Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 8 UNITÀ MINIMA DI INTERVENTO

1. Per ogni edificio esistente, o complesso edilizio, gli interventi ammissibili secondo le presenti norme (interventi differenziati a seconda delle caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali, e a seconda delle zone in cui l'edificio si trova) saranno consentiti solo previa analisi e valutazione complessiva dell'unità originaria.

2. Ogni edificio esistente o complesso edilizio equivalente ad una unità edilizia, è individuato e contrassegnato con un numero di riferimento nelle tavole di R.U. in scala 1:10.000 per quanto riguarda le zone agricole e nelle tavole di R.U. in scala 1:2.000 e 1:1.000 per quanto riguarda i centri storici.

3. Ogni progetto di intervento dovrà comprendere nei suoi elaborati l'intera unità edilizia nonché il complesso delle opere urbanistiche, gli allacciamenti, le sistemazioni esterne che vi si intendano realizzare, ancorché la realizzazione abbia luogo in fasi successive.

4. Ogni edificio o complesso edilizio costituisce pertanto una unità minima di intervento, intesa come ambito elementare obbligatorio al quale riferire ogni operazione edilizia eccedente la ristrutturazione edilizia R2. Tale unità minima di intervento, dovrà comprendere le aree di stretto corredo dell'edificio - "area di pertinenza edilizia" - eventualmente recitabili e consistenti in: giardino, corte, orto, piazzale di parcheggio, aia, accessi.

5. Ove il progetto di intervento edilizio debba essere accompagnato dal P. di M.A.A., l'unità minima di intervento comprenderà anche - quale "area di pertinenza fondiaria" - la superficie complessiva dell'azienda, o quella superficie corrispondente alla tipologia di zona legata a quell'edificio, da distinguere convenientemente dall'"area di pertinenza edilizia".

6. Ogni progetto dovrà altresì comprendere una adeguata sistemazione delle opere di urbanizzazione primaria; la relativa convenzione dovrà prevedere, con adeguate garanzie, la loro esecuzione prima di ogni realizzazione edificatoria, nonché l'obbligo del concessionario e suoi aventi causa di effettuare un'adeguata manutenzione delle opere nel tempo.

Art. 9 CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1. Il Permesso di costruire necessario alla realizzazione degli interventi consentiti dalle presenti Norme, è subordinata alle seguenti verifiche di compatibilità:

  1. a) compatibilità paesaggistica ed ambientale (nel senso della tutela dei valori storici, culturali, espressivi ed ecologici che rappresentano giustificazione stessa del presente R.U.), soprattutto in zone "A" e nelle "Aree di protezione paesistica, storico ambientale".
  2. b) compatibilità urbanistica (nel senso che sia sempre impedito un carico insediativo eccessivo, che siano ovunque garantiti livelli equilibrati di infrastrutture ed urbanizzazione primaria e secondaria coerente con l'assetto complessivo della zona.
  3. c) compatibilità produttiva (nel senso che sia garantito il mantenimento delle capacità produttive esistenti e potenziali, e sia tendenzialmente promosso lo sviluppo agrosilvoforestale secondo le caratteristiche di zona);
  4. d) compatibilità fondiaria (nel senso di prevenire un frazionamento eccessivo, di favorire il riaccorpamento delle proprietà, di promuovere comunque assetti unitari nel rapporto suolo-edificio, all'interno delle varie proprietà);
  5. e) compatibilità storico-culturale (nel senso della promozione, del ripristino, del recupero e del restauro delle tipologie originarie e tradizionali e di tutte le testimonianze storiche).
  6. f) compatibilità idraulica. In ogni condizione di pericolosità ove sussistano problematiche di carattere idraulico vale quanto segue:
    • - per gli interrati ed i seminterrati di nuova realizzazione e la nuova edilizia di servizio in genere dovranno essere previste soglie fisiche di ingresso altimetricamente tarate in condizioni di sicurezza idraulica per tempo di ritorno Tr = 200 anni e comunque gli accessi a tali locali dovranno essere realizzati in modo da impedire l'ingresso delle acque in caso di esondazione per il citato tempo di ritorno, con un ulteriore franco di 0,5 metri
    • - il piano di calpestio dei nuovi edifici a funzione abitativa sino alla ristrutturazione urbanistica RU1 e RU2, dovrà essere isolato rispetto alla massima altezza di esondazione (o di ristagno) con tempo di ritorno (Tr) = 200 derivante dalla redazione di un apposito studio idraulico, con un ulteriore franco di 0,5 m.. l'intervento, inoltre, non dovrà costituire aggravio delle condizioni di rischio idraulico del contesto territoriale circostante;

2. Ognuna di queste verifiche costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per la fattibilità concreta dei vari tipi di intervento ammissibili secondo le presenti Norme.

3. Nell'intento di favorire la realizzazione di edifici caratterizzati da una maggiore qualità ecologica, si promuove una cultura della progettazione e della realizzazione edilizia che favorisca interventi totalmente o parzialmente realizzati nel rispetto dei principi e criteri riferibili alla sostenibilità ambientale, territoriale ed edilizia. In tal senso gli interventi di cui sopra potranno essere premiati ed incentivati attraverso la possibilità di incrementare la capacità edificatoria prevista con il R.U. sino ad un massimo del 10% per tutte le zone omogenee con esclusione delle zone A, delle aree speciali di pertinenza di edifici di particolare valore storico, architettonico e cuturale, e nelle aree di protezione paesistica, storico/ambientale e archeologica. Le modalità con cui potranno essere concessi i benefici saranno stabilite con il Regolamento Edilizio.

4. Al fine di sostenere una progettazione finalizzata a ridurre l'esposizione umana al rumore, sarà cura dell'Amministrazione Comunale attraverso l'emanazione di un apposito regolamento, disciplinare i requisiti per la tutela dall'inquinamento acustivo uniformandosi alla normativa vigente.

Art. 9bis NORME TECNOLOGICHE E CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1. Quanto disciplinato dal presente articolo integra e prevale sul Regolamento Edilizio vigente.

2. I vani sotto le falde dei tetti inclinati vanno computati nel volume totale allorché detti vani abbiano i requisiti per essere abitabili. Qualora detti vani siano solamente agibili questi saranno computati nel volume qualora superino il 30% del volume totale.

3. Ai fini della determinazione dell'altezza massima del fabbricato deve essere considerata l'imposta di sottogronda della copertura più alta del fabbricato, ivi comprese mansarde ovvero coperture a vario titolo rialzate.

4. L'installazione dei depositi di gas petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinato dall'art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni.

Art. 10 CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI

1. Gli edifici esistenti di valore architettonico e/o ambientale compresi nelle zone omogenee "A" e nelle zone omogenee "E" sono localizzati e contrassegnati con un numero di riferimento nelle tavole in scala 1:10.000 e nelle tavole del R.U. in scala 1:2.000 o 1:1.000.

2. Gli edifici di cui al comma precedente sono classificati come segue:

  1. ELENCO A - Edifici notificati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 artt. 10 e 136, nonché gli altri edifici ritenuti ad essi equiparabili per il loro RILEVANTE VALORE ARCHITETTONICO E/O AMBIENTALE.
    Corrispondono agli edifici più significativi per identità architettonica e tipologica, per caratterizzazione storica, culturale ed ambientale.
  2. ELENCO B - Edifici di VALORE ARCHITETTONICO E/O AMBIENTALE.
    Corrispondono ad edifici, che pur non avendo il carattere di unicità dei precedenti, costituiscono importanti modelli di aggregazione urbana e di insediamenti agricoli. Sono edifici di particolare interesse architettonico ed ambientale che hanno mantenuto la loro integrità tipologica e che hanno assunto e assumono particolare importanza e significato rispetto alla formazione storica e tipologica del nucleo urbano; oppure edifici che, originati dalla civilizzazione agricola del territorio, costituiscono, nella loro configurazione architettonica, tipologica e nella loro specifica densità territoriale, le strutture fondamentali del paesaggio agrario.
  3. ELENCO C - Edifici di MODESTO VALORE ARCHITETTONICO E/O AMBIENTALE.
    Corrispondono ad edifici esistenti di minore interesse culturale ed ambientale rispetto ai precedenti, sia per i caratteri edilizi del contesto sia perché parzialmente alterati e compromessi da interventi recenti, inadeguati ai caratteri originari.
  4. ELENCO D - Edifici NON SIGNIFICATIVI PER VALORE ARCHITETTONICO E/O AMBIENTALE.
    Corrispondono in generale agli edifici all'interno delle zone "A" costruiti successivamente al 1940 o ad edifici completamente alterati e compromessi da interventi recenti che hanno cancellato i caratteri originari. In quest'ultimo Elenco rientrano anche tutti gli edifici ricadenti in zone "E" e non censiti tramite schedatura in quanto equiparabili per forme e caratteristiche ai suddetti edifici.

3. Tutti i manufatti edilizi presenti sul territorio comunale quali:

  • - tabernacoli, cappelle, cimiteri non più utilizzati, pozzi, fonti, ecc.;
  • - ruderi di insediamenti preesistenti;
  • - resti di tracciati viari storici, selciati, ponti storici, ecc.,

sono classificati di VALORE STORICO ARCHITETTONICO E/O AMBIENTALE in quanto costituiscono elementi importanti di corredo per mantenere la leggibilità storica del territorio stesso anche se non schedati singolarmente. Gli interventi ammessi devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale ed essere improntati ai caratteri del restauro.

4. Gli edifici inseriti negli Elenco A e B costituiscono gli immobili e/o i complessi edilizi ai quali si riferiscono i punti C e D dell'Art. n.6 della Legge Regionale del 21 Maggio 1980 n. 59; nel loro complesso i due Elenchi suddetti costituiscono gli elenchi previsti dall'Art. n.7 della Legge Regionale del 21 Maggio 1980 n. 59.

Art. 11 TIPI DI INTERVENTO AMMESSI A SECONDA DEL VALORE ARCHITETTONICO E/O AMBIENTALE DEGLI EDIFICI ESISTENTI

1. Il cambiamento di destinazione d'uso per gli edifici esistenti nelle zone "A" potrà avvenire solo nell'ipotesi e con le modalità di cui all'Art. n.26 delle presenti Norme; per gli edifici nelle zone "E" solo nelle ipotesi e con le modalità di cui agli Articoli n. 31 e sgg. Delle presenti Norme.

2. Per gli edifici esistenti compresi nelle zone suddette sono ammessi, ai sensi della L.R. n. 59 del 1980, i seguenti interventi, così come descritti nel R.E.:

  1. a) Manutenzione Ordinaria (M.O.) - vedi Art. 79 c.2 lett. a) della L.R. 1/2005 e Art. 63 del R.E.;
  2. b) Manutenzione Straordinaria (M.S.) - vedi Art. 79 c.2 lett. b) della L.R. 1/2005 e Art. 64 del R.E.;
  3. c) Restauro (R.) - vedi Art. 79 c.2 lett. c) della L.R. 1/2005 e Art. 65 del R.E.;
  4. d) Risanamento Conservativo (R.C.) - vedi Art. 79 c.2 lett. c) della L.R. 1/2005 e Art. 66 del R.E.;
  5. e) Ristrutturazione Edilizia (R1) - vedi Art. 79 c.2 lett. d) della L.R. 1/2005 e Art. 67.1 del R.E.;
  6. f) Ristrutturazione Edilizia (R2) - vedi Art. 79 c.2 lett. d) della L.R. 1/2005 e Art. 67.2 del R.E.;
  7. g) Ristrutturazione Edilizia (R3) -vedi Art. 79 c.2 lett. d) (compresi i punti 1, 2, 3) della L.R. 1/2005 e Art. 67.3 del R.E.;
  8. h) Ristrutturazione Urbanistica (RU1) - vedi Art. 78 c.1 lett. h) L.R. 1/2005 e Art. 68.1 del R.E.;
  9. i) Ristrutturazione Urbanistica (RU2) - vedi Art. 78 c.1 lett. h) L.R. 1/2005 e Art. 68.2 del R.E.;

e specificatamente:

  1. ELENCO A - Per gli edifici classificati di rilevante valore architettonico ed ambientale sono ammessi, ai sensi del IV° Comma dell'art. n. 7 della L.R. n. 59 del 1980, soltanto gli interventi di cui ai punti a), b), c), con le prescrizioni sulle tecniche costruttive ed i materiali di cui all'Allegato n. 1/A del R.E..
  2. ELENCO B - Per gli edifici classificati di valore architettonico ed ambientale sono ammessi soltanto gli interventi di cui ai punti a), b), c), d), con le eccezioni di cui al successivo comma 3 ed in ogni caso secondo le prescrizioni sulle tecniche costruttive ed i materiali di cui all'Allegato n. 1/A del R.E..
  3. ELENCO C - Per gli edifici classificati di modesto valore architettonico ed ambientale sono ammessi gli interventi di cui ai punti a), b), c), d), e), f) g) con le prescrizioni sulle tecniche costruttive ed i materiali di cui all'Allegato n. 1/A del R.E..
  4. ELENCO D - Per gli edifici non significativi per valore architettonico ed ambientale sono ammessi gli interventi di cui ai punti a), b), c), e), f), g) e h). Nel caso di demolizione e ricostruzione il volume ammesso è pari a quello esistente, detratto delle aggiunte non autorizzate. Aumenti di volume potranno essere ammessi fino al raggiungimento di quanto previsto dalle norme di zona.

3. Per gli edifici inseriti nell'elenco B, in alternativa all'intervento ammesso di Risanamento Conservativo, è consentita all'interno dell'edificio o complesso architettonico, una diversificazione degli interventi risultanti pertinenti (restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia, fino anche a porzioni di ristrutturazione urbanistica) previa presentazione di un progetto corredato di un'analisi storica di approfondimento, finalizzata ad evidenziare le parti originarie di effettivo rilievo storico-architettonico da preservare e recuperare, nonché differenziare le parti aggregate in epoca successiva, come superfetazioni o tentativi di integrazione posticcia, quest'ultimi con possibilità di essere riutilizzati diversamente. Il progetto e la relativa analisi dovranno essere sottoposti a parere preventivo della commissione edilizia.

4. Per gli edifici negli elenchi A, B, C, si potrà derogare alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, superfici vetrate, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obbiettivi culturali e le disposizioni normative del presente titolo, pur tendendo a raggiungere miglioramenti igienico-sanitari.

5. Per gli edifici non compresi negli elenchi di cui sopra si ammettono tutti gli interventi consentiti dalle presenti norme sul patrimonio edilizio esistente: fanno eccezione gli interventi di cui alle lettere h) ed i) che contemplano la demolizione del fabbricato, nonché per gli edifici di impianto anteriore al 1940 anche quelli di cui alla lettera g), la cui fattibilità dovrà essere preceduta da un parere preventivo della Commissione Edilizia.

6. Costituisce eccezione alle prescrizioni previste nel presente articolo, pur ricadendo in "Elenco B" l'unità edilizia n. 1309 localizzata nella Tav. n.4. Pertanto per tale unità edilizia in virtù della necessità dell'allargamento della sede della strada Provinciale dei "Sette Ponti" in quel punto particolarmente stretta, si ammette la possibilità di traslare verso monte parte del fabbricato, purché tale traslazione venga eseguita con tecniche e materiali attinenti alla disciplina del restauro. Ciò dovrà avvenire contemporaneamente con l'allargamento ovviamente della sede stradale suddetta.

Art. 12 BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Gli edifici dovranno osservare le prescrizioni della legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e del D.M. n, 236 del 14 giugno 1989.

2. Gli edifici e/o le parti di essi destinati ad attività commerciali, pubblici servizi o esercizi, nonché le opere di urbanizzazione pubbliche e private, quali strade, parcheggi, aree verdi attrezzate, dovranno osservare le prescrizioni del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978, ove più restrittive rispetto alle altre normative citate.

Art. 13 AREE SCOPERTE PRIVATE

2. Nel caso di essenze arboree messe a dimora nell'ambito di aree lastricate dovrà essere prevista attorno al fusto una griglia salva radici.

3. Eventuali aperture di areazione di parcheggi interrati poste su lastricati accessibili dovranno essere munite di griglie antitacco. Ove possibile è consigliabile ricavare le griglie di areazione all'interno fioriere o altri elementi di arredo.

4. Per gli interventi che ricadono in queste aree la fattibilità dell'intervento è deducibile dalle Tabelle denominate "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità idraulica dell'area interessata" e "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità geologica dell'area interessata" contenuta nella "relazione geologica" di supporto al "Regolamento urbanistico".", parte della tabella compresa tra il riquadro di "verde pubblico attrezzato…" e "aree a verde di corredo…". Si ricorda infine che tutti gli interventi risultano comunque soggetti alla applicazione delle salvaguardie sovracomunali (Autorità di Bacino del Fiume Arno etc.) nel caso rientrino in dette perimetrazioni (vedi relazione geologica allegata al R.U.)

Art. 14 AREE SCOPERTE PUBBLICHE

1. Tutti i parcheggi di nuova realizzazione di estensione superiore ai 10 posti auto dovranno essere alberati; le essenze arboree verranno specificate in sede di progetto esecutivo, con l'eccezione di piante con apparato radicale superficiale; la copertura impermeabile di asfalto non dovrà giungere mai al colletto della pianta, dovendosi invece lasciare la possibilità di lavorare il terreno attorno al fusto. Nel caso di essenze arboree messe a dimora nell'ambito di aree lastricate dovrà essere prevista attorno al fusto una griglia salva radici.

2. I parcheggi pubblici collocati nelle zone extraurbane potranno essere pavimentati con pavimentazione carrabile erbosa e/o autobloccante oppure in terra battuta; dovrà comunque essere evitato il manto bituminoso e una impermeabilizzazione estesa dei suoli.

3. Le aree di verde pubblico lungo le strade di traffico veicolare dovranno essere isolate dalla strada con siepi, di altezza tale da consentire un efficace schermo contro fumi, polveri e rumori.

4. Dovrà essere rispettata la previsione di filari alberati indicata nelle carte di P.R.G.. I filari lungo le strade o percorsi dovranno essere costituiti da piante preferibilmente di un'unica essenza: esse verranno distanziate almeno di m. 0,60 dal cordolo stradale, non meno di m. 6,00 e non più di m. 8,00 fra loro; la copertura impermeabile di asfalto non dovrà giungere mai al colletto della pianta, dovendosi invece lasciare la possibilità di lavorare il terreno attorno al fusto.

5. Per gli spazi pubblici e/o di uso pubblico compresi all'interno della zona A è prescritto il mantenimento dei lastricati esistenti, quando non incongrui, ed il loro restauro con i medesimi materiali; è vietata l'asfaltatura di parti anche solo parzialmente lastricate. Nuove pavimentazioni, anche per il ripristino di parti impropriamente asfaltate, devono essere realizzate con pietre tradizionali.

6. Nei nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua dovrà essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno.

7. Per gli interventi che ricadono in queste aree la fattibilità dell'intervento è deducibile dalle Tabelle denominate "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità idraulica dell'area interessata" e "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità geologica dell'area interessata" contenuta nella "relazione geologica" di supporto al "Regolamento urbanistico". parte della tabella compresa tra il riquadro di "verde pubblico attrezzato…" e "aree a verde di corredo…".

8. L'intervento di realizzazione di un parcheggio all'interno del centro abitato del Capoluogo, individuabile su di un terreno compreso tra via Bigazzi, l'alveo del Torrente Resco, la Strada Provinciale denominata "Sette Ponti". Il parcheggio realizzato si inserisce nel reticolo viario esistente come un naturale proseguimento della strada comunale denominata via Bigazzi, la quale sarà altresì interessata da un allargamento volto alla realizzazione di ulteriori posti auto e dotare il parcheggio di un'adeguata viabilità di accesso. Un ulteriore accesso sarà realizzato in corrispondenza della strada Provinciale "Sette Ponti" ricompreso tra l'edificio sede attuale delle PP.TT. e il ponte sul Torrente Resco. L'area sarà realizzata utilizzando tecnologie e materiali tali da permettere una corretta integrazione con l'ambiente circostante sia antropizzato che no. Sarà data attenzione alla giusta regimazione delle acque meteoriche al modo da garantire al tempo stesso la stabilizzazione del versante interessato dall'intervento.

9. L'intervento di realizzazione di un parcheggio all'interno della frazione di Cascia, individuabile su di un terreno a fregio della strada Comunale denominata via J.F.Kennedy. Il parcheggio realizzando si inserisce nel reticolo viario esistente a completa integrazione e completamento delle opere di urbanizzazione del luogo, al modo di garantire sufficienti spazi di sosta e parcheggio della zona sportiva e scolastica presente, implementando l'esistente parcheggio fronte lo Stadio Comunale. L'area sarà realizzata utilizzando tecnologie e materiali tali da permettere una corretta integrazione con l'ambiente circostante.

Art. 15 PARCHEGGI PERTINENZIALI

1. I parcheggi pertinenziali di cui alla legge n. 122/89 potranno essere realizzati al piano terra di edifici o a livello interrato senza che superficie coperta, superficie utile lorda e volume relativi siano computati nei parametri di utilizzazione del lotto e dell'organismo urbano; i parcheggi interrati dovranno essere realizzati entro terra su tutti i lati, con la sola eccezione delle rampe di accesso e della sola apertura d'ingresso. Nel caso di parcheggi realizzati entro terrapieni, terrazzamenti o saltini già esistenti, è ammesso un lato fuori terra corrispondente alla parete esterna del terrapieno, dove sarà possibile collocare oltre all'apertura di accesso anche una finestra, posta ad una distanza minima di m. 1,5 sia dal pavimento che dall'apertura principale, delle dimensioni massime di mq. 0,50.

2. Nel caso di nuove costruzioni, i parcheggi, dovranno essere reperiti preferibilmente all'interno del lotto edificabile del quale costituiscono pertinenza e potranno superare le superfici minime previste dalla legge, sulla base delle esigenze progettuali.

3. Nel caso di parcheggi a servizio di edifici esistenti, essi dovranno essere reperiti nel resede dei medesimi o comunque in aree tali da garantire una reale connessione funzionale fra parcheggi ed edificio.

3.bis In zona extraurbana, nel caso di edifici esistenti e già destinati a civile abitazione alla data del 31 marzo 2009 (legittimata da titoli abilitativi), è consentita "una tantum" la realizzazione di un manufatto ad uso garage con altezza massima di mq 3,00 e una superficie non superiore al 30% della superficie adibita ad abitazione, per un massimo di 50 mq. Detto manufatto dovrà essere completamente interrato su tutti i lati, con la sola eccezione delle rampe di accesso e nel caso di garages realizzati entro terrapieni, terrazzamenti o saltini già esistenti, è ammesso un lato fuori terra corrispondente alla parete esterna del terrapieno, dove sarà possibile collocare oltre all'apertura di accesso anche una finestra, posta ad una distanza minima di m. 1,5 sia dal pavimento che dall'apertura principale, delle dimensioni massime di mq. 0,50. In caso di terreno di marcata consistenza (roccia) i manufatti pertinenziali potranno essere realizzati fuori terra. Tale previsione è ammissibile anche nelle aree sottoposte a protezione paesaggistica (Art. 41 delle N.T.A.) con esclusione delle zone vincolate paesaggisticamente per Decreto (aree con altitudine superiore ai 500 m.; area di San Giovenale; area di Vallombrosa; fascia rispetto Autostrada). Il manufatto dovrà mantenere la sua destinazione a garage. La realizzazione del manufatto è comunque assoggetata a Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001 e sarà è garantita da apposito atto d'obbligo unilaterale, che stabilisca in particolare l'obbligo per il richiedente di non modificare la destinazione d'uso di garage e di non alienare il manufatto separatamente all'abitazione.

4. Per gli interventi che ricadono in queste aree la fattibilità dell'intervento è deducibile dalle Tabelle denominate "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità idraulica dell'area interessata" e "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità geologica dell'area interessata" contenuta nella "relazione geologica" di supporto al "Regolamento urbanistico", parte della tabella compresa tra il riquadro di "verde pubblico attrezzato…" e "aree a verde di corredo…".
Per gli interventi ricadenti negli ambiti previsti dalla Del. C. R. 12/2000 si ricorda il rispetto di quanto contenuto nell'Art.9 comma f del presente Regolamento. Si ricorda infine che tutti gli interventi risultano comunque soggetti alla applicazione delle salvaguardie sovracomunali (Autorità di Bacino del Fiume Arno etc.) nel caso rientrino in dette perimetrazioni (vedi relazione geologica allegata al R.U.)

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49