Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 58 NORMA TRANSITORIA E MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Per i Piani Attuativi già approvati, o il cui schema di Convenzione sia stato già approvato dal Consiglio Comunale, alla data di adozione delle presenti Norme, resta in vigore la disciplina stabilita dalle deliberazioni di approvazione e dalle Convenzioni, nonché quella in vigore al momento dell'approvazione, purché gli interventi siano attuati entro 10 anni dalla stipula della Convenzione e la medesima venga stipulata entro un anno dalla adozione della presente Variante Generale al Regolamento Urbanistico.

1bis. Per i progetti presentati al protocollo dell'amministrazione comunale entro la data di adozione della presente variante generale (21/02/2006) e ricadenti nelle sottozone B1, B2, B3 e B4, è ammessa un'altezza massima superiore a quella prescritta dalle presenti norme, esclusivamente per adeguarsi all'eventuale maggiore altezza degli edifici residenziali esistenti adiacenti e comunque per una superficie coperta non superiore al 30% di quella massima consentita dalle presenti norme; così come ammesso dalle norme del R.U. vigente alla data di adozione della presente variante generale.

2. Si elencano i Piani Attuativi in iter, cioè già convenzionati o la cui convenzione sia già stata approvata dal Consiglio Comunale alla data di adozione delle presenti norme:

  1. 2.1 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE "R":
  2. 2.3 - PIANI DI LOTTIZZAZIONI CON DESTINAZIONE INDUSTRIALE "I":
  3. 2.4 - PIANI DI RECUPERO:
  4. 3.5 - COMPARTI AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE:
  5. 3.6 - COMPARTI AD USO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO:
  6. 3.7 - PIANI DI RECUPERO:

3. I permessi di costruire già rilasciati alla data di adozione del presente R.U. decadranno con la scadenza del permesso stesso e questi non potranno essere rinnovati e/o prorogati e se non conformi al presente R.U.. Le eventuali varianti presentate prima della conclusione dei lavori potranno essere approvate anche in deroga alle presenti norme, una volta adottate purché rispettino i parametri relativi al volume, alla superficie, all'altezza, nonché le destinazioni d'uso del progetto originariamente approvato.

4. Le richieste di permesso di costruire i quali hanno acquisito favorevolmente i pareri della C.E.C. e C.E.I. e per i quali sono già state trasmesse le determinazioni degli oneri alla data del 27/01/1998, sono fatte salve e seguono le disposizioni del precedente comma.

5. Le richieste di permesso di costruire per ampliamenti di s.u.l. nelle strutture turistico ricettive esistenti, consentiti dal R.U. vigente alla data di adozione della presente variante generale e che hanno acquisito favorevolmente i pareri della Commissione edilizia, possono concludere il loro iter in deroga a quanto disciplinato all'art. 47 delle presenti norme e successivamente seguono le disposizioni del comma 3 del presente articolo.

6. La pericolosità idraulica è rappresentata nel vigente piano dell'Autorità di Bacino del fiume Arno, conseguentemente la cartografia e le perimetrazioni delle pericolosità allegate al Piano Strutturale Comunale e al Regolamento Urbanistico Comunale, assumono carattere esclusivamente ricognitivo-inventariale, data la diversa valutazione assegnata ai fenomeni ivi verificatisi ed alla luce degli interventi eseguiti volti alla mitigazione della pericolosità.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49