Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 37bis SOTTOZONA E6 - AREA DI RISPETTO ALL'ANPIL "LE BALZE"

TAV. in scala 1:25.000 - PERIMETRAZIONE

La sottozona, pur non rientrante nell'ANPIL "Le Balze, si ritiene individuarla come area di rispetto all'Area Protetta, e pertanto si disciplina nel modo seguente:

  1. 1. I versanti interessati da utilizzo a gradoni terrazzati devono mantenere la loro caratteristica morfologica, con ripristino delle strutture drenanti che possono avere incidenza per la stabilità complessiva del pendio;
  2. 2. È vietata l'asfaltatura delle strade private esistenti e l'impiego, per quanto possibile, nella loro manutenzione di opere in cemento armato;
  3. 3. Non è ammessa l'apertura di nuove strade private;
  4. 4. Lo sviluppo agricolo produttivo può integrarsi con quello turistico in zona agricola; interventi che eccedano quelli agrituristici come definiti dalla legge regionale 30/03 e ss. mm. ii. sono ammessi previo Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale ai sensi delle vigenti norme.
  5. 5. Per le nuove costruzioni si applicano le disposizioni della L.R. 1/05;
  6. 6. Sul patrimonio edilizio esistente, con l'eccezione degli edifici individuati come di interesse ambientale o architettonico, di cui all'elenco allegato, si ammettono interventi fino alla ristrutturazione urbanistica, nel rispetto del disposto della L.R. 1/05;
  7. 7. Gli interventi di nuova costruzione, ivi compresa quella di annessi agricoli, di ampliamento e di ristrutturazione urbanistica, dovranno rispettare inoltre le seguenti condizioni:
    1. a. le costruzioni dovranno essere uniformate alle tipologie prevalenti della zona e realizzate con materiali tradizionali o tipici;
    2. b. gli annessi dovranno preferibilmente essere accorpati a volumi già esistenti;
    3. c. la sagoma della costruzione non dovrà modificare la linea dei crinali, avendo quota massima della copertura superiore a quella del rilievo;
    4. d. la sistemazione delle aree di pertinenza delle costruzioni dovrà essere adeguatamente specificata con appositi elaborati grafici (da allegare al progetto edilizio) contenenti l'indicazione delle nuove opere, compresi gli eventuali movimenti di terra e le sistemazioni a verde, per le quali è prescritto l'utilizzo di essenze arboree autoctone o naturalizzate.
  8. 8. I Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui alla L.R. 1/05 dovranno essere redatti con le modalità e le limitazioni di cui all'art. 16, commi 5 e 6 della deliber. C.R. 296 del 19.07.1988, così come modificato dalla deliber. C.R. 130 del 06.03.1990;
  9. 9. È consentito l'esercizio dell'attività turistico ricettiva e agrituristica con le modalità della L.R. 30/03 e ss. mm. ii.;
  10. 10. Le opere descritte ai commi precedenti nonché le opere connesse all'eventuale attività agrituristica sono comunque subordinate alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari, con il quale i proprietari identifichino i terreni costituenti il fondo agricolo di pertinenza e si obblighino per sé ed aventi causa all'esecuzione delle necessarie opere di coltura e manutenzione ambientale del fondo, con particolare riguardo alla manutenzione dei terrazzamenti, alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua, al recupero produttivo delle aree agricole abbandonate, al rinverdimento delle superfici di terreno denudato, alle opere necessarie per aumentare l'acquifero sotterraneo e diminuire la velocità di deflusso superficiale delle acque meteoriche al fine di contenere la predisposizione all'erosione, all'impiego di colture tradizionali ed ambientalmente compatibili, ad evitare lavorazioni del terreno pregiudizievoli per la stabilità, alla manutenzione di strade vicinali o percorsi pedonali e/o equestri esistenti, per la parte ricadente nel fondo stesso, e al loro mantenimento all'uso pubblico;
  11. 11. Per l'area e l'insediamento di Sammezzano, che costituisce il polo di servizio del Parco, si ammettono destinazioni turistico ricettive e ricreativo sportive, quali a titolo esemplificativo: campo da golf, maneggio, piscina e tennis purché senza incremento dei volumi fuori terra, in conformità a quanto previsto dalla "Variante al P.R.G. di Sammezzano per la creazione di Verde Territoriale Sportivo", di cui alla delibera comunale n. 139 del 10 Aprile 1989 e successiva approvazione regionale con delibera n. 6225 del 16 Luglio 1990.
Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:49