Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 1 FINALITÀ ED ELABORATI COSTITUTIVI DEL P.R.G.

1. Il P.R.G. definisce l'assetto e l'uso di tutto il territorio comunale e detta le norme per l'attuazione delle previsioni in esso contenute e per il controllo degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.

2. Ogni intervento comportante trasformazione urbanistica o edilizia ricadente nell'ambito del territorio comunale dovrà rispettare, oltre alla normativa sovracomunale e settoriale, anche le prescrizioni ed i vincoli del P.R.G. ricavabili dalle tavole grafiche e dalle norme sotto riportate.

3. Il P.R.G. del Comune di Reggello è formato dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico di seguito descritti.

4. Il Piano Strutturale, di cui all'art. n. 24 della L.R. n. 5/95, è costituito dai seguenti elaborati:

  1. A) Relazione contenente:
    • - il quadro conoscitivo dettagliato delle risorse (L.R. 5/95 art. 24 c. 2 lett. a);
    • - gli obbiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale (L.R. 5/95 art. 24 c. 2 lett. b);
    • - gli indirizzi e i parametri da rispettare nella predisposizione della parte gestionale del PRG (L.R. 5/95 art. 24 c. 2 lett. e);
    • - gli indirizzi programmatici per la sua attuazione (L.R. 5/95 art. 24 c. 2 lett. f).
  2. B) Norme Tecniche contenenti:
    • - la individuazione dei sistemi e dei subsistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali, di servizio e funzionali da realizzare per conseguire gli obiettivi (L.R. 5/95 art. 24 c. 2 lett. c);
    • - i parametri da rispettare nella predisposizione della parte gestionale del PRG (L.R. 5/95 art. 24 c. 2 lett. e; c. 3 lett. a, b e c);
    • - le salvaguardie da rispettare sino all'approvazione del R.U. (L.R. 5/95 art. 24 c. 2 lett. g);
    • - lo Statuto dei Luoghi (L.R. 5/95 art. 24 c. 2 lett. h).
  3. C) Cartografia relativa alle conoscenze (L.R. 5/95 art. 24 c. 2 lett. a e d) composta da:
    • - Tav. 1 - Carta della pericolosità, composta da n° 2 tavole, in scala 1:10.000;
    • - Tav. 2 - Carta delle risorse, composta da n° 7 tavole, in scala 1:10.000;
    • - Tav. 3 - Carta dei vincoli e delle limitazioni, composta da n° 7 tavole, in scala 1:10.000;
  4. D) Cartografia di progetto del P.S.:
    • - Tav. 4 - Sintesi dei sistemi territoriali e delle infrastrutture sovracomunali, in scala 1:50.000;
    • - Tav. 5 - Carta dei sistemi territoriali, composta da n° 7 tavole, in scala 1:10.000 (L.R. 5/95 art. 24, c. 2, lett. c).
  5. E) Fanno inoltre parte integrante del P.S., anche, quali elementi per la valutazione degli effetti ambientali di cui all'art. 24 c. 2 lett. d ed art. 32 della L.R. 5/95, i seguenti elaborati predisposti per il P.T.C.:
    1. a) Elenco pozzi e sorgenti;
    2. b) Repertorio delle aree e manufatti di interesse archeologico;
    3. c) Repertorio dei siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale;
    4. d) Repertorio dei biotopi e dei geotopi;
    5. e) Schede delle evidenze ambientali di natura geologica-geomorfologica (geotopi).

5. Vengono assunti dal presente R.U. con carattere prescrittivo gli elaborati di cui ai punti:

  • B) NORME TECNICHE;
  • C) TAV. 1: CARTA DELLA PERICOLOSITA';
  • C) TAV. 3: CARTA DEI VINCOLI E DELLE LIMITAZIONI;
  • D) TAV. 5: CARTA DEI SISTEMI TERRITORIALI.

6. Il Regolamento Urbanistico, di cui all'art. 28 della L.R. n. 5/95, costituito dai seguenti elaborati:

  1. 1 - RELAZIONE.
  2. 2 - CARTOGRAFIA DI AZZONAMENTO:
    1. A - Rappresentazione del sistema insediativo e della viabilità di interesse pubblico; TAV. 1 composta da n. 7 quadri (in scala 1:10.000).
    2. B - Rappresentazione particolareggiata delle previsioni di piano, in scala 1:2.000:
      1. TAV. 2.1 Area di Insediamento Saltino;
      2. TAV. 2.2 Area di Insediamento Saltino-Cascina Nuova;
      3. TAV. 3 Area di Insediamento Tosi-Pian di Melosa;
      4. TAV. 4 Area di Insediamento Donnini;
      5. TAV. 5.1 Area di Insediamento San Donato;
      6. TAV. 5.2 Area di Insediamento San Donato;
      7. TAV. 6 Area di Insediamento Pietrapiana;
      8. TAV. 7.1 Area di Insediamento Cancelli-Reggello;
      9. TAV. 7.2 Area di Insediamento Reggello-Pontifogno;
      10. TAV. 8.1 Area di Insediamento Cascia;
      11. TAV. 8.2 Area di Insediamento Cascia-San Giovenale;
      12. TAV. 8.3 Area di Insediamento Cascia-Ostina-Canova;
      13. TAV. 9 Area di Insediamento Montanino;
      14. TAV. 10 Area di Insediamento Vaggio;
      15. TAV. 11 Area di Insediamento Sant'Ellero;
      16. TAV. 12 Area di Insediamento San Clemente;
      17. TAV. 13.1 Area di Insediamento Leccio-Sociana-Case Nuove;
      18. TAV. 13.2 Area di Insediamento Leccio;
      19. TAV. 13.3 Area di Insediamento Leccio-Mandò;
      20. TAV. 14.1 Area di Insediamento Ciliegi-Torre del Castellano;
      21. TAV. 14.2 Area di Insediamento Ciliegi-Cetina;
      22. TAV. 15 Area di Insediamento Prulli;
      23. TAV. 16 Area di Insediamento Pian di Rona;
      24. TAV. 17.1 Area di Insediamento Matassino;
      25. TAV. 17.2 Area di Insediamento Matassino;
    Le tavole di azzonamento, in scala 1:2.000, indicano con perimetrazioni e lettere la divisione del territorio in zone omogenee ed in sottozone, con riferimento alle presenti Norme di Attuazione, le quali fissano per ciascuna di esse caratteri, limitazioni, tipi di intervento e destinazioni ammissibili.
    Per il territorio non compreso nella cartografia in scala 1:2.000 la zonizzazione insediativa è rappresentata nelle tavv. 1, mentre la zonizzazione extraurbana coincide con quella della tav. 5 "Carta dei sistemi territoriali" del P.S.; in particolare:
    • - il subsistema 1.1 "area montana" del P.S. coincide con la sottozona E1 "area montana" del R.U.;
    • - il subsistema 1.2 "riserva biogenetica di Vallombrosa" del P.S. coincide con la sottozona E2 "riserva biogenetica di Vallombrosa" del R.U.;
    • - il subsistema 1.3 "foresta di S. Antonio" del P.S. coincide con la sottozona E3 "foresta di S. Antonio" del R.U.;
    • - il subsitema 2.1 "area agricola produttiva pedemontana" del P.S. coincide con la sottozona E4 "agricola produttiva pedemontana" del R.U.;
    • - il subsitema 2.2 "area agricola produttiva pedemontana collinare" del P.S. coincide con la sottozona E5 "agricola produttiva collinare" del R.U.;
    • - il subsistema 2.3 "area dei calanchi" del P:S. coincide con la sottozona E6 "parco delle balze o dei calanchi" del R.U.;
    • - il subsistema 3.1 "area fluviale dell'Arno" del P.S. coincide con la sottozona E7 "agricola di pianura" del R.U.
    • - l'invariante strutturale "aree di protezione paesistica, storico ambientale e archeologica" del P.S. coincide con le "aree di protezione paesistica e storico ambientale e archeologica" del R.U.;
    • - l'invariante strutturale "aree boscate" del P.S. coincide con le "aree boscate" del R.U.;
    • - le "aree di recupero e restauro ambientale" del P.S. coincidono con "aree di recupero e restauro ambientale" del R.U..
    I simboli apposti sugli edifici indicano per essi, oltre alla numerazione progressiva della schedatura, la classificazione di valore nonché le categorie di intervento ammissibili.
    Le pertinenze degli edifici sono indicate con apposite campiture negli elenchi A e B di cui al seguente art. 10; la apposizione di simboli, sulle stesse aree, indica i vincoli di destinazione per le aree stesse.
    I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di rispettare nelle attività comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché nella manutenzione ordinaria e straordinaria, le prescrizioni e le indicazioni ricavabili dalle tavole grafiche e dalle Norme di Attuazione.
  3. 3 - CARTOGRAFIA PRESCRIZIONI GEOLOGICHE
    1. A - Rappresentazione delle classi di pericolosità, in scala 1:2.000:
      1. TAV. 2.1A Area di Insediamento Saltino;
      2. TAV. 2.2A Area di Insediamento Saltino-Cascina Nuova;
      3. TAV. 3A Area di Insediamento Tosi-Pian di Melosa;
      4. TAV. 4A Area di Insediamento Donnini;
      5. TAV. 5.1A Area di Insediamento San Donato;
      6. TAV. 5.2A Area di Insediamento San Donato;
      7. TAV. 6A Area di Insediamento Pietrapiana;
      8. TAV. 7.1A Area di Insediamento Cancelli-Reggello;
      9. TAV. 7.2A Area di Insediamento Reggello-Pontifogno;
      10. TAV. 8.1A Area di Insediamento Cascia;
      11. TAV. 8.2A Area di Insediamento Cascia-San Giovenale;
      12. TAV. 8.3A Area di Insediamento Cascia-Ostina-Canova;
      13. TAV. 9A Area di Insediamento Montanino;
      14. TAV. 10A Area di Insediamento Vaggio;
      15. TAV. 11A Area di Insediamento Sant'Ellero;
      16. TAV. 12A Area di Insediamento San Clemente;
      17. TAV. 13.1A Area di Insediamento Leccio-Sociana-Case Nuove;
      18. TAV. 13.2A Area di Insediamento Leccio;
      19. TAV. 13.3A Area di Insediamento Leccio-Mandò;
      20. TAV. 14.1A Area di Insediamento Ciliegi-Torre del Castellano;
      21. TAV. 14.2A Area di Insediamento Ciliegi-Cetina;
      22. TAV. 15A Area di Insediamento Prulli;
      23. TAV. 16A Area di Insediamento Pian di Rona;
      24. TAV. 17.1A Area di Insediamento Matassino;
      25. TAV. 17.2A Area di Insediamento Matassino;
    2. B - Rappresentazione delle classi di fattibilità, in scala 1:10.000:
      1. TAV. 1B composta da n. 7 quadri;
      Rappresentazione delle classi di fattibilità, in scala 1:2.000:
      1. TAV. 2.1B Area di Insediamento Saltino;
      2. TAV. 2.2B Area di Insediamento Saltino-Cascina Nuova;
      3. TAV. 3B Area di Insediamento Tosi-Pian di Melosa;
      4. TAV. 4B Area di Insediamento Donnini;
      5. TAV. 5.1B Area di Insediamento San Donato;
      6. TAV. 5.2B Area di Insediamento San Donato;
      7. TAV. 6B Area di Insediamento Pietrapiana;
      8. TAV. 7.1B Area di Insediamento Cancelli-Reggello;
      9. TAV. 7.2B Area di Insediamento Reggello-Pontifogno;
      10. TAV. 8.1B Area di Insediamento Cascia;
      11. TAV. 8.2B Area di Insediamento Cascia-San Giovenale;
      12. TAV. 8.3B Area di Insediamento Cascia-Ostina-Canova;
      13. TAV. 9B Area di Insediamento Montanino;
      14. TAV. 10B Area di Insediamento Vaggio;
      15. TAV. 11B Area di Insediamento Sant'Ellero;
      16. TAV. 12B Area di Insediamento San Clemente;
      17. TAV. 13.1B Area di Insediamento Leccio-Sociana-Case Nuove;
      18. TAV. 13.2B Area di Insediamento Leccio;
      19. TAV. 13.3B Area di Insediamento Leccio-Mandò;
      20. TAV. 14.1B Area di Insediamento Ciliegi-Torre del Castellano;
      21. TAV. 14.2B Area di Insediamento Ciliegi-Cetina;
      22. TAV. 15B Area di Insediamento Prulli;
      23. TAV. 16B Area di Insediamento Pian di Rona;
      24. TAV. 17.1B Area di Insediamento Matassino;
      25. TAV. 17.2B Area di Insediamento Matassino.
    3. C - Relazione geologico tecnica con allegate schede conoscitive dei singoli interventi.
  4. 4 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.
  5. 5 - ALLEGATO N. 1: ELENCHI degli edifici esistenti classificati in base al valore architettonico, culturale ed ambientale: Elenco A, Elenco B, Elenco C e Elenco D.

Art. 2 ATTUAZIONE DEL P.R.G.

1. Il P.R.G. si attua per intervento diretto mediante rilascio di Permesso di costruire da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure, ove prescritto dalle presenti norme, previa approvazione di un Piano Attuativo convenzionato, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente. Il Piano Attuativo è comunque necessario per tutti gli interventi di nuova edificazione, anche nelle zone "B" di Saturazione e Completamento, in tutti i casi che implichino un incremento del carico urbanistico tale da comportare adeguamento degli standards di zona. L'incremento di carico urbanistico, nelle zone "B" di Saturazione e Completamento, viene raggiunto ove la nuova edificazione o gli interventi sull'esistente, siano superiori a mc. 1.200 o quattro unità abitative. In tal caso il Piano Attuativo, nelle zone "B", dovrà dimostrare la sostenibilità urbana e ambientale dell'intervento, in relazione all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei liquami, all'accessibilità e ai parcheggi, all'impatto sulla vegetazione di alto fusto esistente. Tale dimostrazione non potrà essere generica ma incentrata a riordinare, riqualificare, risolvere problemi urbanistici presenti nell'area (miglioramenti viari, parcheggi, verde, piccole attrezzature, etc.), a valutare l'impatto ambientale (rapporti con i fabbricati adiacenti, allineamenti, raccordi formali, sistemazioni a verde, etc.), come a verificare la compatibilità con le urbanizzazioni presenti (fognatura, approvvigionamento idrico, rete di impianti, etc.). Ove dalla verifica della sostenibilità dell'intervento dovesse emergere la necessità di reperire aree da destinare a viabilità, parcheggi e verde attrezzato, queste potranno essere individuate sia fra quelle adiacenti sia in aree separate, anche di diversa zonizzazione (verde privato, zone agricole)purché non superiori al 10 % della superficie del Lotto. In alternativa ed in accordo fra i richiedenti e l'Amministrazione comunale, qualora detta area risultasse di difficile reperimento, potrà essere effettuato il pagamento degli oneri di urbanizzazione aggiuntivi relativi ad un'area equivalente. Nei comparti di espansione residenziale e produttiva gli interventi saranno subordinati all'assunzioni di impegni per la realizzazione degli standards da reperire che non potranno essere inferiori ai minimi previsti dal D.M. n. 1444/68.
Per gli interventi sia di nuova edificazione che su patrimonio esistente, nella verifica della sostenibilità, si dovranno prevedere 1,5 posti auto per ogni alloggio, sia in caso di cessione delle aree a parcheggio sia in caso di richiesta di monetizzazione, purché ne esistano i presupposti di cui al Regolamento approvato con Delibera C.C. n. 99 del 11.12.2009.

2. L'attuazione dei comparti di intervento unitario sarà sempre subordinata all'approvazione di un Piano Attuativo convenzionato; la convenzione dovrà prevedere la preventiva realizzazione e cessione gratuita all'A.C. delle attrezzature, servizi e infrastrutture individuati nelle tavole del R.U. per ciascun comparto, nonché la cessione gratuita e realizzazione delle aree per standards urbanistici di cui al D.M. 1444/68. Qualora fra le aree per standards urbanistici previste all'interno del comparto vi risultassero aree in esubero rispetto ai minimi previsti dal D.M. n. 1444/68, calcolate rispetto al riepilogo generale contenuto nella relazione allegata alla presente variante, e qualora fossero aree di difficile reperimento o non funzionali, per quest'ultime potrà essere effettuato in accordo fra i richiedenti e l'Amministrazione comunale il pagamento degli oneri di urbanizzazione aggiuntivi relativi ad un'area equivalente.
Nelle presenti N.T.A. è contenuta la descrizione di ciascun comparto con i parametri urbanistici e le modalità di intervento dei medesimi.

2bis. Nell'attuazione di interventi edilizi su fabbricati esistenti con volumetria superiore ai 1.200 mc. o alle 4 unità abitative è ammissibile la deroga al reperimento degli standard urbanistici di cui al 1° comma del presente articolo, solo nei seguenti casi:

  1. a) volumetrie esistenti già a residenziale per le quali si prevede un incremento di max. n. 2 unità abitative in aggiunta alle unità abitative esistenti, fermo restando il reperimento della L. 122/89, l'ammissibilità alla monetizzazione degli standard urbanistici previsti dal D.M. 1444/68 ed in conformità al vigente Regolamento comunale di monetizzazione (del. C.C. n. 99 del 12.11.2009);
  2. b) recupero di volumi artigianali, commerciali, industriali con trasformazione a civile abitazione, i quali prevedano la riduzione della superficie utile netta del 50 %, fermo restando il reperimento della L. 122/89, l'ammissibilità alla monetizzazione degli standard urbanistici previsti dal D.M. 1444/68 ed in conformità al vigente Regolamento comunale di monetizzazione (del. C.C. n. 99 del 12.11.2009);
  3. c) se i succitati interventi edilizi, rientranti nel comma 3 punti a) e b), verranno attuati con attribuzione della relativa certificazione energetica in classe "A" e/o "ORO" (parametri di CasaClima), potranno beneficiare di un incremento del 15 % della superficie utile, oltre a quella prevista.

3. Salva la facoltà del Sindaco prevista dall'art. 23 della Legge n. 1150/42, di procedere alla formazione di comparti edificatori in sede di approvazione del piano attuativo, nei comparti di intervento unitario, il progetto degli interventi potrà essere presentato dai proprietari di almeno tre quarti del valore dei beni calcolato in base all'imponibile catastale, limitatamente comunque alle aree di loro proprietà e alla relativa quota parte delle volumetrie e/o superfici consentite dalle presenti norme. In tal caso i proponenti dovranno dimostrare di aver cercato l'adesione anche degli altri proprietari. La realizzazione delle opere pubbliche prescritte sarà limitata alla porzione del comparto oggetto di attuazione.

4. Negli ambiti individuati come "B" dalla Delibera del Consiglio Regionale 12/2000, l'attuazione delle previsioni edilizie o di trasformazione morfologica è subordinata alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di regimazione idraulica prescritti dall'indagine idrologico-idraulica allegata al P.R.G. ed alla assunzione di impegni e garanzie reali per la loro manutenzione nel tempo.
A tale scopo potranno essere costituiti consorzi fra proprietari di immobili interessati.

5. L'attuazione dei Comparti di intervento unitario sarà sempre subordinata all'approvazione di un Piano di Attuazione convenzionato. La convenzione dovrà prevedere la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle aree con destinazione pubblica previste dal Piano Attuativo e la realizzazione delle opere previste sulle medesime, che sarà effettuata dai proponenti del comparto fino alla concorrenza degli oneri di legge e comunque di tutte le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'attuazione del comparto stesso.
Nelle presenti N.T.A. è contenuta la descrizione di ciascun Comparto con i parametri e le modalità di intervento dei medesimi.
Il rilascio delle Concessioni Edilizie degli edifici previsti dal Piano Attuativo è subordinato all'avvenuta realizzazione di almeno l'80% delle opere di urbanizzazione primaria.

6. Il comune può adottare un Piano Complesso di Intervento (

P.C.I.), ai sensi degli artt. 56 e 57 della Legge Regionale n. 1/2005, con riferimento alle previsioni del bilancio comunale ed alle disponibilità di investimenti di soggetti pubblici e privati.

7. Il (P.C.I.) comprende le aree di espansione e di ristrutturazione urbanistica di cui si ammette l'edificazione nel periodo del mandato amministrativo della Giunta Comunale e le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria; nonché l'individuazione degli ambiti prioritari su cui indirizzare programmi complessi di intervento, aventi contenuti dei Programmi Complessi di Riqualificazione Insediativa di cui all'art. 74 della L.R. 1/2005, dei Programmi di Riqualificazione Urbana o dei Programmi di Recupero Urbano di cui all'art. 16 della L. 17/02/92 n. 179 e all'art. 11 della L. 4/12/93 n. 493, e successive modificazioni e integrazioni.

8. Comprende inoltre le opere pubbliche, le attrezzature ed i servizi che l'Amministrazione Comunale ritiene di poter realizzare direttamente o far realizzare da altri soggetti, pubblici o privati, previa convenzione.

9. Per le nuove aree di espansione residenziali, industriali o miste, turistico-ricettive, nonché per le aree e complessi di completamento o di recupero urbano, ritenute significative ai fini del disegno urbano complessivo e da trasformare secondo speciali condizioni sono state predisposte schede normative di cui al successivo comma 10.

10. Le schede normative di progetto disciplinano la progettazione urbanistica, qualora siano necessarie condizioni per l'attuazione di una specifica previsione.
Nelle schede possono essere normati i seguenti elementi:

  • - i parametri urbanistici;
  • - la superficie, descrizione e/o localizzazione di servizi e infrastrutture;
  • - gli eventuali allineamenti degli edifici;
  • - eventuali ulteriori condizioni specifiche per l'attuazione della previsione.

Inoltre, per le aree di intervento più significative ai fini del disegno urbano complessivo, le tavole di azzonamento in scala 1:2.000 individuano la localizzazione relativamente a:

  • - servizi e infrastrutture;
  • - allineamenti degli edifici;
  • - le alberature in filare, ferme restando le distanze tra pianta e pianta previste dalle presenti norme e dal R.E..

Art. 3 ELEMENTI COSTITUTIVI DEI PIANI ATTUATIVI

2. I piani attuativi del R.U. sono:

  1. a) Piani Particolareggiati d'esecuzione di cui all'art. 13 della L. 17 Agosto 1942 n. 1150;
  2. b) Piani delle aree destinate all'Edilizia Economica e Popolare di cui alla L. 18 Aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi quelli di cui all'art. 51 L. 22 Ottobre 1971 n. 865;
  3. c) Piani delle aree destinate agli Insediamenti Produttivi, di cui allo art. 27 della L. 22 Ottobre 1971 n. 865;
  4. d) Piani di Lottizzazione d'ufficio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della L. 6 Agosto 1967 n. 765, con le modalità previste dall'art. 76 del R.E.;
  5. e) Piani di Lottizzazione convenzionata, di cui all'art.8 della L. 6 Agosto 1967 n. 765;
  6. f) Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale (P. di M.A.A.) di cui all'art. 4 della L.R. n. 64/95;
  7. g) Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 28 della L. 5 Agosto 1978 n. 547 e L.R. 21 Maggio 1980 n. 59 art. 9;
  8. h) Piani di Recupero Urbano, di cui all'art. 11 del D.L. del 5/10/93 n. 398, convertito con Legge 4 dicembre 1993 n. 493.
  9. i) Piani Complessi di Riqualificazione degli Insediamenti di cui all'art. 74 della L.R. 1/2005;

3. I piani particolareggiati d'iniziativa privata sono costituiti dagli elementi progettuali di cui all'art. 83 del R.E., e devono essere estesi all'intera zona, o zone interessate, per conferire una soluzione unitaria, coordinata ed inserita ambientalmente (organizzazione volumetrica, materiali di finitura, viabilità, ecc.), anche per quanto riguarda le infrastrutture necessarie.

4. La realizzazione delle infrastrutture contenute nel piano di lottizzazione deve essere garantita attraverso apposita convenzione, secondo quanto definito nell'art. 86 del R.E., da approvare dal Consiglio Comunale prima del rilascio delle concessioni edilizie.

5. La C.E. effettuerà una valutazione di omogeneità e di inserimento urbanistico. Ove tale valutazione abbia esito positivo, detto piano dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale, e solo dopo si potrà intervenire attraverso apposita convenzione ai sensi del comma precedente, la quale riguarderà le infrastrutture afferenti alla parziale area d'intervento.

6. Qualora non vengano presentati piani di lottizzazione o non siano tali da poter essere approvati, l'Amministrazione Comunale potrà intervenire, con le modalità previste, dall'art. 82 del R.E., attraverso lo strumento del Piano Particolareggiato o della lottizzazione d'ufficio.

Art. 4 PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

1. Taluni complessi edilizi che sono caratterizzati da fenomeni di degrado, abbandono, sotto-utilizzazione, eccessivo frazionamento edilizio, sono identificati come zone da assoggettare a Piani di Recupero e dovranno attuarsi con apposito Piano di Recupero con le procedure ed i contenuti previsti dall'articolo n. 28 della Legge n. 457 del 5 Agosto 1978 e dall'articolo n. 9 e successivi della L.R. n. 59 del 21 Maggio 1979. Il Consiglio Comunale potrà individuare altre zone da assoggettare a Piano di Recupero oltre quelle indicate dalle planimetrie di R.U. a norma dell'art. 27 della Legge 5 Agosto 1978 n. 457; tale individuazione potrà essere effettuata anche contestualmente all'approvazione di Piano di Recupero.

2. Qualora nelle zone così individuate difetti il piano di recupero di iniziativa privata, l'Amministrazione potrà procedere mediante piani di recupero edilizio, di iniziativa pubblica, con le procedure previste dall'art. 82 del R.E..

3. Prima dell'approvazione del Piano di Recupero, negli edifici esistenti all'interno delle zone di cui ai commi precedenti sono ammessi soltanto le categorie di intervento di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del successivo art. 11, fermo restando il mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti.

4. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui al successivo art. 10 sono ammessi gli interventi indicati all'art. 11. Il Piano di Recupero potrà modificare motivatamente tale classificazione e la destinazione esistente. Dopo l'approvazione del Piano di Recupero, gli interventi ammissibili e la destinazione d'uso saranno pertanto quelli stabiliti dal Piano di Recupero stesso, il quale, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma L.R. 59/1980, potrà indicare:

  • - gli assetti di massima degli edifici;
  • - gli eventuali edifici o spazi riservati ad opere, attrezzature od impianti di interesse pubblico;
  • - gli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico;
  • - gli edifici o le parti di essi eventualmente destinati alla demolizione;
  • - le unità minime di intervento;
  • - i tipi edilizi e le eventuali tecnologie;
  • - le modalità, i tempi di attuazione, le finalità degli interventi e le eventuali convenzioni-tipo;
  • - gli interventi alla cui attuazione siano tenuti i proprietari e quelli ai quali deve provvedere il Comune;
  • - le modalità sostitutive da parte del Comune nel caso di inadempienza dei privati tenuti all'attuazione degli interventi.

5. I Piani di Recupero dovranno essere generalmente improntati a criteri di conservazione dell'edilizia esistente, ma potranno prevedere anche interventi di abbattimento e ricostruzione di volumi edilizi, nonché eccezionalmente nuova edificazione.

5bis. Per i Piani di Recupero localizzati in zona E, l'eventuale mutamento della destinazione agricola degli edifici, dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di aree agricole e pertanto, qualora necessario, previa deruralizzazione con PMAA.

6. Gli elaborati costitutivi il progetto del Piano di Recupero del patrimonio edilizio fanno riferimento al Regolamento Edilizio, articoli 87, 88, 89 e 90.

Art. 5 PROGRAMMI COMPLESSI DI INTERVENTO

1. L'Amministrazione Comunale può individuare, anche in sede di formazione del P.C.I. di cui agli artt. 56 e 57 della L.R. 1/2005, all'interno dei tessuti edilizi consolidati o di recente formazione, ambiti prioritari su cui indirizzare programmi complessi di intervento, aventi i contenuti dei Programmi di Riqualificazione Urbana o Programmi di Recupero Urbano di cui all'art. 16 della Legge 17 Febbraio 1992 n. 179 e art. 11 della Legge 4 Dicembre 1993 n. 493, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tali programmi saranno caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie, pubblici e privati.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49