Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 16 CONTENUTI GENERALI DEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO-AMBIENTALE (di cui all'art. 4 della L.R. n. 64/95 e successive modificazioni e integrazioni)

1. In zona agricola, ogni intervento di trasformazione edilizia e urbanistica, e comunque avente attinenza con l'assetto paesaggistico ed ambientale - salvo le specifiche esclusioni di cui alla L.R. 64/95 ed agli specifici articoli delle presenti Norme - è ammissibile solo previa approvazione, nelle forme di cui all'Art. 4 della L.R. n. 64/95, di un Programma di miglioramento agricolo-ambientale redatto secondo le prescrizioni delle presenti Norme.

2. Il Programma di miglioramento agricolo-ambientale sancisce l'impegno alla conduzione agricola della azienda, quantomeno prevedendo norme di coltivazione minima indispensabile per il mantenimento degli assetti agricoli e silvo-colturali, e l'impiego per il mantenimento, al tempo stesso degli assetti paesaggistici ed ambientali.

3. Il Programma di Miglioramento Agricolo-Ambientale non sarà necessario qualora la indispensabilità di nuove costruzioni e l'impiego alla conduzione dell'azienda agricola con le suddette caratteristiche risulti da un piano di sviluppo aziendale o interaziendale di cui alla L.R. 7 settembre 1977 n. 71.

4. Il rilascio del Permesso di costruire a cui è allegato il Programma di miglioramento agricolo-ambientale è condizionato alla stipula di apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo, ai sensi del sesto comma dell'art. 4 della L.R. n. 64/95 e successive modificazioni e integrazioni e delle presenti norme. In particolare, la convenzione o atto unilaterale d'obbligo - con adeguate sanzioni in caso di inadempienza - dovrà garantire:

  • - l'identificazione dei terreni costituenti il fondo di pertinenza e l'obbligo per i proprietari ed aventi causa all'esecuzione delle necessarie opere di coltura e manutenzione ambientale del fondo, con particolare riguardo alla manutenzione dei terrazzamenti, alla pulizia e manutenzione delle aree boscate, alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua, al recupero produttivo delle aree agricole abbandonate, al rinverdimento delle superfici di terreno denudato, alle opere necessarie per aumentare l'acquifero sotterraneo e diminuire la velocità di deflusso superficiale delle acque meteoriche al fine di contenere la predisposizione all'erosione, all'impiego di colture tradizionali ed ambientalmente compatibili, ad evitare lavorazioni del terreno pregiudizievoli per la stabilità, alla manutenzione di strade vicinali o percorsi pedonali e/o equestri esistenti, per la parte ricadente nel fondo stesso, e al loro mantenimento all'uso pubblico;
  • - il mantenimento degli assetti paesaggistici ed ambientali;
  • - la non frazionabilità delle quote di terreno eccedenti la tipologia aziendale se non a favore delle proprietà confinanti;
  • - le manutenzioni stagionali delle eventuali opere di urbanizzazione ed allacciamenti ai pubblici servizi;
  • - il rispetto delle misure di prevenzione antincendio in riferimento ai particolari assetti colturali ed ambientali.

5. Il Programma di miglioramento agricolo-ambientale può essere oggetto di variante motivata - nel periodo di tempo della sua validità - previa stipula di una nuova convenzione o atto unilaterale d'obbligo.

6. Qualora il Programma di miglioramento agricolo-ambientale interessi proprietà di estensione inferiore a quella della superficie fondiaria minima di zona, per la sua approvazione, è sufficiente il parere positivo della Commissione Edilizia Comunale, per quanto riguarda gli effetti paesaggistici ed ambientali.

Art. 17 AMBITI DI APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO-AMBIENTALE

1. Il Programma di miglioramento agricolo-ambientale deve essere redatto secondo le seguenti prescrizioni riferite all'assetto fondiario delle proprietà:

  1. a) Qualora l'assetto fondiario della proprietà risalga ad epoca precedente all'entrata in vigore della L.R. n. 10/79 e l'estensione della pertinenza fondiaria raggiunga o superi la tipologia aziendale di zona, le costruzioni esistenti sono suscettibili di tutti gli interventi previsti dal Capo III delle presenti Norme; nel Programma di miglioramento agricolo-ambientale ad ogni edificio è riferita una pertinenza edilizia - eventualmente suddivisa secondo le unità abitative - ed una pertinenza fondiaria corrispondente alle tipologie aziendali di zona, come riferimento vincolante per eventuali trasferimenti successivi a qualunque titolo.
    Eventuali ulteriori annessi rustici dovranno essere commisurati alle esigenze del fondo secondo il Programma di miglioramento agricolo-ambientale.
  2. b) Nella medesima situazione, ma qualora l'estensione della pertinenza fondiaria sia inferiore alla tipologia aziendale di zona, il fabbricato sarà suscettibile di tutti gli interventi previsti del Capo III delle presenti Norme; eventuali nuovi annessi dovranno attenersi a quanto ammesso dagli articoli seguenti, sempre che la normativa di zona lo consenta.
  3. c) Nella medesima situazione precedente, per i lotti di terreno agricolo senza costruzioni, sono consentiti:
    • - ove il lotto sia corrispondente alla tipologia aziendale di zona, nuovi edifici rurali ad uso abitativo e annessi agricoli, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della L.R. n. 64 del 1995 e successive modificazioni ed integrazioni con i limiti di cui agli articoli seguenti delle presenti norme;
    • - ove il lotto sia inferiore alla tipologia aziendale di zona, nuovi annessi agricoli di superficie utile non superiore a 30 mq., secondo quanto previsto agli articoli successivi e ove la normativa di zona lo consenta.

Art. 18 ESONERO DAL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO-AMBIENTALE

1. Il Programma di miglioramento agricolo - ambientale non è richiesto:

  • - per opere edilizie di manutenzione ordinaria e straordinaria purché non comportino cambiamenti di destinazione d'uso od aumento di unità abitative;
  • - per permessi di costruire che non comportino modifiche ad un Programma di miglioramento agricolo-ambientale precedentemente approvato;
  • - per opere edilizie che attengano ad edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola, quando l'intervento non modifica l'assetto paesaggistico ed ambientale documentato adeguatamente nel progetto e quando le eventuali modifiche si riferiscano ad un terreno che, per dimensioni e caratteristiche, non abbia rilevanza paesaggistica ed ambientale.

2. L'esonero dal Programma di miglioramento agricolo-ambientale non esime dall'obbligo del convenzionamento o dall'atto unilaterale d'obbligo a garanzia del mantenimento nel tempo degli assetti fondiari, paesaggistici ed ambientali a cui fa riferimento il progetto.

3. Sono, altresì ammessi, in tutte le zone omogenee del territorio comunale, interventi di ristrutturazione edilizia comprendenti AMPLIAMENTI una tantum fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e fino ad un massimo di 300 metri cubi e del 10 per cento del volume esistente sugli annessi agricoli ai sensi dell'art. 43 comma 3 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 e successivo D. P. G. R. 09.02.2010 n.7/R (entrato in vigore il 19 marzo 2010):

… Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia comprendenti ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e fino ad un massimo di 300 metri cubi e del 10 per cento del volume esistente sugli annessi agricoli, comunque entro i limiti dimensionali, se inferiori, previsti dagli strumenti urbanistici generali e dagli atti di governo del territorio del comune; tali interventi non devono comportare un aumento delle unità abitative. …

Art. 19 RECUPERO DI EDIFICI AGRICOLI A FINI ABITATIVI

1. Ferme restando le disposizioni degli Articoli che seguono, per quanto attiene ai tipi di intervento ammessi in rapporto al valore architettonico ed ambientale degli edifici esistenti, viene promossa e consentita, ove compatibile con le prescrizioni suddette, la utilizzazione o riutilizzazione a fini residenziali degli edifici o volumetrie non più utilizzabili a scopo agricolo, con le procedure di cui all'articolo 5 ter della L.R. n. 64 del 14 Aprile 1995 e successive modificazioni e integrazioni ed in base al Programma di miglioramento agricolo-ambientale di cui ai successivi articoli, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

2. Nel caso di realizzazioni, all'interno dello stesso edificio o complesso edilizio, di più unità abitative o di cambiamento della destinazione d'uso di edifici agricoli o parti di essi a fini abitativi, la superficie minima delle nuove unità abitative non potrà essere inferiore a mq. 65 di superficie utile lorda.

3. Nel caso di realizzazione, all'interno dello stesso edificio o complesso edilizio, di più unità abitative, non è ammessa fra le varie pertinenze scoperte la formazione di aree di separazioni fisiche e recinzioni di qualunque natura se non a carattere vegetale.

4. Per gli edifici residenziali in zona agricola composti da una unità abitativa e, non compresi negli Elenchi "A", e "B", si ammettono ampliamenti volumetrici "una tantum", nei limiti seguenti:

  1. a) incremento del 30% della superficie utile netta per tutte le unità abitative esistenti fino al raggiungimento di un massimo di 110 mq.;
  2. b) incremento del 15% della superficie utile netta per le unità abitative ricomprese tra 110 e 130 mq.
  3. c) incremento del 10% della superficie utile netta per le unità abitative ricomprese tra 130 e 150 mq.

Qualora questi incrementi interessino edifici in Elenco "C" questi dovranno essere oggetto di una attenta progettazione che non dovrà alterare né l'impianto tipologico né le caratteristiche architettoniche del manufatto originario, ma dovrà integrarsi con le volumetrie esistenti e allo stesso tempo mantenere la leggibilità e la datazione dell'intervento evitando assolutamente i caratteri della superfetazione.

Art. 20 DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI ANNESSI AGRICOLI COMMISURATI ALLA CAPACITÀ PRODUTTIVA DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO N. 3, COMMA 1 DELLA L.R. N. 64/95

1. La costruzione di annessi rurali funzionali alla produzione agricola cioè al servizio diretto delle attività aziendali, interaziendali e associate, è consentita, fermo restando l'obbligo di provvedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, nel rispetto di quanto stabilito dall' art. 3 della L.R. n. 64 del 14 Aprile 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente alle aziende agricole che mantengono in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a:

  1. a) 0,8 ha. per colture ortoflovivaistiche specializzate, riconducibili a 0,6 ha. quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
  2. b) 3 ha. in vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  3. c) 4 ha. per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
  4. d) 6 ha. per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
  5. e) 30 ha. per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto da frutto;
  6. f) 50 ha. per bosco ceduo e pascolo cespugliato;

ed alle condizioni previste dalla stessa Legge.

2. Per annesso agricolo si intendono i depositi di prodotti, attrezzi o materiali, le rimesse per le macchine agricole, i ricoveri per animali e ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli.

3. Nei fondi che raggiungono la superficie minima, così come definita e quantificata all'art. n. 3 comma 2 e 3 della Legge 64/95, o dalle deroghe previste dal comma 10, la costruzione di annessi agricoli è consentita, previa approvazione di Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale, alle seguenti condizioni, salvo quanto più restrittivo eventualmente prescritto dalle presenti norme:

  • - l'ammissibilità di detti annessi deve risultare necessaria e vincolata alle coltivazioni dei fondi qualora ne siano sprovvisti o in quanto quelli già presenti risultino insufficienti, inadeguati o inidonei.
  • - fermo l'obbligo di provvedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, gli annessi ritenuti inadeguati per motivi funzionali e/o strutturali devono essere ricostruiti nel rispetto delle prescrizioni qualitative di seguito riportate, sempreché non siano inclusi negli Elenchi A, B e C come edifici di particolare pregio.
  • - non potranno essere rilasciate concessioni edilizie per l'edificazione di annessi agricoli nei 10 anni successivi al rilascio di concessioni che prevedano il cambio di destinazione di edifici rurali esistenti per scopi diversi dall'agricoltura.

4. Per quanto riguarda gli interventi ammessi sugli annessi di cui agli Elenchi A, B e C questi sono disciplinati dall'art. n. 10 delle presenti Norme con le prescrizioni sulle tecniche costruttive, materiali e colori di cui all'Allegato n. 1/A e n. 1/B del R.E..

5. Il rilascio di qualsiasi Permesso di costruire riguardante il recupero e/o la costruzione di annessi agricoli sia temporanei che definitivi, è subordinato all'assenza di volumetrie abusive sul fondo agricolo. A tale scopo, il richiedente, prima del rilascio del provvedimento autorizzativo, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà, oltre a dichiarazione asseverativa a firma del tecnico incaricato alla progettazione e alla Direzione dei lavori, attestante l'assenza di dette volumetrie.

6. Nuovi annessi agricoli saranno ammessi alle seguenti condizioni:

  • - la progettazione dovrà garantire l'inserimento della costruzione nel territorio con un attento studio relativo all'impatto paesaggistico ed ambientale.
  • - gli annessi agricoli, comunque, non potranno essere localizzati su crinali o emergenze paesaggistiche, né in prossimità di edifici storici o di pregio ambientale, né in zone con pericolosità "4" geologica o idraulica di cui rispettivamente alla D.C.R. n. 94/85 e alla D.G.R. n. 12/2000.
  • - l'ubicazione dovrà essere possibilmente in continuità od in prossimità di eventuali fabbricati esistenti od in aderenza a muri o terrazzamenti o ciglioni esistenti. Qualora l'andamento del terreno lo consenta saranno obbligatorie soluzioni interrate o seminterrate; in quest'ultimi casi è preferibile la copertura piana inerbata in continuità del terreno circostante nel caso di annesso completamente interrato; totalmente o parzialmente pavimentata in pietra o in cemento nel caso di annesso seminterrato.
  • - gli annessi agricoli fuori terra dovranno essere realizzati preferibilmente in strutture leggere in legno, se in muratura dovranno essere realizzati in struttura tradizionale intonacata o in pietrame o mattoni faccia vista o anche con strutture in cemento armato o prefabbricate purché quest'ultime siano successivamente intonacate o rivestite sempre in pietrame o mattoni faccia vista; con divieto assoluto di assemblaggio di materiali di recupero, e comunque non omogenei, né idonei per natura, dimensioni, manutenzione etc.., nonché di pannelli in lamiera o plastica
  • - dovranno essere riproposte le tipologie e i materiali tradizionali, e dovranno essere ubicati in modo da ridurne al minimo l'impatto ambientale e la visibilità, mettendo eventualmente a dimora alberature, essenze arbustive o altri accorgimenti per mitigare l'invadenza dell'intervento. Le nuove alberature e sistemazioni a verde dovranno attenersi alle prescrizioni di massima presenti nell'Allegato n. 5 del R.E..
  • - nel caso di annessi agricoli in struttura leggera in legno questi dovranno uniformarsi a specifiche tipologie: tipologie che potranno essere realizzate secondo semplici tecniche costruttive, anche attraverso l'autocomposizione. Gli annessi agricoli in legno non dovranno essere considerati come fabbricati "occasionali", ma al contrario come opere correttamente progettate in tutti i suoi particolari; così come quelli previsti nell'Allegato n. 4 del R.E. riportante alcuni progetti tipo di fabbricati agricoli in legno tondo, completamente definiti e costituiti da una serie di tavole, da relazione e lista dei materiali occorrenti (progetti elaborati dall'A.R.S.I.A.) che permettono di coprire o adattarsi tipologicamente a tutte le funzioni necessarie in zona agricola. L'organizzazione modulare dei progetti permetterà il dimensionamento opportuno. Specificatamente le tipologie allegate riguardano:
    1. 1 - Scuderia con box singoli e recinti collettivi: modulo 12 cavalli;
    2. 2- Ricovero per cavalli, in area di sosta, con poste individuali, fienile e locali accessori;
    3. 3 - Piccolo locale ad uso multifunzionale;
    4. 4 - Fienile;
    5. 5 - Ovile;
    6. 6 - Stalla libera per bovini.
  • - nel caso di annessi agricoli in muratura il paramento murario esterno, se in mattoni a faccia vista, dovrà essere realizzato con mattoni con coloriture tendenti alle ocre o alle terre di Siena escludendo il rosso vivo; se intonacato, dovrà essere colorato utilizzando tutte le gradazioni del verde, delle terre di Siena o delle ocre in modo da ottenere un colore che non risalti sulla vegetazione e sul territorio circostante.
  • - il tetto, se di tipo tradizionale, dovrà essere a due o una falda con manto di copertura in coppi ed embrici sempre di colore tendente alle ocre o alle terre di Siena.
  • - gli infissi dovranno essere realizzati in legno trattato di colore naturale o colorato a corpo secondo le gradazioni più opportune del verde o del grigio, o in ferro color grafite.
  • - dove non espressamente escluso dalle presenti norme sono ammessi annessi agricoli in struttura leggera in legno o in muratura, in quest'ultimo caso con l'obbligo di paramento murario esterno in materiali lapidei del luogo, con stuccatura dei giunti a filo esterno, coperture inclinate preferibilmente a una o due falde con materiali di copertura in coppi ed embrici, infissi esterni in legno. L'orditura del tetto primaria e secondaria dovrà essere in legno, lo scempiato in mezzane di cotto, la gronda alla fiorentina.
  • - gli annessi possono essere allacciati alle reti delle urbanizzazioni permanentemente (acquedotto, gasdotto, elettrodotto, fognature etc.).

7. L'apertura di nuovi percorsi di accesso, gli sbancamenti di terreno, l'abbattimento di alberature, che dovranno essere contenuti al minimo, e le sistemazioni idraulico-agrarie necessarie, dovranno far parte integrante del progetto di realizzazione o ristrutturazione dell'annesso.

Art. 21 DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI ANNESSI AGRICOLI NON SOGGETTI AL RISPETTO DELLE SUPERFICI MINIME FONDIARIE PREVISTE ALL'ARTICOLO N. 2, COMMA 1° DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL TITOLO IV CAPO III DELLA L.R. N° 1/2005 APPROVATO CON D.P.G.R. N. 5/R/2007 E DI CUI ALL'ARTICOLO N. 41, COMMA 5°, 7° E 8° DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/05

1. Per annessi agricoli si intendono i depositi di prodotti, attrezzi o materiali, le rimesse per le macchine agricole, i ricoveri per animali e ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli.

2. Nei fondi che non raggiungono la superficie minima, così come definita e quantificata all'articolo n. 2, comma 1° del Regolamento di Attuazione del Titolo IV Capo III della L.R. n. 1/2005, è ammessa la costruzione di annessi agricoli anche da soggetti diversi da imprenditori agricoli, purché compatibili con le prescrizioni specifiche di ciascuna sottozona ed alle seguenti condizioni:

  • - qualora detti fondi siano sprovvisti di annessi agricoli o qualora quelli già presenti risultino insufficienti, inadeguati o inidonei, l'ammissibilità di nuovi annessi e/o l'Ampliamento e Ristrutturazione Urbanistica di annessi esistenti, deve risultare necessaria e vincolata ad un "Programma di Manutenzione e/o Coltivazione" dell'intero fondo;
  • - fermo l'obbligo di provvedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, gli annessi ritenuti inadeguati per motivi funzionali e/o strutturali devono essere ricostruiti nel rispetto delle prescrizioni qualitative di seguito riportate, sempreché non siano inclusi negli Elenchi A, B e C come edifici di particolare pregio;
  • - non possono essere rilasciati Permessi di Costruire per l'edificazione di annessi agricoli nei 10 anni successivi al rilascio di concessioni che prevedano il cambio di destinazione di edifici rurali esistenti per scopi diversi dall'agricoltura;

3. Per quanto riguarda gli interventi ammessi sugli annessi di cui agli Elenchi A, B e C questi sono disciplinati dall'art. n. 10 delle presenti Norme con le prescrizioni sulle tecniche costruttive, materiali e colori di cui all'Allegato n. 1/A e n. 1/B del R.E..

4. Il rilascio di qualsiasi Permesso di Costruire riguardante il recupero e/o la costruzione di annessi agricoli definitivi e/o la Comunicazione per l'installazione di manufatti precari, è subordinata all'assenza di volumetrie abusive sul fondo agricolo. A tale scopo, il richiedente, prima del rilascio del provvedimento autorizzativo, deve presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà, oltre a dichiarazione asseverativa a firma del tecnico incaricato della progettazione e della Direzione dei lavori, attestante l'assenza di dette volumetrie.

5. Nuovi annessi agricoli e/o l'Ampliamento e Ristrutturazione Urbanistica di annessi agricoli esistenti, sono ammessi su lotti di superfici non minori a 1.000 mq. In particolare è ammessa la costruzione di annessi di 10 mq. di superficie utile interna per lotti superiori o uguali a 1000 mq.; oltre i 1000 mq. la superficie utile interna minima di 10 mq. è ampliabile di 0,5 mq. ogni 200 mq. di terreno, fino ad un massimo di mq. 30 complessivi.

6. L'edificazione di tali annessi può avvenire anche raggruppando su un unico fondo più attrezzature di pertinenza di lotti fra loro confinanti. In questo caso deve essere prodotto un atto regolarmente registrato e trascritto, dal quale risulti il diritto di chi richiede la costruzione utilizzando anche il fondo del vicino ed il vincolo sul terreno che diviene pertinenza.

7. La progettazione deve garantire l'inserimento della costruzione nel territorio con un attento studio relativo all'impatto paesaggistico ed ambientale. Gli annessi agricoli, comunque, non possono essere localizzati su:

  • - su crinali o emergenze paesaggistiche,
  • - in prossimità di edifici storici o di pregio ambientale;
  • - in siti archeologici e aree di attenzione archeologica;
  • - in fascia di 50 metri lineari dal piede esterno dell'argine di corsi d'acqua;
  • - in zone con pericolosità "4" e/o "4I" geologica o idraulica di cui alla D.G.R. n. 12 del 25 gennaio 2000;
  • - su linee di arretramento e fasce di rispetto stradale;
  • - in fasce di rispetto dagli elettrodotti;
  • - in fasce di rispetto cimiteriale.

L'ubicazione deve essere individuata possibilmente in continuità od in prossimità di eventuali fabbricati esistenti non di pregio o in aderenza a muri, terrazzamenti o ciglioni esistenti. Qualora l'andamento del terreno lo consenta sono obbligatorie soluzioni interrate o seminterrate.

8. L'apertura di nuovi percorsi di accesso, gli sbancamenti di terreno, l'abbattimento di alberature, devono essere contenuti al massimo, e le sistemazioni idraulico-agrarie necessarie devono far parte integrante del progetto di realizzazione o ristrutturazione urbanistica dell'annesso.

9. Il Permesso di Costruire e/o la Comunicazione possono essere rilasciati oltre al proprietario anche all'affittuario o conduttore del fondo, purché autorizzato dal proprietario stesso, tramite presentazione di domanda con allegati i seguenti documenti:

  1. 1) Relazione giustificante la necessità della realizzazione dell'annesso in relazione alla coltivazione del fondo, contenente la specificazione delle colture in atto e di quelle che si intendono realizzare, i mezzi o materiali e quant'altro necessario alla conduzione del fondo.
  2. 2) Impegno del richiedente ad attuare un "Programma di Manutenzione e/o Coltivazione" dell'intero fondo che prevede:
    • - il recupero produttivo delle aree agricole abbandonate;
    • - il rinverdimento delle superfici di terreno denudato;
    • - l' impiego di colture tradizionali ed ambientalmente compatibili, escludendo lavorazioni del terreno pregiudizievoli per la sua stabilità;
    • - la pulizia e manutenzione delle aree boscate;
    • - la pulizia delle sponde dei corsi d'acqua e l'eventuale realizzazione di opere necessarie per aumentare l'acquifero sotterraneo e diminuire la velocità di deflusso superficiale delle acque meteoriche al fine di contenere la predisposizione all'erosione;
    • - la manutenzione dei terrazzamenti, dei ciglionamenti e dei muri in pietra realizzati a secco;
    • - la manutenzione di strade vicinali o percorsi pedonali e/o equestri esistenti, per la parte ricadente nel fondo stesso e al loro mantenimento all'uso pubblico;
    • - il mantenimento di piccoli manufatti di arredo territoriale: ponti, tabernacoli, croci, pozzi, fontanelli, viai, ghiacciaie, burraie, ecc.
  3. 3) Cartografia catastale e fotogrammetrica adeguata con il perimetro del fondo e l'esatta ubicazione del manufatto con indicata la strada di accesso.
  4. 4) Tipologia del manufatto con dimensioni e descrizione dei materiali con cui si intende realizzare.
  5. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico valuta la congruità della proposta nei confronti dell'inserimento nel contesto ambientale nonché della conformità tipologica e morfologica.

10. Gli annessi agricoli sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

10.1 TIPOLOGIA A: Annessi agricoli ai sensi dell'articolo n. 41, comma 5° e 7° della L.R. n. 1/2005 e degli articoli n. 05 e 06 del Regolamento di Attuazione n. 5/R/2007.

Gli annessi agricoli a carattere definitivo, secondo quanto ammesso dal comma 5° e 7° dell'articolo n. 41 della L.R. n. 1/2005, sono oggetto di Permesso di Costruire, ai sensi dell'articolo n. 05, comma 3° e dell'articolo n. 06, comma 4° del Regolamento di Attuazione del Titolo IV Capo III della L.R. n. 1/2005. La formazione del titolo abilitativo è subordinata alla produzione da parte dell'avente titolo di un impegno alla rimozione dell'annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà del fondo o di parti di esso e all' impegno per sé e per i loro aventi causa a non modificare le destinazioni d'uso delle costruzioni, a non frazionare, né alienare il fondo separatamente dalla costruzione.

Per tali annessi agricoli a carattere definitivo devono essere adottate preferibilmente soluzioni interrate o seminterrate, realizzate con materiali omogenei tra loro. È vietato l'assemblaggio di materiali di recupero e comunque non idonei per natura dimensioni, nonché l'uso di pannelli in lamiera o plastica.

Gli annessi fuori terra, possono essere realizzati anche con elementi prefabbricati in legno o altri materiali analoghi. La coloritura, qualora l'annesso è realizzato in legno, deve essere attentamente valutata: si può mantenere il legno a vista anche senza trattamenti particolari e nel caso in cui si preferisse tinteggiarlo sarà opportuno utilizzare tutte le gradazioni del verde, del grigio, delle terre di Siena o delle ocre, in modo comunque da ottenere un colore che non emerga nella vegetazione e nel territorio circostante, ottenendo un effetto di mimetizzazione.

La realizzazione con struttura portante in c.a. o in muratura tradizionale di pietrame e/o mattoni, deve prevedere una finitura esterna ad intonaco di calce tinteggiato con colori a calce, oppure un rivestimento in bozze di pietra con posa in opera di tipo tradizionale e/o mattoni a faccia vista. Il paramento murario, se in mattoni a faccia vista, deve essere realizzato con coloriture tendenti alle ocre o alle terre di Siena, escludendo il rosso vivo, in modo da ottenere un colore che non risalti sulla vegetazione e sul territorio circostante. Nel caso di annesso completamente interrato la copertura deve essere piana e ricoperta da un manto erboso in continuità con il terreno circostante; nel caso di annesso seminterrato, la parte fuori terra deve essere pavimentata in pietra o cemento. L'annesso interrato o seminterrato può essere realizzato soltanto in un terreno con pendenza e la parte fuori terra non può essere superiore alla metà dell'intera copertura del manufatto. Il fronte di accesso deve essere attentamente studiato in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale e la visibilità, mettendo eventualmente a dimora alberature, essenze arbustive o altri accorgimenti per armonizzare l'intervento con l'ambiente circostante.

Tali annessi sono definiti dimensionalmente da una superficie interna massima variabile in rapporto all'estensione del fondo di cui sono pertinenza, definita al comma 5° del presente articolo, da una altezza all'imposta della copertura che non deve superare i ml. 2,50 (tale altezza è definita dalla distanza intercorrente tra l'incontro dell'intradosso della copertura con le pareti interne e il piano di calpestio interno). Possono essere consentite altezze diverse, rapportate alle effettive necessità, per esempio per ricoveri di cavalli, o per altezze inderogabili di attrezzature agricole etc.

Devono essere costituiti da un solo locale, dotato al massimo di due finestre e due porte. Le finestre, siano o non lucifere, devono avere la soglia ad una quota rialzata di almeno cm. 160 rispetto al piano di calpestio del locale. Almeno uno degli accessi deve avere un'unica deve avere un'unica porta con larghezza non inferiore a ml. 2,00. Gli infissi devono essere realizzati in legno naturale o colorati a corpo secondo le gradazioni più opportune del verde o del grigio, o in ferro color grafite.

La pavimentazione interna, per annessi in muratura, può essere realizzata in massetto di calcestruzzo cementizio, pietra o cotto. Possono essere inoltre dotati di una loggia, in incremento della superficie interna, a condizione che la stessa abbia profondità non superiore a m. 1,50: questa deve essere realizzata come prosecuzione di tutto il fronte di accesso e impostarsi lungo la linea del solaio di copertura.

Possono essere allacciati stabilmente alle reti delle urbanizzazioni (acquedotto, gasdotto, fognature, etc.), ma non possono contenere né cucina né servizi igienici.

I progetti tipo proposti nell'Allegato n. 4 del R.E., per annessi agricoli in legno relativi alla capacità produttiva del fondo, possono essere utilizzati come modello, adeguandoli opportunamente nelle dimensioni e nelle caratteristiche alle necessità specifiche, anche per questa tipologia.

Nelle sottozone "E4" ed "E5", nel caso in cui gli annessi vengono realizzati in muratura di pietrame a faccia vista, è obbligatoriamente prescritto l'uso di materiali lapidei del luogo, la stuccatura dei giunti a filo esterno, gli infissi esterni in legno.

10.2 TIPOLOGIA B: Manufatti precari necessari per lo svolgimento dell'attività agricola, vedi articolo n. 41, comma 8°, della L.R. n° 1/2005 e articolo n. 07 del Regolamento di Attuazione n. 5/R/2007.

Trattasi di annessi a carattere precario, secondo quanto ammesso dal comma 8° dell'articolo n. 41 della L.R. n. 1/2005 e dall'articolo n. 07 del Regolamento di Attuazione del Titolo IV Capo III della L.R. n. 1/2005, possono realizzarsi tramite Comunicazione all'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 1° dell'articolo n. 07 del Regolamento di Attuazione; il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto non può essere superiore a due anni dalla data indicata di l'installazione, tale Comunicazione comunque deve essere subordinata alla presentazione di idonea garanzia per la rimozione dell'annesso al cessare dell'attività agricola. Anche tali annessi possono essere realizzati dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo.

Essi sono da realizzarsi in struttura leggera, in modo da poterli agevolmente rimuoverli e pertanto da non alterare in via definitiva l'area agricola dove vengono installati. Non devono essere stabilmente infissi nel terreno ma semplicemente ancorati, al fine di consentire una agevole rimozione. Devono essere interamente fuori terra possibilmente incassati o addossati a balzi, ciglionamenti, muri a retta.

Detti annessi possono essere realizzati in elementi prefabbricati in legno o altri materiali analoghi; comunque devono essere realizzati con materiali omogenei tra loro. È vietato l'assemblaggio di materiali di recupero e omunque non idonei per natura e dimensioni, nonché l'uso di pannelli in lamiera o plastica.

Tali annessi sono definiti dimensionalmente da una superficie interna massima variabile in rapporto alla estensione del fondo di cui sono pertinenza, di cui al comma 5° del presente articolo, da una altezza all'imposta della copertura che non deve superare i ml. 2,50 (tale altezza è definita dalla distanza intercorrente tra l'incontro dell'intradosso della copertura con le pareti interne e il piano di calpestio interno).

Possono essere consentite altezze diverse, rapportate alle effettive necessità, per esempio per ricoveri di cavalli, o per altezze inderogabili di attrezzature agricole etc.

Devono essere costituiti da un solo locale, dotato al massimo di due finestre e due porte. Possono essere inoltre dotati di una loggia, in incremento della superficie interna, a condizione che la stessa abbia profondità non superiore a ml. 1,50: questa deve essere realizzata come prosecuzione di tutto il fronte di accesso e impostarsi lungo la linea del solaio di copertura.

Non devono essere allacciati stabilmente alle reti delle urbanizzazioni (acquedotto, gasdotto, fognature, etc.), né possono contenere né cucina né servizi igienici.

La coloritura deve essere attentamente valutata e si può mantenere il legno a vista, anche senza trattamenti particolari, mentre nel caso in cui si preferisse tinteggiarlo è opportuno utilizzare tutte le gradazioni del verde, del grigio, delle terre di Siena o delle ocre in modo comunque da ottenere un colore che non emerga nella vegetazione e nel territorio circostante, ottenendo un effetto di mimetizzazione.

I progetti tipo proposti nell'Allegato n. 4 del R.E., per annessi agricoli in legno relativi alla capacità produttiva del fondo, possono essere utilizzati come modello, adeguandoli opportunamente nelle dimensioni e nelle caratteristiche alle necessità specifiche, anche per questa tipologia.

Art. 21bis DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI SU ANNESSI AGRICOLI PRECARI

1. Quanto contenuto nel presente articolo si applica sul territorio extraurbano e costituisce disciplina al fine di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio agrario ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L.R. 64/95.

2. Gli annessi agricoli di tipo precario, ossia costruiti con materiali di rimedio quali assi, lastre di plastica e di metallo ecc., purché legittimamente realizzati, possono essere demoliti e sostituiti con nuovi annessi permanenti e di struttura stabile, alle condizioni contenute nei successivi commi del presente articolo.

3. L'intervento darà origine ad un nuovo manufatto nella stessa ubicazione di quello precario. È tuttavia prevista una diversa localizzazione all'interno del fondo qualora l'annesso originario sia localizzato su crinali o emergenze paesaggistiche, in prossimità di edifici storici o di pregio ambientale, in zone a pericolosità "4" geologica o idraulica di cui rispettivamente alla D.C.R. n. 94/85 e alla D.G.R. n. 12/2000. In tal caso l'ubicazione dovrà essere possibilmente in continuità od in prossimità di eventuali fabbricati esistenti non storici od in aderenza a muri o terrazzamenti o ciglioni esistenti. Qualora l'andamento del terreno lo consenta saranno obbligatorie soluzioni interrate o seminterrate; in quest'ultimi casi è preferibile la copertura piana inerbata in continuità del terreno circostante nel caso di annesso completamente interrato.

4. Rispetto al manufatto originario, la nuova struttura dovrà mantenerne la tipologia (es: ricovero attrezzi, tettoia, box cavalli, ecc.) e la superficie esterna. Sarà inoltre caratterizzato da una altezza all'imposta della copertura (tale altezza è definita dalla distanza intercorrente tra l'incontro dell'intradosso della copertura con le pareti interne e il piano di calpestio interno) che non deve superare i ml. 2,50. Potranno essere consentite altezze diverse, rapportate alle effettive necessità, per esempio per ricoveri di cavalli, o per altezze inderogabili di attrezzature agricole etc., purchè in questo caso non si superi la volumetria del manufatto precario originario.

5. Dovranno essere proposte le tipologie e i materiali tradizionali, e dovranno essere ubicati in modo da ridurne al minimo l'impatto ambientale e la visibilità, mettendo eventualmente a dimora alberature, essenze arbustive o altri accorgimenti per mitigare l'invadenza dell'intervento. Le nuove alberature e sistemazioni a verde dovranno attenersi alle prescrizioni di massima presenti nell'Allegato n. 5 del R.E..

6. Gli annessi agricoli fuori terra dovranno essere realizzati preferibilmente in strutture leggere in legno, se in muratura dovranno essere realizzati in struttura tradizionale intonacata o in pietrame o mattoni faccia vista o anche con strutture in cemento armato o prefabbricate purché quest'ultime siano successivamente intonacate o rivestite sempre in pietrame o mattoni faccia vista; con divieto assoluto di assemblaggio di materiali di recupero, e comunque non omogenei, né idonei per natura, dimensioni, manutenzione etc.., nonché di pannelli in lamiera o plastica.

7. Nel caso di realizzazione di annessi agricoli in struttura leggera in legno questi dovranno uniformarsi a specifiche tipologie: tipologie che potranno essere realizzate secondo semplici tecniche costruttive, anche attraverso l'autocomposizione. La coloritura dovrà essere attentamente valutata, si può mantenere il legno a vista anche senza trattamenti particolari, nel caso in cui si preferisse tinteggiarlo sarà opportuno utilizzare tutte le gradazioni del verde, del grigio, delle terre di Siena o delle ocre in modo comunque da ottenere un colore che non spicchi nella vegetazione e nel territorio circostante; ottenendo un effetto di mimetizzazione.

8. I progetti tipo proposti nell'Allegato n. 4 del R.E., per annessi agricoli in legno, possono essere utilizzati come modello, adeguandoli opportunamente alle dimensioni e alle caratteristiche specifiche per questa tipologia.

9. Nel caso di realizzazione di annessi agricoli in muratura il paramento murario esterno, se in mattoni a faccia vista, dovrà essere realizzato con mattoni con coloriture tendenti alle ocre o alle terre di Siena escludendo il rosso vivo; se intonacato, dovrà essere colorato utilizzando tutte le gradazioni del verde, delle terre di Siena o delle ocre in modo da ottenere un colore che non risalti sulla vegetazione e sul territorio circostante.

10. Il tetto, se di tipo tradizionale, dovrà essere a due o una falda con manto di copertura in coppi ed embrici sempre di colore tendente alle ocre o alle terre di Siena. L'orditura del tetto primaria e secondaria dovrà essere in legno, lo scempiato in mezzane di cotto, la gronda alla fiorentina.

11. Gli infissi dovranno essere realizzati in legno trattato di colore naturale o colorato a corpo secondo le gradazioni più opportune del verde o del grigio, o in ferro color grafite. La protezione dalla visibilità esterna dovrà avvenire attraverso scuri interni e non tramite persiane.

12. La nuova struttura sarà costituita da un solo locale, dotato di una sola finestra e una sola porta. Potrà essere allacciata alle reti tecnologiche di urbanizzazione (acquedotto, gasdotto, elettrodotto, fognature etc.); ma non potrà contenere né cucina né servizi igienici.

13. L'apertura di nuovi percorsi di accesso, gli sbancamenti di terreno, l'abbattimento di alberature, che dovranno essere contenuti al massimo, e le sistemazioni idraulico-agrarie necessarie, dovranno far parte integrante del progetto di realizzazione o ristrutturazione dell'annesso.

14. In caso di presenza all'interno dello stesso fondo di più annessi precari legittimamente realizzati, l'intervento di recupero può avvenire anche con ristrutturazione urbanistica, nel rispetto delle limitazioni del presente articolo, raggruppando in un unico corpo le superfici dei manufatti originari, oppure consentendo il mantenimento di più corpi separati ma attraverso una localizzazione che li rapporti sia l'uno con l'altro, sia con eventuali edifici adiacenti.

15. L'intervento disciplinato al presente articolo è sottoposto a permesso di costruire gratuito, che potrà essere rilasciato oltre al proprietario anche all'affittuario o conduttore del fondo, purché autorizzato dal proprietario stesso, tramite presentazione di domanda con allegati i seguenti documenti:

  • - Cartografia catastale e fotogrammetrica adeguata con il perimetro del fondo e l'esatta ubicazione del manufatto con indicata la strada di accesso;
  • - Documentazione giustificante la legittimazione dell'annesso originario;
  • - Descrizione scritta, grafica e fotografica del manufatto esistente e della sua ubicazione;
  • - Proposta di ristrutturazione con dimensioni e descrizione della tipologia e dei materiali con cui si intende realizzare;
  • - Descrizione delle sistemazioni esterne finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico.

16. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'assenza di volumetrie abusive sul fondo agricolo. A tale scopo, il richiedente, prima del rilascio del provvedimento autorizzativo, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà, altre a dichiarazione asseverativa a firma del tecnico incaricato alla progettazione e alla Direzione dei lavori, attestante l'assenza di dette volumetrie.

17. Il responsabile del rilascio del permesso di costruire valuterà la congruità della proposta nei confronti dell'inserimento nel contesto ambientale nonché della conformità tipologica e morfologica.

18. L'intervento descritto al presente articolo è consentito previa sottoscrizione di un atto d'obbligo unilaterale, con il quale si impegna il nuovo annesso agricolo a mantenere la sua destinazione d'uso. Il manufatto potrà essere sottoposto agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Art. 22 COSTRUZIONE DI ATTREZZATURE PRIVATE ANNESSE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE O TURISTICHE

1. All'interno delle zone di espansione e saturazione, laddove lo spazio lo permette e all'interno delle zone agricole, ove non vietate espressamente dalle presenti norme di zona, è possibile costruire attrezzature ad uso privato quali: piscine/vasche idromassaggio, campi da tennis, maneggi, ecc. che comunque non comportino edificazione fuori dal profilo o dalla sagoma del terreno circostante, non comportino con la loro realizzazione l'abbattimento di alberature di pregio, non rechino danno a manufatti edilizi presenti sul territorio quali: pozzi, fonti, ruderi preesistenti, tracciati viari, vecchi muri di recinzione, terrazzamenti; né rechino danni a colture agrarie specializzate di nuovo e vecchio impianto.

Per la realizzazione di tali attrezzature, quando possibili, sono ammesse soluzioni interamente interrate.

2. La realizzazione di tali manufatti sarà consentita previa concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, secondo le procedure previste all'art. 10 o 11 del R.E. e dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

  • - Le attrezzature dovranno essere localizzate su un'area in chiaro rapporto di pertinenza con l'immobile residenziale e comunque a distanza non superiore di mt. 50 da quest'ultimo, salvo casi particolari da motivare attentamente.;
  • - Particolare attenzione dovrà essere posta alla localizzazione di tali strutture qualora ricadano in aree speciali di pertinenza agli edifici di particolare valore storico-culturale e architettonico, catalogati in Elenco A, B o C.
    In questo caso potranno essere ammesse distanze maggiori per permettere la localizzazione al di fuori di tale area e, qualora ciò non fosse possibile né opportuno, la loro localizzazione dovrà comunque escludere aree antistanti il fronte principale del fabbricato nonché aree già strutturalmente e organicamente legate ai fabbricati: vedi ad esempio "giardini storici", ex aie, ecc.
  • - Le attrezzature dovranno adattarsi concretamente alla struttura geomorfologica del terreno e dovranno rispettare gli allineamenti del tessuto agrario con particolare riferimento agli allineamenti con termini di muri a retta, balzi, alberature, filari, siepi e sistemazioni agrarie;
  • - Dovranno avere forma prevalentemente regolare e comunque adeguata al terreno e all'intorno ambientale;
  • - Non dovranno essere realizzati manufatti fuori dal profilo del terreno a sistemazione avvenuta;
  • - I movimenti di terra necessari per la sistemazione del piano di campagna adiacente le attrezzature dovranno essere limitati e di modesta entità (cm. 100, in più o in meno, rispetto al piano naturale di campagna rilevato prima dell'esecuzione dell'opera);
  • - Dovranno essere previste idonee schermature arboree (generalmente siepi) di essenze locali (vedi elenco essenze ammesse per siepi nell'Allegato n. 5 del R.E.);

3. La realizzazione di piscine o vasche idromassaggio dovrà rispettare le seguenti condizioni:

  • - Esse potranno avere dimensioni fino a mq. 160. Dimensioni maggiori, fino ad un massimo di mq. 250, potranno essere consentite solo nel caso in cui la piscina o la vasca idromassaggio risulti a servizio di almeno 4 unità abitative;
  • - È consentita la realizzazione di una sola piscina o vasca idromassaggio (o piscina attrezzata per funzioni di idromassaggio) per ogni complesso edilizio di tipo residenziale, previa autorizzazione di tutti gli eventuali proprietari del complesso plurifamiliare;
  • - Dovranno essere piastrellate o comunque rivestite internamente con elementi di colore intonato all'ambiente;;
  • - La pavimentazione del bordo circostante dovrà essere eseguita in cotto da esterni, in pietra locale o comunque con materiali consoni all'ambiente;;
  • - La vasca dovrà distare sia dai fabbricati insistenti sullo stesso lotto che dai confini di proprietà di almeno 3 ml.;;
  • - Il rifornimento idrico per il riempimento della vasca dovrà essere esclusivamente a mezzo di fonti di approvvigionamento private. È assolutamente vietato per le piscine l'utilizzo dell'acquedotto comunale;;
  • - Il ciclo idrico della piscina dovrà essere esclusivamente a circuito chiuso e l'eventuale svuotatura per la pulizia stagionale, dovrà essere recapitata nel sistema di smaltimento previsto da progetto.

4. Le istanze tendenti ad ottenere la Concessione Edilizia per la realizzazione delle attrezzature private sopra descritte dovranno essere corredate della seguente documentazione tecnica:

  1. a) Rilievo plano-altimetrico dello stato dei luoghi, comprendente sia l'area interessata dall'intervento che l'intorno ambientale (Edifici, strade, manufatti, alberature, ecc.), completo di sezioni in numero e scale adeguate a rappresentare la zona in ogni aspetto morfologico;
  2. b) Indicazione dei necessari movimenti di terra (scavi e riporti) per l'assetto definitivo del resede;
  3. c) Progetto del manufatto e dell'intorno interessato dai lavori, redatto in scala adeguata e completo di quote, dimensioni, distanze dagli edifici e dai confini, materiali e colori previsti, ubicazione delle apparecchiature tecnologiche, piantagioni del verde con relative essenze da desumersi dall'Elenco dell'essenze ammesse nell'Allegato n. 5 del R.E.;
  4. d) Schema di adduzione idrica, nonché del trattamento e smaltimento delle acque utilizzate;
  5. e) Rilievo fotografico sia particolare che panoramico, completo di schema delle riprese;
  6. f) Relazione illustrativa dell'intervento e del ciclo idrico, con elenco dei materiali utilizzati per le strutture e le finiture delle opere nel suo complesso;
  7. g) Relazione geologica di fattibilità.

Art. 23 COSTRUZIONE DI RECINZIONI IN ZONA AGRICOLA

1. Nelle aree classificate dal R.U. come zona agricola si possono recintare, in caso di motivata necessità, solo i resedi pertinenziali di abitazioni e/o fabbricati urbani e rurali. La recinzione dovrà appoggiarsi o allinearsi a muri di fabbricati; muri a retta, balzi, ciglionamenti, strade, corsi d'acqua, filari alberati, siepi o altri elementi riconoscibili sul territorio.

2. È vietata la recinzione di aree boscate o appezzamenti di terreno ricadenti in zona boscata, fatte salve le norme applicabili ai fondi chiusi di cui alla legge n. 157/92 e alla Legge Regionale n. 3 del 1994.

3. Le recinzioni devono essere realizzate con rete a maglia sciolta o similari, montata su paletti di ferro o legno fissati al suolo, avere un'altezza complessiva non superiore a ml. 2,00, e non dovranno essere completate con ricorsi di filo spinato. Nel caso di proseguimento di muri esistenti, la recinzione dovrà utilizzare modalità costruttive analoghe alla preesistenza.

4. Le recinzioni dovranno comunque essere occultate mediante piantagione di siepi, di pari altezza, nelle essenze tradizionali, di cui all'Elenco essenze ammesse per siepi nell'Allegato n. 4 del R.E..

5. Sui fronti strada è consentita la realizzazione di muretti di limitata altezza (cm. 50 circa), realizzati in pietra a faccia vista, stuccata a calce e sormontata da ringhiera metallica; il disegno della ringhiera e dei cancelli d'ingresso dovrà essere improntato a grande semplicità.

6. Le recinzioni non dovranno comunque interrompere i percorsi, le strade vicinali, le strade campestri, i sentieri esistenti.

7. Le recinzioni sui fronti stradali (provinciali, comunali, vicinali, interpoderali) dovranno essere arretrate dal ciglio stradale di una distanza minima pari alla loro altezza, complessiva, e comunque tale da non ostacolare il libero transito e la viabilità.

8. Nei casi di completamento o modifiche di recinzioni esistenti potrà essere prescritto l'adeguamento alle presenti norme anche della recinzione esistente.

Art. 24 REALIZZAZIONE DI NUOVE LINEE ELETTRICHE, COSTRUZIONE DI NUOVE CABINE ELETTRICHE E RICETTORI DI SEGNALE RADIO-TELEVISIVO

1. La realizzazione di nuove linee elettriche in sostituzione di linee non più idonee o obsolete dovrà essere seguita dalla demolizione di tutti i manufatti e elementi costituenti le vecchie linee, dal loro trasporto a discarica o deposito autorizzato e i luoghi dovranno essere perfettamente ripristinati.

2. Il tracciato di nuove linee elettriche dovrà essere attentamente progettato, dovrà possibilmente seguire o allinearsi a elementi e componenti l'organismo del territorio aperto quali: strade, muri a retta, ciglioni, fossi, filari alberati, ecc. ecc.

3. In adiacenza di complessi edilizi di cui agli Elenchi A e B e nelle "Aree speciali di pertinenza" degli stessi di cui all'art. n. 52 delle presenti norme e comunque ove prescritto dalle presenti norme, le linee elettriche dovranno essere interrate fino al punto di erogazione.

4. Le cabine elettriche in muratura, relative alle linee elettriche, dovranno essere opportunamente localizzate tramite un attento studio relativo all'impatto paesaggistico e ambientale. Non potranno comunque essere localizzate su crinali o emergenze paesaggistiche, né in prossimità di edifici storici o di pregio ambientale, né su vedute panoramiche o architettoniche.

5. In considerazione di campi magnetici che si determinano sia lungo le linee elettriche che intorno alle relative cabine, le nuove linee elettriche e cabine elettriche dovranno essere localizzate a debita distanza dagli insediamenti residenziali e comunque da insediamenti dove l'uomo soggiorna per lungo tempo. Dovranno altresì essere ubicate in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale e la visibilità, mettendo eventualmente a dimora alberature, essenze arbustive o altri accorgimenti per mitigare l'invadenza dell'intervento. Qualora l'andamento del terreno lo consenta e comunque sempre all'interno delle Sottozone E1, E2, E3, E6 saranno obbligatorie soluzioni interrate o seminterrate, che non interrompano il reticolo drenante.

6. Le cabine elettriche dovranno essere realizzate secondo le seguenti tipologie:

  1. A - Fuori terra: con manufatti prefabbricati di forme estremamente semplici e regolari, tinteggiate utilizzando tutte le gradazioni del verde, delle terre di Siena o delle ocre in modo da ottenere un colore che non risalti sulla vegetazione e sul territorio circostante.
  2. B - Interrate o seminterrate: con manufatti prefabbricati o in muratura tradizionale in pietra a facciavista o mattoni a facciavista. I fronti di accesso e le eventuali porzioni di murature laterali su paramento murario in mattoni a facciavista, dovranno essere realizzate con mattoni con coloriture tendenti alle ocre o alle terre di Siena, escludendo il rosso vivo in modo da ottenere un colore che non risalti sulla vegetazione e sul territorio circostante.

7. Il Permesso per l'installazione di impianti per la telefonia mobile sarà rilasciata alle seguenti condizioni:

  • - i gestori che sono interessati all'installazione di impianti di trasmissione sul territorio comunale dovranno presentare entro il 31 gennaio di ogni anno all'Amministrazione Comunale un programma degli interventi da loro previsti;
  • - con riferimento all'art.3 comma 1° lettera a) della L.R. 6 aprile 2000 n.54, l'Amministrazione Comunale individuerà con apposita perimetrazione sullo strumento urbanistico generale le "aree sensibili" dove potrà essere vietata l'installazione di tali impianti; l'installazione è di norma vietata nei centri storici, nei centri urbani e su tutti gli immobili inseriti negli Elenchi degli edifici di valore ambientale o architettonico dal Regolamento Urbanistico comunale, salvo casi di interesse pubblico evidenziati con apposito atto dall'Amministrazione Comunale;
  • - tali impianti dovranno comunque essere installati su aree e/o edifici pubblici; in caso di materiale impossibilità o di indisponibilità di aree e/o edifici pubblici, si ammetteranno anche installazioni su aree e/o edifici privati;
  • - al fine di garantire l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche in relazione alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, gli impianti saranno accorpati su un unico traliccio;
  • - il permesso relativo agli interventi previsti nel programma di cui sopra saranno rilasciate per ciascun impianto, previa presentazione di apposita richiesta di permesso di costruire, corredato degli elaborati prescritti dal presente regolamento; il progetto dovrà acquisire il preventivo parere della Commissione Edilizia integrata e dell'ARPAT.

8. Per ogni fabbricato è ammessa l'installazione di un unico impianto per la ricezione del segnale radio-televisivo; nonché di un unico armadio contatori (luce, gas, acqua) posizionato in modo schermato rispetto al prospetto del fabbricato.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49