Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 48 ZONA "G": SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO PER LE AREE DI INSEDIAMENTO

1. Sono le zone destinate alle attrezzature specifiche del presente articolo, individuate nelle planimetrie di P.R.G. con apposita simbologia. Nelle aree "G" il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. Qualora all'interno di esse esistano edifici, dovrà essere prioritariamente valutata la possibilità del loro recupero per attrezzature integrative dei servizi stessi. Ferme restando le eventuali specifiche limitazioni prescritte dalle presenti norme per le singole zone od attrezzature, nell'ambito della zona "G" l'edificabilità è determinata, nel rispetto dei valori ambientali e paesistici, in relazione alle esigenze funzionali e di compatibilità urbanistica con il contesto.

2. I servizi in esse previsti dovranno essere realizzati prioritariamente dall'Amministrazione Comunale, e programmati attraverso gli atti del bilancio pluriennale del Comune, o comunque da soggetti pubblici. I servizi potranno essere realizzati e gestiti anche da soggetti privati, purché l'area non sia stata acquisita attraverso esproprio forzoso. Qualora i servizi debbano essere realizzati dall'Amministrazione comunale o comunque da soggetti pubblici previo esproprio, il vincolo preordinato all'esproprio potrà essere posto attraverso una specifica variante puntuale. I servizi sia di iniziativa pubblica che privata, qualora non specificato in dettaglio nelle schede normative, sono realizzati previo progetto e programma di utilizzazione approvati dal Consiglio Comunale. I servizi potranno comunque essere gestiti da privati, anche se realizzati dall'ente pubblico. Nel caso di attuazione e/o gestione privata, sarà preliminarmente stipulata una convenzione con l'Amministrazione Comunale che recepisca il progetto e il programma di utilizzazione e definisca modalità, tempi d'attuazione e che obblighi i proprietari al mantenimento delle destinazioni d'uso delle strutture esistenti e di quelle da realizzare per almeno 10 anni dalla stipula della stessa.

2bis. Per quanto normato al precedente comma, non decadono le previsioni di zona G di cui al presente articolo e successivi, che non siano anche perimetrate come aree sottoposte a vincolo preordinato all'esproprio.

3. Purché non siano alterate funzionalmente le dotazioni complessive, le destinazioni delle singole aree potranno essere modificate dall'Amministrazione Comunale, anche in sede di approvazione dell'eventuale P.C.I. di cui agli artt. 56 e 57 della L.R. 5/95. Le eventuali modifiche apportate dovranno essere adeguatamente motivate, in relazione alle effettive disponibilità finanziarie pubbliche e alle conseguenti possibilità di esproprio delle aree, nonché alle eventuali proposte avanzate da soggetti privati per la realizzazione e gestione dei servizi previsti.

4. Ai fini delle presenti norme si distinguono:

  • - Sottozone "G1": destinate a verde attrezzato e sportivo per le Aree di Insediamento;
  • - Sottozone "G2": destinate ad attrezzature e servizi di interesse pubblico per le Aree di Insediamento.

5. Ai fini dell'attuazione delle succitate sottozone "G1" e "G2", si precisa che per le stesse nel caso di aree adiacenti tra loro e di proprietà comunale o nella previsione di acquisizione nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, le previsioni urbanistiche possono essere realizzate indistintamente senza limiti di perimetrazione e sempre nel rispetto degli standard previsti per le aree di insediamento.

6. Per le sole sottozone "G1" e "G2" ricadenti in aree di proprietà comunale il vincolo di cui all'art. 55 comma 5 della L.R. 1/2005, i cui effetti sono decaduti in data 03.12.2012, deve intendersi riconfermato alla data di esecutività della 10° Variante (normativa) anticipatrice del 3° R.U.C..

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49