Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 37 SOTTOZONA E6 - AREA NATURALE PROTETTA DI INTERESSE LOCALE - "LE BALZE"

TAV. in scala 1:25.000 - PERIMETRAZIONE ANPIL.

1. In attuazione degli obiettivi del P.S., con delibera C.C. n. 72 del 28.07.2005 è stata istituita l'area naturale protetta di interesse locale (A.N.P.I.L.) ai sensi della L.R. 11 aprile 1995 n. 49. All'interno dell'area protetta si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Per quanto non in esso disciplinato, si rimanda ad un eventuale Regolamento di gestione ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L.R. 49/95.

2. La sottozona, per la rilevanza ambientale e paesaggistica, costituisce un'Area Naturale estensiva, nella quale le attività economiche sono finalizzate alla tutela e alla valorizzazione della risorsa ambientale e ad una fruizione regolata e sostenibile della medesima. L'Area Naturale Protetta di Interesse Locale "Le Balze" è stata perimetrata su quei terreni in gran parte derivanti dall'erosione dei depositi sabbioso-limoso-argillosi che costituiscono il riempimento dell'antico lago plio-pleistocenico. Queste zone si configurano in maniera assai caratteristica per la locale presenza di "torri di argilla", pinnacoli, "lame" e superfici sub-pianeggianti più o meno ampie orlate da scarpate sub-verticali, spesso rivestite da una fitta vegetazione naturale, da preservare da ogni trasformazione.

L'Area Naturale Protetta, comprendente le valli dei torrenti trova la sua continuazione naturale anche nei territori dei comuni contermini. All'interno del sottosistema sono pertanto le alterazioni dei suoli e delle vegetazioni di cui al comma 8 dell'art. 16 della deliber. del C.R. 296 del 19.07.1988 così come modificata dalla deliber. C.R. 130 del 06.03.1990. I versanti interessati da utilizzo a gradoni terrazzati devono mantenere la loro caratteristica morfologica, con ripristino delle strutture drenanti che possono avere incidenza per la stabilità complessiva del pendio. È comunque vietata l'asfaltatura delle strade private esistenti e l'impiego, per quanto possibile, nella loro manutenzione di opere in cemento armato. Non è ammessa l'apertura di nuove strade private.

3. I Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui alla L.R. 1/2005 sono redatti con le modalità e le limitazioni di cui all'art. 16, commi 5 e 6 della deliber. C.R. 296 del 19.07.1988, così come modificato dalla deliber. C.R. 130 del 06.03.1990.

4. È consentito l'esercizio dell'attività turistico ricettiva e agrituristica con le modalità della L.R. 30/03 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Non sono ammesse fuori terra nuove edificazioni né gli ampliamenti di cui agli articoli 41, 42 e 43 della L.R. 1/2005, né l'installazione di manufatti ai sensi del comma 8 dell'art. 41 della legge medesima. Ferme restando le disposizioni della L.R. 1/2005, gli interventi di ristrutturazione urbanistica e quelli comportanti aumento delle unità abitative, ove consentiti dall'art. 11 delle presenti norme, sono ammesse alle seguenti condizioni:

  • - sia preliminarmente approvato un Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale ai sensi della legge regionale 1/2005, per gli edifici agricoli;
  • - l'ubicazione non richieda la realizzazione di nuova viabilità;
  • - la sagoma della costruzione non modifichi la linea dei crinali, avendo quota massima della copertura superiore a quella del rilievo;
  • - la costruzione sia uniformata alla tipologia prevalente della zona e sia realizzata con materiali tradizionali e/o tipici;
  • - la sistemazione delle aree di pertinenza delle costruzioni sia adeguatamente specificata con appositi elaborati grafici, da allegare al progetto edilizio, contenenti l'indicazione delle nuove opere, compresi gli eventuali movimenti di terra e le sistemazioni a verde, per le quali è prescritto l'utilizzo di essenze arboree autoctone o naturalizzate;
  • - nelle aree in cui lo scorrimento idrico sotterraneo defluisce in zone di emungimento di pozzi per uso idro-potabile, siano limitate le impermeabilizzazioni estese e le escavazioni che producono notevoli movimenti puntuali.

6. Le opere descritte al comma precedente nonché le opere connesse all'eventuale attività agrituristica sono comunque subordinate alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari, con il quale i proprietari identifichino i terreni costituenti il fondo agricolo di pertinenza e si obblighino per sé ed aventi causa all'esecuzione delle necessarie opere di coltura e manutenzione ambientale del fondo, con particolare riguardo alla manutenzione dei terrazzamenti, alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua, al recupero produttivo delle aree agricole abbandonate, al rinverdimento delle superfici di terreno denudato, alle opere necessarie per aumentare l'acquifero sotterraneo e diminuire la velocità di deflusso superficiale delle acque meteoriche al fine di contenere la predisposizione all'erosione, all'impiego di colture tradizionali ed ambientalmente compatibili, ad evitare lavorazioni del terreno pregiudizievoli per la stabilità, alla manutenzione di strade vicinali o percorsi pedonali e/o equestri esistenti, per la parte ricadente nel fondo stesso, e al loro mantenimento all'uso pubblico.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49