Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 19 RECUPERO DI EDIFICI AGRICOLI A FINI ABITATIVI

1. Ferme restando le disposizioni degli Articoli che seguono, per quanto attiene ai tipi di intervento ammessi in rapporto al valore architettonico ed ambientale degli edifici esistenti, viene promossa e consentita, ove compatibile con le prescrizioni suddette, la utilizzazione o riutilizzazione a fini residenziali degli edifici o volumetrie non più utilizzabili a scopo agricolo, con le procedure di cui all'articolo 5 ter della L.R. n. 64 del 14 Aprile 1995 e successive modificazioni e integrazioni ed in base al Programma di miglioramento agricolo-ambientale di cui ai successivi articoli, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

2. Nel caso di realizzazioni, all'interno dello stesso edificio o complesso edilizio, di più unità abitative o di cambiamento della destinazione d'uso di edifici agricoli o parti di essi a fini abitativi, la superficie minima delle nuove unità abitative non potrà essere inferiore a mq. 65 di superficie utile lorda.

3. Nel caso di realizzazione, all'interno dello stesso edificio o complesso edilizio, di più unità abitative, non è ammessa fra le varie pertinenze scoperte la formazione di aree di separazioni fisiche e recinzioni di qualunque natura se non a carattere vegetale.

4. Per gli edifici residenziali in zona agricola composti da una unità abitativa e, non compresi negli Elenchi "A", e "B", si ammettono ampliamenti volumetrici "una tantum", nei limiti seguenti:

  1. a) incremento del 30% della superficie utile netta per tutte le unità abitative esistenti fino al raggiungimento di un massimo di 110 mq.;
  2. b) incremento del 15% della superficie utile netta per le unità abitative ricomprese tra 110 e 130 mq.
  3. c) incremento del 10% della superficie utile netta per le unità abitative ricomprese tra 130 e 150 mq.

Qualora questi incrementi interessino edifici in Elenco "C" questi dovranno essere oggetto di una attenta progettazione che non dovrà alterare né l'impianto tipologico né le caratteristiche architettoniche del manufatto originario, ma dovrà integrarsi con le volumetrie esistenti e allo stesso tempo mantenere la leggibilità e la datazione dell'intervento evitando assolutamente i caratteri della superfetazione.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49