determinata, nel rispetto dei valori ambientali e paesistici, in relazione alle esigenze funzionali e di compatibilità urbanistica con il contesto, che risulteranno specificate dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui alla L.R. 1/2005.

3. Fino alla approvazione del suddetto Piano della distribuzione e della localizzazione delle funzioni, per i soli interventi ricadenti nella sottozona "F1: aree destinate ad attrezzature sportive", nella sottozona "F2: attrezzature di interesse pubblico", è richiesto che mediante il progetto di fattibilità sia individuato l'ambito di influenza della funzione che si intende insediare e si documentino la compatibilità con il contesto insediativo, l'accessibilità, gli effetti indotti sulla mobilità, gli eventuali interventi integrativi necessari per assicurarne il corretto inserimento.

4. Le attrezzature ed i servizi dovranno essere realizzati prioritariamente dall'Amministrazione Comunale, e programmati attraverso gli atti del bilancio pluriennale del Comune, o comunque da soggetti pubblici. I servizi potranno essere realizzati e gestiti anche da soggetti privati, purché l'area non sia stata acquisita attraverso esproprio forzoso. Qualora i servizi e le attrezzature debbano essere realizzati dall'Amministrazione comunale o comunque da soggetti pubblici previo esproprio, il vincolo preordinato all'esproprio potrà essere posto attraverso una specifica variante puntuale. Le attrezzature ed i servizi sia di iniziativa pubblica che privata, qualora non specificato in dettaglio nelle schede normative, sono realizzati previo progetto e programma di utilizzazione approvati Consiglio Comunale. I servizi potranno comunque essere gestiti da privati, anche se realizzati dall'ente pubblico. Nel caso di attuazione e/o gestione privata, sarà preliminarmente stipulata una convenzione con l'Amministrazione Comunale che definisca modalità, tempi e reciproche obbligazioni per l'attuazione e la gestione del servizio.

4bis. Per quanto normato al precedente comma, non decadono le previsioni di zona F di cui al presente articolo e successivi, che non siano anche perimetrate come aree sottoposte a vincolo preordinato all'esproprio.

5. Purché non siano alterate funzionalmente le dotazioni complessive, le destinazioni delle singole aree potranno essere modificate dall'Amministrazione Comunale, anche in sede di approvazione dell'eventuale P.C.I. di cui agli artt. 56 e 57 della L.R. 1/2005. Le eventuali modifiche apportate dovranno essere adeguatamente motivate, in relazione alle effettive disponibilità finanziarie pubbliche e alle conseguenti possibilità di esproprio delle aree, nonché alle eventuali proposte avanzate da soggetti privati per la realizzazione e gestione dei servizi previsti.

Art. 45 SOTTOZONE "F1": PARCHI E ATTREZZATURE SPORTIVE DI INTERESSE PUBBLICO

1. Tali sottozone comprendono le aree destinate a parchi, ad attrezzature sportive di interesse urbano territoriale, individuate con apposita simbologia nelle planimetrie del P.R.G..

2. Aree destinate a verde attrezzato e parchi

Nelle zone "F1" destinate a verde e parchi, sono ammesse opere infrastrutturali e d'arredo, nei limiti della necessità di fruizione e di potenziamento del pubblico servizio.

3. Aree destinate ad attrezzature sportive

Nelle zone "F1" destinate ad attrezzature sportive è ammessa la realizzazione di impianti sportivi e di servizi relativi.

4. In dette zone valgono le seguenti prescrizioni:

  • - la superficie coperta, o comunque resa impermeabile, deve essere contenuta nei limiti di cui alle presenti norme;
  • - l'area scoperta deve essere sistemata a verde ed alberata per almeno il 40% della sua superficie.
  • - le pavimentazioni impermeabili devono essere ridotte al minimo indispensabile ed in particolare le zone di sosta e di parcheggio ed i percorsi di collegamento ciclabili, pedonali e riservati a mezzi leggeri, devono essere pavimentati in conformità con quanto disposto dall'art. 86 delle presenti norme.

5. Per gli interventi che ricadono in queste la sua fattibilità è deducibile dalle Tabelle denominate "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità idraulica dell'area interessata" e "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità geologica dell'area interessata", contenute nella "relazione geologica" di supporto al "Regolamento urbanistico". Si ricorda infine che tutti gli interventi risultano comunque soggetti alla applicazione delle salvaguardie sovracomunali (Autorità di Bacino del Fiume Arno etc.) nel caso rientrino in dette perimetrazioni (vedi relazione geologica allegata al R.U.)

Art. 46 SOTTOZONE "F2": ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE URBANO E TERRITORIALE

1. Tali zone comprendono le aree e gli edifici destinati ad attrezzature di interesse pubblico amministrative, culturali, sociali, religiose, ospedaliere, socio-sanitarie, militari, di pubblica sicurezza e vigilanza, di prevenzione incendi, carcerarie, di istruzione media superiore ed universitaria, a fiere e spettacoli viaggianti, ad aree attrezzate per nomadi, nonché quelle destinate agli impianti tecnici, tecnologici, distributivi annonari e di trasporto (elettricità, telefoni, nettezza urbana, trasporti pubblici, ecc.) ed ai servizi connessi.

Le specifiche destinazioni d'uso sono individuate con apposita simbologia nelle planimetrie del R.U..

2. In tali sottozone il R.U. si attua per intervento edilizio diretto, previa redazione ed approvazione da parte del Comune di un progetto unitario esteso all'intera perimetrazione.

3. Eventuali deroghe alle disposizioni delle presenti norme possono essere concesse al Consiglio Comunale in sede di approvazione del progetto unitario di cui al comma precedente.

3bis. In merito alle attrezzature per telecomunicazioni, oltre a quelle individuate con apposita simbologia nelle planimetrie del R.U., diverse localizzazioni o necessità riferite a questo tipo di attrezzatura, saranno valutate e assentite dall'Amministrazione comunale qualora nel rispetto dei vincoli e delle norme di zona, gli interventi conseguenti non comportino variante al R.U..

4. Alcune aree esistenti o di nuovo impianto sono disciplinati dalle seguenti schede normative, contenenti prescrizioni e/o indicazioni di riferimento per l'attuazione dell'intervento:

TAV. 1.1: "SANTA MADDALENA FOUNDATION"

Complesso edilizio denominato Il Tiglieto, localizzato presso Donnini e accessibile dalla Località Pieve a Pitiana, della cui fattoria faceva anticamente parte. Sede della "Santa Maddalena Foundation", ritiro per scrittori e botanici.

Con la previsione di P.R.G. di inserire l'area nelle zone "F2" si vuole raggiungere il seguente obiettivo:

  • - mantenere la funzione di sostegno alla creatività e contemporaneamente estendere i benefici del luogo all'intera comunità, attraverso varie forme di contatto;
  • - dare la possibilità di realizzare una nuova struttura contenente le seguenti funzioni: alloggio del direttore e alloggio del custode; uffici; cucina e sala pranzo per gli ospiti, archivio e sala per incontri e riunioni.

PRESCRIZIONI

  • - La nuova struttura dovrà avere una superficie utile lorda massima di 400 mq, con un'altezza idonea al valore dei luoghi.
  • - Dovrà essere sottoscritta una convenzione con l'Amministrazione comunale che disciplinerà la fruizione del complesso.

TAV. 1.2: "CIMITERO DI ANIMALI D'AFFEZIONE (PET CEMETERY)"

Area localizzata nella zona di Cetina Vecchia, in via Borro di Cetina, finalizzata alla realizzazione di un cimitero per animali d'affezione in conformità con la specifica normativa in materia.

PRESCRIZIONI

  • - Si richiede uno studio per la determinazione del livello di una eventuale falda idrica, tenendo conto che questa dovrà essere posta ad una profondità non inferiore a 2 metri dal piano campagna. Si ricorda inoltre il mantenimento di una fascia di inedificabilità di larghezza pari a 10 metri dalla sponda del corso d'acqua, in applicazione al R.D. 523/1904.

TAV. 1.5: "CIRCOLO A.N.S.P.I. - CASCINA VECCHIA"

Intervento localizzato a monte della strada Provinciale Pietrapiana - Saltino in località "Cascina Vecchia" a quota 1015 m., con destinazione "Centro vacanze" per minori con attività sportive e di volontariato senza scopo di lucro.

Con la nuova previsione di PRG dell'area in sottozona "F2" si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:

  • - Riconfigurare e potenziare il centro vacanze dotandolo degli spazi necessari a svolgere le funzioni ad esso collegate e indispensabili per lo svolgimento delle finalità assistenziali e ricreative. In particolare si ammettono: la realizzazione di strutture di accoglienza, sala ricreativa e culturale, nonché di tutte le strutture di adeguamento alle normative vigenti in materia igienico sanitaria e standards funzionali alle attività esistenti.
  • - L'attuazione del presente intervento dovrà essere soggetta a progetto Unitario, con il quale, viste le particolari caratteristiche ambientali e paesaggistiche della zona, si dovrà valutare la compatibilità ambientale e la coerenza delle proposte progettuali. Le nuove volumetrie comunque, non dovranno superare i due piani con una altezza massima di ml. 7,00.

TAV. 1.6: "CASA FAMIGLIA - PODERE PILANO"

Intervento localizzato a monte della strada Provinciale dei "Sette Ponti" oltre il capoluogo in direzione di Arezzo in località "Podere Pilano" con destinazione "Centro sociale - casa famiglia" per accoglienza di minori e attività di volontariato per la protezione civile fornito di stazione eliporto.

Con la nuova previsione di PRG dell'area in sottozona "F2" si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:

  • - Riconfigurare e potenziare il centro sociale dotandolo degli spazi necessari a svolgere le funzioni ad esso collegate e indispensabili per lo svolgimento delle finalità assistenziali, ricreative e di protezione civile. In particolare si ammettono: la realizzazione di sala ricreativa e culturale, laboratori artigiani, magazzino e serre, nonché di tutte le strutture di adeguamento alle normative vigenti in materia igienico sanitaria e standards funzionali alle attività esistenti.
  • - L'attuazione del presente intervento dovrà essere soggetta a progetto Unitario, con il quale, viste le particolari caratteristiche ambientali e paesaggistiche della zona, si dovrà valutare la compatibilità ambientale e la coerenza delle proposte progettuali. Le nuove volumetrie comunque, non dovranno superare i due piani con una altezza massima di ml. 7,00.
  • - Al fine di non creare problematiche di stabilità dei versanti dell'area in esame, le edificazioni dovranno essere adattate al sistema dei terrazzamenti esistenti, oltreché posizionate nelle aree meno acclivi.
  • - Inoltre dovrà essere mantenuta la distanza di m. 10 dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua pubblica che attraversano la zona.

ZONA F2 - AREA PER ATTREZZATURE PER TELECOMUNICAZIONI LOC. MENZANO - LA STANZA

Le antenne o altre attrezzature per telecomunicazioni possono essere servite da locali tecnici pertinenziali allo scopo di alloggiare e proteggere attrezzature e macchinari preposti al funzionamento dell'impianto, alle trasmissioni e ad altre specifiche per l'attività del settore telecomunicazioni.

I volumi tecnici devono avere caratteristiche formali e strutturali che rispettino l'ambiente circostante: per questo si consiglia l'uso di materiali locali e attenzione alla morfologia del luogo.

I fabbricati in oggetto dovranno essere seminterrati per diminuire ulteriormente l'impatto ambientale.

TAV. 2.1 - AREA DI INSEDIAMENTO VALLOMBROSA/SALTINO

Intervento localizzato a cavallo della strada demaniale Vallombrosa-Saltino a valle della Chiesa di San Gualberto.

L'area posta al margine della foresta di Vallombrosa è di grande pregio ambientale e allo stato attuale è occupata da alcune attrezzature sportive nonché da un punto ristoro.

Con la previsione di P.R.G. di inserire l'area nelle zone "F2" si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:

  • - riconfigurare e potenziare l'area sportiva, con la realizzazione di nuove attrezzature in modo da strutturare e rendere funzionale l'intera area posta a valle della strada. In questo quadro potranno essere realizzate volumetrie di servizio quali: spogliatoi e servizi igienici, strettamente funzionali alle attrezzature sportive;
  • - dare la possibilità di realizzare una struttura che legandosi alle attività sportive adiacenti preveda servizi ed attrezzature inerenti la cura del corpo e la salute. Tale struttura dovrà essere prevista nell'area a monte della strada, di fronte agli impianti sportivi già detti e potrà ospitare le seguenti attività di servizio: ambulatori, fisioterapia e riabilitazione, servizi e soggiorni per la terza età, servizi e soggiorni per attività culturali, auditorium, palestra, piscina coperta e attività funzionali a quelle già dette;
  • - l'attuazione del presente intervento dovrà essere soggetta ad approvazione di un Progetto Unitario con il quale si dovrà valutare la compatibilità ambientale e la coerenza delle proposte progettuali.

TAV. 5.2 - RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA

Intervento localizzato a monte della strada provinciale "Reggello - Donnini" all'ingresso della frazione di San Donato in Fronzano. L'area posta in ottima posizione è occupata da alcuni immobili facenti parte di un complesso residenziale di un certo pregio su cui campeggia la villa padronale di Poggio Adorno. Con la previsione di P.R.G. nelle zone "F2" si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:

  • - Dotare il complesso di quanto necessita per il mantenimento e lo sviluppo della attività di residenza Sanitaria Assistita;
  • - Realizzazione di strutture necessarie per lo svolgimento di una tale attività;
  • - Gli interventi edilizi dovranno essere realizzati sul lato posteriore del complesso, al fine di ridurne l'impatto visivo; mentre l'area antistante dovrà mantenere il carattere di spazo aperto, in sintonia con l'ambiente agrario circostante;
  • - L'attuazione del presente intervento è assoggettata all'approvazione di un Progetto Unitario per la valutazione della compatibilità ambientale e la coerenza delle proposte progettuali.

TAV. 7.2 - "CENTRO VISITE" DI PONTE A ENNA

Intervento localizzato ai margini del nucleo abitato di Pontifogno in Loc Ponte a Enna, inerente l'esistente edificio comunale denominato "ex colonia" ed il resede di pertinenza;

Con l'introduzione della zona "F2" nell'area di proprietà comunale, dove insiste il fabbricato "ex colonia", il Comune si prefigge lo scopo di realizzare un "Centro Visite" a servizio delle aree protette presenti nel territorio del Comune di Reggello.

  • - L'intervento, inserito fra quelli soggetti a contributo per finanziamento comunitario (POR), ha ottenuto il riconoscimento degli enti preposti, sulla validità del progetto proposto;
  • - La realizzazione del progetto prevede opere di adeguamento delle strutture esistenti e di nuova distribuzione dei locali, in funzione della nuova destinazione d'uso, che trovano la loro giusta collocazione all'interno della nuova sottozona "F2";
  • - Gli interventi da realizzare, oltre al rispetto dei caratteri tipologici del fabbricato esistente, dovranno soddisfare le prescrizioni dettate dagli studi idrologici-idraulici, inerenti il superamento della classificazione di pericolosità presente nella zona.

TAV. 8.1 - DISTRIBUTORE DI CARBURANTE DI PROGETTO

PRESCRIZIONE

  • - intervento convenzionato alla realizzazione della rotatoria di innesto della nuova viabilità pubblica ad ovest dell'abitato di Cascia con la S.P. 87 (Matassino - Reggello), così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - Per motivi di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il Piano definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.
  • - L'attuazione del presente intervento dovrà essere soggetta a progetto Unitario.

TAV. 13.1 - ATTREZZATURA SPORTIVA - LAGO DI S. CLEMENTE

PRESCRIZIONE

  • - eventuali interventi proposti per il mantenimento e lo sviluppo della presente attività di pesca sportiva, dovranno avvenire in conformità con la previsione di area per il contenimento del rischio idraulico individuata dall'Autorità di Bacino dell'Arno.
  • - L'attuazione del presente intervento dovrà essere soggetta a progetto Unitario.

TAV. 16 - ATTREZZATURA PRULLI DI SOPRA

PRESCRIZIONE

  • - intervento condizionato all'allargamento e sistemazione della viabilità di accesso.
  • - L'attuazione del presente intervento dovrà essere soggetta a progetto Unitario.

5. La classe di fattibilità geologico-tecnica di eventuali interventi da realizzare in queste aree, laddove le carte geologico-tecniche appositamente redatte non riportano direttamente il numero indicante la classe di fattibilità stessa, in corrispondenza del punto di previsione, si ricava da una corrispondenza diretta dal grado di pericolosità del sito: per un intervento che ricade in area a pericolosità P2 si avrà una fattibilità di Classe II, per uno in area P3 si avrà una Classe III e per uno in P4 una Classe IV, o, laddove è presente lo studio idraulico allegato al regolamento urbanistico, la Classe III.

Si ricorda che:

  • - per le aree ricadenti in classe di Fattibilità III sono richieste indagini di dettaglio a livello di area nel suo complesso sia come supporto alla redazione degli strumenti urbanistici attuativi che nel caso di intervento diretto. L'esecuzione di quanto previsto da tali indagini in termini di bonifica, miglioramento dei terreni e particolari tecniche di fondazione costituiscono un vincolo specifico per il rilascio della concessione edilizia.
  • - Per gli interventi ricadenti negli ambiti previsti dalla Del. C. R. 12/2000 si ricorda il rispetto di quanto contenuto nell'Art.9 comma f del presente Regolamento

Circa la Fattibilità geologico-tecnica degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Ampliamento, Sopraelevazione, Nuovi edifici, Demolizioni e Ricostruzioni, Verde Pubblico attrezzato, Parchi, etc., ricadenti in queste zone si fa espresso riferimento a quanto contenuto nelle Tabelle denominate "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità idraulica dell'area interessata" e "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità geologica dell'area interessata", contenute nella "relazione geologica" di supporto al "Regolamento urbanistico", che diviene parte integrante di quest'articolo.

Si ricorda infine che tutti gli interventi risultano comunque soggetti alla applicazione delle salvaguardie sovracomunali (Autorità di Bacino del Fiume Arno etc.) nel caso rientrino in dette perimetrazioni (vedi relazione geologica allegata al R.U.)

Art. 47 SOTTOZONE "F3": COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI ESISTENTI

1. Nelle carte di R.U. - sono individuate le aree e/o gli immobili destinati ad attrezzature turistico ricettive e campeggi.

2. Gli ampliamenti e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ove consentiti dalle presenti norme, sono subordinati al reperimento per l'intera struttura di superfici a parcheggio, anche interrate, non inferiori a 1,5 posti auto per ogni camera, nonché all'adeguamento dell'intera struttura alle disposizioni del D.M. n. 348/78.

3. Negli immobili esistenti destinati a struttura ricettiva, anche se non graficizzati come tali nelle carte del R.U., si ammettono interventi nei limiti della classificazione dell'edificio di cui agli artt. 10 e 11 delle presenti norme, nonché, nell'area di pertinenza, l'ampliamento di parcheggi e/o spazi a verde anche attrezzato, per la realizzazione di modesti impianti accessori, quali piscine, maneggi, aree attrezzate e campi da gioco per l'organizzazione di attività ricreative. Ad eccezione degli edifici classificati nell'elenco A e B per il loro valore architettonico, sono inoltre ammessi incrementi volumetrici una tantum per adeguamento funzionale nei limiti del 10% della volumetria esistente e previo parere preventivo della commissione edilizia.

4. Per l'area e l'insediamento di Sammezzano, che costituisce il polo di servizio del Parco dei Calanchi, si ammettono destinazioni turistico ricettive e ricreativo sportive, secondo quanto previsto dal Piano Unitario di Intervento del Parco Castello di Sammezzano approvato con delibera della Giunta comunale n. 298 del 28/12/2000.

5. Inoltre per le sottozone F3 sono ammessi incrementi volumetrici una tantum per adeguamento funzionale e per un max del 10% della volumetria esistente. Sono inoltre ammessi incrementi volumetrici anche con ampliamento della superficie utile lorda. Detto incremento sarà assegnato, fino ad esaurimento di quanto dimensionato dal Piano Strutturale e non attuato alla data di adozione della presente variante generale, alle strutture che ne faranno richiesta e alle seguenti condizioni:

  • - Redazione di un progetto di intervento e di un piano di sviluppo aziendale e dell'occupazione, subordinato anche alla dimostrazione della compatibilità e sostenibilità ambientale;
  • - Ampliamento massimo consentito fino al 50% della s.u.l. esistente nella struttura, con un massimo di 2.000 mq di s.u.l. e comunque fino ad esaurimento di quanto dimensionato dal Piano Strutturale;
  • - Sottoscrizione di apposita convenzione ove, fra l'altro, dovrà risultare l'impegno a mantenere la destinazione di tutti gli immobili della struttura turistica per i successivi venti anni.

Il piano di sviluppo aziendale ed il progetto di intervento saranno approvati dal Consiglio Comunale contestualmente al rilascio del Permesso di costruire. Decaduto ai sensi di legge il permesso di costruire, qualora l'intervento non risultasse concluso, esso non potrà essere nuovamente richiesto per la parte non eseguita e la struttura verrà in seguito sottoposta alla disciplina di cui al comma 6 del presente articolo. L'incremento volumetrico non eseguito, tornerà a far parte del dimensionamento del P.S. da assegnare ai sensi del presente comma. Ai fini dell'esaurimento del dimensionamento del P.S., le richieste verranno valutate in ordine cronologico rispetto alla data di presentazione.

La quota volumetrica totale, da assegnare con il procedimento disciplinato nel presente comma, corrispondente a quanto dimensionato dal Piano Strutturale e non attuato alla data di adozione della presente variante generale, corrisponde a 7664 mq di s.u.l..

Quanto contenuto nel presente comma non si applica:

  • - alle attività elencate al successivo comma 7 del presente articolo, cui si rimanda per la relativa disciplina;
  • - alle attività localizzate in protezione paesistica di cui all'art. 41 delle presenti norme, cui si rimanda per la relativa disciplina;
  • - alle attività localizzate in zona agricola di cui all'articolo 31 delle presenti norme, cui si rimanda per la relativa disciplina.

6. Nelle strutture turistico ricettive di seguito elencate non sono ammessi incrementi della superficie utile. È ammesso comunque l'adeguamento funzionale delle strutture; ove tale adeguamento comporti incrementi volumetrici, questi saranno limitati al 10% della volumetria esistente, purché se ne dimostri la compatibilità paesistica, tipologica e morfologica attraverso una specifica valutazione di impatto. Il dimensionamento degli incrementi volumetrici dovrà risultare da un piano convenzionato di sviluppo aziendale e dell'occupazione, e sarà subordinato alla dimostrazione della compatibilità ambientale. Il piano di sviluppo aziendale ed il progetto di intervento saranno approvati dal Consiglio Comunale:

  • - Tav. 1.2 scala 1:10.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in frazione Montanino località "Le Coste";
  • - Tav. 1.5 scala 1:10.000 e Tav. 4 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in frazione Donnini, località "Podere Torricella"
  • - Tav. 1.5 scala 1:10.000 e Tav. 4 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva denominata "Villa Pitiana";
  • - Tav. 1.5 scala 1:10.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in frazione Donnini, località "Podere Chiassaia";
  • - Tav. 1.5 scala 1:10.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in frazione Donnini, località "Podere Vignacce";
  • - Tav. 1.5 scala 1:10.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in frazione Donnini, denominata "Ex Stazione Filiberti";
  • - Tav. 1.5 scala 1:10.000 e Tav. 2.1 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in località Saltino denominata "Ristorante Santa Caterina";
  • - Tav. 1.5 scala 1:10.000 e Tav. 2.1 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in località Vallombrosa denominata "Albergo La Foresta";
  • - Tav. 1.5 scala 1:10.000 e Tav. 2.1 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in località Vallombrosa denominata "Ristorante Villa Medici";
  • - Tav. 1.5 scala 1:10.000 e Tav. 2.2 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva denominata "Ex Colonia Galileo";
  • - Tav. 1.6 scala 1:10.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in località Crocicchio;
  • - Tav. 1.6 scala 1:10.000 e Tav. 8.2 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in località San Giovenale denominata "Maneggio San Giovenale";
  • - Tav. 2.1 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in località Saltino denominata "Ex Albergo Acquabella";
  • - Tav. 2.1 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in località Saltino denominata "Grand Hotel";
  • - Tav. 2.1 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in località Saltino denominata "Hotel Milton";
  • - Tav. 2.1 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in località Saltino denominata "Hotel Savoia" e "Albergo Il Moderno";
  • - Tav. 2.1 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in località Saltino denominata "Albergo Il Belvedere";
  • - Tav. 6 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva posizionata lungo la strada dei "Sette Ponti" in adiacenza della frazione Pietrapiana denominata "Casa Cares".

7. La classe di fattibilità geologico-tecnica di eventuali interventi da realizzare in queste aree, laddove le carte geologico-tecniche appositamente redatte non riportano direttamente il numero indicante la classe di fattibilità stessa, in corrispondenza del punto di previsione, si ricava da una corrispondenza diretta dal grado di pericolosità del sito: per un intervento che ricade in area a pericolosità P2 si avrà una fattibilità di Classe II, per uno in area P3 si avrà una Classe III e per uno in P4 una Classe IV, o, laddove è presente lo studio idraulico allegato al regolamento urbanistico, la Classe III.

Si ricorda che:

  • - per le aree ricadenti in classe di Fattibilità III sono richieste indagini di dettaglio a livello di area nel suo complesso sia come supporto alla redazione degli strumenti urbanistici attuativi che nel caso di intervento diretto. L'esecuzione di quanto previsto da tali indagini in termini di bonifica, miglioramento dei terreni e particolari tecniche di fondazione costituiscono un vincolo specifico per il rilascio della concessione edilizia.

Circa la Fattibilità geologico-tecnica degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Ampliamento, Sopraelevazione, Nuovi edifici, Demolizioni e Ricostruzioni, Verde Pubblico attrezzato, Parchi, etc., ricadenti in queste zone si fa espresso riferimento a quanto contenuto nelle Tabelle denominate "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità idraulica dell'area interessata" e "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità geologica dell'area interessata", contenute nella "relazione geologica" di supporto al "Regolamento urbanistico", che diviene parte integrante di quest'articolo.

Si ricorda infine che tutti gli interventi risultano comunque soggetti alla applicazione delle salvaguardie sovracomunali (Autorità di Bacino del Fiume Arno etc.) nel caso rientrino in dette perimetrazioni (vedi relazione geologica allegata al R.U.)

Art. 47bis SOTTOZONE "F4": COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI DI PROGETTO

1. Sono le nuove aree di espansione destinate ad attrezzature turistico ricettive e campeggi, individuate con apposita simbologia nelle tavole del R.U.. L'attuazione avverrà mediante P.P di iniziativa privata estesi alla sottozona, fatta salva la possibilità ove specificato di intervenire con Piano Complesso di Intervento.

2. Nelle successive descrizioni delle singole aree di intervento sono indicati i parametri urbanistici, tipologici, morfologici e gli strumenti attuativi relativi a ciascuna di esse; le superfici e i volumi riportati sono da considerarsi assegnati, indipendentemente dal rilievo dell'area da effettuarsi al momento della redazione del Piano di attuazione. Per tutte le aree di intervento, si riportano di seguito le schede normative contenenti prescrizioni e/o indicazioni di riferimento per il Piano Attuativo.

Le prescrizioni vincolano l'attuazione al loro rispetto.

Le indicazioni esprimono criteri e modalità da approfondire in fase di progettazione. L'eventuale discostamento da una indicazione dovrà essere motivato dai richiedenti e valutato dal Consiglio Comunale, in piena autonomia, in sede di approvazione del Piano Attuativo, senza comunque che ciò costituisca variante al R.U..

Nelle schede sono individuati i seguenti elementi:

  • - l'assetto urbanistico dell'area;
  • - i parametri urbanistici;
  • - la superficie, descrizione e/o localizzazione di servizi e infrastrutture;
  • - gli eventuali allineamenti degli edifici;
  • - eventuali ulteriori prescrizioni e/o indicazioni specifiche dell'area.

Inoltre, per le aree di intervento più significative ai fini del disegno urbano complessivo, le tavole di azzonamento in scala 1:2.000 e/o in scala 1:10.000 individuano, all'interno del perimetro del comparto e con carattere prescrittivo per il Piano Attuativo, la localizzazione relativa a:

  • - servizi e infrastrutture;
  • - allineamenti degli edifici;
  • - le alberature in filare, ferme restando le distanze tra pianta e pianta previste dalle presenti norme e dal R.E..

3. Le aree di intervento sono individuate, nelle tavole del R.U. di azzonamento in scala 1:2.000 e/o in scala 1:10.000, con apposita simbologia e perimetrazione e costituiscono Comparto Unitario di intervento ai sensi dell'art. 2 delle presenti norme, con valore di Piano Attuativo.

4. Si individuano le seguenti schede normative relative alle aree di intervento:

TAV. 8.1- AREA DI INSEDIAMENTO CASCIA: F4-1

Intervento localizzato a ovest del centro storico di Cascia, lungo la strada Cascia-Borgo. L'area interessata dal comparto si colloca in una zona intermedia fra il vecchio nucleo di Cascia e la recente edificazione cresciuta sulla direttrice Cascia-Borgo. Con questo intervento si vuole dare continuità al disegno urbano di questo settore prevedendovi funzioni a carattere ricettivo e spazi articolati di verde pubblico che lasciano l'area ampiamente libera e poco strutturata.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il Piano definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: Sup. utile lorda: mq. 4.000; H. max: ml. 7,00
  • - il complesso, unicamente destinato a ricettivo con tipologia alberghiera o residence, dovrà svilupparsi su due piani fuori terra e avere una veste architettonica unitaria.
  • - nella progettazione del comparto si dovrà prevedere la realizzazione della viabilità di P.R.G. che disimpegna il limite ovest del comparto stesso, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà essere realizzato un parcheggio pubblico di mq 2.300 adiacente alla viabilità pubblica;
  • - dovrà essere realizzato un'area unitaria di mq 8.000 a verde pubblico attrezzato adiacente alla viabilità pubblica ed accessibile dal nuovo parcheggio pubblico. L'area a verde attrezzato dovrà essere progettata, secondo il criterio di risparmio delle risorse, prevedendo il recupero delle acque piovane a fini irrigui.

TAV. 14.2 - AREA DI INSEDIAMENTO CETINA- CILIEGI: F4-2

Intervento localizzato a sud dell'abitato di Cetina fra la via S. Pertini e la strada comunale che conduce alla Chiesa di Cetina.

L'area interessata dal comparto si colloca in una zona intermedia fra l'edificato di Cetina e la strada provinciale del Pian di Rona.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il Piano definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI:

  • - parametri urbanistici: Sup. utile lorda: mq. 4.000; H. max: ml. 7,00
  • - il complesso, unicamente destinato all'attività ricettiva, dovrà disporsi allineandosi alle volumetrie esistenti. L'edificio che dovrà svilupparsi su due piani fuori terra ospiterà una struttura ricettiva per 200 posti letto e dovrà avere una veste architettonica unitaria;
  • - nella progettazione del comparto si dovrà prevedere la realizzazione della viabilità pubblica di penetrazione, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà essere realizzata un'area a verde pubblico attrezzato, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000. L'ampia area dovrà essere concepita aperta, in modo da mantenere la continuità con la campagna adiacente. L'area a verde attrezzato dovrà essere progettata, secondo il criterio di risparmio delle risorse, prevedendo il recupero delle acque piovane a fini irrigui;
  • - dovrà essere realizzato un percorso pedonale così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000.

5. La fattibilità geologico-tecnica dei seguenti interventi è direttamente deducibile dalle relative schede e tavole contenute nella "Relazione Geologica" di supporto al "Regolamento Urbanistico" cui si rimanda e che diviene parte integrante delle seguenti previsioni urbanistiche.

6. Aree destinate a campeggio

Le zone "F4" destinate a campeggi, indicate con apposito perimetro ed apposita simbologia nelle planimetrie del R.U., costituiscono Comparto Unitario di intervento ai sensi dell'art. 2 delle presenti norme, l'attuazione è subordinata all'approvazione di un piano attuativo convenzionato, con le modalità di cui alla Legge Regionale vigente, esteso all'intera area di intervento.Per quanto non disciplinato nel presente comma, si applica la normativa di settore vigente.

Le realizzazioni saranno subordinate anche alle seguenti condizioni:

  • - sia effettuata una preventiva valutazione della compatibilità ambientale;
  • - non vi sia prelievo di risorsa idrica se non sia dimostrata la compatibilità con la quantità disponibile della risorsa stessa;
  • - sia previsto l'impianto di specie arboree adeguate alle caratteristiche dei suoli e dell'ambiente in genere;
  • - sia stipulata una preventiva convenzione con l'Amministrazione Comunale.

Le superfici destinate a viabilità e piazzole, nei limiti della normativa vigente, devono essere pavimentate con sistemi permeabili o semipermeabili che consentano una agevole rimozione ai fini di future esigenze di recupero ambientale. È ammessa la realizzazione di edifici, nella misura strettamente indispensabile in base alla normativa vigente, ove non sia possibile il riuso di volumi esistenti.

Le alberature e le sistemazioni a verde esistenti devono essere mantenute ed eventualmente potenziate.

Con l'esclusione della struttura ricadente all'interno della sottozona E1, nei campeggi è consentita la presenza di roulottes ed altri manufatti realizzati con materiali leggeri non vincolati permanentemente al suolo, installati a cura della gestione, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nei limiti della normativa vigente.

La distanza fra i manufatti non potrà essere inferiore a m. 10 ed attorno ad essi dovranno essere previste adeguate schermature vegetali; essi non potranno avere altezza complessiva superiore a m. 3, e superficie utile netta superiore a mq. 30.

In relazione alla normativa di settore vigente, i campeggi dovranno avere una classificazione di almeno tre stelle.

Nelle tavole del R.U. vengono individuate le seguenti aree a destinazione campeggio:

TAV. 1.2 SCALA 1:10.000 E TAV. 14.2 SCALA 1:2.000: COMPARTO N. "F4-3" Campeggio di pianura: "Nibbio di sotto" - "Folcoli II"

PRESCRIZIONE:

  • - eventuali manufatti volumetrici, anche se realizzati in strutture leggere e a carattere temporaneo, non dovranno interessare la porzione ricadente in pericolosità idro-geologica di classe 4.

TAV. 1.5 SCALA 1:10.000: COMPARTO N. "F4-4"

Campeggio di montagna: "I Piani".

6.1 La classe di fattibilità geologico-tecnica di eventuali interventi da realizzare in queste aree, laddove le carte geologico-tecniche appositamente redatte non riportano direttamente il numero indicante la classe di fattibilità stessa, in corrispondenza del punto di previsione, si ricava da una corrispondenza diretta dal grado di pericolosità del sito: per un intervento che ricade in area a pericolosità P2 si avrà una fattibilità di Classe II, per uno in area P3 si avrà una Classe III e per uno in P4 una Classe IV, o, laddove è presente lo studio idraulico allegato al regolamento urbanistico, la Classe III.

Si ricorda che:

  • - per le aree ricadenti in classe di Fattibilità III sono richieste indagini di dettaglio a livello di area nel suo complesso sia come supporto alla redazione degli strumenti urbanistici attuativi che nel caso di intervento diretto. L'esecuzione di quanto previsto da tali indagini in termini di bonifica, miglioramento dei terreni e particolari tecniche di fondazione costituiscono un vincolo specifico per il rilascio della concessione edilizia.

Circa la Fattibilità geologico-tecnica degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Ampliamento, Sopraelevazione, Nuovi edifici, Demolizioni e Ricostruzioni, Verde Pubblico attrezzato, Parchi, etc., ricadenti in queste zone si fa espresso riferimento a quanto contenuto nelle Tabelle denominate "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità idraulica dell'area interessata" e "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità geologica dell'area interessata", contenute nella "relazione geologica" di supporto al "Regolamento urbanistico", che diviene parte integrante di quest'articolo.

Si ricorda infine che tutti gli interventi risultano comunque soggetti alla applicazione delle salvaguardie sovracomunali (Autorità di Bacino del Fiume Arno etc.) nel caso rientrino in dette perimetrazioni (vedi relazione geologica allegata al R.U.)

Art. 47 ter - SOTTOZONA "F5" (F2 - F3) - TAV. 14.2 - Loc. Ciliegi - scala 1:2000: ZONA MISTA - ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE URBANO E TERRITORIALE (F2) - COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI ESISTENTI (F3).

Intervento localizzato nei pressi del casello Autostradale A1 in località I Ciliegi: viene consentito l'insediamento di attività già previste per le zone "F2" (disciplinate dall'art. 42 delle presenti norme) limitatamente ad una volumetria pari al 30% dell'esistente.

1. Tale zona "F5", comprende le aree e gli edifici le qui destinazioni sono già previste per le zone "F2" ed "F3", e più precisamente: ad attrezzature turistico ricettive, di interesse pubblico amministrative, culturali, sociali, religiose, ospedaliere, socio-sanitarie, militari, di pubblica sicurezza e vigilanza, di prevenzione incendi, carcerarie, di istruzione media superiore ed universitaria, a fiere e spettacoli viaggianti, ad aree attrezzate per nomadi, nonché quelle destinate agli impianti tecnici, tecnologici, distributivi annonari e di trasporto (elettricità, telefoni, nettezza urbana, trasporti pubblici, ecc.) ed ai servizi connessi.

Le specifiche destinazioni d'uso sono individuate con apposita simbologia nella planimetria del R.U.

2. In tale sottozona il R.U. si attua per intervento edilizio diretto, previa redazione ed approvazione da parte del Comune di un progetto unitario esteso all'intera perimetrazione.

3. Eventuali deroghe alle disposizioni delle presenti norme possono essere concesse al Consiglio Comunale in sede di approvazione del progetto unitario di cui al comma precedente.

4. Per i volumi destinati esclusivamente a "F2" o ad "F3", si rimanda alle specifiche norme di settore esistenti.

Art. 48 ZONA "G": SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO PER LE AREE DI INSEDIAMENTO

1. Sono le zone destinate alle attrezzature specifiche del presente articolo, individuate nelle planimetrie di P.R.G. con apposita simbologia. Nelle aree "G" il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. Qualora all'interno di esse esistano edifici, dovrà essere prioritariamente valutata la possibilità del loro recupero per attrezzature integrative dei servizi stessi. Ferme restando le eventuali specifiche limitazioni prescritte dalle presenti norme per le singole zone od attrezzature, nell'ambito della zona "G" l'edificabilità è determinata, nel rispetto dei valori ambientali e paesistici, in relazione alle esigenze funzionali e di compatibilità urbanistica con il contesto.

2. I servizi in esse previsti dovranno essere realizzati prioritariamente dall'Amministrazione Comunale, e programmati attraverso gli atti del bilancio pluriennale del Comune, o comunque da soggetti pubblici. I servizi potranno essere realizzati e gestiti anche da soggetti privati, purché l'area non sia stata acquisita attraverso esproprio forzoso. Qualora i servizi debbano essere realizzati dall'Amministrazione comunale o comunque da soggetti pubblici previo esproprio, il vincolo preordinato all'esproprio potrà essere posto attraverso una specifica variante puntuale. I servizi sia di iniziativa pubblica che privata, qualora non specificato in dettaglio nelle schede normative, sono realizzati previo progetto e programma di utilizzazione approvati dal Consiglio Comunale. I servizi potranno comunque essere gestiti da privati, anche se realizzati dall'ente pubblico. Nel caso di attuazione e/o gestione privata, sarà preliminarmente stipulata una convenzione con l'Amministrazione Comunale che recepisca il progetto e il programma di utilizzazione e definisca modalità, tempi d'attuazione e che obblighi i proprietari al mantenimento delle destinazioni d'uso delle strutture esistenti e di quelle da realizzare per almeno 10 anni dalla stipula della stessa.

2bis. Per quanto normato al precedente comma, non decadono le previsioni di zona G di cui al presente articolo e successivi, che non siano anche perimetrate come aree sottoposte a vincolo preordinato all'esproprio.

3. Purché non siano alterate funzionalmente le dotazioni complessive, le destinazioni delle singole aree potranno essere modificate dall'Amministrazione Comunale, anche in sede di approvazione dell'eventuale P.C.I. di cui agli artt. 56 e 57 della L.R. 5/95. Le eventuali modifiche apportate dovranno essere adeguatamente motivate, in relazione alle effettive disponibilità finanziarie pubbliche e alle conseguenti possibilità di esproprio delle aree, nonché alle eventuali proposte avanzate da soggetti privati per la realizzazione e gestione dei servizi previsti.

4. Ai fini delle presenti norme si distinguono:

  • - Sottozone "G1": destinate a verde attrezzato e sportivo per le Aree di Insediamento;
  • - Sottozone "G2": destinate ad attrezzature e servizi di interesse pubblico per le Aree di Insediamento.

5. Ai fini dell'attuazione delle succitate sottozone "G1" e "G2", si precisa che per le stesse nel caso di aree adiacenti tra loro e di proprietà comunale o nella previsione di acquisizione nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, le previsioni urbanistiche possono essere realizzate indistintamente senza limiti di perimetrazione e sempre nel rispetto degli standard previsti per le aree di insediamento.

6. Per le sole sottozone "G1" e "G2" ricadenti in aree di proprietà comunale il vincolo di cui all'art. 55 comma 5 della L.R. 1/2005, i cui effetti sono decaduti in data 03.12.2012, deve intendersi riconfermato alla data di esecutività della 10° Variante (normativa) anticipatrice del 3° R.U.C..

Art. 49 SOTTOZONE "G1": VERDE ATTREZZATO E SPORTIVO PER LE AREE DI INSEDIAMENTO

1. Aree per verde sportivo

Sono le aree destinate agli impianti sportivi coperti e scoperti. Tali aree dovranno essere circondate da superfici a verde, per almeno il 40% dell'area.

2. Aree per verde attrezzato

Sono le aree destinate a parchi naturali, giardini ed aree attrezzate. Sono ammesse solo piccole costruzioni di carattere temporaneo, quali chioschi e padiglioni ad un piano.

3. Per gli interventi che ricadono in queste la fattibilità dell'intervento è deducibile dalle Tabelle denominate "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità idraulica dell'area interessata" e "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità geologica dell'area interessata", contenute nella "relazione geologica" di supporto al "Regolamento urbanistico",

Art. 50 SOTTOZONE "G2": ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO PER LE AREE DI INSEDIAMENTO

1. Sono le aree destinate ad attrezzature e servizi di interesse pubblico di quartiere specificati nei successivi commi del presente articolo.

2. Aree per attrezzature per l'istruzione

Sono le aree destinate ad asili nido, scuole elementari e scuole medie d'obbligo.

3. Aree per attrezzature civili di interesse comune

Sono le aree destinate alla costruzione di attrezzature amministrative, culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali e ricreative, nonché di mercati comunali, scoperti o coperti. Nel caso in cui le attrezzature suddette siano riunite a formare centri civici unitari, individuati nelle planimetrie di P.R.G., è ammessa la realizzazione di attrezzature commerciali con esercizi di vicinato per una superficie utile non superiore al 25% di quella complessiva e la realizzazione di abitazione di custodia relativa all'attrezzatura principale per una superficie massima di mq. 110.

Alcune aree di nuovo impianto sono disciplinate dalle seguenti schede normative,contenenti prescrizioni e/o indicazioni di riferimento per l'attuazione dell'intervento:

TAV. 13.2 - AREA DI INSEDIAMENTO LECCIO

COMPARTO PER LE ATTREZZATURE ED I SERVIZI DI INTERESSE COMUNE: G2 - 1

Il comparto riguarda la riorganizzazione urbanistica di una area posta a monte della la strada Regionale n. 69 in località Leccio. Più precisamente il comparto si colloca su un'area completamente libera antistante la zona industriale e commerciale.

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono i seguenti:

  • - dotare l'insediamento produttivo di un'area attrezzata di servizio con possibilità, previa approvazione di un Piano Attuativo, delle seguenti destinazioni compatibili: svago, ristoro e strutture ricettive, alloggi di servizio per la zona industriale e commerciale, esercizi commerciali, centro direzionale compresi servizi postali e bancari.

PRESCRIZIONI

  • - parametri urbanistici: Sup. Coperta = mq. 1.000; H. Max = ml. 7,50;
  • - dovrà essere realizzata la viabilità pubblica di ricongiungimento di Via di Sammezzano con la rotatoria sulla S.R. 69, secondo le prescrizioni degli Enti competenti;
  • - dovranno essere realizzati mq. 800 destinati a parcheggio pubblico nonché parcheggi privati nelle misure previste dalle Normative vigenti in relazione alle destinazioni specifiche;
  • - dovrà essere realizzato un percorso pedonale di uso pubblico di collegamento di via di Sammezzano alla Strada Regionale n. 69;
  • - dovrà essere realizzato un percorso pedonale di uso pubblico fra il nuovo parcheggio pubblico e il centro commerciale a valle della Strada Regionale di Valdarno n. 69, sia in quota che attraverso un sottopasso della Strada Regionale stessa
  • - le caratteristiche complessive del progetto dovranno garantire un'alta qualità architettonica ed ambientale così da qualificare uno degli accessi al Centro Commerciale ed al Centro Abitato di Leccio.

COMPARTO PER LE ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE: G2 - 2

Il comparto riguarda la riorganizzazione urbanistica di una vasta area posta lungo la strada statale n. 69 in località Leccio. Più precisamente il comparto si colloca su un'area completamente libera antistante la zona industriale.

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono i seguenti:

  • - dotare l'insediamento produttivo di un'area attrezzata di servizio con possibilità, previa approvazione di un Piano Attuativo, delle seguenti destinazioni compatibili: svago, ristoro e strutture ricettive, alloggi di servizio per la zona industriale, servizi commerciali al minuto, centro direzionale compresi servizi postali e bancari.

PRESCRIZIONI

  • - parametri urbanistici: Sup. Coperta = mq. 500; H. Max = ml. 7,50;
  • - dovrà essere realizzata la viabilità pubblica di ricongiungimento di Via di Sammezzano con la S.R. 69, così come individuato, all'interno del comparto, nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovranno essere realizzati mq. 700 destinati a parcheggio pubblico a servizio dell'attrezzatura e accessibili dal nuovo tratto di viabilità pubblica sopra prescritto;
  • - nella progettazione dovranno essere previsti spazi aperti di arredo urbano intorno ai quali si dovranno sviluppare le attività consentite.
  • - Gli interventi ammessi in quest'area saranno realizzabili senza particolari prescrizioni qualora le opere di messa in sicurezza idraulica previste nel progetto "Lavori di sistemazione idraulica del T. leccio nel Comune di Reggello", siano state realizzate e collaudate. Si richiede comunque uno studio generale sull'assetto idrogeologico dell'area.

4. Aree per attrezzature religiose di interesse comune

Sono le aree destinate alle attrezzature religiose e relative attività integrative di carattere ricreativo, culturale, sociale.

5. Aree per parcheggi di interesse pubblico di quartiere

I parcheggi di interesse pubblico di quartiere sono specificatamente indicati nelle planimetrie del P.R.G.. Essi possono essere realizzati in superficie, impegnando anche parte degli spazi stradali, ove ciò non comporti riduzione della fluidità della circolazione, ovvero in uno o più piani, al di sopra e/o al di sotto di esso. I parcheggi di interesse pubblico di quartiere possono essere realizzati e gestiti sia da soggetti privati che dalla Amministrazione Comunale, direttamente o mediante affidamento in concessione a privati. Tale concessione è regolata da apposita convenzione che ne stabilisce modalità, tempi e reciproche obbligazioni per l'attuazione e la gestione degli impianti e delle aree. La convenzione può riservare ad uso privato una quota parte dei posti auto.

Nella realizzazione di parcheggi a livello stradale deve essere riservata una superficie minima pari al 20% dell'area per le sistemazioni a verde, sul perimetro e all'interno dell'area, ad eccezione degli spazi di sosta situati sui margini delle carreggiate stradali. Le pavimentazioni degli spazi di sosta, ad eccezione di quelli che occupano parte degli spazi stradali, devono essere eseguite con materiale drenante, limitando alle corsie di manovra le superfici impermeabili asfaltate, salvo casi particolari per quali occorre presentare una documentazione giustificativa.

Nella realizzazione di eventuali parcheggi multipiano in sottosuolo, i progetti dovranno prevedere contestualmente la sistemazione dell'intera superficie esterna in conformità con le destinazioni di P.R.G.. I parcheggi multipiano sono condizionati alle esigenze funzionali ed alla compatibilità con la viabilità e con i valori ambientali e paesistici della zona circostante, nonché alla sua situazione idraulica e idrogeologica.

6. La classe di fattibilità geologico-tecnica di eventuali interventi da realizzare in queste aree, laddove le carte geologico-tecniche appositamente redatte non riportano direttamente il numero indicante la classe di fattibilità stessa, in corrispondenza del punto di previsione, si ricava da una corrispondenza diretta dal grado di pericolosità del sito: per un intervento che ricade in area a pericolosità P2 si avrà una fattibilità di Classe II, per uno in area P3 si avrà una Classe III e per uno in P4 una Classe IV, o, laddove è presente lo studio idraulico allegato al regolamento urbanistico, la Classe III.

Si ricorda che:

  • - per le aree ricadenti in classe di Fattibilità III sono richieste indagini di dettaglio a livello di area nel suo complesso sia come supporto alla redazione degli strumenti urbanistici attuativi che nel caso di intervento diretto. L'esecuzione di quanto previsto da tali indagini in termini di bonifica, miglioramento dei terreni e particolari tecniche di fondazione costituiscono un vincolo specifico per il rilascio della concessione edilizia.
  • - Per gli interventi ricadenti negli ambiti previsti dalla Del. C. R. 12/2000 si ricorda il rispetto di quanto contenuto nell'Art.9 comma f del presente Regolamento

Circa la Fattibilità geologico-tecnica degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Ampliamento, Sopraelevazione, Nuovi edifici, Demolizioni e Ricostruzioni, Verde Pubblico attrezzato, Parchi, etc., ricadenti in queste zone si fa espresso riferimento a quanto contenuto nelle Tabelle denominate "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità idraulica dell'area interessata" e "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità geologica dell'area interessata", contenute nella "relazione geologica" di supporto al "Regolamento urbanistico", che diviene parte integrante di quest'articolo.

Si riporta inoltre la seguente scheda normativa, contenente prescrizioni di riferimento per l'attuazione dell'intervento:

TAV. 17.2 - AREA DI INSEDIAMENTO MATASSINO - SOTTOZONA G2-3

Parametri urbanistici S.C. max = 500 mq;

PRESCRIZIONE:

  • - I piani abitabili dei nuovi interventi dovranno essere realizzati in sicurezza idraulica, ossia al di sopra della quota di 128,1 metri s.l.m. (così come definita nella relazione idraulica allegata alla presente Variante generale), compensando i volumi sottratti all'esondazione pari a 600 mc. Il rispetto di tale prescrizione dovrà essere dimostrato all'interno della documentazione relativa alla richiesta di permesso di costruire.

Si ricorda infine che tutti gli interventi risultano comunque soggetti alla applicazione delle salvaguardie sovracomunali (Autorità di Bacino del Fiume Arno etc.) nel caso rientrino in dette perimetrazioni (vedi relazione geologica allegata al R.U.)

TAV. 13.2 - AREA DI INSEDIAMENTO LECCIO - SOTTOZONA G2-4

Parcheggio pubblico adiacente la Scuola Elementare Primaria di Leccio con funzione anche di parcheggio di quartiere.

PRESCRIZIONE:

  • - la realizzazione del parcheggio deve prevedere una superficie minima dell'area per le sistemazioni a verde che dovrà permettere una buona ombreggiatura;
  • - le pavimentazioni degli spazi di sosta, ad eccezione di quelli che occupano parte degli spazi stradali, devono essere eseguite con materiale drenante;
  • - in merito agli aspetti idraulici, si dovrà effettuare una idonea regimazione delle acque superficiali; in relazione agli aspetti geomorfologici, dovrà essere effettuata una idonea campagna geognostica volta alla definizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni.

Art. 51 ZONE A VERDE PRIVATO

1. Sono le aree urbane private meritevoli di conservazione, sulle quali esistono giardini, parchi, orti, alberature di alto fusto oppure parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A ma comunque meritevoli di conservazione.

2. In esse è vietata ogni nuova costruzione, inoltre dette aree non concorrono all'edificabilità dei lotti nei quali si trovano né di quelli adiacenti, in esse, nel rispetto delle piante di alto fusto, è ammessa la realizzazione di serre con copertura stagionale con altezza fuori terra e non superiore a ml. 1,50 e di piccoli impianti sportivi privati e la viabilità di servizio agli edifici, quali strade interne, rampe, vialetti, parcheggi. Il verde esistente sia di alto fusto che ornamentale, dovrà essere mantenuto e reintegrato in caso di morte o deperimento. Le costruzioni ed i manufatti esistenti all'interno delle aree a verde privato sono oggetto dei seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e se non rivestono interesse architettonico possono essere oggetto di demolizione. Le destinazioni ammesse sono quelle relative alla zona omogenea B.

È ammessa altresì la realizzazione di manufatti in legno non stabilmente ancorati al suolo di superficie interna non superiore a mq. 15,00 con altezza massima di ml. 2,50 in gronda.

3. Nelle zone a verde privato che costituiscono pertinenza di pubblici esercizi è consentita l'installazione temporanea di strutture leggere e smontabili, finalizzate allo svolgimento di attività stagionali dei pubblici esercizi stessi, previo permesso comunale che fissi i termini di rimozione e le modalità di realizzazione.

4. L'area individuata come Verde Privato nella frazione di Tosi, a cavallo con Via Armando Diaz, è caratterizzata da un elevato rischio geologico. Si tratta di un'area che, oltre a ricadere in pericolosità di frana di classe 4, è stata oggetto di recenti movimenti franosi, a causa dei quali si richiede la disciplina del presente articolo come misura di salvaguardia.

Art. 52 AREE DA ASSOGGETTARE A PIANO DI RECUPERO

1. Il R.U. individua, nelle tavole di azzonamento, taluni complessi edilizi - ex mulini, ex colonie montane, aggregati rurali, ex fornaci, aggregati urbani, ex edifici produttivi - che essendo caratterizzati da fenomeni di degrado, abbandono, sottoutilizzazione, frazionamento edilizio, vengono qualificati come zone da assoggettare a piano di recupero, da regolare con apposito piano di Recupero con le procedure ed i contenuti previsti dall'articolo n. 28 della Legge n. 457 del 05 Agosto 1978 e dall'articolo n. 9 e successivi della L.R. n. 59 del 21 Maggio 1979 meglio specificati nell'Art. 4 della presente Normativa.

2. La classe di fattibilità geologico-tecnica di eventuali interventi da realizzare in queste aree, laddove le carte geologico-tecniche appositamente redatte non riportano direttamente il numero indicante la classe di fattibilità stessa, in corrispondenza del punto di previsione, si ricava da una corrispondenza diretta dal grado di pericolosità del sito: per un intervento che ricade in area a pericolosità P2 si avrà una fattibilità di Classe II, per un in area P3 si avrà una Classe III e per uno in P4 una Classe IV.

Quando gli interventi progettuali comportano una sostanziale miglioria delle condizioni esistenti le classi di fattibilità possono essere così considerate se ricadenti in pericolosità P2 o P3 in fattibilità F2, se in pericolosità P4 in fattibilità F3.

Alcuni Piani di Recupero ai sensi dell'art. 28 della L.457/78 sono disciplinati dalle seguenti schede normative di intervento, contenenti prescrizioni e/o indicazioni di riferimento per il Piano Attuativo:

TAV. 14.1 - AREA DI RECUPERO "CANNICCIO"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 8.2 - AREA DI RECUPERO "CASCIA-OLENA"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 8.1 - AREA DI RECUPERO "BIGAZZI"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 13.2 - AREA DI RECUPERO "LA LOGGIA"

PIANO ATTUATIVO APPROVATO

TAV. 1.4 Sc. 1:10.000 - PIANO DI RECUPERO "VILLA IL LAGO": PdR - 1

Intervento localizzato lungo la viabilità Consuma-Vallombrosa, a circa 3 km da quest'ultima. Il P.d.R. si pone l'obiettivo di recuperare a fini residenziali l'ex complesso alberghiero.

PRESCRIZIONI

  • - L'edificio principale dovrà essere sottoposto ad una intervento massimo di ristrutturazione edilizia R3, senza modifica della sagoma esterna;
  • - il complesso dovrà contenere un numero di unità abitative non superiore a 18. Ogni unità abitativa non potrà essere inferiore a mq 50;
  • - L'intervento dovrà dimostrare la sua sostenibilità ambientale e funzionale, in relazione all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei liquami, all'accessibilità, ai parcheggi e alla rete di impianti;
  • - dovrà essere tenuto in considerazione l'impatto paesaggistico, in particolare nella sistemazione esterna, che dovrà mantenere una carattere rurale senza eccessivi frazionamenti visivi tipici delle pertinenze urbane;
  • - al fine di mitigare l'impatto paesaggistico, dovrà essere realizzato uno spazio a parcheggio pertinenziale totalmente interrato con una capacità di almeno un posto auto per ogni unità abitativa, oltre al relativo spazio di manovra.

TAV. 2.1 Sc. 1:2.000 - PIANO DI RECUPERO "BOCCA DI LUPO": PdR - 2

PRESCRIZIONI

  • - L'intervento dovrà dimostrare la sua sostenibilità ambientale e funzionale, in relazione all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei liquami, all'accessibilità, ai parcheggi e alla rete di impianti;
  • - dovrà essere tenuto in considerazione l'impatto paesaggistico, in particolare nella sistemazione esterna, che dovrà mantenere una carattere rurale senza eccessivi frazionamenti visivi tipici delle pertinenze urbane;

TAV. 3 Sc. 1:2.000 - PIANO DI RECUPERO "VIA BERENDSON": PdR - 3

PRESCRIZIONI

  • - L'intervento, che comporta incremento di carico urbanistico, dovrà dimostrare la sua sostenibilità funzionale, in relazione al reperimento di parcheggi pertinenziali di cui all'art. 15, in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di volumetria residenziale;
  • - dovranno essere realizzate, se necessario anche tramite demolizioni a discapito del totale recupero della volumetria esistente, superfici a parcheggio pubblico pari a n. 2 posti auto ad alloggio;
  • - In caso di interventi edilizi che modificano la sagoma esterna della volumetria esistente, dovrà essere rispettata l'altezza massima di quest'ultima.
  • - Qualora si dovessero ipotizzare ampliamenti eccedenti le attuali sagome degli edifici, dovrà essere eseguita la verifica di stabilità del versante ed eventualmente evidenziati gli interventi di salvaguardia dell'esistente;

TAV. 3 Sc. 1:2.000 - PIANO DI RECUPERO "VIA MILANESI": PdR - 4

PRESCRIZIONI

  • - L'intervento, che comporta incremento di carico urbanistico, dovrà dimostrare la sua sostenibilità funzionale, in relazione al reperimento di parcheggi pertinenziali di cui all'art. 15, in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di volumetria residenziale;
  • - dovrà essere realizzato un parcheggio pubblico di mq 200;
  • - Il Piano dovrà prevede lo spazio idoneo ad effettuare l'inversione di marchia di mezzi carrabili;
  • - Si richiede un'attenta verifica del grado di stabilità del versante ed un'attenta valutazione dell'interazione tra l'eventuali opere di consolidamento e bonifica afferenti la zona di recupero e quelle indicate nel progetto di consolidamento generale dell'abitato di Tosi;

TAV. 4 Sc. 1:2.000 - PIANO DI RECUPERO "PIEVE A PITIANA": PdR - 5

PRESCRIZIONI

  • - L'intervento dovrà dimostrare la sua sostenibilità ambientale e funzionale in relazione all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei liquami, alla rete di impianti;
  • - l'intervento dovrà tenere in considerazione il valore architettonico degli edifici compresi del P.d.R.
  • - l'intervento dovrà riordinare e riqualificare l'area anche attraverso la sistemazione esterna:
    1. a) i manufatti costruiti in materiale precario, anche se legittimamente realizzati, dovranno essere demoliti e la loro volumetria recuperata all'interno del Piano mantenendo la destinazione di manufatto accessorio;
    2. b) la viabilità di accesso dalla strada provinciale, dato il suo valore storico e lo stretto rapporto con il nucleo della Pieve, dovrà essere mantenuta come tracciato e come funzione di pubblica utilità;
    3. c) ogni intervento esterno dovrà essere valutato in rapporto all'impatto con i fabbricati dell'intero nucleo di Pieve a Pitiana, fra cui alcuni di elevato valore;
  • - dovrà essere realizzato un parcheggio pubblico alberato di mq 1.000. La sua localizzazione dovrà essere studiata ai fini del miglior impatto paesaggistico e dovrà consentire un agevole uso per l'intero nucleo.

TAV. 5.1 Sc. 1:2.000 - AREA DI INSEDIAMENTO SAN DONATO: PdR - 6

Intervento localizzato a nord dell'insediamento di San Donato in Fronzano. In un'area di alta collina con presenza di vari nuclei di edilizia rarefatta, realizzata nel tempo senza un disegno urbanistico organico. Trattasi di un territorio non urbano, tuttavia caratterizzato dalla presenza di una maglia edilizia a bassa densità ma contigua e ripetitiva, con grandi lotti curati a giardino o coltivati ma comunque recintati. Tutto ciò da origine ad una presenza permanente di tipo insediativo comunque definibile come nucleo abitativo, con totale assenza di servizi e spazi pubblici all'aperto. L'area si trova inoltre in condizioni di degrado anche per la presenza di materiali di risulta che contribuiscono all'impatto negato. Si ravvisano pertanto le seguenti necessità:

  • - realizzazione di un parcheggio pubblico in un'area baricentrica per quanto possibile;
  • - realizzazione di una piccola area di verde pubblico attrezzato.
  • - recupero dell'area ai fini dell'impatto ambientale

L'intervento è caratterizzato dalla necessità di riqualificare il sistema insediativo dal punto di vista ambientale e funzionale, e di un'adeguamento delle opere di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 12 delle N.T.A del Piano Strutturale.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il Piano definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONE:

  • - finalizzato alla riqualificazione ambientale e funzionale potrà essere realizzato, a nord dell'area, un edificio residenziale di mc 350; Rc. = 25%; H.max = 7,00 ml. L'Intervento sarà condizionato: dalla realizzazione di una parcheggio di mq 300 sul lato est adiacente alla viabilità di accesso; e dalla realizzazione di mq 850 di verde pubblico attrezzato nella restante area sud-est del Piano.
  • - La presenza di una scarpata morfologica antropizzata costituisce un limite per cui risulta necessario che eventuali modificazioni dell'attuale assetto ambientale debbano essere attentamente valutate (verifiche di stabilità). Risulta comunque necessario, qualora si prevedano interventi edificatori, in assenza di opere di salvaguardia e bonifica di detta scarpata, il rispetto di una fascia ampia almeno 20 metri.

TAV. 8.1 Sc. 1:2.000 - PIANO DI RECUPERO "CAMPRENNA": PdR - 7

PRESCRIZIONI

  • - A modifica del Piano di Recupero già approvato, pur mantenendo la destinazione turistico ricettiva, è consentito il recupero sia con tipologia "residence" sia "alberghiera".
  • - Risulta necessario, qualora si prevedano nuovi interventi edificatori, in assenza di opere di salvaguardia e bonifica della scarpata che delimita ad est l'area oggetto del Piano di Recupero, il rispetto di una fascia ampia almeno 20 metri da detta scarpata

TAV. 8.1 Sc. 1:2.000 - PIANO DI RECUPERO "PIAZZA FOLCHI": PdR - 8

PRESCRIZIONI

  • - L'intervento è finalizzato esclusivamente ad un idoneo utilizzo della porzione di fabbricato che si affaccia sulla piazza. In deroga alla normativa della zona omogenea A è pertanto consentita la realizzazione di una civile abitazione anche modificando il prospetto ma utilizzando la sagoma dell'edificio esistente.

TAV. 9 Sc. 1:2.000 - AREA DI INSEDIAMENTO MONTANINO: PdR - 9

Intervento localizzato a nord dell'insediamento di Montanino, in prossimità dell'innesto della strada comunale che proviene da Cancelli con la viabilità comunale di collegamento del capoluogo con il casello autostradale A1. L'area è altresì caratterizzata dalla confluenza del Borro dell'Albero con il Torrente Chiesimone. L'incrocio viario descritto manifesta una difficoltà di scambio dei veicoli che provengono in opposte direzioni. Ciò causato dalla stretta viabilità, dalla presenza di due curve ravvicinate ad angolo retto e dalla presenza sull'incrocio di un complesso edilizio. Anche dal punto di vista idraulico la confluenza dei due corsi d'acqua ha dato origine in passato ad allagamenti legati a difficoltà di deflusso delle acque.

Oltre ai lavori in corso relativi alla realizzazione di un nuovo tratto che dia origine ad un nuovo incrocio bypassando quello esistente, si ravvisano le seguenti necessità:

  • - Interventi di consolidamento e di protezione delle scarpate, nonché di regimazione idraulica dei fossi di scolo, con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.
  • - adeguamento del ponte che dalla strada comunale per Reggello attraversa il Borro dell'Albero e consente l'accesso ad un vicino complesso edilizio.

L'intervento è caratterizzato dalla necessità di riqualificare il sistema insediativo dal punto di vista ambientale e funzionale, e di un'adeguamento delle opere di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 12 delle N.T.A del Piano Strutturale.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il Piano definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONE:

  • - finalizzato alla riqualificazione ambientale e funzionale potrà essere realizzato, adiacente all'edificio esistente, un nuovo edificio residenziale di mc 450; H.max = 7,00 ml. L'Intervento sarà condizionato: a) dall'adeguamento dell'attraversamento del borro dell'Albero in conformità con la necessaria autorizzazione idraulica ai sensi della normativa vigente; b) dalla realizzazione degli interventi di consolidamento e di protezione delle scarpate con tecniche di ingegneria naturalistica del tratto del borro dell'Albero a monte dell'attraversamento di cui al punto precedente.
  • - Si dovrà produrre uno studio specifico per la sistemazione idraulica dell'area. Stante l'ubicazione dell'area, posta ai piedi di un calanco, dovrà essere effettuata un'apposita campagna geognostica e la verifica di stabilità del versante nelle fasi di sbancamento e di progetto, ed eventualmente indicate le opere di salvaguardia e/o bonifica. Si ricorda inoltre il mantenimento di una fascia di inedificabilità di larghezza pari a 10 metri dalla sponda del corso d'acqua, in applicazione al R.D. 523/1904.

TAV. 13.1 Sc. 1:2.000 - PIANO DI RECUPERO "LA CASA NUOVA": PdR - 10

Intervento localizzato ad nord dell'insediamento di Leccio, lungo la Strada Regionale n. 69.

PRESCRIZIONI:

  • - Il Piano di recupero dovrà destinare l'intero complesso edilizio ad uso prevalentemente terziario e commerciale;
  • - L'intervento dovrà dimostrare la sua sostenibilità ambientale e funzionale in relazione all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei liquami, alla rete di impianti;
  • - L'intervento dovrà definire gli interventi ammissibili sui singoli fabbricati in riferimento alle loro caratteristiche e valore storico, tipologico ed architettonico e riordinare e riqualificare l'area anche attraverso le sistemazione degli spazi esterni.
  • - CATEGORIE DI INTERVENTO sui fabbricati esistenti:
    • - Fabbricato principale denominato "A" = Categoria di Intervento "C-R3";
    • - Fabbricato denominato "B" = Categoria di Intervento "C-R3";
    • - Fabbricato denominato "C" = Categoria di Intervento "RU1";
  • - Oltre a quanto stabilirà il Piano di Recupero per la sostenibilità dell'intervento, dovrà essere continuata la realizzazione il percorso pedonale lungo il fronte della Strada Regionale n. 69 di Valdarno in modo da ricollegarsi al percorso del Comparto "D2-14"; Tale percorso dovrà essere separato e protetto dalla sede dell'attuale strada e alberato;
  • - Stante la presenza di elementi che possono generare fenomeni di ristagni idrici, si dovrà allegare al progetto uno studio di supporto alla sistemazione idraulica dell'area, da concessionare con l'attuazione del "PdR-10";
  • - Dovrà essere ceduta all'Amministrazione Comunale, quale standard, la porzione di area a verde con individuazione del percorso pedonale ed il suo mantenimento sarà a cura dei titolari dell'area terziaria;

TAV. 13.2 Sc. 1:2.000 - PIANO DI RECUPERO "IL ROSSETTO": PdR - 11

Intervento localizzato ad est dell'insediamento di Leccio, lungo la strada provinciale per Reggello.

PRESCRIZIONI

  • - L'intervento dovrà dimostrare la sua sostenibilità ambientale e funzionale in relazione all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei liquami, alla rete di impianti;
  • - l'intervento dovrà tenere in considerazione il valore architettonico degli edifici compresi nel P.d.R.;
  • - In ogni caso eventuali interventi volumetrici, qualora consentiti in fase di approvazione del Piano di Recupero, non dovranno interessare la porzione dell'area ricadente in pericolosità idraulica di classe 4;
  • - l'intervento dovrà riordinare e riqualificare l'area anche attraverso la sistemazione degli spazi esterni;
  • - Nel rispetto delle prescrizioni della Provincia di Firenze, dovrà essere realizzato un percorso pedonale lungo la viabilità provinciale, così come individuato all'interno del comparto nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà essere realizzato un parcheggio pubblico alberato di mq 1.000. La sua localizzazione dovrà essere studiata per consentire un agevole uso anche a servizio della vicina attrezzatura religiosa.
  • - Si dovrà produrre uno specifico studio idrologico - idraulico dell'area.
  • - La perimetrazione del Comparto dovrà essere estesa anche alla zona "G1" (Parcheggio Pubblico) adiacente la chiesa di San Salvatore a Leccio, di cui il Comparto dovrà assumersi l'onere di progettazione e realizzazione delle opere previste.
  • - Per il fabbricato principale la categoria d'intervento "B-RC" sarà riservata soltanto al nucleo storico originale, mentre nelle rimanenti porzioni di fabbricato saranno ammessi interventi fino alla categoria "C-R2".
  • - Per entrambi i fabbricati secondari (annessi) saranno ammessi interventi fino alla categoria "D-Ru1"
  • - La ricostruzione della porzione crollata del fabbricato principale dovrà essere eseguita nel rispetto del rilievo e del progetto eseguiti e presentati prima del crollo, sia per i paramenti murari interni ed esterni che per gli articolati dei solai. Nella ricostruzione si potrà far ricorso anche all'uso di nuovi materiali che garantiscano il rispetto delle specifiche normative di settore.

TAV. 17.1 Sc. 1:2.000 - PIANO DI RECUPERO "I TANI": PdR - 12

Intervento localizzato lungo la strada comunale di Viesca, nei pressi del centro abitato del Matassino. Il P.d.R. si pone l'obiettivo di recuperare a fini residenziali gli edifici già in parte adibiti ad abitazione e magazzini.

PRESCRIZIONI

  • - L'edificio principale "A" dovrà essere sottoposto ad una intervento massimo di ristrutturazione edilizia R3, senza modifica della sagoma esterna, ad eccezione della modifica delle scale di accesso esterne al piano primo e dell'adeguamento dell'altezza del piano sottotetto, onde renderlo abitabile;
  • - L'edificio "B" dovrà essere oggetto di intervento di sostituzione edilizia (L.R.1 art. 78 comma 1 lettera h), demolizione e ricostruzione a parità di volume, all'interno dell'area di recupero;
  • - L'intervento dovrà dimostrare la sua sostenibilità ambientale e funzionale, in relazione all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei liquami, all'accessibilità, ai parcheggi e alla rete di impianti;
  • - dovrà essere tenuto in considerazione l'impatto paesaggistico, in particolare nella sistemazione esterna, che dovrà mantenere una carattere rurale senza eccessivi frazionamenti visivi tipici delle pertinenze urbane.

TAV. 1-3 Sc. 1:10.000 - PIANO DI RECUPERO "PODERE RIO DI LUCO": PdR - 13

Intervento localizzato "PODERE RIO DI LUCO", ubicato lungo la strada comunale di San Siro. Il P.d.R. si pone l'obiettivo di recuperare a fini residenziali gli edifici già in parte adibiti ad abitazione e magazzini.

PRESCRIZIONI

  • - L'edificio principale "A", viste le sue caratteristiche, evidenziate nella relazione storica, dovrà essere sottoposto in parte a Risanamento Conservativo (RC), mentre la parte più recente, ad una intervento massimo di ristrutturazione edilizia (R3), il tutto senza modifica della sagoma esterna, ad eccezione della demolizione della superfetazione che sarà oggetto di ristrutturazione urbanistica.;
  • - Gli edifici "B e C e porzione dell'"A" dovranno essere oggetto di intervento di Ristrutturazione Urbanistica (L.R.1 art. 78 comma 1 lettera f), demolizione e ricostruzione a parità di volume, all'interno dell'area di recupero;
  • - L'intervento dovrà dimostrare la sua sostenibilità ambientale e funzionale, in relazione all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei liquami, all'accessibilità, ai parcheggi e alla rete di impianti;
  • - dovrà essere tenuto in considerazione l'impatto paesaggistico, in particolare nella sistemazione esterna, che dovrà mantenere una carattere rurale senza eccessivi frazionamenti visivi tipici delle pertinenze urbane.

Tav. 13.2 Leccio Sc. 1:2.000 - PIANO DI RECUPERO "LE CASACCE": PdR - 14

Intervento localizzato ad est dell'insediamento di Leccio, in riva sinistra del Fosso di Leccio e della strada Provinciale di Reggello.

PRESCRIZIONI

  • - l'intervento dovrà riordinare e riqualificare l'intera area; il progetto dovrà caratterizzarsi per la sua qualità architettonica, usando in via prevalente tecniche costruttive, materiali, colori e finiture tradizionali tali da potersi coordinare e attenere a criteri di unitarietà e semplicità, al fine di un corretto inserimento nel paesaggio circostante;
  • - l'intervento inoltre, tenendo conto dei peculiari caratteri ambientali e paesaggistici dell'area, oltre al recupero e valorizzazione delle parti storiche, dovrà porre particolare attenzione anche alla progettazione degli spazi liberi; dovranno essere ridotti al minimo i movimenti di terra e dovrà esser posta particolare attenzione alla messa a dimora di alberature di alto fusto, posizionate preferibilmente in filare, in modo da raccordarsi alla trama delle colture agrarie della campagna adiacente;
  • - l'intervento dovrà dimostrare la sua sostenibilità ambientale e funzionale, in relazione all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei liquami, alle reti degli impianti; dovrà essere prevista l'installazione di impianti per la produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento;
  • - l'intervento sarà subordinato alla messa in sicurezza della viabilità di accesso che, staccandosi dalla strada Provinciale, scavalcherà il Fosso di Leccio tramite la realizzazione di un nuovo ponte con la conseguente demolizione del guado esistente e rimessa in pristino delle sponde del Fosso di Leccio;
  • - dovrà essere prevista la dotazione di parcheggi pertinenziali e di verde di corredo.

Art. 52bis PROGRAMMI COMPLESSI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI (P.R.I.)

1. I Programmi Complessi di Riqualificazione Insediativa di cui all'art. 74 della L.R. 1/2005, costituiscono strumenti di programmazione assimilati a piani attuativi, attraverso interventi volti al recupero, riqualificazione o nuova edificazione, puntando sulle qualità delle prestazioni del sistema insediativo, caratterizzandosi per una pluralità di funzioni, di tipologie d'intervento e di operatori, con il coinvolgimento di risorse pubbliche e private.

1bis. Per motivi di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, il P.R.I. ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il Piano definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

2. I P.R.I. sono individuati nelle tavole del R.U. con apposita simbologia e perimetrazione e costituiscono comparto unitario di intervento ai sensi dell'art. 2 delle presenti norme, subordinato all'approvazione di un Piano Attuativo di iniziativa privata, fatta salva la possibilità, ove specificato, di intervenire con Piano Complesso di Intervento. Tali Programmi dovranno contenere:

  1. a) La riorganizzazione integrale dell'area sia per quanto riguarda l'articolazione planivolumetrica delle superfici coperte, sia per la sistemazione di tutte le aree libere e i parcheggi.
  2. b) La realizzazione delle infrastrutture, attrezzature e servizi prescritti per ciascuna area dal R.U. e delle opere di urbanizzazione primaria.

3. Per tutte le aree di intervento si riportano di seguito le schede normative di progetto contenenti prescrizioni e/o indicazioni di riferimento.

Le prescrizioni vincolano l'attuazione al loro rispetto.

Le indicazioni esprimono criteri e modalità da approfondire in fase di progettazione. L'eventuale discostamento da una indicazione dovrà essere motivato dai richiedenti e valutato dalla Giunta Comunale, in piena autonomia, in sede di approvazione del Programma, senza comunque che ciò costituisca variante al R.U..

Nelle schede sono individuati i seguenti elementi:

  • - l'assetto urbanistico dell'area;
  • - la superficie, descrizione e/o localizzazione di servizi e infrastrutture;
  • - i parametri urbanistici;
  • - disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio ed eventuali nuove costruzioni di completamento;
  • - eventuali ulteriori prescrizioni e/o indicazioni specifiche dell'area.

4. Le seguenti schede normative individuano P.R.I. caratterizzati dalla necessità di riqualificare il sistema insediativo dal punto di vista ambientale e funzionale, o di un'adeguamento delle opere di urbanizzazione:

TAV. 3 - AREA DI INSEDIAMENTO TOSI: P.R.I. - 1

L'intervento ha come obiettivo quello di dotare l'ambito di un piccolo parcheggio pubblico. Nell'area speciale di intervento potrà essere realizzata una volumetria residenziale con le seguenti caratteristiche:

PRESCRIZIONI

  • - dovrà essere realizzato il tratto interno al comparto della viabilità ed il parcheggio pubblico, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - Nell'area speciale di intervento potrà essere realizzata una volumetria residenziale o comunque compatibile con le destinazioni consentite per le zone B, con i seguenti parametri urbanistici: I.F. = 1,0; Rc. = 40%; H.max = 7,00 ml.
  • - Stante la presenza di un cumulo detritico di origine antropica si richiede l'esecuzione di un indagine geognostica mirata alla valutazione dell'orizzonte di riporto e conseguentemente un'attenta verifica del grado di stabilità del versante che consideri soprattutto la fase di sbancamento e realizzazione di un' eventuale edificazione, prevedendo, se necessario, le opportune opere di contenimento. Si prescrive di effettuare uno studio idraulico per la corretta regimazione delle acque superficiali;

TAV. 3 - AREA DI INSEDIAMENTO TOSI: P.R.I. - 2

L'intervento insiste su du un'area oggetto di una lottizzazione convenzionata. A modifica di tale progetto convenzionato, all'interno dell'area evidenziata come comparto, potrà essere previsto l'abbassamento a valle della strada prevista dal vecchio piano di lottizzazione. Ciò al fine di consentire una viabilità che meglio segua l'andamento naturale del terreno.

PRESCRIZIONE

  • - Dovranno restare invariati, rispetto alla convenzione già sottoscritta, le quantità volumetriche e le opere pubbliche da realizzare.
  • - Dovrà essere effettuata un'adeguata campagna geognostica volta alla valutazione dello spessore dell'orizzonte detritico ed un rilievo geomeccanico: i risultati di questi studi saranno poi utilizzati per la verifica di stabilità del versante e per la sistemazione della scarpata antropica che delimita a valle il versante. Si prescrive infine di effettuare uno studio idrogeologico per la corretta captazione delle acque di ruscellamento superficiale e di scorrimento ipodermico al fine di evitare fenomeni di disordine idraulico e idrogeologico che possono costituire elemento di riattivazione della frana posta a valle dell'area in oggetto.

TAV. 4 - AREA DI INSEDIAMENTO DONNINI: P.R.I. - 3

L'intervento è localizzato all'interno del centro abitato ed è finalizzato all'allargamento della viabilità pubblica in corrispondenza di una accentuata strettoia.

PRESCRIZIONE

  • - L'intervento è convenzionato all'allargamento della viabilità, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000
  • - Nell'area speciale di intervento potrà essere realizzata una volumetria residenziale con I.F. = 2,0; Rc. = 45%; H.max = 3,50 ml. sopra la quota di Via Cadorna
  • - In tale area, le eventuali volumetrie consentite, non dovranno interessare la porzione ricadente in pericolosità geologica di classe 4
  • - Stante la presenza di un'area in frana a valle del lotto che nella sua futura evoluzione lo potrebbe coinvolgere, si richiede un'attenta valutazione sul grado di stabilità del versante ed uno specifico progetto di opere da realizzare a salvaguardia del lotto stesso

TAV. 4 - AREA DI INSEDIAMENTO DONNINI: P.R.I. - 4

Il prospetto urbano dell'insediamento di Donnini costituisce sul lato sud un impatto visivo molto sensibile lungo la viabilità provinciale n. 86, in particolare dal complesso storico di Pieve a Pitiana. Nella presente area di intervento emerge la necessità di completare un progetto pianificatorio generale che prevede la trasformazione ed il miglioramento dell'intero prospetto urbano, attraverso la mitigazione dell'impatto negativo generato da un edificio di quattro piani caratterizzato da una bassa qualità architettonica.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il Piano definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI

  • - dovrà essere realizzato il tratto interno al comparto della viabilità pubblica che aggira a valle l'abitato di Donnini, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà essere realizzato il percorso pedonale, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - in aderenza alla nuova viabilità dovrà essere previsto e predisposto lo spazio necessario al "trenino" Sant'Ellero-Saltino, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - Nell'area speciale di intervento potrà essere realizzata una volumetria residenziale con I.F. = 1,0; Rc. = 40%; H.max = 7,00 ml.

INDICAZIONI:

  • - l'edificato dovrebbe allinearsi lungo la viabilità pubblica. Gli edifici potranno essere slittati a valle tenendo conto al loro impostare dell'andamento morfologico del terreno.
  • - particolare attenzione andrà posta nella sistemazione degli spazi liberi del comparto, anche attraverso la piantumazione di essenze autoctone, al fine di attenuare l'impatto visivo soprattutto dai punti di vista lontani.

TAV. 6 - AREA DI INSEDIAMENTO PIETRAPIANA: P.R.I. - 5

L'intervento ha come obiettivo quello di dotare l'ambito urbano di un'area destinata a verde pubblico attrezzato.

PRESCRIZIONI

  • - Nella porzione sud dell'area speciale di intervento potrà essere realizzata, su un lotto di 1000 mq, una volumetria residenziale con le seguenti caratteristiche: V. = 700 mc; R.c. = 40%; H.max = 7,00 ml.
  • - La restante area dovrà essere realizzata e ceduta all'Amministrazione come verde pubblico attrezzato.

TAV. 7.1 - AREA DI INSEDIAMENTO REGGELLO: P.R.I. - 6

Il Comparto, localizzato a nord del complesso scolastico, è caratterizzato da un'area di completamento edilizio in corso di realizzazione e adiacente ad un tratto di viabilità urbana di progetto. Per sopraggiunti motivi di pubblica utilità il tracciato della strada è stato modificato e pertanto l'area necessita di un intervento di riqualificazione urbana e funzionale, finalizzata all'attuazione della nuova previsione in sinergia con il completamento edilizio in corso.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il Piano definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI

  • - dovranno essere realizzati i due tratti della nuova viabilità di P.R.G. che delimitano il Comparto a Nord-ovest e a sud-ovest, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000
  • - dovrà essere realizzato un parcheggio pubblico di mq 250 a sud del Comparto, adiacente alla nuova viabilità di prolungamento di Via Guerri;
  • - nell'area "speciale di intervento" potrà essere realizzata una volumetria residenziale con i seguenti parametri urbanistici: S.C. Max = 20%; H. Max = ml. 7,00; V. = mc. 2.000;
  • - nell'area B3 interna al PRI, potrà essere attuata la volumetria secondo l'indice di zona. Ai fini di un miglior equilibrio urbanistico la volumetria residua della sottozona B3, potrà essere individuata nell'adiacente area speciale di intervento. Ai fini dell'imponibile catastale interno al consorzio del comparto, si ritiene opportuno considerare l'area B3 caratterizzata da un imponibile catastale che tenga conto della consistenza edilizia già realizzata e del restante potenziale volumetrico che verrà calcolato come rendita catastale presunta, fatti salvi accordi diversi fra le parti.
  • - Vista la complessità del presente ambito urbano, che insiste parzialmente su un'area di completamento edilizio in corso di realizzazione, è consentita in alternativa l'attuazione del comparto attraverso due interventi distinti:
    1. a) Intervento nell'area B3 fino ad esaurimento dell'indice di zona, da attuare e convenzionare ai sensi dell'art. 2 comma 1 delle presenti N.T.A.;
    2. b) Piano attuativo nella parte restante e nel rispetto dei parametri evidenziati nell'area "speciale di intervento".
    In tal caso, gli interventi di pubblica utilità previsti all'interno del presente P.R.I. ed oggetto di convenzione, dovranno essere proporzionalmente suddivisi in accordo con l'Amministrazione e con il consorzio del comparto.

TAV. 7.1 - AREA DI INSEDIAMENTO REGGELLO: P.R.I. - 7

Il Comparto, localizzato a sud-est del complesso scolastico ed adiacente a Via Dante Alighieri, è caratterizzato dalla presenza di un complesso edilizio di buon valore architettonico, sul quale insiste un'ampia sottozona B3. Il recupero urbano dell'area si pone il fine di salvaguardare l'edificio esistente e parte della sua pertinenza, operando una nuova distribuzione dell'indice volumetrico, in sinergia con le sopraggiunte necessità di pubblica utilità come la realizzazione della nuova viabilità urbana ed l'ampliamento del polo scolastico.

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il Piano definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI

  • - dovrà essere realizzato il tratto della nuova viabilità di P.R.G. interno al Comparto, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà essere realizzato un parcheggio pubblico di mq 500 a sud del Comparto adiacente a via D. Alighieri, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - dovrà essere ceduta all'Amministrazione l'area interna al Comparto interessata dal plesso scolastico individuata come zona G2 nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000.
  • - nell'area "speciale di intervento" potrà essere realizzata una volumetria residenziale con i seguenti parametri urbanistici: I.F. = 2; Rc. = 45%; H.max = 10,50 ml.

TAV. 7.1 - AREA DI INSEDIAMENTO REGGELLO: P.R.I. - 8

L'intervento ha come obiettivo quello di rivedere l'accesso a due edifici per ragioni di sicurezza in occasione del nuovo innesto di una viabilità pubblica su strada provinciale.

PRESCRIZIONI

  • - Nell'area speciale di intervento potrà essere realizzata una volumetria residenziale con le seguenti caratteristiche: I.F. = 1,0; Rc. = 40%; H.max = 7,00 ml.
  • - L'intervento è condizionato dalla realizzazione della nuova viabilità di accesso all'area in oggetto, a servizio anche dell'edificio esistente a nord del PRI.

TAV. 7.1 - AREA DI INSEDIAMENTO REGGELLO: P.R.I. - 9

Il presente intervento è localizzato all'ingresso del nuovo grande Parcheggio del capoluogo e l'area è destinata ad avere un grande impatto visivo. Il perimetro del Piano corrisponde alla particella catastale n. 302b del foglio di mappa n. 72. L'intervento ha come obiettivo quello di riqualificare l'ambito urbano eliminando i manufatti precari.

PRESCRIZIONI

  • - All'interno del comparto dovranno essere eliminati tutti i manufatti, temporanei e non, realizzati in materiale precario.
  • - potrà essere realizzata una volumetria ad uso garage con le seguenti caratteristiche: S.C. = 60 mq; H.max = 2,40 ml.
  • - La realizzazione dell'intervento in oggetto potrà avvenire una volta realizzate e collaudate le opere di bonifica e consolidamento previste nel progetto "Nuovo parcheggio nel centro abitato di Reggello".

TAV. 8.1- AREA DI INSEDIAMENTO CASCIA: P.R.I. - 10

L'intervento ha come obiettivo quello consentire l'accesso ad un ambito urbano intercluso e contestualmente dotare la scuola materna di un piccolo spazio attrezzato.

PRESCRIZIONI

  • - Nell'area speciale di intervento potrà essere realizzata una volumetria residenziale con le seguenti caratteristiche: I.F. = 1,5; Rc. = 40%; H.max = 9,00 ml.
  • - L'intervento è condizionato dalla realizzazione e cessione all'Amministrazione dell'area attrezzata e dalla cessione dell'area interessata dalla viabilità interna, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000.

TAV. 8.1- AREA DI INSEDIAMENTO CASCIA: P.R.I. - 11

Il Comparto riguarda la riorganizzazione urbanistica del Frantoio di Santa Tea, che attualmente è ospitato in un complesso che comprende un edificio localizzato in zona omogenea A e un edificio localizzato in zona omogenea D. L'accesso all'impianto avviene da Via De Nicola attraverso il centro storico di Cascia. Le potenzialità di crescita dell'attività, anche se già consentite dal previdente R.U., risultano limitate dalla non funzionalità degli spazi disponibili e dalle difficoltà di accesso per i mezzi pesanti.

Pertanto gli obiettivi del presente Piano di recupero Urbano sono:

  • - creazione di un nuovo accesso al fine di agevolare l'accessibilità all'impianto e contestualmente liberare il centro storico di Cascia del traffico generato dall'attività;
  • - attuazione, in spazi funzionali, dell'ampliamento dell'attività del Frantoio.

Il Comparto è caratterizzato da una destinazione mista con due aree speciali di intervento:

  • - una a nord-est della nuova viabilità di PRG, con parametri urbanistici: S.U.L. 4.800 mq; Rc 50%; H max 12,00 con destinazione Frantoio ed attività commerciale.
  • - una a sud-ovest della nuova viabilità di PRG, con parametri urbanistici: I.F. = 2,0; Rc. = 45%; H.max = 10,50 ml. con destinazione residenziale

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria prima dell'attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono essere attuati dall'Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/2005. In tal caso il Piano definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla sua realizzazione.

PRESCRIZIONI

  • - Intervento subordinato al reperimento delle superfici a parcheggio e alla presentazione di un Piano convenzionato di sviluppo aziendale e dell'occupazione di cui al comma 5.1 dell'art. 30 delle presenti norme. Gli indici urbanistici che descrivono la presente area sono già comprensivi dell'ampliamento del 50% della s.u.l. consentito ai complessi produttivi esistenti di cui al sopracitato art. 30;
  • - dovrà essere realizzato il tratto interno al Comparto della nuova viabilità pubblica, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000. Per detto intervento è consentito lo scomputo dell'urbanizzazione primaria e secondaria;
  • - ai fini della compatibilità con il P.S., nuovi volumi produttivi dovranno essere realizzati ad una distanza di almeno 40 ml dalla nuova viabilità pubblica a sud-ovest del Comparto.

TAV. 8.1- AREA DI INSEDIAMENTO CASCIA: P.R.I. - 12

L'intervento ha come obiettivo quello di realizzare un piccolo parcheggio a servizio del centro storico di Bigazzi, nell'ipotesi di liberare la piazzetta storica che si affaccia sulla viabilità comunale.

PRESCRIZIONI

  • - Nell'area speciale di intervento potrà essere realizzata una volumetria residenziale con le seguenti caratteristiche: I.F. = 1,0; Rc. = 40%; H.max = 7,00 ml.
  • - nell'area interna al comparto individuata come G2 nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000, dovrà essere realizzato, oltre alla viabilità di accesso al nuovo edificio, un parcheggio pubblico di 250 mq.

TAV. 8.3- AREA DI INSEDIAMENTO CANOVA: P.R.I. - 13

L'intervento ha come obiettivo quello di dotare l'ambito urbano di un'area destinata a parcheggio e verde pubblico attrezzato.

PRESCRIZIONI

  • - L'area destinata a Verde attrezzato e parcheggio, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000, dovrà essere ceduta all'Amministrazione Comunale.
  • - Nell'area speciale di intervento potrà essere realizzata una volumetria residenziale con le seguenti caratteristiche: V. = 700 mc; R.c. = 40%; H.max = 7,00 ml.

TAV. 13.2 - AREA DI INSEDIAMENTO LECCIO: P.R.I. - 14

Intervento localizzato all'interno dell'insediamento di Leccio. Il Piano è finalizzato alla ridefinizione della viabilità di penetrazione dell'ambito urbano attraverso una localizzazione più funzionale agli accessi degli edifici esistenti.

PRESCRIZIONI

  • - Intervento e convenzionato all'allargamento e alla sistemazione della viabilità esistente di accesso, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000; alla realizzazione di un parcheggio pubblico di mq. 250 nell'area speciale di intervento e adiacente alla viabilità; alla realizzazione di una piccola area di verde pubblico con piantumazione di un filare di alberi di essenza autoctona al fine di schermare l'ambito produttivo da quello residenziale, così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;
  • - Nell'area speciale di intervento, altre al parcheggio sopra prescritto, potrà essere realizzata una volumetria residenziale o comunque compatibile con le destinazioni consentite per le zone B, con i seguenti parametri urbanistici: I.F. = 2,0; Rc. = 45%; H.max = 10,50 ml.
  • - Gli interventi ammessi in quest'area saranno realizzabili senza particolari prescrizioni qualora le opere di messa in sicurezza idraulica previste nel progetto "Lavori di sistemazione idraulica del T. Leccio nel Comune di Reggello", siano state realizzate e collaudate. Si richiede comunque uno studio generale sull'assetto idrogeologico dell'area;

5. Indipendentemente dall'attuazione del PRI, sul patrimonio edilizio esistente all'interno del perimetro del Piano sono consentite le destinazioni d'uso specificate nelle singole schede normative e sono consentiti interventi fino alla Ristrutturazione edilizia R3, da attuarsi con intervento diretto.

6. La fattibilità geologico-tecnica dei seguenti interventi è direttamente deducibile dalle relative schede e tavole contenute nella "Relazione Geologica" di supporto al "Regolamento Urbanistico" cui si rimanda e che diviene parte integrante delle seguenti previsioni urbanistiche. Si ricorda infine che tutti gli interventi risultano comunque soggetti alla applicazione delle salvaguardie sovracomunali (Autorità di Bacino del Fiume Arno etc.) nel caso rientrino in dette perimetrazioni (vedi relazione geologica allegata al R.U.)

Art. 53 AREE SPECIALI DI PERTINENZA DI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE STORICO, ARCHITETTONICO E CULTURALE

1. Sono aree in zona agricola di limitate estensioni, individuate nelle tavole di R.U. con apposita campitura e perimetrazione comprendenti edifici di notevole valore storico, architettonico e culturale. Tali edifici sono inseriti negli Elenchi A, B e C di cui all'Art. 10 delle presenti Norme. All'interno di tali aree è prescritto il mantenimento degli assetti architettonici, vegetazionali, idrici e morfologici, salvo che per il dimostrato recupero di situazioni di degrado e/o inquinamento ambientale. Sul patrimonio edilizio esistente si ammettono gli interventi consentiti dall'art. 11 delle presenti norme. Non sono ammesse nuove edificazioni, ampliamenti, nuove opere infrastrutturali, recinzioni in muratura o rete metallica, se non per la dimostrata salvaguardia del sito. Non saranno ammesse impermeabilizzazioni estese dei suoli: piazzali, strade, percorsi anche pedonali dovranno essere pavimentati con materiali non impermeabili. Sarà ammessa la costruzione di singole attrezzature private annesse alla residenza, alle attività agrituristiche o turistiche quali piscine, campi da tennis, ecc. in casi eccezionali e comunque secondo quanto previsto al precedente art. 22 delle presenti norme. L'Amministrazione Comunale regolamenterà la eventuale fruizione pubblica dei siti tutelati. A questo fine saranno consentite costruzioni di servizio a carattere precario previa convenzione o atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari che preveda modalità e tempi per la rimessa in pristino dei luoghi ed idonee garanzie finanziarie.

2. È ammesso comunque l'adeguamento funzionale delle strutture turistico ricettive, dei pubblici servizi e delle attrezzature sportive esistenti; ove tale adeguamento comporti incrementi volumetrici, questi dovranno essere preferibilmente realizzati all'esterno delle aree di tutela; se questo non risulterà possibile, gli incrementi volumetrici potranno essere realizzati all'interno delle aree, purché se ne dimostri la compatibilità paesistica, tipologica e morfologica attraverso una specifica valutazione di impatto. Il dimensionamento degli incrementi volumetrici dovrà risultare da un piano convenzionato di sviluppo aziendale e dell'occupazione, e sarà subordinato alla dimostrazione della compatibilità ambientale. Il piano di sviluppo aziendale ed il progetto di intervento saranno approvati dal Consiglio Comunale.

3. Il Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui all'Articolo 16 delle presenti Norme, dovrà prevedere la conservazione e manutenzione delle forme colturali, dell'assetto e sistemazione del suolo, delle essenze vegetali.

4. Può essere ammessa la realizzazione di attrezzature private affini al la residenza ed alle attività agrituristiche, purché si dimostri l'impossibilità di realizzarle al di fuori dell'area o l'opportunità di realizzarle nell'area con un progetto di inserimento paesaggistico-ambientale; eventuali locali di servizio a quest'ultime attrezzature, dovranno essere esclusivamente interrati o localizzati in fabbricati esistenti.

5. Gli interventi ammessi dovranno essere uniformati al massimo rispetto degli elementi ambientali, paesaggistici ed agricoli, garantendone con opportuni e congrui interventi, la salvaguardia, la conservazione e riqualificazione delle parti originarie; non sono ammesse asportazioni, alterazioni, imitazioni

Art. 54 AREE DI RISPETTO CIMITERIALE

1. Sono aree di rispetto cimiteriale contrassegnate nelle tavole di R.U. con apposita campitura e perimetrazione. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti, oltre agli interventi fino alla Ristrutturazione Edilizia, interventi di recupero ovvero funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso.

2. La previsione di nuove localizzazioni per strutture cimiteriali dovrà essere definita da appositi progetti relativi alla opera stessa. Tutta l'area compresa nelle fasce di rispetto è passibile di esproprio se ciò è richiesto dal progetto dell'opera. Le aree comprese nelle fasce di rispetto possono essere destinate a corsie di servizio, parcheggi pubblici, percorsi pedonali, sistemazioni a verde e piantumazioni, conservazione allo stato naturale o ad uso agricolo. In zone particolarmente ampie, ove il terreno lo consenta, possono essere esercitate attività ricreative. Negli edifici esistenti su tali aree sono consentiti unicamente interventi di manutenzione e restauro

Art. 55 RISCHIO IDRAULICO

1. Le prescrizioni, salvaguardie e limitazioni di cui agli articoli 75, 76, 77, 78 e 79 della D.C.R.12/2000 si applicano ai seguenti corsi d'acqua:

  • - Fosso dell'abbate, ambito A;
  • - Fiume Arno, ambito AB;
  • - Torrente Chiesimone, ambito AB;
  • - Fosso di Ciliana, ambito AB;
  • - Fosso Lagacciolo, ambito A;
  • - Fosso di Leccio o di Coniorsi, ambito AB;
  • - Rio di Luco, ambito A;
  • - Torrente Marnia, ambito AB;
  • - Borro di Pitano, ambito A;
  • - Torrente Resco cascese e Borro S.Antonio, ambito AB;
  • - Torrente Resco simontano, ambito A;
  • - Fosso della Romola, ambito A;
  • - Fosso della Tornia o Tofanaia, ambito AB;
  • - Borro della Trana, ambito A;
  • - Torrente Vicano di S.Ellero e Fosso del Bifolco, ambito AB;
  • - Fosso Vicano di Vallombrosa o Fosso dei Bruciati, ambito A:

si applicano altresì alle aree a rischio idraulico delimitate nella "Carta dei vincoli e delle limitazioni" del P.S.

2. Interventi edilizi nelle aree di cui sopra sono subordinati al rispetto dell'articolo 77 della D.C.R. 12/2000, ed alla preventiva approvazione di un Piano Particolareggiato convenzionato, fra i cui elaborati è obbligatorio uno studio idrologico idraulico avente carattere prescrittivo, con i contenuti indicati nel suddetto articolo. Gli interventi previsti dal Piano Particolareggiato potranno essere iniziati solo dopo l'avvenuta esecuzione delle opere previste dallo studio idrologico idraulico per la eliminazione del rischio idraulico.

3. Tutti gli interventi di nuova edificazione nell'intero territorio comunale dovranno limitare le impermeabilizzazioni estese dei suoli e comunque mantenere una superficie permeabile dei lotti non inferiore al 25% della superficie fondiaria.

3. Nelle aree perimetrate nella "Carta dei vincoli e delle limitazioni" del P.S. come soggette alle limitazioni e salvaguardie stabilite dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno sono esclusi interventi edilizi e trasformazioni morfologiche incompatibili. È ammesso l'uso agricolo con colture di tipo ortivo o seminativo, purchè senza la realizzazione di serre e/o recinzioni, e/o manufatti, e senza l'impianto di alberature di alto fusto.

Art. 55bis AREE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE

Nel Regolamento Urbanistico sono individuate quelle aree limitrofe al sistema del fiume Arno destinate alla realizzazione delle opere idrauliche complementari e funzionali al sistema delle Casse di espansione della vallata dell'Arno, così come individuate nel PTCP (Art.4) della Provincia di Firenze.

Tali aree sono destinate a funzione pubblica e pertanto assoggettate all'espropriazione per pubblica utilità e sarà consentita la realizzazione di tutte quelle opere funzionali secondo i progetti di sistemazione idraulica.

Art. 56 EDIFICI ESISTENTI IN CONTRASTO CON IL R.U.

1. Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni previste dal R.U. non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva; essi saranno soggetti a soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi diversi saranno ammessi soltanto per adeguarsi alle presenti norme.

2. Nel caso di edifici esistenti preordinati all'esproprio saranno consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per gli immobili sedi di attività produttive inquinanti saranno consentiti i miglioramenti igienici e tecnologici atti a ridurre i fattori inquinanti e a migliorare le condizioni di lavoro degli addetti, purché ciò non costituisca potenziamento delle capacità produttive.

Art. 57 MANUFATTI OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO

1. I manufatti abusivi sanati ai sensi della legislazione vigente potranno essere oggetto degli interventi ammessi dal R.U. per la zona omogenea nella quale ricadono.

Art. 58 NORMA TRANSITORIA E MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Per i Piani Attuativi già approvati, o il cui schema di Convenzione sia stato già approvato dal Consiglio Comunale, alla data di adozione delle presenti Norme, resta in vigore la disciplina stabilita dalle deliberazioni di approvazione e dalle Convenzioni, nonché quella in vigore al momento dell'approvazione, purché gli interventi siano attuati entro 10 anni dalla stipula della Convenzione e la medesima venga stipulata entro un anno dalla adozione della presente Variante Generale al Regolamento Urbanistico.

1bis. Per i progetti presentati al protocollo dell'amministrazione comunale entro la data di adozione della presente variante generale (21/02/2006) e ricadenti nelle sottozone B1, B2, B3 e B4, è ammessa un'altezza massima superiore a quella prescritta dalle presenti norme, esclusivamente per adeguarsi all'eventuale maggiore altezza degli edifici residenziali esistenti adiacenti e comunque per una superficie coperta non superiore al 30% di quella massima consentita dalle presenti norme; così come ammesso dalle norme del R.U. vigente alla data di adozione della presente variante generale.

2. Si elencano i Piani Attuativi in iter, cioè già convenzionati o la cui convenzione sia già stata approvata dal Consiglio Comunale alla data di adozione delle presenti norme:

  1. 2.1 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE "R":
  2. 2.3 - PIANI DI LOTTIZZAZIONI CON DESTINAZIONE INDUSTRIALE "I":
  3. 2.4 - PIANI DI RECUPERO:
  4. 3.5 - COMPARTI AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE:
  5. 3.6 - COMPARTI AD USO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO:
  6. 3.7 - PIANI DI RECUPERO:

3. I permessi di costruire già rilasciati alla data di adozione del presente R.U. decadranno con la scadenza del permesso stesso e questi non potranno essere rinnovati e/o prorogati e se non conformi al presente R.U.. Le eventuali varianti presentate prima della conclusione dei lavori potranno essere approvate anche in deroga alle presenti norme, una volta adottate purché rispettino i parametri relativi al volume, alla superficie, all'altezza, nonché le destinazioni d'uso del progetto originariamente approvato.

4. Le richieste di permesso di costruire i quali hanno acquisito favorevolmente i pareri della C.E.C. e C.E.I. e per i quali sono già state trasmesse le determinazioni degli oneri alla data del 27/01/1998, sono fatte salve e seguono le disposizioni del precedente comma.

5. Le richieste di permesso di costruire per ampliamenti di s.u.l. nelle strutture turistico ricettive esistenti, consentiti dal R.U. vigente alla data di adozione della presente variante generale e che hanno acquisito favorevolmente i pareri della Commissione edilizia, possono concludere il loro iter in deroga a quanto disciplinato all'art. 47 delle presenti norme e successivamente seguono le disposizioni del comma 3 del presente articolo.

6. La pericolosità idraulica è rappresentata nel vigente piano dell'Autorità di Bacino del fiume Arno, conseguentemente la cartografia e le perimetrazioni delle pericolosità allegate al Piano Strutturale Comunale e al Regolamento Urbanistico Comunale, assumono carattere esclusivamente ricognitivo-inventariale, data la diversa valutazione assegnata ai fenomeni ivi verificatisi ed alla luce degli interventi eseguiti volti alla mitigazione della pericolosità.

Art. 59 POTERI DI DEROGA

1. È facoltà del Sindaco di derogare dalle disposizioni delle presenti norme ai sensi dell'art. 41 quater della L. n. 1150 del 17/08/1942 e dell'art. 54 della L.R. 1/2005, alle seguenti condizioni:

  1. a) purché si operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell'intervento concernenti altezze, superfici, volumi e distanze;
  2. b) per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, a recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, rilevanti ai fini dell'attività di protezione civile.

Art. 60 DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI TEMPI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 comma 3 della L.R. 1/2005, nell'ambito delle zone funzionali individuate nelle tavole del R.U., il Sindaco dovrà localizzare gli esercizi commerciali ed i servizi pubblici specifici in modo da garantire una corretta distribuzione delle funzioni, al fine di assicurare l'equilibrio e l'integrazione tra il sistema di organizzazione degli spazi e il sistema di organizzazione dei tempi nei diversi cicli della vita umana, in modo da favorire una funzione dei servizi pubblici e privati di utilità generali, che non necessiti di mobilità.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49