Art. 56 EDIFICI ESISTENTI IN CONTRASTO CON IL R.U.
1. Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni previste dal R.U. non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva; essi saranno soggetti a soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi diversi saranno ammessi soltanto per adeguarsi alle presenti norme.
2. Nel caso di edifici esistenti preordinati all'esproprio saranno consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per gli immobili sedi di attività produttive inquinanti saranno consentiti i miglioramenti igienici e tecnologici atti a ridurre i fattori inquinanti e a migliorare le condizioni di lavoro degli addetti, purché ciò non costituisca potenziamento delle capacità produttive.