Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 36 SOTTOZONA E5 - AGRICOLA PRODUTTIVA COLLINARE

1. Lo sviluppo agricolo produttivo può integrarsi con quello turistico in zona agricola: interventi che eccedano quelli agrituristici come definiti dalla legge regionale 76/94 sono ammessi previ i piani di M. A.A. ai sensi delle presenti norme.

2. Per le nuove costruzioni si applicano le disposizioni della L.R. 64/95.

3. Sul patrimonio edilizio esistente, con l'eccezione degli edifici individuati come di interesse ambientale o architettonico, di cui all'elenco allegato, si ammettono interventi fino alla ristrutturazione urbanistica, nel rispetto del disposto della L.R. 64/95.

4. Gli interventi di nuova costruzione, ivi compresa quella di annessi agricoli, di ampliamento e di ristrutturazione urbanistica, dovranno rispettare inoltre le seguenti condizioni:

  • - le costruzioni siano uniformate alle tipologie prevalenti della zona e siano realizzate con materiali tradizionali o tipici;
  • - gli annessi dovranno preferibilmente essere accorpati a volumi già esistenti;
  • - la sagoma della costruzione non modifichi la linea dei crinali, avendo quota massima della copertura superiore a quella del rilievo;
  • - la sistemazione delle aree di pertinenza delle costruzioni sia adeguatamente specificata con appositi elaborati grafici, da allegare al progetto edilizio, contenenti l'indicazione delle nuove opere, compresi gli eventuali movimenti di terra e le sistemazioni a verde, per le quali è prescritto l'utilizzo di essenze arboree autoctone o naturalizzate.

5. Gli interventi precedentemente descritti, nonché quelli accessori a supporto di attività turistica, sono comunque subordinati alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari, con il quale i proprietari identifichino i terreni costituenti il fondo agricolo di pertinenza e si obblighino per sé ed aventi causa all'esecuzione delle necessarie opere di coltura e manutenzione ambientale del fondo, con particolare riguardo alla manutenzione dei terrazzamenti, alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua, al recupero produttivo delle aree agricole abbandonate, al rinverdimento delle superfici di terreno denudato, alle opere necessarie per aumentare l'acquifero sotterraneo e diminuire la velocità di deflusso superficiale delle acque meteoriche al fine di contenere la predisposizione all'erosione, all'impiego di colture tradizionali ed ambientalmente compatibili, ad evitare lavorazioni del terreno pregiudizievoli per la stabilità, alla manutenzione di strade vicinali o percorsi pedonali e/o equestri esistenti, per la parte ricadente nel fondo stesso, e al loro mantenimento all'uso pubblico.

6. Nuove strade private potranno essere realizzate solo per dimostrate esigenze a cui non sia possibile soddisfare con strade esistenti. Esse dovranno avere pendenza adeguata alla morfologia del terreno, senza sbancamenti o rilevati, ed essere disposte ai margini dei fondi agricoli in modo da costituire confini visivi. Il manto di superficie dovrà essere permeabile.

7. I versanti interessati da utilizzo a gradoni terrazzati devono mantenere la loro caratteristica morfologica, con ripristino delle strutture drenanti che possono avere incidenza per la stabilità complessiva del pendio.

8. Il Programma di miglioramento agricolo-ambientale di cui all'Articolo 16 delle presenti Norme, dovrà prevedere quali indirizzi colturali quelli costituenti l'agricoltura mista (indirizzo cerealicolo, olivicolo, vinicolo, orticolo parziale). Non è ammesso il rimboschimento se non per eventuali ritagli del terreno non produttivo.

9. Per l'area comprendente l'azienda agricola denominata "Borghetto di Chiena", che costituisce un polo ricettivo del sistema agricolo collinare, si ammettono destinazioni per attrezzature quali pista di atterraggio di elicottero, campi da tennis, locali tecnici di servizio. L'intervento dovrà essere attuato tramite Piano Attuativo e dovrà dimostrare la sua sostenibilità ambientale tenendo in considerazione il valore architettonico degli edifici e del circostante contesto rurale e paesaggistico.

10. Tav. 8.3 Ferraia - In corrispondenza della zona "F3" dei laghi della Tranquillità si è ripristinata la precedente destinazione di zona "E5" per alcune porzioni di particelle di terreno ricomprese lungo l'alveo del torrente Resco e nella riva destra dello stesso.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49