Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 34 SOTTOZONA E3 - FORESTA DI SANT'ANTONIO

1. In attuazione degli obiettivi del P.S., la sottozona E3 costituisce ambito per il reperimento dell'area naturale protetta di interesse locale della Foresta di S. Antonio.

2. Non sono ammesse nuove edificazioni, se non per comprovate esigenze di enti pubblici o per adeguamento di servizi tecnologici. Sul patrimonio edilizio esistente interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia, ove consentiti dall'art. 11 delle presenti norme, sono ammessi se finalizzati alla riduzione di impatti visuali e ambientali e comunque senza incrementi di volumi e di altezze.

3. In ottemperanza alla deliberazione del C.R. 296/88 art. 7, è prescritta la salvaguardia degli assetti edilizi, urbanistici e vegetazionali, nella loro generale caratterizzazione formale e tipologica, per quanto attiene al carico insediativo, all'impiego di materiali, tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture, arredi vegetazionali, sistemazioni esterne. Sono vietate pertanto a titolo di esemplificazione le trasformazioni morfologiche, ambientali e vegetazionali, ivi comprese le cave di prestito, le attività minerarie, i movimenti di terra, le modificazioni degli assetti colturali e vegetazionali paesaggisticamente e storicamente significativi, l'impianto di discariche, gli ammassi di materiali e rottami. Non sono ammessi movimenti di terra non superficiali senza specifico permesso comunale. Sono vietate opere di copertura, intubazione, interramento degli alvei dei corsi d'acqua, salvo che si tratti di opere finalizzate alla regimazione dei medesimi, le quali dovranno comunque scaturire da studi idraulici e morfologici estesi all'intero bacino fluviale o torrentizio. Le opere idrauliche di difesa, presa e sbarramento devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali. È vietata la rimozione delle vegetazioni riparie, se non per ordinaria manutenzione delle sponde.

4. È da favorire una fruizione regolata, non solo per lo studio dei biotopi, ma anche per un turismo specifico, da regolamentare opportunamente. A tal fine è prescritta la manutenzione con materiali tradizionali dei percorsi esistenti; è vietato l'impedimento dell'uso pubblico dei medesimi, purché esterni a pertinenze esclusive di abitazioni private, se non su ordinanza del Sindaco per ragioni di pubblica incolumità.

5. È vietata la localizzazione di nuove infrastrutture a rete o puntuali, se non nei limiti e con le modalità di cui all'art. 8 della delib. del C.R. 296 del 19.07.1988.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49