Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 47 SOTTOZONE "F3": COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI ESISTENTI

1. Nelle carte di R.U. - sono individuate le aree e/o gli immobili destinati ad attrezzature turistico ricettive e campeggi.

2. Gli ampliamenti e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ove consentiti dalle presenti norme, sono subordinati al reperimento per l'intera struttura di superfici a parcheggio, anche interrate, non inferiori a 1,5 posti auto per ogni camera, nonché all'adeguamento dell'intera struttura alle disposizioni del D.M. n. 348/78.

3. Negli immobili esistenti destinati a struttura ricettiva, anche se non graficizzati come tali nelle carte del R.U., si ammettono interventi nei limiti della classificazione dell'edificio di cui agli artt. 10 e 11 delle presenti norme, nonché, nell'area di pertinenza, l'ampliamento di parcheggi e/o spazi a verde anche attrezzato, per la realizzazione di modesti impianti accessori, quali piscine, maneggi, aree attrezzate e campi da gioco per l'organizzazione di attività ricreative. Ad eccezione degli edifici classificati nell'elenco A e B per il loro valore architettonico, sono inoltre ammessi incrementi volumetrici una tantum per adeguamento funzionale nei limiti del 10% della volumetria esistente e previo parere preventivo della commissione edilizia.

4. Per l'area e l'insediamento di Sammezzano, che costituisce il polo di servizio del Parco dei Calanchi, si ammettono destinazioni turistico ricettive e ricreativo sportive, secondo quanto previsto dal Piano Unitario di Intervento del Parco Castello di Sammezzano approvato con delibera della Giunta comunale n. 298 del 28/12/2000.

5. Inoltre per le sottozone F3 sono ammessi incrementi volumetrici una tantum per adeguamento funzionale e per un max del 10% della volumetria esistente. Sono inoltre ammessi incrementi volumetrici anche con ampliamento della superficie utile lorda. Detto incremento sarà assegnato, fino ad esaurimento di quanto dimensionato dal Piano Strutturale e non attuato alla data di adozione della presente variante generale, alle strutture che ne faranno richiesta e alle seguenti condizioni:

  • - Redazione di un progetto di intervento e di un piano di sviluppo aziendale e dell'occupazione, subordinato anche alla dimostrazione della compatibilità e sostenibilità ambientale;
  • - Ampliamento massimo consentito fino al 50% della s.u.l. esistente nella struttura, con un massimo di 2.000 mq di s.u.l. e comunque fino ad esaurimento di quanto dimensionato dal Piano Strutturale;
  • - Sottoscrizione di apposita convenzione ove, fra l'altro, dovrà risultare l'impegno a mantenere la destinazione di tutti gli immobili della struttura turistica per i successivi venti anni.

Il piano di sviluppo aziendale ed il progetto di intervento saranno approvati dal Consiglio Comunale contestualmente al rilascio del Permesso di costruire. Decaduto ai sensi di legge il permesso di costruire, qualora l'intervento non risultasse concluso, esso non potrà essere nuovamente richiesto per la parte non eseguita e la struttura verrà in seguito sottoposta alla disciplina di cui al comma 6 del presente articolo. L'incremento volumetrico non eseguito, tornerà a far parte del dimensionamento del P.S. da assegnare ai sensi del presente comma. Ai fini dell'esaurimento del dimensionamento del P.S., le richieste verranno valutate in ordine cronologico rispetto alla data di presentazione.

La quota volumetrica totale, da assegnare con il procedimento disciplinato nel presente comma, corrispondente a quanto dimensionato dal Piano Strutturale e non attuato alla data di adozione della presente variante generale, corrisponde a 7664 mq di s.u.l..

Quanto contenuto nel presente comma non si applica:

  • - alle attività elencate al successivo comma 7 del presente articolo, cui si rimanda per la relativa disciplina;
  • - alle attività localizzate in protezione paesistica di cui all'art. 41 delle presenti norme, cui si rimanda per la relativa disciplina;
  • - alle attività localizzate in zona agricola di cui all'articolo 31 delle presenti norme, cui si rimanda per la relativa disciplina.

6. Nelle strutture turistico ricettive di seguito elencate non sono ammessi incrementi della superficie utile. È ammesso comunque l'adeguamento funzionale delle strutture; ove tale adeguamento comporti incrementi volumetrici, questi saranno limitati al 10% della volumetria esistente, purché se ne dimostri la compatibilità paesistica, tipologica e morfologica attraverso una specifica valutazione di impatto. Il dimensionamento degli incrementi volumetrici dovrà risultare da un piano convenzionato di sviluppo aziendale e dell'occupazione, e sarà subordinato alla dimostrazione della compatibilità ambientale. Il piano di sviluppo aziendale ed il progetto di intervento saranno approvati dal Consiglio Comunale:

  • - Tav. 1.2 scala 1:10.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in frazione Montanino località "Le Coste";
  • - Tav. 1.5 scala 1:10.000 e Tav. 4 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in frazione Donnini, località "Podere Torricella"
  • - Tav. 1.5 scala 1:10.000 e Tav. 4 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva denominata "Villa Pitiana";
  • - Tav. 1.5 scala 1:10.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in frazione Donnini, località "Podere Chiassaia";
  • - Tav. 1.5 scala 1:10.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in frazione Donnini, località "Podere Vignacce";
  • - Tav. 1.5 scala 1:10.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in frazione Donnini, denominata "Ex Stazione Filiberti";
  • - Tav. 1.5 scala 1:10.000 e Tav. 2.1 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in località Saltino denominata "Ristorante Santa Caterina";
  • - Tav. 1.5 scala 1:10.000 e Tav. 2.1 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in località Vallombrosa denominata "Albergo La Foresta";
  • - Tav. 1.5 scala 1:10.000 e Tav. 2.1 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in località Vallombrosa denominata "Ristorante Villa Medici";
  • - Tav. 1.5 scala 1:10.000 e Tav. 2.2 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva denominata "Ex Colonia Galileo";
  • - Tav. 1.6 scala 1:10.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in località Crocicchio;
  • - Tav. 1.6 scala 1:10.000 e Tav. 8.2 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in località San Giovenale denominata "Maneggio San Giovenale";
  • - Tav. 2.1 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in località Saltino denominata "Ex Albergo Acquabella";
  • - Tav. 2.1 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in località Saltino denominata "Grand Hotel";
  • - Tav. 2.1 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in località Saltino denominata "Hotel Milton";
  • - Tav. 2.1 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in località Saltino denominata "Hotel Savoia" e "Albergo Il Moderno";
  • - Tav. 2.1 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva in località Saltino denominata "Albergo Il Belvedere";
  • - Tav. 6 scala 1:2.000
    Attrezzatura turistico ricettiva posizionata lungo la strada dei "Sette Ponti" in adiacenza della frazione Pietrapiana denominata "Casa Cares".

7. La classe di fattibilità geologico-tecnica di eventuali interventi da realizzare in queste aree, laddove le carte geologico-tecniche appositamente redatte non riportano direttamente il numero indicante la classe di fattibilità stessa, in corrispondenza del punto di previsione, si ricava da una corrispondenza diretta dal grado di pericolosità del sito: per un intervento che ricade in area a pericolosità P2 si avrà una fattibilità di Classe II, per uno in area P3 si avrà una Classe III e per uno in P4 una Classe IV, o, laddove è presente lo studio idraulico allegato al regolamento urbanistico, la Classe III.

Si ricorda che:

  • - per le aree ricadenti in classe di Fattibilità III sono richieste indagini di dettaglio a livello di area nel suo complesso sia come supporto alla redazione degli strumenti urbanistici attuativi che nel caso di intervento diretto. L'esecuzione di quanto previsto da tali indagini in termini di bonifica, miglioramento dei terreni e particolari tecniche di fondazione costituiscono un vincolo specifico per il rilascio della concessione edilizia.

Circa la Fattibilità geologico-tecnica degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Ampliamento, Sopraelevazione, Nuovi edifici, Demolizioni e Ricostruzioni, Verde Pubblico attrezzato, Parchi, etc., ricadenti in queste zone si fa espresso riferimento a quanto contenuto nelle Tabelle denominate "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità idraulica dell'area interessata" e "Classe di fattibilità in funzione del tipo d'intervento edilizio od urbanistico e del grado di pericolosità geologica dell'area interessata", contenute nella "relazione geologica" di supporto al "Regolamento urbanistico", che diviene parte integrante di quest'articolo.

Si ricorda infine che tutti gli interventi risultano comunque soggetti alla applicazione delle salvaguardie sovracomunali (Autorità di Bacino del Fiume Arno etc.) nel caso rientrino in dette perimetrazioni (vedi relazione geologica allegata al R.U.)

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49