Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 26 ZONE OMOGENEE "A": CENTRI E NUCLEI STORICI

1. Ai sensi ed ai fini dell'art. 2 del D.M. n. 1444 del 2 Aprile 1968 e dell'art. 1 della L.R. n. 59 del 21 Maggio 1980 e dell'art. 21 delle N.T. del P.S. nel territorio del comune sono state confermate, ridefinite o individuate le zone omogenee "A". La generalità delle zone "A" è individuata come zona di recupero ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78.

2. Tali zone comprendono:

  • - edifici, complessi edilizi o insediamenti che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale;
  • - aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per le loro caratteristiche peculiari, degli insediamenti di cui sopra.

3. Nelle zone omogenee "A" tutti gli interventi ammissibili sono in funzione della manutenzione, del recupero e della valorizzazione degli immobili anche attraverso un adeguamento funzionale compatibile con tipologie e caratteri architettonici, degli edifici, delle aree e degli spazi esistenti. Per quanto riguarda l'istanza di cambio di destinazione d'uso di garage, qualora questa comporti un aumento del carico urbanistico, per essere accolta deve essere verificata e dimostrata l'esistenza degli standard urbanistici di cui al Decreto Ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, con particolare riferimento alla presenza di aree a parcheggi nelle quantità indicate alla lettera d) dell'art. 3 dello stesso Decreto, all'interno dell'U.T.O.E. di appartenenza.

4. Gli interventi consentiti sono quelli previsti dall'art. 11 delle presenti norme, con le prescrizioni sulle tecniche ed i materiali da impiegare previste nell'Allegato n. 1/A del R.E..

5. Nel caso di frazionamento o di cambiamento delle destinazioni d'uso degli edifici esistenti, la dimensione minima delle nuove unità abitative per gli edifici classificati negli elenchi A, B, C di cui all'art. 10 delle presenti norme, non potrà essere inferiore a 65 mq. di superficie utile lorda.

5bis. Le destinazioni d'uso ammesse nelle zone omogenee "A" sono:

  1. a) Residenza e locali accessori (garages, cantine, ecc.);
  2. b) Artigianato di servizio;
  3. c) Artigianato produttivo specializzato non nocivo;
  4. d) Esercizi commerciali al dettaglio;
  5. e) Esercizi pubblici (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.)
  6. f) Sedi di associazioni culturali, ricreative, politiche, sindacali, sportive, centri sociali, ecc.
  7. g) Edifici per il culto (chiese, cappelle, oratori, ecc.);
  8. h) Servizi pubblici (uffici comunale, ambulatori, poste, ecc.);
  9. i) Uffici pubblici o privati e studi privati; j) Edifici per lo spettacolo (teatri, cinematografi, ecc.);
  10. k) Strutture ricettive per (alberghi, pensioni).

6. Non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso degli immobili:

  • - supermercati e commercio all'ingrosso, attività artigianali inquinanti (anche sotto il profilo acustico), ivi compresa la riparazione di veicoli, magazzini e/o depositi, attività comunque industriali.

L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, può negare cambi, ampliamenti o modifiche delle destinazioni d'uso, qualora si verifichi uno dei seguenti motivi:

  1. 1) Incompatibilità con la tipologia della struttura edilizia e del contesto ambientale.
  2. 2) Aumento non sostenibile del carico urbanistico.

I mutamenti di destinazione d'uso sono regolati dalla L.R. n. 1/2005.

7. Costituisce eccezione alle prescrizioni previste nel presente articolo, pur ricadendo nella medesima perimetrazione, la seguente area: TAV. 3 - AREA DI INSEDIAMENTO TOSI - PIAN DI MELOSA -.

Nella particella n. 43 del foglio di mappa n. 7 ricadente in zona omogenea "A - CENTRI E NUCLEI STORICI" è ammessa la possibilità di sopraelevare fino a raggiungere il numero dei piani e le altezze dei fabbricati adiacenti, rispettandone rigorosamente gli allineamenti e le caratteristiche tipologiche e formali.

8. La classe di fattibilità geologico-tecnica di eventuali interventi da realizzare in queste aree, laddove le carte geologico-tecniche appositamente redatte non riportano direttamente il numero indicante la classe di fattibilità stessa, in corrispondenza del punto di previsione, si ricava da una corrispondenza diretta dal grado di pericolosità del sito: per un intervento che ricade in area a pericolosità P2 si avrà una fattibilità di Classe II, per uno in area P3 si avrà una Classe III e per uno in P4 una Classe IV, o, laddove è presente lo studio idraulico allegato al regolamento urbanistico, la Classe III.

Si ricorda che:

  • - per le aree ricadenti in classe di Fattibilità III sono richieste indagini di dettaglio a livello di area nel suo complesso sia come supporto alla redazione degli strumenti urbanistici attuativi che nel caso di intervento diretto. L'esecuzione di quanto previsto da tali indagini in termini di bonifica, miglioramento dei terreni e particolari tecniche di fondazione costituiscono un vincolo specifico per il rilascio della concessione edilizia.
  • - Per gli interventi ricadenti negli ambiti previsti dalla Del. C. R. 12/2000 si ricorda il rispetto di quanto contenuto nell'Art.9 comma f del presente Regolamento

La classe di fattibilità geologico-tecnica degli interventi previsti nel P.R.G., relativi alle Zone Omogenee "A" L.R. 59/80 art. 5 e confermati nell'attuale P.R.G. Generale, sono direttamente deducibili dalle tabelle denominate "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità' idraulica (Del. C.R. n. 12/2000) dell'area interessata" e "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità geologica dell'area interessata"

Si ricorda infine che tutti gli interventi risultano comunque soggetti alla applicazione delle salvaguardie sovracomunali (Autorità di Bacino del Fiume Arno etc.) nel caso rientrino in dette perimetrazioni (vedi relazione geologica allegata al R.U.)

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49