Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 32 SOTTOZONA E1 - AREA MONTANA

1. All'interno del subsistema territoriale non sono ammesse nuove edificazioni, se non per comprovate esigenze di carattere pubblico o sociale o per adeguamento di servizi tecnologici. È ammesso, nei limiti di cui alle presenti norme, il recupero ai fini residenziali, o per agriturismo o per attività turistico ricettiva delle volumetrie preesistenti, purché non più utilizzabili a fini agricoli.

2. All'interno del subsistema sono vietate le alterazioni dei suoli e delle vegetazioni di cui al comma 8 dell'art. 16 della deliberazione del C.R. 296 del 19.07.1988 così come modificata dalla deliberazione del C.R. 130 del 06.03.1990. I versanti interessati da utilizzo a gradoni terrazzati devono mantenere la loro caratteristica morfologica, con ripristino delle strutture drenanti che possono avere incidenza per la stabilità complessiva del pendio. È comunque vietata l'asfaltatura delle strade private e l'impiego, per quanto possibile, nella manutenzione stradale di opere in cemento armato.

3. I Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui alla L.R. 64/95 sono redatti con le modalità e le limitazioni di cui all'art. 16, commi 5 e 6 della deliberazione C.R. 296 del 19.07.1988, così come modificato dalla deliberazione C.R. 130 del 06.03.1990. È inoltre consentito l'esercizio dell'attività agrituristica con le modalità della L.R. 36 del 03.06.1987.4. Non sono ammessi le nuove edificazioni e gli ampliamenti di cui agli articoli 3, 4 e 5 della L.R. 64/95, né l'installazione di manufatti ai sensi del comma 12 dell'art. 3 della legge medesima. Ferme restando le disposizioni della L.R. 64/95, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ove ammessi alle presenti norme, sono ammessi alle seguenti condizioni:

  • - sia preliminarmente approvato un Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale ai sensi della legge regionale 64/95, per gli edifici agricoli;
  • - l'ubicazione non richieda la realizzazione di nuova viabilità;
  • - la sagoma della costruzione non modifichi la linea dei crinali, avendo quota massima della copertura superiore a quella del rilievo;
  • - la costruzione sia uniformata alla tipologia prevalente della zona e sia realizzata con materiali tradizionali e/o tipici;
  • - la sistemazione delle aree di pertinenza delle costruzioni sia adeguatamente specificata con appositi elaborati grafici, da allegare al progetto edilizio, contenenti l'indicazione delle nuove opere, compresi gli eventuali movimenti di terra e le sistemazioni a verde, per le quali è prescritto l'utilizzo di essenze arboree autoctone o naturalizzate; non sono ammesse impermeabilizzazioni estese dei suoli: piazzali, strade, percorsi anche pedonali dovranno essere pavimentati assicurando comunque una buona permeabilità dei suoli;
  • - nelle aree in cui lo scorrimento idrico sotterraneo defluisce in zone di emungimento di pozzi per uso idropotabile, siano limitate le escavazioni che producono notevoli movimenti puntuali.

5. Le opere avanti descritte nonché le opere connesse all'eventuale attività agrituristica e/o turistica sono comunque subordinate alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari, con il quale i proprietari identifichino i terreni costituenti il fondo di pertinenza e si obblighino per sé ed aventi causa all'esecuzione delle necessarie opere di coltura e manutenzione ambientale del fondo, con particolare riguardo alla manutenzione dei terrazzamenti, alla pulizia e manutenzione delle aree boscate, alla pulizia dei canali di sgrondo delle acque meteoriche, alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua, al recupero produttivo delle aree agricole abbandonate, al rinverdimento delle superfici di terreno denudato, alle opere necessarie per aumentare l'acquifero sotterraneo e diminuire la velocità di deflusso superficiale delle acque meteoriche al fine di contenere la predisposizione all'erosione, all'impiego di colture tradizionali ed ambientalmente compatibili, ad evitare lavorazioni del terreno pregiudizievoli per la stabilità, alla manutenzione di strade vicinali o percorsi pedonali e/o equestri esistenti, per la parte ricadente nel fondo stesso, e al loro mantenimento all'uso pubblico.

6. Nel caso di frane o di deterioramento delle opere di sistemazione del terreno (muri a retta, terrazze, ecc.) ne è prescritto il restauro con gli stessi materiali e modalità costruttive preesistenti, salvo la possibilità di introdurre elementi di consolidamento statico.

7. Tale zona è suscettibile per caratteristiche e pregi paesaggistici, naturalistici, storici ed artistici di entrare a far parte del sistema regionale dei parchi o aree protette ai sensi della Legge Regionale n. 49 del 11 Aprile 1995, e di far parte di ambiti territoriali di interesse agrituristico.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49