Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 55 RISCHIO IDRAULICO

1. Le prescrizioni, salvaguardie e limitazioni di cui agli articoli 75, 76, 77, 78 e 79 della D.C.R.12/2000 si applicano ai seguenti corsi d'acqua:

  • - Fosso dell'abbate, ambito A;
  • - Fiume Arno, ambito AB;
  • - Torrente Chiesimone, ambito AB;
  • - Fosso di Ciliana, ambito AB;
  • - Fosso Lagacciolo, ambito A;
  • - Fosso di Leccio o di Coniorsi, ambito AB;
  • - Rio di Luco, ambito A;
  • - Torrente Marnia, ambito AB;
  • - Borro di Pitano, ambito A;
  • - Torrente Resco cascese e Borro S.Antonio, ambito AB;
  • - Torrente Resco simontano, ambito A;
  • - Fosso della Romola, ambito A;
  • - Fosso della Tornia o Tofanaia, ambito AB;
  • - Borro della Trana, ambito A;
  • - Torrente Vicano di S.Ellero e Fosso del Bifolco, ambito AB;
  • - Fosso Vicano di Vallombrosa o Fosso dei Bruciati, ambito A:

si applicano altresì alle aree a rischio idraulico delimitate nella "Carta dei vincoli e delle limitazioni" del P.S.

2. Interventi edilizi nelle aree di cui sopra sono subordinati al rispetto dell'articolo 77 della D.C.R. 12/2000, ed alla preventiva approvazione di un Piano Particolareggiato convenzionato, fra i cui elaborati è obbligatorio uno studio idrologico idraulico avente carattere prescrittivo, con i contenuti indicati nel suddetto articolo. Gli interventi previsti dal Piano Particolareggiato potranno essere iniziati solo dopo l'avvenuta esecuzione delle opere previste dallo studio idrologico idraulico per la eliminazione del rischio idraulico.

3. Tutti gli interventi di nuova edificazione nell'intero territorio comunale dovranno limitare le impermeabilizzazioni estese dei suoli e comunque mantenere una superficie permeabile dei lotti non inferiore al 25% della superficie fondiaria.

3. Nelle aree perimetrate nella "Carta dei vincoli e delle limitazioni" del P.S. come soggette alle limitazioni e salvaguardie stabilite dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno sono esclusi interventi edilizi e trasformazioni morfologiche incompatibili. È ammesso l'uso agricolo con colture di tipo ortivo o seminativo, purchè senza la realizzazione di serre e/o recinzioni, e/o manufatti, e senza l'impianto di alberature di alto fusto.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49