Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 6 ZONE FERROVIARIE E ZONE AUTOSTRADALI

1. Tali zone sono costituite da aree facenti parte del Demanio dello Stato e destinate ad attrezzature ed impianti ferroviari o autostradali e relative dipendenze.

2. Per le zone ferroviarie o in adiacenza di esse sono validi gli obblighi e le norme di cui al D.P.R. n. 753 del 11 Luglio 1980 ed il D.M. del 3 Agosto 1981 che prevede tra l'altro una fascia di rispetto di ml. 30 dalla più vicina rotaia.

3. Per le zone autostradali o in adiacenza di esse sono validi gli obblighi e le norme di cui al nuovo Codice della strada (Legge n. 114 del 18 Maggio 1992) e del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495) che prevede tra l'altro una fascia di rispetto di ml. 60 dal ciglio della strada.

4. Le nuove costruzioni e gli interventi di trasformazione debbono rispettare i valori ambientali e paesaggistici, le relative verifiche avverranno:

  • - in sede di intesa con la Regione Toscana a norma dell'art. 81 del D.P.R. n. 616 del 24 Luglio 1977;
  • - in sede di ottenimento dell'autorizzazione comunale nei casi in cui gli interventi ricadono in aree soggette al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 art. 134;
  • - in sede di ottenimento del N.O. della Soprintendenza qualora gli interventi riguardino opere di interesse artistico o storico di cui al D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 art. 10.

5. La classe di fattibilità geologico-tecnica di eventuali interventi da realizzare in queste aree, laddove le carte geologico-tecniche appositamente redatte non riportano direttamente il numero indicante la classe di fattibilità stessa, in corrispondenza del punto di previsione, si ricava da una corrispondenza diretta dal grado di pericolosità del sito: per un intervento che ricade in area a pericolosità P2 si avrà una fattibilità di Classe II, per uno in area P3 si avrà una Classe III e per uno in P4 una Classe IV, o, laddove è presente lo studio idraulico allegato al regolamento urbanistico, la Classe III.
Si ricorda che:

  • - per le aree ricadenti in classe di Fattibilità III sono richieste indagini di dettaglio a livello di area nel suo complesso sia come supporto alla redazione degli strumenti urbanistici attuativi che nel caso di intervento diretto. L'esecuzione di quanto previsto da tali indagini in termini di bonifica, miglioramento dei terreni e particolari tecniche di fondazione costituiscono un vincolo specifico per il rilascio della concessione edilizia.
  • - Per gli interventi ricadenti negli ambiti previsti dalla Del. C. R. 12/2000 si ricorda il rispetto di quanto contenuto nell'Art.9 comma 1 lettera f) del presente Regolamento

Per gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto o destinate a verde, a queste connesse, la fattibilità dell'intervento è deducibile dalla Tabella tabelle denominate "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità' idraulica (Del. C.R. n. 12/2000) dell'area interessata" e "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità geologica dell'area interessata " contenute nella "relazione geologica" di supporto al "Regolamento urbanistico", quadro "verde pubblico attrezzato e mini aree di sosta" e "aree a verde di corredo".
Si ricorda infine che tutti gli interventi risultano comunque soggetti alla applicazione delle salvaguardie sovracomunali (Autorità di Bacino del Fiume Arno etc.) nel caso rientrino in dette perimetrazioni (vedi relazione geologica allegata al R.U.)

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49