Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 21bis DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI SU ANNESSI AGRICOLI PRECARI

1. Quanto contenuto nel presente articolo si applica sul territorio extraurbano e costituisce disciplina al fine di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio agrario ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L.R. 64/95.

2. Gli annessi agricoli di tipo precario, ossia costruiti con materiali di rimedio quali assi, lastre di plastica e di metallo ecc., purché legittimamente realizzati, possono essere demoliti e sostituiti con nuovi annessi permanenti e di struttura stabile, alle condizioni contenute nei successivi commi del presente articolo.

3. L'intervento darà origine ad un nuovo manufatto nella stessa ubicazione di quello precario. È tuttavia prevista una diversa localizzazione all'interno del fondo qualora l'annesso originario sia localizzato su crinali o emergenze paesaggistiche, in prossimità di edifici storici o di pregio ambientale, in zone a pericolosità "4" geologica o idraulica di cui rispettivamente alla D.C.R. n. 94/85 e alla D.G.R. n. 12/2000. In tal caso l'ubicazione dovrà essere possibilmente in continuità od in prossimità di eventuali fabbricati esistenti non storici od in aderenza a muri o terrazzamenti o ciglioni esistenti. Qualora l'andamento del terreno lo consenta saranno obbligatorie soluzioni interrate o seminterrate; in quest'ultimi casi è preferibile la copertura piana inerbata in continuità del terreno circostante nel caso di annesso completamente interrato.

4. Rispetto al manufatto originario, la nuova struttura dovrà mantenerne la tipologia (es: ricovero attrezzi, tettoia, box cavalli, ecc.) e la superficie esterna. Sarà inoltre caratterizzato da una altezza all'imposta della copertura (tale altezza è definita dalla distanza intercorrente tra l'incontro dell'intradosso della copertura con le pareti interne e il piano di calpestio interno) che non deve superare i ml. 2,50. Potranno essere consentite altezze diverse, rapportate alle effettive necessità, per esempio per ricoveri di cavalli, o per altezze inderogabili di attrezzature agricole etc., purchè in questo caso non si superi la volumetria del manufatto precario originario.

5. Dovranno essere proposte le tipologie e i materiali tradizionali, e dovranno essere ubicati in modo da ridurne al minimo l'impatto ambientale e la visibilità, mettendo eventualmente a dimora alberature, essenze arbustive o altri accorgimenti per mitigare l'invadenza dell'intervento. Le nuove alberature e sistemazioni a verde dovranno attenersi alle prescrizioni di massima presenti nell'Allegato n. 5 del R.E..

6. Gli annessi agricoli fuori terra dovranno essere realizzati preferibilmente in strutture leggere in legno, se in muratura dovranno essere realizzati in struttura tradizionale intonacata o in pietrame o mattoni faccia vista o anche con strutture in cemento armato o prefabbricate purché quest'ultime siano successivamente intonacate o rivestite sempre in pietrame o mattoni faccia vista; con divieto assoluto di assemblaggio di materiali di recupero, e comunque non omogenei, né idonei per natura, dimensioni, manutenzione etc.., nonché di pannelli in lamiera o plastica.

7. Nel caso di realizzazione di annessi agricoli in struttura leggera in legno questi dovranno uniformarsi a specifiche tipologie: tipologie che potranno essere realizzate secondo semplici tecniche costruttive, anche attraverso l'autocomposizione. La coloritura dovrà essere attentamente valutata, si può mantenere il legno a vista anche senza trattamenti particolari, nel caso in cui si preferisse tinteggiarlo sarà opportuno utilizzare tutte le gradazioni del verde, del grigio, delle terre di Siena o delle ocre in modo comunque da ottenere un colore che non spicchi nella vegetazione e nel territorio circostante; ottenendo un effetto di mimetizzazione.

8. I progetti tipo proposti nell'Allegato n. 4 del R.E., per annessi agricoli in legno, possono essere utilizzati come modello, adeguandoli opportunamente alle dimensioni e alle caratteristiche specifiche per questa tipologia.

9. Nel caso di realizzazione di annessi agricoli in muratura il paramento murario esterno, se in mattoni a faccia vista, dovrà essere realizzato con mattoni con coloriture tendenti alle ocre o alle terre di Siena escludendo il rosso vivo; se intonacato, dovrà essere colorato utilizzando tutte le gradazioni del verde, delle terre di Siena o delle ocre in modo da ottenere un colore che non risalti sulla vegetazione e sul territorio circostante.

10. Il tetto, se di tipo tradizionale, dovrà essere a due o una falda con manto di copertura in coppi ed embrici sempre di colore tendente alle ocre o alle terre di Siena. L'orditura del tetto primaria e secondaria dovrà essere in legno, lo scempiato in mezzane di cotto, la gronda alla fiorentina.

11. Gli infissi dovranno essere realizzati in legno trattato di colore naturale o colorato a corpo secondo le gradazioni più opportune del verde o del grigio, o in ferro color grafite. La protezione dalla visibilità esterna dovrà avvenire attraverso scuri interni e non tramite persiane.

12. La nuova struttura sarà costituita da un solo locale, dotato di una sola finestra e una sola porta. Potrà essere allacciata alle reti tecnologiche di urbanizzazione (acquedotto, gasdotto, elettrodotto, fognature etc.); ma non potrà contenere né cucina né servizi igienici.

13. L'apertura di nuovi percorsi di accesso, gli sbancamenti di terreno, l'abbattimento di alberature, che dovranno essere contenuti al massimo, e le sistemazioni idraulico-agrarie necessarie, dovranno far parte integrante del progetto di realizzazione o ristrutturazione dell'annesso.

14. In caso di presenza all'interno dello stesso fondo di più annessi precari legittimamente realizzati, l'intervento di recupero può avvenire anche con ristrutturazione urbanistica, nel rispetto delle limitazioni del presente articolo, raggruppando in un unico corpo le superfici dei manufatti originari, oppure consentendo il mantenimento di più corpi separati ma attraverso una localizzazione che li rapporti sia l'uno con l'altro, sia con eventuali edifici adiacenti.

15. L'intervento disciplinato al presente articolo è sottoposto a permesso di costruire gratuito, che potrà essere rilasciato oltre al proprietario anche all'affittuario o conduttore del fondo, purché autorizzato dal proprietario stesso, tramite presentazione di domanda con allegati i seguenti documenti:

  • - Cartografia catastale e fotogrammetrica adeguata con il perimetro del fondo e l'esatta ubicazione del manufatto con indicata la strada di accesso;
  • - Documentazione giustificante la legittimazione dell'annesso originario;
  • - Descrizione scritta, grafica e fotografica del manufatto esistente e della sua ubicazione;
  • - Proposta di ristrutturazione con dimensioni e descrizione della tipologia e dei materiali con cui si intende realizzare;
  • - Descrizione delle sistemazioni esterne finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico.

16. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'assenza di volumetrie abusive sul fondo agricolo. A tale scopo, il richiedente, prima del rilascio del provvedimento autorizzativo, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà, altre a dichiarazione asseverativa a firma del tecnico incaricato alla progettazione e alla Direzione dei lavori, attestante l'assenza di dette volumetrie.

17. Il responsabile del rilascio del permesso di costruire valuterà la congruità della proposta nei confronti dell'inserimento nel contesto ambientale nonché della conformità tipologica e morfologica.

18. L'intervento descritto al presente articolo è consentito previa sottoscrizione di un atto d'obbligo unilaterale, con il quale si impegna il nuovo annesso agricolo a mantenere la sua destinazione d'uso. Il manufatto potrà essere sottoposto agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49