Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 10 CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI

1. Gli edifici esistenti di valore architettonico e/o ambientale compresi nelle zone omogenee "A" e nelle zone omogenee "E" sono localizzati e contrassegnati con un numero di riferimento nelle tavole in scala 1:10.000 e nelle tavole del R.U. in scala 1:2.000 o 1:1.000.

2. Gli edifici di cui al comma precedente sono classificati come segue:

  1. ELENCO A - Edifici notificati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 artt. 10 e 136, nonché gli altri edifici ritenuti ad essi equiparabili per il loro RILEVANTE VALORE ARCHITETTONICO E/O AMBIENTALE.
    Corrispondono agli edifici più significativi per identità architettonica e tipologica, per caratterizzazione storica, culturale ed ambientale.
  2. ELENCO B - Edifici di VALORE ARCHITETTONICO E/O AMBIENTALE.
    Corrispondono ad edifici, che pur non avendo il carattere di unicità dei precedenti, costituiscono importanti modelli di aggregazione urbana e di insediamenti agricoli. Sono edifici di particolare interesse architettonico ed ambientale che hanno mantenuto la loro integrità tipologica e che hanno assunto e assumono particolare importanza e significato rispetto alla formazione storica e tipologica del nucleo urbano; oppure edifici che, originati dalla civilizzazione agricola del territorio, costituiscono, nella loro configurazione architettonica, tipologica e nella loro specifica densità territoriale, le strutture fondamentali del paesaggio agrario.
  3. ELENCO C - Edifici di MODESTO VALORE ARCHITETTONICO E/O AMBIENTALE.
    Corrispondono ad edifici esistenti di minore interesse culturale ed ambientale rispetto ai precedenti, sia per i caratteri edilizi del contesto sia perché parzialmente alterati e compromessi da interventi recenti, inadeguati ai caratteri originari.
  4. ELENCO D - Edifici NON SIGNIFICATIVI PER VALORE ARCHITETTONICO E/O AMBIENTALE.
    Corrispondono in generale agli edifici all'interno delle zone "A" costruiti successivamente al 1940 o ad edifici completamente alterati e compromessi da interventi recenti che hanno cancellato i caratteri originari. In quest'ultimo Elenco rientrano anche tutti gli edifici ricadenti in zone "E" e non censiti tramite schedatura in quanto equiparabili per forme e caratteristiche ai suddetti edifici.

3. Tutti i manufatti edilizi presenti sul territorio comunale quali:

  • - tabernacoli, cappelle, cimiteri non più utilizzati, pozzi, fonti, ecc.;
  • - ruderi di insediamenti preesistenti;
  • - resti di tracciati viari storici, selciati, ponti storici, ecc.,

sono classificati di VALORE STORICO ARCHITETTONICO E/O AMBIENTALE in quanto costituiscono elementi importanti di corredo per mantenere la leggibilità storica del territorio stesso anche se non schedati singolarmente. Gli interventi ammessi devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale ed essere improntati ai caratteri del restauro.

4. Gli edifici inseriti negli Elenco A e B costituiscono gli immobili e/o i complessi edilizi ai quali si riferiscono i punti C e D dell'Art. n.6 della Legge Regionale del 21 Maggio 1980 n. 59; nel loro complesso i due Elenchi suddetti costituiscono gli elenchi previsti dall'Art. n.7 della Legge Regionale del 21 Maggio 1980 n. 59.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49