Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 11 TIPI DI INTERVENTO AMMESSI A SECONDA DEL VALORE ARCHITETTONICO E/O AMBIENTALE DEGLI EDIFICI ESISTENTI

1. Il cambiamento di destinazione d'uso per gli edifici esistenti nelle zone "A" potrà avvenire solo nell'ipotesi e con le modalità di cui all'Art. n.26 delle presenti Norme; per gli edifici nelle zone "E" solo nelle ipotesi e con le modalità di cui agli Articoli n. 31 e sgg. Delle presenti Norme.

2. Per gli edifici esistenti compresi nelle zone suddette sono ammessi, ai sensi della L.R. n. 59 del 1980, i seguenti interventi, così come descritti nel R.E.:

  1. a) Manutenzione Ordinaria (M.O.) - vedi Art. 79 c.2 lett. a) della L.R. 1/2005 e Art. 63 del R.E.;
  2. b) Manutenzione Straordinaria (M.S.) - vedi Art. 79 c.2 lett. b) della L.R. 1/2005 e Art. 64 del R.E.;
  3. c) Restauro (R.) - vedi Art. 79 c.2 lett. c) della L.R. 1/2005 e Art. 65 del R.E.;
  4. d) Risanamento Conservativo (R.C.) - vedi Art. 79 c.2 lett. c) della L.R. 1/2005 e Art. 66 del R.E.;
  5. e) Ristrutturazione Edilizia (R1) - vedi Art. 79 c.2 lett. d) della L.R. 1/2005 e Art. 67.1 del R.E.;
  6. f) Ristrutturazione Edilizia (R2) - vedi Art. 79 c.2 lett. d) della L.R. 1/2005 e Art. 67.2 del R.E.;
  7. g) Ristrutturazione Edilizia (R3) -vedi Art. 79 c.2 lett. d) (compresi i punti 1, 2, 3) della L.R. 1/2005 e Art. 67.3 del R.E.;
  8. h) Ristrutturazione Urbanistica (RU1) - vedi Art. 78 c.1 lett. h) L.R. 1/2005 e Art. 68.1 del R.E.;
  9. i) Ristrutturazione Urbanistica (RU2) - vedi Art. 78 c.1 lett. h) L.R. 1/2005 e Art. 68.2 del R.E.;

e specificatamente:

  1. ELENCO A - Per gli edifici classificati di rilevante valore architettonico ed ambientale sono ammessi, ai sensi del IV° Comma dell'art. n. 7 della L.R. n. 59 del 1980, soltanto gli interventi di cui ai punti a), b), c), con le prescrizioni sulle tecniche costruttive ed i materiali di cui all'Allegato n. 1/A del R.E..
  2. ELENCO B - Per gli edifici classificati di valore architettonico ed ambientale sono ammessi soltanto gli interventi di cui ai punti a), b), c), d), con le eccezioni di cui al successivo comma 3 ed in ogni caso secondo le prescrizioni sulle tecniche costruttive ed i materiali di cui all'Allegato n. 1/A del R.E..
  3. ELENCO C - Per gli edifici classificati di modesto valore architettonico ed ambientale sono ammessi gli interventi di cui ai punti a), b), c), d), e), f) g) con le prescrizioni sulle tecniche costruttive ed i materiali di cui all'Allegato n. 1/A del R.E..
  4. ELENCO D - Per gli edifici non significativi per valore architettonico ed ambientale sono ammessi gli interventi di cui ai punti a), b), c), e), f), g) e h). Nel caso di demolizione e ricostruzione il volume ammesso è pari a quello esistente, detratto delle aggiunte non autorizzate. Aumenti di volume potranno essere ammessi fino al raggiungimento di quanto previsto dalle norme di zona.

3. Per gli edifici inseriti nell'elenco B, in alternativa all'intervento ammesso di Risanamento Conservativo, è consentita all'interno dell'edificio o complesso architettonico, una diversificazione degli interventi risultanti pertinenti (restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia, fino anche a porzioni di ristrutturazione urbanistica) previa presentazione di un progetto corredato di un'analisi storica di approfondimento, finalizzata ad evidenziare le parti originarie di effettivo rilievo storico-architettonico da preservare e recuperare, nonché differenziare le parti aggregate in epoca successiva, come superfetazioni o tentativi di integrazione posticcia, quest'ultimi con possibilità di essere riutilizzati diversamente. Il progetto e la relativa analisi dovranno essere sottoposti a parere preventivo della commissione edilizia.

4. Per gli edifici negli elenchi A, B, C, si potrà derogare alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, superfici vetrate, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obbiettivi culturali e le disposizioni normative del presente titolo, pur tendendo a raggiungere miglioramenti igienico-sanitari.

5. Per gli edifici non compresi negli elenchi di cui sopra si ammettono tutti gli interventi consentiti dalle presenti norme sul patrimonio edilizio esistente: fanno eccezione gli interventi di cui alle lettere h) ed i) che contemplano la demolizione del fabbricato, nonché per gli edifici di impianto anteriore al 1940 anche quelli di cui alla lettera g), la cui fattibilità dovrà essere preceduta da un parere preventivo della Commissione Edilizia.

6. Costituisce eccezione alle prescrizioni previste nel presente articolo, pur ricadendo in "Elenco B" l'unità edilizia n. 1309 localizzata nella Tav. n.4. Pertanto per tale unità edilizia in virtù della necessità dell'allargamento della sede della strada Provinciale dei "Sette Ponti" in quel punto particolarmente stretta, si ammette la possibilità di traslare verso monte parte del fabbricato, purché tale traslazione venga eseguita con tecniche e materiali attinenti alla disciplina del restauro. Ciò dovrà avvenire contemporaneamente con l'allargamento ovviamente della sede stradale suddetta.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49