Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 20 DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI ANNESSI AGRICOLI COMMISURATI ALLA CAPACITÀ PRODUTTIVA DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO N. 3, COMMA 1 DELLA L.R. N. 64/95

1. La costruzione di annessi rurali funzionali alla produzione agricola cioè al servizio diretto delle attività aziendali, interaziendali e associate, è consentita, fermo restando l'obbligo di provvedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, nel rispetto di quanto stabilito dall' art. 3 della L.R. n. 64 del 14 Aprile 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente alle aziende agricole che mantengono in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a:

  1. a) 0,8 ha. per colture ortoflovivaistiche specializzate, riconducibili a 0,6 ha. quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
  2. b) 3 ha. in vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  3. c) 4 ha. per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
  4. d) 6 ha. per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
  5. e) 30 ha. per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto da frutto;
  6. f) 50 ha. per bosco ceduo e pascolo cespugliato;

ed alle condizioni previste dalla stessa Legge.

2. Per annesso agricolo si intendono i depositi di prodotti, attrezzi o materiali, le rimesse per le macchine agricole, i ricoveri per animali e ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli.

3. Nei fondi che raggiungono la superficie minima, così come definita e quantificata all'art. n. 3 comma 2 e 3 della Legge 64/95, o dalle deroghe previste dal comma 10, la costruzione di annessi agricoli è consentita, previa approvazione di Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale, alle seguenti condizioni, salvo quanto più restrittivo eventualmente prescritto dalle presenti norme:

  • - l'ammissibilità di detti annessi deve risultare necessaria e vincolata alle coltivazioni dei fondi qualora ne siano sprovvisti o in quanto quelli già presenti risultino insufficienti, inadeguati o inidonei.
  • - fermo l'obbligo di provvedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, gli annessi ritenuti inadeguati per motivi funzionali e/o strutturali devono essere ricostruiti nel rispetto delle prescrizioni qualitative di seguito riportate, sempreché non siano inclusi negli Elenchi A, B e C come edifici di particolare pregio.
  • - non potranno essere rilasciate concessioni edilizie per l'edificazione di annessi agricoli nei 10 anni successivi al rilascio di concessioni che prevedano il cambio di destinazione di edifici rurali esistenti per scopi diversi dall'agricoltura.

4. Per quanto riguarda gli interventi ammessi sugli annessi di cui agli Elenchi A, B e C questi sono disciplinati dall'art. n. 10 delle presenti Norme con le prescrizioni sulle tecniche costruttive, materiali e colori di cui all'Allegato n. 1/A e n. 1/B del R.E..

5. Il rilascio di qualsiasi Permesso di costruire riguardante il recupero e/o la costruzione di annessi agricoli sia temporanei che definitivi, è subordinato all'assenza di volumetrie abusive sul fondo agricolo. A tale scopo, il richiedente, prima del rilascio del provvedimento autorizzativo, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà, oltre a dichiarazione asseverativa a firma del tecnico incaricato alla progettazione e alla Direzione dei lavori, attestante l'assenza di dette volumetrie.

6. Nuovi annessi agricoli saranno ammessi alle seguenti condizioni:

  • - la progettazione dovrà garantire l'inserimento della costruzione nel territorio con un attento studio relativo all'impatto paesaggistico ed ambientale.
  • - gli annessi agricoli, comunque, non potranno essere localizzati su crinali o emergenze paesaggistiche, né in prossimità di edifici storici o di pregio ambientale, né in zone con pericolosità "4" geologica o idraulica di cui rispettivamente alla D.C.R. n. 94/85 e alla D.G.R. n. 12/2000.
  • - l'ubicazione dovrà essere possibilmente in continuità od in prossimità di eventuali fabbricati esistenti od in aderenza a muri o terrazzamenti o ciglioni esistenti. Qualora l'andamento del terreno lo consenta saranno obbligatorie soluzioni interrate o seminterrate; in quest'ultimi casi è preferibile la copertura piana inerbata in continuità del terreno circostante nel caso di annesso completamente interrato; totalmente o parzialmente pavimentata in pietra o in cemento nel caso di annesso seminterrato.
  • - gli annessi agricoli fuori terra dovranno essere realizzati preferibilmente in strutture leggere in legno, se in muratura dovranno essere realizzati in struttura tradizionale intonacata o in pietrame o mattoni faccia vista o anche con strutture in cemento armato o prefabbricate purché quest'ultime siano successivamente intonacate o rivestite sempre in pietrame o mattoni faccia vista; con divieto assoluto di assemblaggio di materiali di recupero, e comunque non omogenei, né idonei per natura, dimensioni, manutenzione etc.., nonché di pannelli in lamiera o plastica
  • - dovranno essere riproposte le tipologie e i materiali tradizionali, e dovranno essere ubicati in modo da ridurne al minimo l'impatto ambientale e la visibilità, mettendo eventualmente a dimora alberature, essenze arbustive o altri accorgimenti per mitigare l'invadenza dell'intervento. Le nuove alberature e sistemazioni a verde dovranno attenersi alle prescrizioni di massima presenti nell'Allegato n. 5 del R.E..
  • - nel caso di annessi agricoli in struttura leggera in legno questi dovranno uniformarsi a specifiche tipologie: tipologie che potranno essere realizzate secondo semplici tecniche costruttive, anche attraverso l'autocomposizione. Gli annessi agricoli in legno non dovranno essere considerati come fabbricati "occasionali", ma al contrario come opere correttamente progettate in tutti i suoi particolari; così come quelli previsti nell'Allegato n. 4 del R.E. riportante alcuni progetti tipo di fabbricati agricoli in legno tondo, completamente definiti e costituiti da una serie di tavole, da relazione e lista dei materiali occorrenti (progetti elaborati dall'A.R.S.I.A.) che permettono di coprire o adattarsi tipologicamente a tutte le funzioni necessarie in zona agricola. L'organizzazione modulare dei progetti permetterà il dimensionamento opportuno. Specificatamente le tipologie allegate riguardano:
    1. 1 - Scuderia con box singoli e recinti collettivi: modulo 12 cavalli;
    2. 2- Ricovero per cavalli, in area di sosta, con poste individuali, fienile e locali accessori;
    3. 3 - Piccolo locale ad uso multifunzionale;
    4. 4 - Fienile;
    5. 5 - Ovile;
    6. 6 - Stalla libera per bovini.
  • - nel caso di annessi agricoli in muratura il paramento murario esterno, se in mattoni a faccia vista, dovrà essere realizzato con mattoni con coloriture tendenti alle ocre o alle terre di Siena escludendo il rosso vivo; se intonacato, dovrà essere colorato utilizzando tutte le gradazioni del verde, delle terre di Siena o delle ocre in modo da ottenere un colore che non risalti sulla vegetazione e sul territorio circostante.
  • - il tetto, se di tipo tradizionale, dovrà essere a due o una falda con manto di copertura in coppi ed embrici sempre di colore tendente alle ocre o alle terre di Siena.
  • - gli infissi dovranno essere realizzati in legno trattato di colore naturale o colorato a corpo secondo le gradazioni più opportune del verde o del grigio, o in ferro color grafite.
  • - dove non espressamente escluso dalle presenti norme sono ammessi annessi agricoli in struttura leggera in legno o in muratura, in quest'ultimo caso con l'obbligo di paramento murario esterno in materiali lapidei del luogo, con stuccatura dei giunti a filo esterno, coperture inclinate preferibilmente a una o due falde con materiali di copertura in coppi ed embrici, infissi esterni in legno. L'orditura del tetto primaria e secondaria dovrà essere in legno, lo scempiato in mezzane di cotto, la gronda alla fiorentina.
  • - gli annessi possono essere allacciati alle reti delle urbanizzazioni permanentemente (acquedotto, gasdotto, elettrodotto, fognature etc.).

7. L'apertura di nuovi percorsi di accesso, gli sbancamenti di terreno, l'abbattimento di alberature, che dovranno essere contenuti al minimo, e le sistemazioni idraulico-agrarie necessarie, dovranno far parte integrante del progetto di realizzazione o ristrutturazione dell'annesso.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49