Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 42 AREE BOSCATE

1. Le aree boscate, sono quelle che presentano le caratteristiche previste dall'articolo n. 3 della Legge Regionale n. 39 del 2000 - Legge Forestale della Toscana - e dell'articolo n. 2 del relativo Regolamento di Attuazione - Regolamento forestale della Toscana - approvato con D.P.G.R. n. 48/2003, comprese quelle non qualificate catastalmente tali, ancorché percorse dal fuoco e indicate nelle Tav. n. 3.1, 3.2 e 3.3.

Conseguentemente la perimetrazione delle "Aree Boscate" individuata nella cartografia del Piano Strutturale e nella cartografia del Regolamento Urbanistico ha valore ricognitivo.

2. Si applicano le disposizioni della zona E3 - Foresta di Sant'Antonio, nonché le seguenti.

3. Gli edifici esistenti potranno essere oggetto degli interventi consentiti dall'art. 11 delle presenti norme. Il Programma di miglioramento agricolo-ambientale di cui agli Articoli 39 e 40 delle presenti Norme, dovrà considerare quali indirizzi colturali ammessi la selvicoltura o eventualmente l'allevamento per aziende comprendenti prati e pascoli. La ceduazione è ammessa solo nella forma con matricine disetanee: è consentita la conversione a fustaia. Le aree intercluse con destinazione attuale a prato-pascolo, a prato falciabile, a pascolo cespugliato, non possono essere oggetto di rimboschimento. È ammesso il rimboschimento di tutte le aree percorse dal fuoco e di eventuali ritagli o terreni scoscesi, purché eseguito con alberature di essenze vegetali locali.

Potranno essere autorizzati interventi quali: costruzione di infrastrutture di difesa del suolo, apertura di nuove piste sparti-fuoco, a condizione che siano funzionali all'equilibrio idrogeologico e forestale.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49